Re: Riordino della carriera degli Ispettori (Ricorso)
Inviato: mer mag 06, 2020 4:36 pm
da panorama
Il TAR LAZIO dichiara il ricorso inammissibile dei colleghi CC.
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SENTENZA sede di ROMA, sezione SEZIONE 1B, numero provv.: 202004719
Pubblicato il 05/05/2020
N. 04719/2020 REG. PROV. COLL.
N. 10966/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10966 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Codacons, in persona del legale rappresentante p.t., Ciro Abbruzzese Saccardo, Fabio Accusani, Vincenzo Adornato, Angelo Agnello, Giuseppe Aiello, Calogero Alaimo, Roberto Alberti, Vittorio Alegiani, Enrico Alessandrini, Giovanni Alfieri, Vincenzo Angelo Alì, Floriano Aliberti, Gianni Alpago, Claudio Amarú, Pasqualino Amato, Carmine Amoroso, Corrado Amoroso, Ruggero Amoroso, Fulvio Angelino, Paolo Danilo Maria Angelone, Michele Angileri, Lorenzo Anzalone, Marcello Aratini, Atanasio Arena, Carmelo Artino Innaria, Renato Aruta, Stefano Asarubali, Massimo Asunis, Massimiliano Bacci, Vincenzo Baldassarre, Sandro Baldussu, Santo Balistreri, Giuseppe Barilaro, Nunzio Barone, Luca Barozzi, Roberto Barsacchi, Roberto Basanisi, Vito Basile, Alioscia Battini, Daniele Bazzanella, Francesco Belia, Giuseppe Bellino, Luigi Bellucci, Massimo Bellussi, Antonino Belmondo, Alfonso Belsanti, Pierluigi Benedetto, Gian Luca Bertoli, Carlo Biancardi, Massimo Fernando Bianco, Matteo Bisceglia, Antonio Bisogno, Vincenzo Bonaffini, Gennaro Bonavoglia, Salvatore Bonavolontà, Cesare Bonelli, Andrea Boni, Vincenzo Borghetti, Stefano Bosco, Luca Boserman, Federico Bozzari, Antonio Brenna, Antonio José Bruno, Sergio Bruno, Enzo Budano, Antonio Pasquale Buonfiglio, Diego Domenico Burgio, Franco Busana, Valentino Busbani, Francesco Buscaino, Raffaele Mario Buscia, Vincenzo Butera, Gianluca Buttarelli, Andrea Cadoni, Aniello Cafasso, Alessandro Calabrese Calabrese, Roberto Calabrese, Antonino Calabrò, Calogero Calafato, Alessandro Caldarazzo, Fabio Calderone, Enzo Calzolaio, Michele Camerino, Daniele Campagna, Giuseppe Campanella, Alberto Campaniolo, Angelo Campi, Antonio Campisi, Pietro Vincenzo Cancelliere, Paolo Cancemi, Marco Cancilleri, Francesco Maurizio Candela, Giuseppe Candelieri, Luigi Cannillo, Alessandro Capaccini, Giuliano Capobianco, Fabio Cappelli, Angelo Caragnano, Sebastiano Cardillo, Vito Antonio Carlucci, Pietro Carresi, Gianpiero Carucci, Raffaele Cascone, Fabio Castelli, Vincenzo Castro, Francesco Casucci, Fabio Cavezza, Lorenzo Cazzin, Jean Paul Cecchini, Cosimo Centonze, Giuseppe Cernera, David Cherubini, Giovanni Chiafaro, Giuseppe Chiaravalle, Francesco Chiechi, Guido Chierzi, Angelo Chironi, Giuseppe Cicero, Fabio Cicone, Franco Cilia, Marco Cipollina, Silverio Ciprioti, Cesare Cirillo, Francesco Cirillo, Francesco Cocchi, Angelo Colangelo, Simone Conti, Aldo Corrado, Vincenzo Crecco, Fabrizio Cruciani, Fabrizio Cufino, Salvatore Curiale, Simone D'Acunzo, Antonio Daffini, Alberto Daidone, Gerardo D'Alessio, Sergio Danti, Pasquale D'Autilia, Daniele De Fabrizio, Giuseppe De Filippi, Nicola De Marco, Giacomo De Ruvo, Andrea De Sanctis, Silvano De Simeonibus, Gian Riccardo Degoli, Salvatore Del Vecchio, Nicola Giovanni Del Vento, Sergio Della Gatta, Giuseppe Dell'Angelo, Mario Delli Carri, Giuseppe Dellisanti, Giuseppe Derosa, Salvatore Dessì, Egidio Di Biase, Giuseppe Di Carlo, Sabatino Di Filippo, Rosario Di Fiore, Benedetto Di Gristina, Gabriele Di Leonardo, Gianfranco Di Nardo, Pierluigi Di Nicolantonio, Omar Di Pastena, Stefano Di Rita, Raffaele Di Tullio, Nicola Donato, Vincenzo Dore, Luigi D'Ortona, Vincenzo Duca, Davide Esposito, Dario Fabrizio, Gianfranco Falco, Mamilio Farinetti, Giuseppe Fede, Corrado Ferla, Silvio Ferrantino, Andrea Ferrara, Nicola Fiamma, Giuseppe Ficarra, Gerardo Filippo, Fabio Filosa, Giovanni Finale, Alessandro Fivizzani, Antonio Forgione, Giuseppe Foschi, Maurizio Franchi, Giuseppe Frasca, Davide Fusco, Giuseppe Fusco, Alessandro Pietro Gagliano, Francesco Gagliardi, Mario Galante, Claudio Galasso, Elio Gallo, Alberto Galtarossa, Roberto Luigi Gangitano, Giuseppe Gargano, Gianluca Gasparini, Pasquale Gaudioso, Stefano Gennaro, Francesco Gentile, Massimo Gentili, Michele Ghiozzi, Salvatore Giampaglia, Andrea Giani, Nicolò Gianno, Antonio Giannoccari, Salvatore Gigante, Giuseppe Gimondo, Massimiliano Gioia, Massimo Giordano, Vincenzo Giorgianni, Giuseppe Giorgio, Dario Giovia, Ernesto Girone, Diego Gomiero, Salvatore Grassadonio, Giorgio Grassia, Gabriele Greco, Giovanni Gugliumi, Giampaolo Iacobucci, Antonio Iannuzzo, Giuseppe Iesce, Carmine Imparato, Massimiliano Indri, Francesco Interdonato, Rocco Iovanella, Pasquale Iovine, Massimo La Mura, Emiliano Lalle, Michele Langella, Gianluigi Latorre, Giovanni Legnaioli, Massimiliano Lelio, Giovanni Leo, Gerardo Leone, Leone Leonessi, Gian Marco Liberatore, Gianni Ligorio, Vito Lombardi, Giuseppe Lopez, Massimo Lorenzo, Marcello Losacco, Alberto Lovison, Matteo Lucchese, Riccardo Luce, Luigi Cesidio Lucente, Emanuele Lunardi, Diego Lupoli, Rocco Maffia, Germano Maggio, Fabio Maiorana, Antonio Mairo, Salvatore Mannina, Gionata Mannucci, Michele Manocchio, Gianluca Maraca, Antonello Marangelli, Francesco Paolo Marannino, Nicola Margheritta, Nicola Margiotta, Domenico Marinaro, Giovanni Marino, Danilo Marra, Michelangelo Marziliano, Stefano Marzo, Antonio Masciocchi, Aniello Massaro, Stefano Mastroddi, Roberto Mattia, Ezio Mazzarella, Alessandro Mazzei, Alberto Melis, Stefano Melis, Sergio Menis, Giovanni Mesi, Gianluca Miccoli, Liborio Mignogna, Claudio Minella, Biagio Massimo Minnella, Giuseppe Mocciaro, Marco Moltoni, Mario Monne, Calogero Montana Lampo, Luigi Monteduro, Manlio Montinaro, Antonello Lucio Morelli, Luca Moretti, Pietro Moretti, Gabriele Giovanni Mosca, Maurizio Mosca, Maurizio Moscatelli, Agostino Musumeci, Francesco Mutri, Felice Nardone, Stefano Nardone, Stefano Narni, Franco Antonio Nazzaro, Giovanni Francesco Netti, Francesco Novelli, Francesco Giuseppe Oliverio, Michele Pagano, Nicola Pagnano, Giuliano Pala, Mauro Palmendola, Gianluca Panarese, Marco Panetta, Giuseppe Pansini, Stefano Paoletti, Vincenzo Paoletti, Stefano Pappalardo, Bernardo Paradiso, Nicolò Filippo Antonio Parrinello, Gaetano Pecoraro, Giorgio Pedalino, Francesco Pedone, Rodolfo Pellerito, Pier Paolo Perrone, Loris Pertoldi, Marco Petrocchi, Alessandro Petruccelli, Gianluca Piacenti, Michele Piacquadio, Federico Piastra, Emanuele Pico, Simone Pieraccioni, Roberto Pierguidi, Alexander Pilotto, Giovanni Pinna, Giovanni Piras, Giovanni Pisano, Francesco Piscopo, Andrea Pizio, Roberto Poletti, Paolo Poli, Nicola Polizzi, Stefano Polizzi, Danilo Posi, Matteo Prencipe, Lello Priore, Nicola Pasquale Prisciantelli, Massimo Natale Putrino, Luigi Quirtieri, Mario Rabbito, Alessandro Raciti, Espedito Radio, Michele Ragozzino, Giovanni Luca Ravalli, Nicola Razzini, Harald Reinstadler, Daniele Remedia, Emidio Renzi, Riccardo Rettaroli, Daniel Revelant, Carmelo Ricciardi, Domenico Ricciardi, Andrea Righetto, Giovanni Rigoni, Marco Rolletta, Francesco Rosi, Fabio Rutigliano, Germano Salafia, Fabrizio Salamone, Michele Salvato, Luca Salvetti, Rosario Sanò, Antonio Santamaria Maurizio, Daniele Santoro, Andrea Sapienza, Michele Saracino, Salvatore Savarese, Biagio Scacci, Gennaro Scala, Loreto Sciaruto, Maurizio Scrignani, Luca Serra, Marco Sessa, Dante Vincenzo Siclari, Vincenzo Solla, Antonio Spagna, Salvatore Spinelli, Donato Summa, Giuseppe Grazio Tallarita, Gianni Antonio Tarantino, Giuseppe Pietro Tateo, Ciro Taurisano, Stefano Tava, Luigi Terrameo, Salvatore Terranova, Massimo Tirabasso, Marcello Tisci, Andrea Todaro, Francesco Giuseppe Tomasello, Filippo Tonzanu, Claudio Corrado Toro, Ernesto Toziano, Diego Valenti, Claudio Valentini, Luca Valeri, Vito Nicola Valerio, Alberto Vascellari, Mirko Vettore, Giampiero Vigliante, Tommaso Vintrici, Salvatore Vitale, Donato Vozza, Giacomo Vurchio, Fausto Zamaro, Salvatore Zamburru, Francesco Zoleo, Nicola Zucca e Sandro Zucco, rappresentati e difesi dall’avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale militare, n. 0446846 del 2/08/2017;
del Decreto Dirigenziale del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, 7 luglio 2017 n. M_DGMIL REG2017 0400789;
e, per quanto occorrer possa, dei seguenti atti: lettera n. 900006-119/A-1-1 del 13 luglio 2017 con cui è stato comunicato il numero delle vacanze organiche nel grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, quadro di avanzamento formato dalla Commissione permanente preposta alla valutazione degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri con il verbale n. 38/111 del 27 luglio 2017, relativamente ai Marescialli Capi chiamati in valutazione con l’aliquota del 31 dicembre 2016, Decreto Dirigenziale 26 luglio 2017, con il quale, tra l’altro, al Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare è stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico ed all'avanzamento del personale militare;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 15\2\2018:
del Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale militare, n. 0456901 del 9/08/2017 (di annullamento del decreto n. 0446846 del 2.8.2017);
del Decreto Dirigenziale del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, 7 luglio 2017 n. M_DGMIL REG2017 0400789;
e, per quanto occorrer possa, dei seguenti atti: lettera n. 900006-119/A-1-1 del 13 luglio 2017 con cui è stato comunicato il numero delle vacanze organiche nel grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, quadro di avanzamento formato dalla Commissione permanente preposta alla valutazione degli Ispettori e dei Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri con il verbale n. 38/111 del 27 luglio 2017, relativamente ai Marescialli Capi chiamati in valutazione con l'aliquota del 31 dicembre 2016, Decreto Dirigenziale 26 luglio 2017, con il quale, tra l'altro, al Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare è stata attribuita la competenza all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico ed all'avanzamento del personale militare;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2020 la dott.ssa Antonella Mangia;
Ritenuto che, in via preliminare, sussista la necessità di esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione resistente con memoria depositata in data 7 dicembre 2017, sulla base, tra l’altro, della natura collettiva del ricorso;
Ritenuto che tale eccezione sia meritevole di positivo riscontro sulla base dei seguenti rilievi:
- la giurisprudenza amministrativa ha affermato che, nel processo amministrativo, anche dopo la codificazione del 2010 (v. artt. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione;
- di conseguenza, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2015 n. 363; Cons. Stato, Sez. IV, 14 ottobre 2004, n.6671; Cons. Stato, Sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928);
- pertanto, la proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell’oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2011, n. 6990);
- ciò premesso e, comunque, dato conto dell’insussistenza di validi motivi per discostarsi dall’orientamento in precedenza riportato, non può che constatarsi, in relazione alle impugnative proposte, la carenza dei presupposti di legge che consentono a più soggetti di agire in giudizio per il tramite di un solo strumento di “vocatio”, assumendo “collettivamente” la qualità di parte attorea ovvero di parte ricorrente, atteso che:
a) i ricorrenti non si presentano titolari di un’identica posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela e, anzi, è ipotizzabile un eventuale conflitto di interessi tra di essi;
b) nel contempo, è da prendere atto che - mediante le impugnative in esame – è contestata la legittimità di provvedimenti differenti, peraltro non connessi, rivolti, ancora, a destinatari non sovrapponibili (sulla base – in particolare - delle qualifiche rivestite e delle carriere espletate dai numerosi soggetti interessati, tanto che l’Amministrazione distingue tra “promozioni conseguite con l’aliquota ordinaria del 31.12.2016” e “promozioni operate a seguito della riforma”), i quali ragionevolmente conducono a riscontrare interessi sottesi non coincidenti, inidonei a giustificare la proposizione di un’azione collettiva;
c) in sintesi, diviene doveroso rilevare - anche soprassedendo in relazione ad ulteriori aspetti posti in evidenza dall’Amministrazione (quali: la non appartenenza all’Arma di almeno due ricorrenti, l’estraneità di un ricorrente con le promozioni stabilite con i provvedimenti in esame per carenza dell’anzianità minima prescritta nonché la cessazione dal servizio già in data 26 gennaio 2017 di un altro ricorrente) - che le impugnative collettive in trattazione non costituiscono la proiezione di una posizione sostanziale unitaria e, dunque, non si giustificano/impongono in alcun modo per ragioni di correttezza e buona fede in campo processuale (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, n. 5719 del 2018);
d) preso – in altre parole - atto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo risulta necessaria l’“identità” delle “situazioni sostanziali e processuali”, desumibile, tra l’altro, dalla “identità” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano “comuni” a tutti i ricorrenti, non permane che constatare come i presenti gravami riguardino una pluralità di provvedimenti che, nel complesso, non si presentano lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti e, comunque, rivelano una diversificazione delle posizioni giuridiche sostanziali dei soggetti interessati;
Ritenuto che da ciò necessariamente consegua l’inammissibilità dell’impugnative proposte, precisando, ancora, che rilevanza alcuna può essere attribuita – al fine di pervenire ad una differente conclusione – al perseguimento della “finalità” definita “comune” ma, comunque, ulteriore, sostanzialmente costituita dalla rimozione del regime giuridico introdotto dal legislatore con il d.lgs. n. 95 del 2017, in materia di “sviluppo di carriera degli ispettori dell’Arma dei Carabinieri” (tanto più ove si consideri che tale regime è stata innovato dal D.Lgs. n. 172 del 2019);
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile (cfr., in termini, C.d.S., pareri su affari n. 1408 del 2018 e n. 915 del 2018);
Ritenuto, peraltro, che – in ragione delle peculiarità che connotano la vicenda in trattazione – sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, con l’intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore
Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonella Mangia Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO