Re: SCATTI ANZIANITA’ ex artt. 117 e 120 R.D. 3458/1928
Inviato: ven giu 30, 2017 3:25 pm
Collega Sick buongiorno, la Circolare a cui fai riferimento è datata 2005, invece la sentenza del Consiglio di Stato IV Sez. nr. 1881 è del 28-03-2011 che verso la fine, prima cioè del P.Q.M. recita così:sick ha scritto:Buongiorno, per completezza di informazione, quando nel 2014 il mio servizio amministrativo mi rigetto' la domanda lo fece in forza di una disposizione emanata dalla D.G.P.M. del Ministero difesa datata 28 ottobre 2005, che ho allegato a questo messaggio con la speranza sia visibile.
Credo che a questo punto l'unica via percorribile sarebbe quella del tribunale, ma vista l'esiguità delle somme in questione credo che la cosa sia antieconomica.
Spero solo, che nel caso ci sia stato dolo da parte di qualcuno, quanto sottrattomi serva loro per pagarsi farmaci salvavita e chemioterapici.
Buona estate a tutti.
..."Va da ultimo denotato che, a differenza di quanto qui affermato dal Ministero della Difesa, gli effetti del provvedimento del Comitato di verifica per le cause di servizio non possono che retroagire alla data considerata nella domanda dell’interessato, da intendersi a sua volta quale atto interruttivo della prescrizione dei diritti patrimoniali anzidetti, vincolando in tal modo l’Amministrazione medesima alla conseguente ricostruzione della posizione retributiva e, conseguentemente, pensionistica dell’interessato medesimo"... e Condanna il Ministero della Difesa al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati nella misura di Euro 5.000,00.- (cinquemila/00) oltre ad I.V.A. e C.P.A.
Un eventuale ricorso non va fatto alla Corte dei Conti che afferma:
"Detti benefici, per tradursi sostanzialmente in aumenti retributivi, costituiscono trattamento che, anche se erogato successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa, trova la sua causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio e pertanto trattasi di materia estranea al trattamento pensionistico, come tale non rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti (C. conti, Sez. Lazio, n. 44 del 14.01.2011; id. Sez. Campania, n. 182 del 23.09. 2010; id. Sez. Toscana, n. 10 del 18.01.2010; id. Sez. Sardegna, n. 638 del 31.03.2009)."
Poi ci sono casi in cui il CVDS risponde entro TOT ANNI altre volte dopo TOT TOT ANNI, cioè PER ESEMPIO se un collega aspetta 3 anni ed un altro 8 anni, credo ci sia una ENORME DISPARITA'.
Anche il TAR LOMBARDIA con sentenza del 24/10/2014 201402547 Sentenza 1 afferma:
"Ritiene peraltro il Collegio di dovere aderire all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1881 del 2011, secondo cui la data utile ai fini di valutazione (e conseguente decorrenza del riconoscimento) dei presupposti del beneficio in esame debba essere quella della domanda per il riconoscimento della causa di servizio, e non la data di riconoscimento di esso."
Il riconoscimento del beneficio, mi sembra di aver capito (corregetemi se sbaglio), deve poi avvenire in costanza di servizio e non in pensione.
Tuttavia collega Sick, mi pongo, ti pongo e pongo agli esperti del forum una domanda, cioe' non è che per caso non hai avuto gli arretrati a causa del "famoso" blocco degli stipendi ed emolumenti?
Saluti.