La Corte dei Conti rigetta il ricorso del collega CC.
Per opportuna notizia ma Vi invito ha leggere attentamente il tutto per evitare dubbi interpretativi, si parla anche della pensione privilegiata
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1) - rideterminazione della pensione ordinaria in applicazione dei benefici ex art. 4, comma 2 bis della legge 206/2004 ed il conseguente conferimento della pensione privilegiata nella misura dell’aumento del decimo della pensione ordinaria come rideterminata.
2) - La parte ricorrente appare titolare unicamente di due dei tre requisiti, mentre è assente il requisito di anzianità contributiva, avendo al momento del congedo un’anzianità di servizio pari a 31 anni, 8 mesi e 21 giorni di servizio utile (comprendenti i 10 anni di contribuzione previsti dall’ art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004), a fronte del numero degli anni necessari al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (che era di 40 anni).
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TOSCANA SENTENZA 274 30/11/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA SENTENZA 274 2017 PENSIONI 30/11/2017
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SENTENZA
N. 274/2017
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 60453/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. A. B. rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Bava, pec
avv.andreabava@certmail-cnf.it presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, alla via XX settembre 14/12° per la declaratoria della rideterminazione della pensione ordinaria in applicazione dei benefici ex art. 4, comma 2 bis della legge 206/2004 ed il conseguente conferimento della pensione privilegiata nella misura dell’aumento del decimo della pensione ordinaria come rideterminata.
Nella udienza pubblica del 21 novembre 2017, non comparso il Ministero della Difesa, è comparso l’avv. Andrea Bava per la parte ricorrente e l’avv. Massimiliano Gorgoni per l’INPS.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso pervenuto alla segreteria di questa Sezione il sig. A. B. proponeva l’impugnativa volta all’annullamento dei provvedimenti adottati dal Ministero della Difesa e conseguente declaratoria di più favorevole trattamento pensionistico (ordinario e privilegiato) spettante.
Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri ha prestato servizio dal 10 agosto 1990 all’ 1 ottobre 2008, data in cui è stato posto in congedo per infermità.
Il ricorrente, a seguito dell’attentato terroristico di Nassirya in cui era stato coinvolto veniva riconosciuto “vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice” (decreto del Ministero dell’Interno n. OMISSIS in data 29 ottobre 2005).
Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emetteva il decreto n. 33 in data 30 giugno 2011 concessivo di pensione ordinaria, con applicazione dei benefici previsti dalla legge 206/2004 che prevedeva l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva (art. 3, comma 1 l. n. 206/04), l’incremento della retribuzione pensionabile del 7,50% (art. 2, comma 1 l. 206/2004) e l’esenzione IRPEF (art. 3, comma 2, l. n. 206/2004).
A seguito di istanza di pensione privilegiata ordinaria del 29 novembre 2008 con D.M. n. 22/3 dell’8 marzo 2012 l’Amministrazione concedeva il trattamento pensionistico privilegiato di 8^ ctg. a vita per l’infermità “ OMISSIS”.
Avendo l’Amministrazione emesso in data 19 maggio 2016 il D.M. n. 476 di determinazione del trattamento pensionistico, il sig. B.. proponeva ricorso volto alla rideterminazione della pensione ordinaria in applicazione dei benefici previsti dall’ art. 4, comma 2 bis della legge n. 206/2004 ed il consequenziale conferimento della pensione privilegiata nella misura dell’aumento del decimo della pensione ordinaria come rideterminata.
Con memoria del 17 ottobre 2017 il Ministero della Difesa depositava memoria difensiva con cui chiedeva il rigetto del ricorso per assenza dei requisiti previsti dalla normativa.
La parte ricorrente con note defensionali del 27 ottobre allegava sentenza corroborante le proprie richieste.
Nella udienza di discussione, non comparso il Ministero della Difesa, la parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, quindi la causa veniva introitata per la decisione.
Osserva l’autorità giudicante che il ricorso appare infondato con tutte le conseguenze di legge.
La normativa richiamata dalla parte attorea (art.4, comma 2, della legge n. 206/2004) prevede, per la operatività, tre condizioni:
a) il proseguimento dell’attività lavorativa dopo il verificarsi dell’evento;
b) il riconoscimento di una invalidità permanente nella misura non inferiore al 25%
c) il raggiungimento del periodo massimo pensionabile, compresi gli anni di contribuzione previsti dall’ art. 3, comma 1, della citata legge.
