Re: CC. Collocamento in ausiliaria
Inviato: gio nov 17, 2022 11:38 am
Seguito mio post del 24 maggio u.s. (Complimenti al collega). Con l'INPS bisogna sempre combattere
il Tar Lazio accoglie il ricorso del collega della GdF circa la riliquidazione del TFS in quanto il Comando aveva comunque comunicato all'INPS nel 2018 e il 27/01/2020, quanto segue:
....... “sono state versate a codesto Ente le ritenute contributive per Opera di Previdenza sul trattamento economico di quiescenza operate, nel corso del suddetto lasso temporale, nella misura del 2,50% e del 7,10% a carico rispettivamente dell’interessato e dell’Amministrazione”.
Il Tar precisa:
1) - Assume rilievo, inoltre, la circostanza che -all’atto dell’adozione del provvedimento di reiezione del 10 febbraio 2020, impugnato con l’odierno ricorso-, l’Istituto resistente non ha contestato il mancato versamento delle ritenute contributive prescritte per legge, che risultano certificate, come anzidetto, dall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente ed ulteriormente comprovate, sia pure parzialmente, dal contenuto delle buste paga prodotte in giudizio.
2) - Difatti, il provvedimento gravato è motivato esclusivamente in relazione all’impossibilità di “dar seguito alla lavorazione dei mod. PL2 inviati da codesta Amministrazione, in quanto il periodo svolto in qualità di richiamato senza oneri non è utile ai fini dell’indennità di buonuscita”.
3) - Il ricorso è pertanto fondato nei termini anzidetti con conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di procedere in favore del ricorrente al ricalcolo dell’indennità di buonuscita in base ai parametri fissati dall’art. 4 del d.P.R. 1032/1973.
N.B.: Come sempre, vi invito a leggere direttamente dall'allegato.
il Tar Lazio accoglie il ricorso del collega della GdF circa la riliquidazione del TFS in quanto il Comando aveva comunque comunicato all'INPS nel 2018 e il 27/01/2020, quanto segue:
....... “sono state versate a codesto Ente le ritenute contributive per Opera di Previdenza sul trattamento economico di quiescenza operate, nel corso del suddetto lasso temporale, nella misura del 2,50% e del 7,10% a carico rispettivamente dell’interessato e dell’Amministrazione”.
Il Tar precisa:
1) - Assume rilievo, inoltre, la circostanza che -all’atto dell’adozione del provvedimento di reiezione del 10 febbraio 2020, impugnato con l’odierno ricorso-, l’Istituto resistente non ha contestato il mancato versamento delle ritenute contributive prescritte per legge, che risultano certificate, come anzidetto, dall’Amministrazione di appartenenza del ricorrente ed ulteriormente comprovate, sia pure parzialmente, dal contenuto delle buste paga prodotte in giudizio.
2) - Difatti, il provvedimento gravato è motivato esclusivamente in relazione all’impossibilità di “dar seguito alla lavorazione dei mod. PL2 inviati da codesta Amministrazione, in quanto il periodo svolto in qualità di richiamato senza oneri non è utile ai fini dell’indennità di buonuscita”.
3) - Il ricorso è pertanto fondato nei termini anzidetti con conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di procedere in favore del ricorrente al ricalcolo dell’indennità di buonuscita in base ai parametri fissati dall’art. 4 del d.P.R. 1032/1973.
N.B.: Come sempre, vi invito a leggere direttamente dall'allegato.