AngeloBarese ha scritto:Continua alla pagina 3 della stessa Circolare... %%%
Nello specifico, per personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato si intendono:
Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare
Corpi di polizia ad ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri
Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria
Corpo nazionale dei vigile del fuoco, escluso il personale volontario.
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Buongiorno collega e grazie per il tuo lavoro.
Circolare 1399 del 28 marzo 2018 dell' inps:
8. Visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia
professionale
Con il messaggio n. 3265/2017 è stato comunicato che l’Istituto non effettua accertamenti
domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia
professionale di competenza esclusiva dell’Inail, ai sensi dell’articolo 12 della legge n.
67/1988. In tal senso si è anche recentemente espresso il Dipartimento per la semplificazione
e la Pubblica Amministrazione.
Come già precisato, il D.Lgs. n. 75/2017 – modificativo dell’articolo 55-septies del D.Lgs. n.
165/2001, relativo ai controlli sulle assenze per malattia generica – non contiene alcun
riferimento all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale, che restano pertanto esclusi
dalla competenza dell’Istituto.
L’eventuale diritto del datore di lavoro di richiedere, anche nei casi suddetti, i controlli di cui
all’articolo 5, comma 2, della legge n. 300/1970, sebbene più volte trattato con interpretazioni
diverse nel corso del tempo (cfr. ad esempio le sentenze della Corte di Cassazione n.
1247/2002, n. 15773/2002 e n. 25650/2017) non è mai stato oggetto di specifiche disposizioni
normative.
Anche il citato decreto 17 ottobre 2017, n. 206, nell’individuare le modalità per lo svolgimento
delle visite fiscali e le fasce di reperibilità con riferimento alla malattia comune, non ha
indicato, tra le possibili fattispecie di esonero per il lavoratore dall’obbligo di rispetto delle
suddette fasce orarie, gli eventi di infortunio sul lavoro/malattia professionale che, in
conformità a quanto previsto dal citato decreto, esulano dall’ambito di competenza dell’Istituto.
Le eventuali visite mediche di controllo che i datori di lavoro dovessero chiedere per i propri
dipendenti, per i quali sia in corso l’istruttoria per il riconoscimento dell’infortunio sul
lavoro/malattia professionale, non possono quindi essere disposte per non interferire con
l’attività di competenza esclusiva dell’Inail che, consultato sulla questione, ha pienamente
condiviso le indicazioni dell’Istituto in materia.
Qualora il datore di lavoro, nel richiedere la visita, non abbia dichiarato in procedura
l’eventuale competenza Inail e conseguentemente sia disposta la visita medica di controllo, al
datore di lavoro sarà richiesto il rimborso dei costi sostenuti dall’Istituto per l’istruttoria
eseguita e per l’eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale
incaricato.
Con riferimento all’infortunio sul lavoro e alla malattia professionale è tuttavia opportuno
precisare, per meglio chiarire gli ambiti di competenza dell’Inps, che diverso è il caso in cui un
lavoratore abbia avuto un riconoscimento definito e percentualizzato dall’Inail per una
menomazione a carattere permanente contratta in occasione di lavoro e allo stesso venga
certificata una temporanea incapacità al lavoro per malattia comune, connessa alla
menomazione riconosciuta dall’Inail. In tal caso l’esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità
interviene solo se l’Inail ha giudicato il pregresso danno biologico pari o superiore al 67%. Tale
casistica, infatti, rientra nelle ipotesi generali di esonero per invalidità di cui alla normativa
vigente e come tale deve essere opportunamente segnalata dal medico certificatore mediante
valorizzazione dell’apposito campo del certificato di malattia.