La parte ricorrente appare titolare unicamente di due dei tre requisiti, mentre è assente il requisito di anzianità contributiva, avendo al momento del congedo un’anzianità di servizio pari a 31 anni, 8 mesi e 21 giorni di servizio utile (comprendenti i 10 anni di contribuzione previsti dall’ art. 3, comma 1, della legge n. 206/2004), a fronte del numero degli anni necessari al raggiungimento del periodo massimo pensionabile (che era di 40 anni).
Sicché correttamente il Comando generale dell’ Arma dei Carabinieri ha attribuito unicamente gli altri benefici previsti dalla normativa di specie (l. 206/2004) in favore delle vittime del terrorismo (aumento figurativo di 10 anni anzianità contributiva, incremento della retribuzione pensionabile del 7,50%) e calcolato il trattamento pensionistico ordinario (ex art. 52 del D.P.R. n. 1092/1973) adeguando la misura ai miglioramenti economici attribuiti nel tempo al personale in attività di servizio. Infine tale trattamento pensionistico è stato esentato dall’ IRPEF.
La parte ricorrente chiede che il trattamento pensionistico venga assoggettato all’ incremento del 10% a norma dell’art. 67 D.P.R. n. 1092/1974, in quanto affetto da patologia ascritta a Tab. A., ed in specie richiama il quarto comma dell’art. 67 del T.U. n. 1092/1973 secondo cui “qualora sia stata raggiunta dal primo comma dell’art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole”.
Questa ultima previsione, applicabile ai militari che abbiano maturato l’anzianità di servizio indicata dall’ art. 52 del T.U. n. 1092/53, opera come correttivo economico che quantifica la pensione di privilegio incrementando la misura della pensione ordinaria nel caso in cui sia stato maturato il diritto a quest’ ultima indipendentemente dall’ infermità contratta per causa di servizio (in termini Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia 11 marzo 2014 n. 20).
Sicchè il calcolo del trattamento privilegiato di cui all’ art. 67 del T.U. n. 1092/1973 prende come base, ai fini dell’aumento del decimo, unicamente quello pensionistico “normale” previsto dal precedente art. 52, e poiché la misura della pensione sulla quale è applicabile l’aumento del decimo previsto dal quarto comma dell’art. 67 del T.U. n. 1092/73 è esclusivamente collegata agli anni di servizio (cfr. Sez. II Centr. 329/2015), tale incremento è applicabile esclusivamente sul trattamento normale indicato dall’ art. 52 e non sulla pensione calcolata ai sensi dell’ art. 4, comma 2, della l. n. 206/2004, atteso che questa ultima disposizione speciale stabilisce un sistema di calcolo del trattamento pensionistico di maggior favore nei confronti delle vittime del terrorismo che abbiano proseguito l’attività lavorativa dopo aver subito l’evento dannoso, sulla base di criteri diversi da quelli applicabili, a norma del richiamato art. 52 T.U. n. 1092/1973, al personale che abbia raggiunto la prevista anzianità di servizio.
La giurisprudenza contabile ha affermato che la disposizione invocata (in sede odierna dalla parte ricorrente) deve essere letta nel contesto dell’ articolo in cui è inserita, e non isolatamente considerata come beneficio autonomo di applicazione generale (Corte conti Sezione giurisdizionale Emilia Romagna n. 83 del 22 aprile 2014), data la specialità dei criteri di liquidazione del trattamento in favore delle vittime del terrorismo a norma della legge (n. 206/2004) rispetto a quelli di calcolo della pensione “normale” prevista dall’ art. 52 del T.U. n.1092/1973 sulla quale è esclusivamente applicabile la maggiorazione del decimo di cui all’art. 67, quarto comma, dello stesso testo unico (Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige – Sede di Trento 25 maggio 2016 n. 8).
Va, pertanto, rigettato il ricorso.
La novità della questione e la controversa interpretazione delle norme consentono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Regione Toscana – Giudice Unico delle Pensioni - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal signor A. B. contro l’INPS –, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2017 e successiva all’ udienza del 21 novembre 2017.
La presente sentenza è stata pronunciata all’ udienza odierna ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (come modificato dall’ art. 53, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133) dando lettura del dispositivo e dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con deposito contestuale in segreteria.
Il Giudice Unico
F.to cons. Angelo Bax
Depositata in Segreteria il 30/11/2017
Il Direttore di Segreteria
F.to Paola Altini
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Farà ricorso ??