gianni1971 ha scritto: ↑ven mar 29, 2019 6:20 pm
Grazie per il link.
Ma non sono riuscito a capire se da transitato dalla P.S. nei ruoli civili per una riforma CMO tab.A 6 cat., nel 2015, oggi riconosciuta causa di servizio,
posso fare istanza di questi benefici ? E come..
Grazie
L'orientamento sino all'altro ieri avrebbe detto assolutamente si, ma da ieri stanno cominciando a cambiare nuovamente le cose:
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201900403 - Public 2019-02-12 -
Numero 00403/2019 e data
11/02/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 19 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 01670/2017
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Pietro R.., contro Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, avverso la decorrenza economica del pagamento degli arretrati per riconoscimento di causa di servizio - Marina Militare;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 469709 del 25 agosto 2017, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e considerato.
1.) Con il ricorso in esame l’Ufficiale della Capitaneria di Porto Pietro R.. chiede l’annullamento o la disapplicazione della circolare del 28 novembre 2005 della Direzione Generale per il personale militare, in materia di benefici economici ex artt. 117 e 120 del r.d. 31 dicembre 1928, n. 3458.
Il ricorrente, che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, con una istanza del 17 ottobre 2016 ha chiesto il pagamento degli arretrati relativi al beneficio in questione, con decorrenza 20 settembre 2006 (data di presentazione della domanda della causa di servizio).
2.)
La Direzione di Commissariato di Augusta rispondeva negativamente con foglio in data 26 gennaio 2017 (notificato il 20 febbraio 2017), nella considerazione che, secondo la suddetta circolare, le infermità ascrivibili ad una delle otto categorie della tabella "A" annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137 e successive modificazioni, accertate dopo il 22 gennaio 2002, conferiscono titolo all'attribuzione del correlato beneficio stipendiale dalla data di emanazione del decreto con il quale l'Amministrazione recepisce il previsto parere del Comitato di Verifica.
3.)
Il ricorrente si duole sostanzialmente dell’ingiustizia derivante dal fatto di vedersi riconoscere l'emolumento con decorrenza dalla data del decreto dell'Amministrazione di recepimento del parere del Comitato di Verifica anziché dalla data della domanda di riconoscimento della causa di servizio.
4.) Riferisce il Ministero che il rimedio in trattazione sarebbe inammissibile sia sotto il profilo di non lesività dell’atto impugnato, sia sotto il profilo della genericità dei motivi.
Nel merito ritiene il ricorso infondato.
5.) La Sezione ritiene di poter prescindere dalla eccezione di inammissibilità poiché il ricorso è infondato nel merito.
6.)
Quanto alla decorrenza, evidentemente non satisfattiva della pretesa del ricorrente, che domanda che i benefici gli vengano riconosciuti dal 2006 (anno di presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio), occorre considerare che solo con il riconoscimento di entrambe le condizioni previste (dipendenza della lesione dal servizio ed ascrizione ad una delle categorie comprese tra la prima e l’ottava della tabella A) scatta il diritto al riconoscimento del beneficio.
Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, ora trasfuso nell’art. 198 del d. lgs. del 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), spetta alla Commissione medico ospedaliera, in via esclusiva, il giudizio sulla diagnosi dell’infermità o della lesione e sulla sua iscrizione alla categoria di appartenenza (Cons. Stato, Sez. IV, 04-05-2011, n. 2683), con la conseguenza che correttamente l’Amministrazione ha fatto riferimento, anche sul piano della decorrenza temporale dei benefici, all’accertamento della Commissione medico ospedaliera di Taranto.
In linea con la suddetta novella normativa, con circolare prot. n. M_D GMIL_05 11^ CD 1013213 in data 28 novembre 2005, la Direzione Generale per il personale militare ha definitivamente chiarito che le infermità ascrivibili a una delle 8 categorie della Tabella "A", annessa alla l. 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, accertate dopo il 22 gennaio 2002, conferiscono titolo all'attribuzione del beneficio in argomento non più dalla data del processo verbale di accertamento bensì da quella di emanazione del decreto con il quale l'Amministrazione recepisce il parere del Comitato di Verifica.
7.) Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi infondata la pretesa del ricorrente di ottenere il riconoscimento dei benefici a far data dalla presentazione della domanda.
P.Q.M.
la Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Gabriele Carlotti
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà