art.54 c.1 T.U.1092/1973
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da naturopata »
Sent. n. 14/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia D’AMBROSIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24051 del registro di Segreteria, proposto dal signor F. P. (C.F. n. Omissis) nato il Omissis a Omissis e residente in Omissis in Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromariani@legalmail.it - C.F. n. MRNLSN61L07B354U - Fax 070.301173) presso il cui studio in Cagliari, via Sebastiano Satta n. 12, è elettivamente domiciliato,
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) – Sede territoriale di Cagliari - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA (C.F. DOALSN69T12F979A), Mariantonietta PIRAS (C.F. PRSMNT69M67D947L) e Laura FURCAS (C.F. FRCLRA67H43B354W),
Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2018, per il ricorrente l’avv. Alessandro Mariani, che ha confermato le richieste formulate nel ricorso introduttivo e ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Sardegna (Sentenza n. 2 del 2018) e l’avv. Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha richiamato le conclusioni della memoria di costituzione;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2017 il signor F. P. ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.
Il ricorrente premette che è sottufficiale dell’Aeronautica Militare, arruolato in data 11 ottobre 1982 e cessato dal servizio a domanda con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 giugno 2016; in quanto tale è titolare di trattamento pensionistico erogato dall'INPS; non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.
Afferma che, avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), è destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, ai sensi del quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.
Dichiara che - nonostante quanto previsto dal suddetto art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - il trattamento pensionistico in godimento gli è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.
Rappresenta che con nota in data 2 maggio 2017 ha invitato l’Istituto a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, e a procedere al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico, ma che, con nota in data 1° giugno 2017, l’Istituto ha respinto la richiesta avanzata adducendo che “il riconoscimento dell’aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione” è “attribuito esclusivamente al personale militare che, all’atto di cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo”.
Rappresenta che l’Istituto, nel calcolare il trattamento pensionistico de quo, avrebbe disatteso quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, riconoscendo ed applicando, per il calcolo del relativo trattamento pensionistico, non la prevista aliquota minima del 44%, bensì applicando, ai fini del calcolo della c.d. quota “retributiva” le minori aliquote previste per il personale civile (ex art. 44 del D.P.R. n. 1092/73 che prevedono l'adozione, per i primi 15 anni di contribuzione, di un’aliquota annua pari del 2,33% da successivamente ridursi, dal 16° anno in poi, dell’1,80%). L’interpretazione favorevole alle richieste del ricorrente troverebbe conferma in quanto previsto dalla circolare n. 7/53-35-1-1995 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale Arma CC, dalla circolare n. 57 del 24.06.1998 del Ministero del Tesoro, dalla circolare n. 22 del 18.09.2009 dell’INPDAP, che ribadisce come il computo dell’aliquota spettante al personale militare debba essere effettuato come stabilito dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, nonché dalla stessa lettera dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 che, in alcun modo circoscrive la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità indicata escludendo quelli con maggiore anzianità, come emerge, peraltro, dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che ha senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.
Conclude, pertanto, con la richiesta di accogliere il ricorso e dichiarare il diritto di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
L’INPS si è costituito in giudizio in data 9 gennaio 2018, a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.
La difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il ricorrente non è cessato dal servizio con una anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 e i 20 anni.
Ad avviso dell’INPS la disposizione predetta è stata emanata per salvaguardare coloro che siano cessati con una anzianità inferiore a 20 anni di servizio e non può essere, pertanto, applicata al ricorrente che è stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Inoltre, la difesa dell’INPS richiama la “Relazione di reparto” relativa al ricorso presentato dal signor F. P., ai sensi della quale l’aliquota del 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre, nel caso di specie, si tratta di pensione erogata in regime misto.
Formula, pertanto, la conclusione di rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge.
Considerato in
DIRITTO
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto” e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 in casi similari, ha recentemente adottato due decisioni divergenti (v. sentenza n. 87 del 20 giugno 2017, di rigetto del ricorso, e sentenza n. 2 del 4 gennaio 2018, di accoglimento del ricorso).
La pensione dell’odierno ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995).
Il trattamento di quiescenza del ricorrente è stato, pertanto, liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 dell’art. 1 citato, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Il problema di quale sia l’aliquota di rendimento applicabile si pone naturalmente esclusivamente per la quota di cui alla lettera a) della disposizione citata, ovvero quella calcolata con il sistema retributivo.
Considerato il disposto della norma, al fine di determinare l’aliquota di rendimento applicabile va fatto riferimento alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.
Nel caso di personale militare l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Secondo la difesa dell’INPS la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente perché l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e perché detta aliquota troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.
In realtà la lettera del primo comma dell’art. 54 citato non può che intendersi nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, qualora si accedesse alla tesi dell’INPS, la disposizione di cui al comma 2 non avrebbe alcun senso.
Anche l’affermazione secondo cui l’aliquota del 44% troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo non trova alcun supporto normativo e non può trovare accoglimento.
Peraltro, come si è detto, l’aliquota di rendimento del 44% è applicabile esclusivamente per la quota calcolata con il sistema retributivo.
L’interpretazione accolta trova conferma anche nei chiarimenti formulati nella circolare n. 22/2009 dell’INPDAP.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
Considerata l’esistenza di recenti precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor F. P. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, il 25 gennaio 2018.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
Depositata in Segreteria il 30/01/2018
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia D’AMBROSIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24051 del registro di Segreteria, proposto dal signor F. P. (C.F. n. Omissis) nato il Omissis a Omissis e residente in Omissis in Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromariani@legalmail.it - C.F. n. MRNLSN61L07B354U - Fax 070.301173) presso il cui studio in Cagliari, via Sebastiano Satta n. 12, è elettivamente domiciliato,
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) – Sede territoriale di Cagliari - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA (C.F. DOALSN69T12F979A), Mariantonietta PIRAS (C.F. PRSMNT69M67D947L) e Laura FURCAS (C.F. FRCLRA67H43B354W),
Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2018, per il ricorrente l’avv. Alessandro Mariani, che ha confermato le richieste formulate nel ricorso introduttivo e ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Sardegna (Sentenza n. 2 del 2018) e l’avv. Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha richiamato le conclusioni della memoria di costituzione;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2017 il signor F. P. ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.
Il ricorrente premette che è sottufficiale dell’Aeronautica Militare, arruolato in data 11 ottobre 1982 e cessato dal servizio a domanda con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 giugno 2016; in quanto tale è titolare di trattamento pensionistico erogato dall'INPS; non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.
Afferma che, avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), è destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, ai sensi del quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.
Dichiara che - nonostante quanto previsto dal suddetto art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - il trattamento pensionistico in godimento gli è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.
Rappresenta che con nota in data 2 maggio 2017 ha invitato l’Istituto a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, e a procedere al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico, ma che, con nota in data 1° giugno 2017, l’Istituto ha respinto la richiesta avanzata adducendo che “il riconoscimento dell’aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione” è “attribuito esclusivamente al personale militare che, all’atto di cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo”.
Rappresenta che l’Istituto, nel calcolare il trattamento pensionistico de quo, avrebbe disatteso quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, riconoscendo ed applicando, per il calcolo del relativo trattamento pensionistico, non la prevista aliquota minima del 44%, bensì applicando, ai fini del calcolo della c.d. quota “retributiva” le minori aliquote previste per il personale civile (ex art. 44 del D.P.R. n. 1092/73 che prevedono l'adozione, per i primi 15 anni di contribuzione, di un’aliquota annua pari del 2,33% da successivamente ridursi, dal 16° anno in poi, dell’1,80%). L’interpretazione favorevole alle richieste del ricorrente troverebbe conferma in quanto previsto dalla circolare n. 7/53-35-1-1995 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale Arma CC, dalla circolare n. 57 del 24.06.1998 del Ministero del Tesoro, dalla circolare n. 22 del 18.09.2009 dell’INPDAP, che ribadisce come il computo dell’aliquota spettante al personale militare debba essere effettuato come stabilito dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, nonché dalla stessa lettera dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 che, in alcun modo circoscrive la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità indicata escludendo quelli con maggiore anzianità, come emerge, peraltro, dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che ha senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.
Conclude, pertanto, con la richiesta di accogliere il ricorso e dichiarare il diritto di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
L’INPS si è costituito in giudizio in data 9 gennaio 2018, a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.
La difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il ricorrente non è cessato dal servizio con una anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 e i 20 anni.
Ad avviso dell’INPS la disposizione predetta è stata emanata per salvaguardare coloro che siano cessati con una anzianità inferiore a 20 anni di servizio e non può essere, pertanto, applicata al ricorrente che è stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Inoltre, la difesa dell’INPS richiama la “Relazione di reparto” relativa al ricorso presentato dal signor F. P., ai sensi della quale l’aliquota del 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre, nel caso di specie, si tratta di pensione erogata in regime misto.
Formula, pertanto, la conclusione di rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge.
Considerato in
DIRITTO
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto” e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 in casi similari, ha recentemente adottato due decisioni divergenti (v. sentenza n. 87 del 20 giugno 2017, di rigetto del ricorso, e sentenza n. 2 del 4 gennaio 2018, di accoglimento del ricorso).
La pensione dell’odierno ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995).
Il trattamento di quiescenza del ricorrente è stato, pertanto, liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 dell’art. 1 citato, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Il problema di quale sia l’aliquota di rendimento applicabile si pone naturalmente esclusivamente per la quota di cui alla lettera a) della disposizione citata, ovvero quella calcolata con il sistema retributivo.
Considerato il disposto della norma, al fine di determinare l’aliquota di rendimento applicabile va fatto riferimento alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.
Nel caso di personale militare l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Secondo la difesa dell’INPS la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente perché l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e perché detta aliquota troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.
In realtà la lettera del primo comma dell’art. 54 citato non può che intendersi nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, qualora si accedesse alla tesi dell’INPS, la disposizione di cui al comma 2 non avrebbe alcun senso.
Anche l’affermazione secondo cui l’aliquota del 44% troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo non trova alcun supporto normativo e non può trovare accoglimento.
Peraltro, come si è detto, l’aliquota di rendimento del 44% è applicabile esclusivamente per la quota calcolata con il sistema retributivo.
L’interpretazione accolta trova conferma anche nei chiarimenti formulati nella circolare n. 22/2009 dell’INPDAP.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
Considerata l’esistenza di recenti precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor F. P. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, il 25 gennaio 2018.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
Depositata in Segreteria il 30/01/2018
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
-
- Sostenitore
- Messaggi: 175
- Iscritto il: mer feb 11, 2015 12:19 am
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da alfano francesco »
Pur non avendo di fronte il testo del ricorso ma solo dalle intuizioni che emergono dalla sentenza, ritengo di affermare che non poteva esserci nessun avvocato umanamente in grado di modificare l'impianto e quindi indirizzare diversamente la sentenza. Grande vittoria, complimenti.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 175
- Iscritto il: mer feb 11, 2015 12:19 am
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da alfano francesco »
Altre considerazioni: Nel calcolo della pensione di cui all'articolo 44, si fa espressamente riferimento al personale civile mentre, nell'articolo 54, si fa riferimento al personale militare, nessuno alla percentuale del 35% o per coloro che smettono oltre i venti anni di servizio anzi, stabilisce anche la quota dell1,80% per chi supera i 20 anni.alfano francesco ha scritto:Pur non avendo di fronte il testo del ricorso ma solo dalle intuizioni che emergono dalla sentenza, ritengo di affermare che non poteva esserci nessun avvocato umanamente in grado di modificare l'impianto e quindi indirizzare diversamente la sentenza. Grande vittoria, complimenti.
Quindi un sentito ringraziamento a chi ha voluto unificare l'ipdap e l'INPS.
Una cosa non mi è molto chiara, per i misti con anzianità contributiva 15/18, da quale giorno inizia il conteggio dell1,80% e sino a quando? Esempio: io al 31.12.1995 avrei maturato 16 anni e spiccioli, comprensivi di 2 anni e tre mesi di maggiorazione 1/5. Ad oggi ho già maturato i 40 + 7 mesi e conto di onorare la massima età pensionabile il 11.07.1961.
C'è da scomodare Angri 62, Gino 59 oppure potrebbe bastare un Alfano qualunque?
Scherzi a parte un grazie infinito a chi ritiene di fornire una risposta. Buona Domenica a tutti.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da naturopata »
Ricorso respinto
Sentenza n.29/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44704/C presentato dal signor M.R., nato il ___ e residente a _____, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vitelli; uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017, con l’assistenza del Segretario d’udienza dottoressa Maria Cassadonte, l’avv. Massimo Vitelli per il ricorrente e l’avv. Riccardo
Salvo, in sostituzione dell’avv. Nilla Barusi, per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
MOTIVAZIONE
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato presso questa Sezione il 27.03.2017 (e con successive integrazioni), il ricorrente chiede: a) l’accertamento dell’illegittimità
della determinazione pensionistica RE012016852781 del 19.08.2016, emessa
dall’Inps, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997, né riconosce l’aliquota di rendimento
pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo; b) per l’effetto, che venga dichiarata: b.1) la spettanza del diritto di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997; b.2) il riconoscimento dell’aliquota di
rendimento pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del
31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B); c) la condanna dell’Inps a versare le
somme spettanti con gli arretrati, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
d) la condanna alle spese di lite.
