Simulazione di infermità e truffa militare

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umtambor
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Re: Simulazione di infermità e truffa militare

Messaggio da umtambor »

Conosco una persona su questo forum che mentre era in malattia andava in palestra, gli hanno fatto la spia, ed e stato beccato ,adesso e sotto processo per truffa, rischio posto di lavoro-[/quote]



Caro Avt8, non è così per tutti: ho personalmente trattato un esposto su un Comandante di Stazione che, a riposo medico per lombosciataglia, risultava partecipare a partite di calcio come portiere (con i suoi militari che facevano O.P. e lo hanno visto coi loro occhi...). Risultato: denunciato alla Procura Militare, è stato assolto con tante scuse.


avt8
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Re: Simulazione di infermità e truffa militare

Messaggio da avt8 »

umtambor ha scritto:Conosco una persona su questo forum che mentre era in malattia andava in palestra, gli hanno fatto la spia, ed e stato beccato ,adesso e sotto processo per truffa, rischio posto di lavoro-


Caro Avt8, non è così per tutti: ho personalmente trattato un esposto su un Comandante di Stazione che, a riposo medico per lombosciataglia, risultava partecipare a partite di calcio come portiere (con i suoi militari che facevano O.P. e lo hanno visto coi loro occhi...). Risultato: denunciato alla Procura Militare, è stato assolto con tante scuse.[/quote]

Bene per lui che e stato assolto,ma conosco altri che sono stati condannati,-ogni caso e un fatto assestante da valutare a secondo di come la pensano i giudici militari-
Anche nel penale uno ruba una mela e un giudice gli da un mese, mentre altro giudice dice che rubare una mela dalla pianta non e reato-
panorama
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Re: Simulazione di infermità e truffa militare

Messaggio da panorama »

TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 4 16/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TRENTINO ALTO ADIGE - TN SENTENZA 4 2017 RESPONSABILITA' 16/02/2017




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

Composta dai magistrati:
dott. Maurizio ZAPPATORI Presidente
dott.ssa Grazia BACCHI Consigliere relatore
dott.ssa Stefania FUSARO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 4085 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale a carico di S. M. …., nato ad ……….. (BA) il …….. e residente a ……….. (BA) in Via …….
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2016, con l’assistenza del Segretario dott. Bruno Mazzon, il Consigliere Relatore dott.ssa Grazia Bacchi ed il Vice Procuratore Generale Cons. Carlo Mancinelli;

esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

RITENUTO IN FATTO

La Procura Regionale ha citato in giudizio il sig. S. M. per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma complessiva di euro 34.673,63, oltre a rivalutazione, interessi e spese.

Allo scopo, l’attore ha rappresentato che il convenuto, ex caporal maggiore dell’Esercito Italiano già in servizio presso la OMISSIS, è stato condannato alla pena della reclusione militare di anni uno e mesi sei dal Tribunale Militare di Verona, che con sentenza n. 92/2014 dell’11 dicembre 201, divenuta irrrevocabile il 7 marzo 2015 - della quale il Pubblico Ministero ha riportato ampi passaggi - lo ha dichiarato responsabile del reato continuato e pluriaggravato di “ simulazione di infermità, truffa militare e diserzione”, uniti sotto il vincolo della continuazione, in relazione ad assenze dal servizio verificatesi nei periodi 30 luglio 2013 – 13 settembre 2013 e 30 settembre 2013 – 25 ottobre 2013, per le quali il M. avrebbe fornito all’amministrazione militare una falsa rappresentazione della realtà simulando patologie insussistenti.

In particolare, il Tribunale Militare ha evidenziato anche che dopo il 25 agosto 2013, ovvero dopo la seconda assenza sanzionata penalmente, il convenuto ha continuato a percepire lo stipendio, sospeso solo dall’agosto 2014.

Risulta poi che, con il decreto n. 188/I-3/2015 del 5 maggio 2015, il Ministero della Difesa ha disposto nei confronti del convenuto la perdita del grado e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente del militare a decorrere dal 7 marzo 2015; con provvedimento del 7 ottobre 2015, l’Amministrazione militare gli ha poi richiesto la rifusione delle somme indebitamente percepite a titolo di emolumenti retributivi, quantificate in complessivi euro 28.894,69, e che non risultano essere state restituite.

L’attore ha affermato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa imputabile nei confronti del convenuto, desumibili dalle prove documentali che hanno evidenziato le condotte riconducibili alle tipologie delittuose penalmente sanzionate e causative di danno patrimoniale diretto all’Amministrazione della Difesa, pari ai compensi indebitamente erogati senza ricevere in cambio la corrispondente prestazione lavorativa, per l’importo di euro 28.894,69 sopra indicato, poichè l’assenza arbitraria dal lavoro ha determinato la violazione del fondamentale obbligo di servizio rappresentato dal dovere di fornire la prestazione di lavoro secondo le condizioni previste dal rapporto di impiego intrattenuto con la propria Amministrazione. Ha, inoltre, indicato che al danno patrimoniale diretto si cumula il danno all’immagine subito dall’Amministrazione militare in conseguenza dell’accertata fraudolenta condotta assenteista tenuta dal militare dell’Esercito Italiano, a norma dell’art. 55 quinques, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 69 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ne ha indicato la quantificazione, in considerazione dei parametri enunciati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte dei conti, e tenendo conto della particolare gravità dei comportamenti criminosi - ma anche in considerazione dell’assenza di articoli di stampa che hanno riportato informazioni su di essi all’opinione pubblica - nel limite del 20% delle somme indebitamente percepite a titolo di retribuzione, ossia nella misura di euro 5.778,94.

Il convenuto non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in seguito all’apposito invito di cui all’art. 5, comma 1 del D.L. n. 453/93, conv. con L. n. 19/94, ne’ si è costituito nel presente giudizio.

Alla odierna udienza il Pubblico Ministero ha dichiarato di non avere altro da aggiungere a quanto in atti, ed ha confermato la richiesta di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Innanzitutto, si rileva dalla sentenza del Tribunale Militare di Verona n. 92/2014, depositata in data 7 gennaio 2015 e divenuta irrevocabile il 7 marzo 2015, che quel giudicante ha definitivamente accertato le gravissime condotte, consumate in danno del Ministero della Difesa, poste in essere dal Caporal Maggiore S. M. e che ne hanno determinato la condanna penale per il reato continuato e pluriaggravato di simulazione di infermità, truffa militare e diserzione.

In quella circostanza il Tribunale Militare ha constatato l’insussistenza dei presupposti giustificativi delle assenze dal servizio dell’odierno convenuto per i periodi 30 luglio 2013 – 13 settembre 2013 e 30 settembre 2013 – 25 ottobre 2013, in relazione alle quali quest’ultimo aveva fornito all’amministrazione militare una falsa rappresentazione della realtà simulando patologie insussistenti.

In particolare, la patologia “distrazione della gamba destra”, lamentata dal convenuto nei periodi in questione, si sarebbe rivelata assolutamente incompatibile con quanto direttamente constatato del teste F.. dietro richiesta della competente Procura Militare, il quale, intervenuto presso l’abitazione del M.. il giorno 5 agosto 2013, aveva rilevato: “1) che l’inquisito non era in casa, 2) che quando è sopraggiunto a bordo di una autovettura era in ottime condizioni fisiche, tali da consentirgli di saltellare e camminare rapidamente, 3) era perfettamente abbronzato”.

Il Tribunale militare, sulla base degli accertamenti esperiti, ha riscontrato una complessiva condotta dolosa dell’odierno convenuto - “il frenetico impegno per il rilascio di certificazione giustificativa da un lato, dall’altro l’assoluta inerzia e mancanza di comunicazioni all’amministrazione di appartenenza” - idonea ad ingannare gli stessi medici curanti poiché “per simulare una malattia basta comportarsi come se si avesse quella infermità, descrivendone dettagliatamente i sintomi, senza che si abbia la possibilità di accertarli”, e diretta ad ottenere un ingiusto vantaggio, consistente nell’erogazione della retribuzione.

Pertanto, gli stipendi erogati al convenuto durante le assenze per malattia dal 30 luglio 2013 al 13 settembre 2013 e dal 30 settembre 2013 al 25 ottobre 2013, che risultano essere state indebitamente retribuite a causa di comportamenti fraudolenti, costituiscono il danno per l’Erario automaticamente determinato dall’art. 55 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 20001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in misura pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione.

Inoltre, l’assenza del convenuto dal servizio nel periodo intermedio tra quelli penalmente sanzionati (14 – 29 settembre 2013), non risulta neppure apparentemente giustificata da documentazione medica, ed altrettanto indebita è da considerarsi la percezione dal 26 ottobre 2013 fino al 30 settembre 2014 di emolumenti retributivi, che risultano ugualmente sprovvisti di causa giustificativa, e che l’Amministrazione ha ritenuto di continuare a versargli pur in mancanza della corrispettiva prestazione lavorativa.

Detti emolumenti costituiscono danno erariale in quanto erogati nell’accertata, ed ingiustificata, assenza di prestazioni corrispettive da parte del convenuto, con conseguente lesione del sinallagma contrattuale (questa stessa Sezione, sent. n. 50/2013; n. 12/2012; n. 21/2008; e conformi).

Tuttavia, il Collegio ritiene che il M.. debba rifondere all’Amministrazione militare solo l’importo netto, pari ad euro 25.088,20, percepito a carico di quest’ultima durante tutto il periodo di assenze ingiustificate dal servizio (30 luglio 2013 - 30 settembre 2014), così come in dettaglio indicato nel prospetto dimostrativo elaborato dal Servizio Amministrativo del Comando Militare Esercito “Trentino Alto Adige” e trasmesso alla OMISSIS il 2 ottobre 2015; questo, in conformità all’orientamento seguito da questa stessa Sezione (sentenza n. 47/2016) secondo cui “alla stregua di un indirizzo giurisprudenziale, formatosi su fattispecie di danno erariale relative a somme introitate contra legem da dipendenti pubblici, il danno erariale va commisurato all’importo netto, dovendosi tener conto delle somme effettivamente entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (cfr. Corte conti, Sezione Giurisdizionale Lombardia n. 13/2016; id n. 216/2014)”.

Tutto ciò premesso, si condanna il sig. S. M. al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 25.088,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi dai singoli pagamenti stipendiali e fino alla pubblicazione della presente sentenza, ed interessi legali, sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data fino al saldo.

2) Per quanto riguarda la richiesta risarcitoria relativa al danno all’immagine subito dall’Amministrazione militare, quantificato dalla Procura erariale in misura del 20% di tutte le somme indebitamente percepite dal convenuto a titolo di retribuzione, importo che sarebbe stato contenuto in considerazione della mancata divulgazione dei fatti a mezzo stampa, si osserva che il citato art. 55 quinquies del decreto legislativo 30 marzo 20001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), inserito dall'articolo 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, ferme la responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, sia obbligato a risarcire non solo il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, ma anche il danno all'immagine subito dall'Amministrazione.

Come indicato dalla Sezione III Appello di questa Corte dei conti con sentenza n. 344/2016, detta norma reca “la tipizzazione penale dell’assenteismo fraudolento posto in essere dal pubblico dipendente, alla quale erano e sono a correlarsi un danno patrimoniale da mancata prestazione/interruzione del sinallagma e un danno da lesione dell’immagine” “con quantum risarcitorio determinabile con ricorso al criterio equitativo di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. e limitazione, poi, dell’ampia discrezionalità tramite l’utilizzazione di parametri di riferimento (oggettivi, soggettivi e sociali), elaborati dalla giurisprudenza contabile”.

Anche per la quantificazione di tale pregiudizio si deve quindi fare ricorso a criteri valutativi di carattere generale e di ispirazione equitativa, a norma dell’art. 1226 del codice civile e secondo i criteri indicati dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con sentenza n. 10/2003/QM; “di conseguenza concorrono, fra le altre circostanze, alla determinazione in concreto del danno all’immagine dell’Ente pubblico, l’eventuale reiterazione delle condotte criminose, la gravità dell’illecito, la sua modalità di perpetrazione, il disvalore sociale, il clamor seguito alla condotta delittuosa” (v. questa stessa Sezione Giurisdizionale, n. 30 del 23 settembre 2015; n. 25 del 4 settembre 2014, n. 19 del 9 luglio 2015; Sez. Giur. Friuli V. G., n. 92 del 14 novembre 2014; e conformi).

Al proposito, si osserva che il Pubblico Ministero ha commisurato l’importo risarcitorio per il danno all’immagine, indicato nella misura di euro 5.778,94, nel limite del 20% di tutte le somme indebitamente percepite dal M.. a titolo di retribuzione, con ciò considerando non solo quelle erogategli dall’Amministrazione militare durante le assenze per malattia dal 30 luglio 2013 al 13 settembre 2013 e dal 30 settembre 2013 al 25 ottobre 2013 – censurate dal Tribunale Penale di Verona con la ricordata sentenza n. 92/2014, che ne ha pronunciato la condanna penale per il reato continuato e pluriaggravato di simulazione di infermità, truffa militare e diserzione - bensì l’intera sommatoria degli emolumenti retributivi corrispostigli in mancanza di correlativa prestazione di servizio fino alla loro effettiva sospensione, sicuramente indebiti per quanto rilevato sub p. 1), ma non integralmente correlati agli episodi strettamente sanzionati dalla legge per la fattispecie di assenteismo fraudolento, dato il relativo, contenuto sviluppo temporale.

Ciò rilevato, si osserva che tale circostanza, oltre alla assenza di articoli di stampa che possano avere divulgato nell’opinione pubblica una immagine negativa della Pubblica Amministrazione correlata agli episodi censurati, pur in considerazione del fatto che essi erano comunque idonei a determinare una lesione all’immagine anche solo all’interno della stessa Amministrazione per effetto dello svolgimento del procedimento penale e della sua conclusione (sul punto, v. questa stessa Sezione Giurisdizionale Regionale, n. 40 del 19 dicembre 2014; n. 46 del 25 settembre 2012), tenuto conto di tutti i parametri indicati dalla giurisprudenza contabile ai fini della quantificazione di tale tipologia di danno, questo Collegio ritiene equo rideterminarne l’importo nella somma di euro 500,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, da maggiorarsi con interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Le spese di giudizio, in favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto condannato.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al n. 4085 del Registro di Segreteria, condanna il sig. S. M. al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 25.088,20 a titolo di danno patrimoniale, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi dai singoli pagamenti stipendiali e fino alla pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali, sulla somma così rivalutata, da quest’ultima data fino al saldo.

Condanna il convenuto altresì al pagamento, in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 500,00 comprensiva di rivalutazione monetaria, a titolo di danno all’immagine, somma maggiorata da interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, che sono liquidate in euro 297,74.==============
(Euro duecentonovantasette/74.=).

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2016.

L’ESTENSORE
(Grazia BACCHI) IL PRESIDENTE
(Maurizio ZAPPATORI)


Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16 febbraio 2017


Per Il Direttore della Segreteria
Il funzionario f.f.
(Adriano Rosa)
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