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Re: Nuovo contratto
Inviato: dom gen 28, 2018 4:10 pm
da oreste.vignati
cinghio ha scritto:io ho trovato questo artico inps il quale dice che per cinque anni si a diritto se ci sono nuovi contratti ti spettano
Le principali peculiarità del Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico
I lavoratori del comparto sicurezza (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili e Corpo Forestale dello Stato), ancora nel corso del 2015, possono accedere al pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispetto al resto del personale dipendente dello Stato (cosiddetto personale civile) iscritto alla CTPS in relazione alla qualifica o grado. In particolare, per i lavoratori del comparto sicurezza, l’età massima per la permanenza in servizio è ricompresa tra i 61 anni e tre mesi e i 66 anni e tre mesi.
Questi lavoratori maturano il diritto alla pensione di anzianità a 57 anni e tre mesi con 35 anni di anzianità contributiva, oppure - a prescindere dall’età anagrafica- con 40 anni e tre mesi di contributi(1). Gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno già raggiunto la massima anzianità contributiva prevista (aliquota massima di pensione pari all’80% della retribuzione pensionabile(2) ), possono accedere alla pensione di anzianità all’età di 53 anni e tre mesi.
I lavoratori usufruiscono di maggiorazioni di servizio in relazione alla natura del servizio svolto (ad esempio: servizio di confine; servizio di volo; servizio d’impiego operativo etc). Queste maggiorazioni consentono di raggiungere l’anzianità lavorativa per l’accesso alla pensione più rapidamente. Dal 1° gennaio 1998, l’accredito di queste maggiorazioni convenzionali è stato limitato ad un massimo totale di 5 anni.
Il personale militare che, al momento della cessazione del servizio, percepisce l’indennità di volo e/o di aeronavigazione ha diritto a specifiche maggiorazioni economiche sulla pensione.
Fino al 31 dicembre 1992:
la pensione era calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento;
non esistevano tetti retributivi, che sono stati parzialmente introdotti dal 1993 ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998.
Scusa, ma dove è scritto.
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Re: Nuovo contratto
Inviato: lun gen 29, 2018 8:43 am
da firefox
cinghio ha scritto:io ho trovato questo artico inps il quale dice che per cinque anni si a diritto se ci sono nuovi contratti ti spettano
Le principali peculiarità del Comparto Difesa, Sicurezza e soccorso pubblico
I lavoratori del comparto sicurezza (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Corpo nazionale dei vigili e Corpo Forestale dello Stato), ancora nel corso del 2015, possono accedere al pensionamento di vecchiaia con limiti di età inferiori rispetto al resto del personale dipendente dello Stato (cosiddetto personale civile) iscritto alla CTPS in relazione alla qualifica o grado. In particolare, per i lavoratori del comparto sicurezza, l’età massima per la permanenza in servizio è ricompresa tra i 61 anni e tre mesi e i 66 anni e tre mesi.
Questi lavoratori maturano il diritto alla pensione di anzianità a 57 anni e tre mesi con 35 anni di anzianità contributiva, oppure - a prescindere dall’età anagrafica- con 40 anni e tre mesi di contributi(1). Gli iscritti che, alla data del 31 dicembre 2011, hanno già raggiunto la massima anzianità contributiva prevista (aliquota massima di pensione pari all’80% della retribuzione pensionabile(2) ), possono accedere alla pensione di anzianità all’età di 53 anni e tre mesi.
I lavoratori usufruiscono di maggiorazioni di servizio in relazione alla natura del servizio svolto (ad esempio: servizio di confine; servizio di volo; servizio d’impiego operativo etc). Queste maggiorazioni consentono di raggiungere l’anzianità lavorativa per l’accesso alla pensione più rapidamente. Dal 1° gennaio 1998, l’accredito di queste maggiorazioni convenzionali è stato limitato ad un massimo totale di 5 anni.
Il personale militare che, al momento della cessazione del servizio, percepisce l’indennità di volo e/o di aeronavigazione ha diritto a specifiche maggiorazioni economiche sulla pensione.
Fino al 31 dicembre 1992:
la pensione era calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell’ultimo giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento;
non esistevano tetti retributivi, che sono stati parzialmente introdotti dal 1993 ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998.
Ma sei proprio sicuro di averlo letto qua??
Re: Nuovo contratto
Inviato: lun gen 29, 2018 3:15 pm
da trasmarterzo
Signori colleghi buogiorno, posto qui quello che alla sez. PS ho già scritto, circa il discorso dell' equo indennizzo per causa di servizio, ovvero il collega ha pubblicato la seguente:
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima
mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità' di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Mi riferisco all' equo indennizzo, cioè io l' ho percepito nel 2016 (speciale unatantum cioè e.i. + 20%) e sono tuttora in servizio.
Poichè il nuovo pseudocontratto triennale va dal 1-1-2016/31-12-2018 e riguarda anche tale voce, cosa bisogna fare per chi è ancora in servizio o per chi l' ha percepito e poi è stato collocato in pensione?
Perchè saranno tanti i colleghi che in quesi 3 ann hanno percepito l' equo indennizzo...
Una istanza di ricalcolo dell' importo percepito dell' e.i. in funzione del nuovo contratto?
Grazie.