2. Si è costituito l’INPS con memoria depositata in data 09.10.2017,
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
3.1. Fondata è la prima domanda formulata dal ricorrente riguardante la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 1997 (che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art.2286 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); la disposizione prevede, per la parte che qui interessa, che: “Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.”.
Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 20 maggio 2016, per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi
legislativa di favore che mira proprio a consentire che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a
trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite.
Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i
civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al
conseguimento dei limiti di età; sicché, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà.
3.2. Stante l’accoglimento della domanda sub punto 3.1., in conformità al
definito indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Sezioni Riunite, sentenza n.
6/2008/QM), sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.
3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).
Infatti, anche tale disposizione (art. 54: “La pensione spettante al militare che
abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.”) si configura come la precedente (art. 3, comma 7, l. n. 335/1995),
quale norma che riconosce un regime di favore ai militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile; tale situazione, in punto di fatto, non è ravvisabile nella specie, avendo il ricorrente maturato 39 anni 5 mesi e 11 giorni.
La norma, in quanto di favore, non può che formare oggetto di stretta interpretazione venendo a configurare una deroga sostanziale rispetto al regime pensionistico ordinario; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, vulnerando i principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.).
4. In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti
motivi per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica:
A) accoglie, come da motivazione, la domanda sub 3.1.; sulle somme dovute in forza di tale pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo;
B) respinge, come da motivazione, la domanda sub 3.3.
C) Le spese legali sono compensate.
D) Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così provveduto in Bologna, nelle udienze 10.10 - 7.11.2017.
Il Giudice
f.to Cons. Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2018
Il Direttore di Segreteria
f.to Dott.ssa Lucia Caldarelli
Sentenza n.29/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER l’EMILIA-ROMAGNA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Marco Pieroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44704/C presentato dal signor M.R., nato il ___ e residente a _____, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vitelli; uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2017, con l’assistenza del Segretario d’udienza dottoressa Maria Cassadonte, l’avv. Massimo Vitelli per il ricorrente e l’avv. Riccardo
Salvo, in sostituzione dell’avv. Nilla Barusi, per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
MOTIVAZIONE
1. Con il ricorso in epigrafe, depositato presso questa Sezione il 27.03.2017 (e con successive integrazioni), il ricorrente chiede: a) l’accertamento dell’illegittimità
della determinazione pensionistica RE012016852781 del 19.08.2016, emessa
dall’Inps, nella parte in cui non attribuisce al ricorrente l’incremento figurativo di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 1997, né riconosce l’aliquota di rendimento
pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo; b) per l’effetto, che venga dichiarata: b.1) la spettanza del diritto di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997; b.2) il riconoscimento dell’aliquota di
rendimento pari al 44% in ordine alla quota fino alla data del
31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B); c) la condanna dell’Inps a versare le
somme spettanti con gli arretrati, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
d) la condanna alle spese di lite.
2. Si è costituito l’INPS con memoria depositata in data 09.10.2017,
chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è da accogliere parzialmente.
3.1. Fondata è la prima domanda formulata dal ricorrente riguardante la spettanza del diritto del ricorrente all’aumento stabilito dall’art. 3, comma 7, del
decreto legislativo n. 165 del 1997 (che rimane in vigore non essendo stata abrogata dall’art.2286 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); la disposizione prevede, per la parte che qui interessa, che: “Per il personale di cui
all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.”.
Ora, il ricorrente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 20 maggio 2016, per infermità certificata, senza aver maturato i requisiti per il transito nell’ausiliaria, non avendo raggiunto i limiti di età, certamente rientra nell’ipotesi
legislativa di favore che mira proprio a consentire che il personale militare (per quello civile di cui al comma 1 è sempre necessario il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in ausiliaria) che, per motivi indipendenti dalla propria volontà (con certificazione della mancanza “dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria”) perderebbe il beneficio del periodo di ausiliaria venendosi a
trovare in posizione deteriore rispetto agli altri colleghi che hanno potuto raggiungere tale limite.
Detta soluzione ermeneutica appare avvalorata, sotto il profilo letterale dal fatto che il “raggiungimento dei limiti di età” è previsto, in modo espresso, solo per i
civili e non per i militari; sotto il profilo logico per il fatto che, trattandosi di norma di favore, l’accesso all’ausiliaria consegue fisiologicamente, per i militari, al
conseguimento dei limiti di età; sicché, la ratio di detta disciplina di favore si giustifica per il fatto di concedere al militare infermo la possibilità di accedere all’ausiliaria (con relativo trattamento figurativo ai fini di pensione) anche nell’ipotesi (che qui ricorre) in cui il militare sia sì cessato prima del compimento dell’età ma per motivi indipendenti dalla sua volontà.
3.2. Stante l’accoglimento della domanda sub punto 3.1., in conformità al
definito indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. Sezioni Riunite, sentenza n.
6/2008/QM), sulle somme dovute in forza della presente pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo.
3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).
Infatti, anche tale disposizione (art. 54: “La pensione spettante al militare che
abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.”) si configura come la precedente (art. 3, comma 7, l. n. 335/1995),
quale norma che riconosce un regime di favore ai militari che abbiano maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile; tale situazione, in punto di fatto, non è ravvisabile nella specie, avendo il ricorrente maturato 39 anni 5 mesi e 11 giorni.
La norma, in quanto di favore, non può che formare oggetto di stretta interpretazione venendo a configurare una deroga sostanziale rispetto al regime pensionistico ordinario; ne consegue che essa non può trovare applicazione al di fuori delle ipotesi specificamente e tassativamente indicate dalla normativa di riferimento atteso il divieto di interpretazione analogica a cui sostanzialmente si perverrebbe in caso contrario, vulnerando i principi costituzionali della ragionevolezza e di parità di trattamento (art. 3 Cost.).
4. In considerazione della soccombenza reciproca, sussistono giusti
motivi per la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica:
A) accoglie, come da motivazione, la domanda sub 3.1.; sulle somme dovute in forza di tale pronuncia va riconosciuto al ricorrente il diritto al “maggior importo” tra interessi e rivalutazione ex art. 429, comma 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice FOI) rilevati anno per anno: tale importo va calcolato a decorrere da ogni singola scadenza debitoria e fino all’effettivo soddisfo;
B) respinge, come da motivazione, la domanda sub 3.3.
C) Le spese legali sono compensate.
D) Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così provveduto in Bologna, nelle udienze 10.10 - 7.11.2017.
Il Giudice
f.to Cons. Marco Pieroni
Depositata in Segreteria il 25 gennaio 2018
Il Direttore di Segreteria
f.to Dott.ssa Lucia Caldarelli
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
=============================================================== Non dal giorno, ma dopo i 15AA utili e quindi, nel tuo caso AA1=1,80% + spiccioli di %.-Capito mi haialfano francesco ha scritto:Altre considerazioni: Nel calcolo della pensione di cui all'articolo 44, si fa espressamente riferimento al personale civile mentre, nell'articolo 54, si fa riferimento al personale militare, nessuno alla percentuale del 35% o per coloro che smettono oltre i venti anni di servizio anzi, stabilisce anche la quota dell1,80% per chi supera i 20 anni.alfano francesco ha scritto:Pur non avendo di fronte il testo del ricorso ma solo dalle intuizioni che emergono dalla sentenza, ritengo di affermare che non poteva esserci nessun avvocato umanamente in grado di modificare l'impianto e quindi indirizzare diversamente la sentenza. Grande vittoria, complimenti.
Quindi un sentito ringraziamento a chi ha voluto unificare l'ipdap e l'INPS.
Una cosa non mi è molto chiara, per i misti con anzianità contributiva 15/18, da quale giorno inizia il conteggio dell1,80% e sino a quando? Esempio: io al 31.12.1995 avrei maturato 16 anni e spiccioli, comprensivi di 2 anni e tre mesi di maggiorazione 1/5. Ad oggi ho già maturato i 40 + 7 mesi e conto di onorare la massima età pensionabile il 11.07.1961.
C'è da scomodare Angri 62, Gino 59 oppure potrebbe bastare un Alfano qualunque?
Scherzi a parte un grazie infinito a chi ritiene di fornire una risposta. Buona Domenica a tutti.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 175
- Iscritto il: mer feb 11, 2015 12:19 am
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da alfano francesco »
Grazie mille Gino per la solerte risposta. Avrei piacere anche capire, ai fini del calcolo della percentuale di contribuzione al 31.12.2011, oltre il tanto desiderato 44% (Inps e Corte dei conti permettendo), l'1,80% da quale data va aggiunto? Dal 1.1.1996..1997...1998? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie ancora a tutti e a presto.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 51
- Iscritto il: mer nov 22, 2017 9:11 pm
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da X_Ventimiglia »
**********talamone ha scritto:... cmq, a seguito della Sentenza 2/2018 CC Sardegna, e della Circolare 22/2009 (alla pagina 9, punto 3.4 maggiorazione dei servizi, quarta alinea ... "nei confronti...") che allego (valida per l'Arma dei Carabinieri), gli anni "maturati" (1 ogni 5) al 31.12.1995 valgono quale servizio utile (art.54). L'INPS allega tale Circolare all'udienza del ricorso, ed il Giudice lo accoglie anche per tale Circolare.
A Bologna la pensano diversamente...
Leggi la recente sentenza n.29/18/C
""""""""""""""3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordinealla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).""""""""""""""""""
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
====================Mi hai ringraziato, ma vedo che non hai capito=========================alfano francesco ha scritto:Grazie mille Gino per la solerte risposta. Avrei piacere anche capire, ai fini del calcolo della percentuale di contribuzione al 31.12.2011, oltre il tanto desiderato 44% (Inps e Corte dei conti permettendo), l'1,80% da quale data va aggiunto? Dal 1.1.1996..1997...1998? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie ancora a tutti e a presto.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 175
- Iscritto il: mer feb 11, 2015 12:19 am
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da alfano francesco »
Scusami Gino. Io mi riferisco alla quota c. In particolare al periodo contributivo dal primo gennaio 1996 (credo) in poi (esempio 31.12.2011). Periodo quantificato a suo tempo dall'Amministrazione in circa 75%. O forse in detto periodo l'1,80% per anno fa aggiunto solo ai retributivi? Non credo di essere così alieno o addirittura ottuso. Ed anche se fosse cercate di perdonarmi. Me ne farò una ragione. Grazie e buona domenica.gino59 ha scritto:====================Mi hai ringraziato, ma vedo che non hai capito=========================alfano francesco ha scritto:Grazie mille Gino per la solerte risposta. Avrei piacere anche capire, ai fini del calcolo della percentuale di contribuzione al 31.12.2011, oltre il tanto desiderato 44% (Inps e Corte dei conti permettendo), l'1,80% da quale data va aggiunto? Dal 1.1.1996..1997...1998? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie ancora a tutti e a presto.
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
==Nel tuo caso (misto) l'aliquota si ferma al 1995 + il 33% del montante contributivo sino al congedo==alfano francesco ha scritto:Scusami Gino. Io mi riferisco alla quota c. In particolare al periodo contributivo dal primo gennaio 1996 (credo) in poi (esempio 31.12.2011). Periodo quantificato a suo tempo dall'Amministrazione in circa 75%. O forse in detto periodo l'1,80% per anno fa aggiunto solo ai retributivi? Non credo di essere così alieno o addirittura ottuso. Ed anche se fosse cercate di perdonarmi. Me ne farò una ragione. Grazie e buona domenica.gino59 ha scritto:====================Mi hai ringraziato, ma vedo che non hai capito=========================alfano francesco ha scritto:Grazie mille Gino per la solerte risposta. Avrei piacere anche capire, ai fini del calcolo della percentuale di contribuzione al 31.12.2011, oltre il tanto desiderato 44% (Inps e Corte dei conti permettendo), l'1,80% da quale data va aggiunto? Dal 1.1.1996..1997...1998? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Grazie ancora a tutti e a presto.
http://coisp.it/archivio-completo/finis ... guida-inps" onclick="window.open(this.href);return false;
-
- Sostenitore
- Messaggi: 175
- Iscritto il: mer feb 11, 2015 12:19 am
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da alfano francesco »
Ancora grazie Gino. Quindi, Inps permettendo, a 60 anni: 44+33+18=95. Giusto? Speriamo bene.
-
- Sostenitore
- Messaggi: 51
- Iscritto il: mer nov 22, 2017 9:11 pm
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da X_Ventimiglia »
***********talamone ha scritto:... cmq, a seguito della Sentenza 2/2018 CC Sardegna, e della Circolare 22/2009 (alla pagina 9, punto 3.4 maggiorazione dei servizi, quarta alinea ... "nei confronti...") che allego (valida per l'Arma dei Carabinieri), gli anni "maturati" (1 ogni 5) al 31.12.1995 valgono quale servizio utile (art.54). L'INPS allega tale Circolare all'udienza del ricorso, ed il Giudice lo accoglie anche per tale Circolare.
Leggi la recente sentenza n. 29/18/C.
Purtroppo non tutti la pensano così. A Bologna non è stato accolto per l'art. 54.
""""3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).""""
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da naturopata »
Si è vero, ma in quella sentenza si è chiesto sia il moltiplicatore che l'art.54, non so se l'avete capito, ne concedono o uno o l'altro. L'art.54 in Corti non ancora gravate da tale quesito è meglio non proporlo insieme con il moltiplicatore. Difatti se leggete la 18/2018 Calabria che ha accolto in precedenti il moltiplicatore, nella 12/2018, accoglie l'art.54 e, incredibilmente e in senso contrario a suoi precedenti, respinge il moltiplicatore.X_Ventimiglia ha scritto:***********talamone ha scritto:... cmq, a seguito della Sentenza 2/2018 CC Sardegna, e della Circolare 22/2009 (alla pagina 9, punto 3.4 maggiorazione dei servizi, quarta alinea ... "nei confronti...") che allego (valida per l'Arma dei Carabinieri), gli anni "maturati" (1 ogni 5) al 31.12.1995 valgono quale servizio utile (art.54). L'INPS allega tale Circolare all'udienza del ricorso, ed il Giudice lo accoglie anche per tale Circolare.
Leggi la recente sentenza n. 29/18/C.
Purtroppo non tutti la pensano così. A Bologna non è stato accolto per l'art. 54.
""""3.3. Non fondata è la domanda del ricorrente di riconoscimento, ai sensi dell’art. 54 del T.U. n. 1092 del 1973, dell’aliquota di rendimento pari al 44% in ordine alla quota di pensione fino alla data del 31.12.1995, regolata dal sistema retributivo, con ripartizione nella misura del 34,49% per la quota A) e del 9,51% per la quota B).""""
-
- Sostenitore
- Messaggi: 1774
- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Messaggio da naturopata »
Ricorso CdC Umbria respinto. E' stato proposto in proprio, ma a costo zero è stato respinto per la medesima motivazione per cui viene respinto ai legali.
Sent. n. 6/M/18
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di A. F. contro l’INPS, iscritto al n. 12297/M
del registro di segreteria e depositato il 3 gennaio 2017;
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi, nell’udienza del 20 dicembre 2017, gli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, nonché, per l’INPS, l’Avv. Cecilia de Vecchi.
FATTO
Il ricorrente ha personalmente impugnato il provvedimento dell’INPS di calcolo della pensione del 15 gennaio 2016 censurandolo per applicazione dell’art. 44 d.P.R. 1092/1973 in luogo dell’art. 54 (che governa il trattamento pensionistico dei militari), con conseguente omessa attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% del totale. A sostegno della propria pretesa ha richiamato due circolari ministeriali (MEF dell’11 maggio 1996 e 24 giugno 1996) e una dell’INPDAP (del 18 settembre 2009).
Con successiva memoria depositata il 20 novembre 2017 il F., facendosi rappresentare e difendere dagli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, ha insistito per l’accoglimento della domanda.
L’INPS, costituitosi con memoria depositata il 16 novembre 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per mancata presentazione dell’istanza amministrativa) e l’infondatezza della pretesa (avendo il ricorrente 40 anni di servizio), nonché, in via subordinata, che “l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione”.
All’udienza del 29 novembre 2017 il Giudice, rilevando il mancato deposito di ogni documentazione asseverativa della spedizione e ricezione dell’istanza amministrativa all’Istituto di previdenza (documentazione assente nel fascicolo di parte che conteneva soltanto l’istanza amministrativa senza timbro di depositato; sul foliario era vuoto lo spazio relativo al numero di raccomandata che non veniva indicato), su accordo delle parti, rinviava il giudizio all’udienza del 20 dicembre 2017, per consentire ai procuratori costituiti l’eventuale produzione dei predetti documenti.
All’udienza del 20 dicembre 2017 gli avvocati del ricorrente hanno depositato l’istanza amministrativa recante ricevuta di ricorso n. 1094426 del 4 novembre 2016 ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Il difensore dell’INPS si è riportato agli atti defensionali depositati.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità essendo stata data prova della presentazione dell’istanza amministrativa all’Istituto previdenziale (art. 62 R.D. 1214/1934 e 71, lett. b), R.D. 1038/1933; art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.).
2. Il ricorso è nel merito infondato.
L’art. 44. (Misura del trattamento normale) prevede che: “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
L’art. 54 (misura del trattamento normale) invece stabilisce che: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
Come correttamente rilevato dall’INPS, avendo il ricorrente maturato quarant’anni di servizio (periodo superiore al ventennio, limite massimo previsto dalla legge per accedere al beneficio anelato dal F.), non spetta l’aumento della pensione richiesto non trovandosi il ricorrente nella situazione descritta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973.
3. Attesa la definizione del giudizio attraverso l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’INPS si dispone la compensazione delle spese (art. 31, comma 3, c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso in epigrafe e compensa le spese.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.
Il Giudice
F.to Pasquale Fava
Depositata in segreteria il 21 febbraio 2018.
Il Direttore di segreteria
F.to Elvira Fucci
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3
del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
F.to Cons. Pasquale Fava
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Elvira Fucci
Sent. n. 6/M/18
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di A. F. contro l’INPS, iscritto al n. 12297/M
del registro di segreteria e depositato il 3 gennaio 2017;
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi, nell’udienza del 20 dicembre 2017, gli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, nonché, per l’INPS, l’Avv. Cecilia de Vecchi.
FATTO
Il ricorrente ha personalmente impugnato il provvedimento dell’INPS di calcolo della pensione del 15 gennaio 2016 censurandolo per applicazione dell’art. 44 d.P.R. 1092/1973 in luogo dell’art. 54 (che governa il trattamento pensionistico dei militari), con conseguente omessa attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% del totale. A sostegno della propria pretesa ha richiamato due circolari ministeriali (MEF dell’11 maggio 1996 e 24 giugno 1996) e una dell’INPDAP (del 18 settembre 2009).
Con successiva memoria depositata il 20 novembre 2017 il F., facendosi rappresentare e difendere dagli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, ha insistito per l’accoglimento della domanda.
L’INPS, costituitosi con memoria depositata il 16 novembre 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per mancata presentazione dell’istanza amministrativa) e l’infondatezza della pretesa (avendo il ricorrente 40 anni di servizio), nonché, in via subordinata, che “l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione”.
All’udienza del 29 novembre 2017 il Giudice, rilevando il mancato deposito di ogni documentazione asseverativa della spedizione e ricezione dell’istanza amministrativa all’Istituto di previdenza (documentazione assente nel fascicolo di parte che conteneva soltanto l’istanza amministrativa senza timbro di depositato; sul foliario era vuoto lo spazio relativo al numero di raccomandata che non veniva indicato), su accordo delle parti, rinviava il giudizio all’udienza del 20 dicembre 2017, per consentire ai procuratori costituiti l’eventuale produzione dei predetti documenti.
All’udienza del 20 dicembre 2017 gli avvocati del ricorrente hanno depositato l’istanza amministrativa recante ricevuta di ricorso n. 1094426 del 4 novembre 2016 ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Il difensore dell’INPS si è riportato agli atti defensionali depositati.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità essendo stata data prova della presentazione dell’istanza amministrativa all’Istituto previdenziale (art. 62 R.D. 1214/1934 e 71, lett. b), R.D. 1038/1933; art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.).
2. Il ricorso è nel merito infondato.
L’art. 44. (Misura del trattamento normale) prevede che: “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
L’art. 54 (misura del trattamento normale) invece stabilisce che: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
Come correttamente rilevato dall’INPS, avendo il ricorrente maturato quarant’anni di servizio (periodo superiore al ventennio, limite massimo previsto dalla legge per accedere al beneficio anelato dal F.), non spetta l’aumento della pensione richiesto non trovandosi il ricorrente nella situazione descritta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973.
3. Attesa la definizione del giudizio attraverso l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’INPS si dispone la compensazione delle spese (art. 31, comma 3, c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso in epigrafe e compensa le spese.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.
Il Giudice
F.to Pasquale Fava
Depositata in segreteria il 21 febbraio 2018.
Il Direttore di segreteria
F.to Elvira Fucci
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3
del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
F.to Cons. Pasquale Fava
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Elvira Fucci
Re: art.54 c.1 T.U.1092/1973
Ciao a tutti. Desideravo dirvi che l'aliquota del 44% spetta a tutti i militari, a prescindere dall'aver maturato almeno 15 anni al 31.12.1995. La sentenza 12/2018 Calabria ne è la prima testimonianza ed io colui che l'ha vinta. Purtroppo dovrò andare in appello perché il giudice, oltre a non aver risposto ad altri due motivi di gravame, mi ha negato il moltiplicatore - unico in Italia - nonostante, qualche giorno prima, altro giudice della stessa Sezione l'aveva pacificamente accolto (350/2017). Comunque sia, per i parametri, non vi è dubbio che a tutti i militari spetti l'art. 54 DPR n. 1092/1973. Se vorrete chiarimenti in merito, approfittatene pure.
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- ↳ VITTIME DEL TERRORISMO, DOVERE E CRIMINALITÀ
- ↳ ISTRUZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA SPECIALE ELARGIZIONE PREVISTA PER LE VITTIME DEL SERVIZIO
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ IL LEGALE RISPONDE
- ↳ IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ News Polizia di Stato
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE