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Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: gio feb 09, 2017 11:12 pm
da giovanni53
avt8 ha scritto:
marco064 ha scritto:Scusate se intervengo la pensione tabellare si applica per chi ha meno di 15 anni di servizio : http://pensionimilitari.it/pensione-pri ... tabellare/" onclick="window.open(this.href);return false;
Caro Marco la pensione tabellare si applica a tutti i dipendenti che a qualsiasi titolo cessano dal servizio senza aver raggiunto sia il requisito anagrafico che contributivo-
Affinchè possa essere applicata la pensione percentualistica occore avere un causa di servizio ascritta alla tab A- che va dalla 1^ alla 8^,calcolata in base alla categoria di PP,-
E' da tempo che vedo che chiamate tabellare la cosiddetta percentualistica..invece secondo me :

la parola tabellare = servizio obbligatorio cioè la leva come si legge sul MEF :

La pensione privilegiata ordinaria militare tabellare costituisce un trattamento particolare poichè si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio - la leva - (art. 52, comma secondo, della Costituzione) e il suo ammontare non é correlato al pregresso trattamento retributivo ma alla gravita della menomazione della capacità di lavoro subita durante la prestazione del servizio di leva......omissis...

Invece la PPO può essere attribuita come percentuale della base pensionabile oppure come incremento del 10% della P.A.L. quale delle 2 sia la più conveniente...

copio/incollo dalla Guida del Min. Difesa.......
La pensione privilegiata sarà liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione
ordinaria aumentata di un decimo, a condizione che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia
maturato almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.

Nel mio caso con base pensionabile 42.800€ e pensione ordinaria diretta di 26.000€
appare chiaro che fino alla 4^ cat. (42.800 x 70% = 30.000) conviene la %
se invece mi avessero ascritto dalla 5^ all'8^ (26.000 + 2.600 = 28.600) conviene il + 10%

Saluti

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: gio feb 09, 2017 11:36 pm
da gino59
marco064 ha scritto:
avt8 ha scritto:
marco064 ha scritto:Scusate se intervengo la pensione tabellare si applica per chi ha meno di 15 anni di servizio : http://pensionimilitari.it/pensione-pri ... tabellare/" onclick="window.open(this.href);return false;
Caro Marco la pensione tabellare si applica a tutti i dipendenti che a qualsiasi titolo cessano dal servizio senza aver raggiunto sia il requisito anagrafico che contributivo-
Affinchè possa essere applicata la pensione percentualistica occore avere un causa di servizio ascritta alla tab A- che va dalla 1^ alla 8^,calcolata in base alla categoria di PP,-
quindi? cosa si applica in questo caso la tabellare o la pensione ordinaria di privilegio maggiorata di 1/10 ?
==============================Quella più favorevole=========================


IL PENSIONAMENTO PRIVILEGIATO: PRESUPPOSTI – MISURA - PROCEDIMENTO.Corte dei conti.-
 
 
I presupposti
Il trattamento pensionistico privilegiato si fonda sulla menomazione inabilitante dell’integrità personale riportata dal lavoratore delle amministrazioni pubbliche a causa dell’adempimento degli obblighi di servizio; esso presuppone solo l’instaurazione, di fatto o di diritto, del rapporto di servizio, prescindendo da limiti di tempo (per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., art. 33 R.D.L. 3.3.1938 n. 680).
Per questo si distingue da quello normale, che presuppone che il rapporto di servizio si sia svolto almeno per un periodo di tempo minimo (nel sistema a ripartizione) o che vi sia stato una contribuzione minima (nel sistema contributivo).
Il pensionamento privilegiato può essere speciale o ordinario; il primo presuppone una menomazione dell’integrità personale dovuta a causa violenta, di per sé estranea alla normale logica di svolgimento del rapporto di servizio, ma ad esso, sia pure indirettamente, riconducibile (c.d. adempimento del dovere); il secondo trova il suo fondamento nell’adempimento dei "normali" obblighi connessi al rapporto di servizio.
Il diritto soggettivo, con contenuto patrimoniale, del trattamento pensionistico privilegiato ordinario implica necessariamente (condizione necessaria ed indispensabile) la cessazione ("risoluzione" secondo i vari c.n. l.) del rapporto di impiego per una invalidità (art. 70, comma 1, d.P.R. 29.12.1973 n. 1092) cagionata da eventi di servizio di natura ed entità tali da rendere il dipendente totalmente inabile a continuarlo (art. 64, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, per i dipendenti "civili" delle pubbliche amministrazioni; art. 33 r.d.l. 3.3.1938 n. 680 e art. 7 comma 2 legge 11.4.1955 n. 379 per i dipendenti iscritti all’I.N. P.D.A.P.); l’inabilità deve essere la causa unica ed esclusiva della cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui l’inabilità sia dovuta ad infermità o lesione che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio, l’interessato, entro cinque anni (tre anni, per gli iscritti alle casse I.N. P.D.A.P. (art. 33, comma 3, R.D.L. n. 680/1938, art. 7, comma 2, l. n. 379/1955) dalla cessazione del rapporto, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (art. 169, comma 1, cit. d.P.R.); se, invece, in costanza di rapporto di servizio, vi è stata constatazione dell’infermità causa dell’inabilità, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesta senza limiti di tempo.
Il termine è perentorio (cit. artt. 33 e 7); è elevato a dieci anni se l’invalidità è derivata da parkinsonismo; per gli incapaci, è sospeso per il periodo di durata dello stato di incapacità di agire (art. 191, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973).
Per i dipendenti militari e assimilati, l’inabilità deve sussistere al momento del collocamento in pensione o in congedo o nella riserva, in caso di invalidità comportante inabilità parziale, con possibilità di continuare a prestare servizio (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.).
In entrambi i casi, è stata affermata la natura retributiva del trattamento di privilegio, che è integrativa della pensione ordinaria normale (artt. 65, 67 cit. d.P.R.).
La pensione privilegiata ordinaria tabellare (tab. n. 3 allegata al cit. d.P.R.; tab. allegata alla legge 29.4.1976 n. 177), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari in servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, cit. d.P.R.), i quali, abbiano subito una menomazione dell’integrità personale invalidante.
Il trattamento pensionistico tabellare corrisposto ai militari in servizio di leva, i quali intrattengono con il pubblico potere un rapporto di servizio obbligatorio (imposto) – e non il tipico rapporto di servizio volontario qualificato come di impiego - ha natura risarcitoria ed è soggetto ad un regime giuridico diverso rispetto a quello del trattamento pensionistico ordinario (normale o privilegiato), quale è quello tabellare corrisposto ai militari ed assimilati in servizio volontario (cit. comma 5).
Il presupposto del trattamento pensionistico privilegiato "ordinario" è la cessazione del rapporto di lavoro per inabilità (permanente, comma 1 lett. c cit. art. 33 R.D.L. n. 680/1933) che consegua ad invalidità dovuta in modo diretto immediato ed esclusivo a menomazione dell’integrità personale scaturita da infermità o lesione insorte per causa di servizio (art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973; cit., comma 1 lett. c).
Esso implica l’esistenza di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio dalle quali sia derivata una menomazione dell’integrità alla persona tale da comportare inabilità al servizio; dalla menomazione, conseguente all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, deve essere derivata una invalidità permanente dalla quale esclusivamente deve conseguire l’inidoneità per inabilità al servizio, causa unica della risoluzione del rapporto di servizio.
Poiché l’inabilità al servizio consegue ad un grado di invalidità superiore al 60%, questa fattispecie ricorre nel caso in cui l’infermità, dalla quale deriva l’invalidità, è ascrivibile a categ. superiore alla V della tab. A.
Per i dipendenti "civili", pertanto, il presupposto immediato del pensionamento privilegiato non è l’infermità (presupposto mediato), ma l’inabilità.
Per i dipendenti militari e assimilati, sono previsti due tipi di pensionamenti privilegiati: quello tabellare e quello ordinario. Presupposto del trattamento privilegiato tabellare (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.), sono le "infermità o lesione dipendenti da fatti di servizio … non suscettibili di miglioramento"; esso prescinde dall’inabilità al servizio e, quindi, non implica risoluzione del rapporto di servizio; consegue a infermità o lesione i cui effetti sulla compagine della persona del militare sono irregredibili nel tempo; ancorché non suscettibili di ingravescenza, quindi stabili nel tempo, non si presentano, però, per la loro natura in rapporto al soggetto portatore dell’infermità, "suscettibili di regredire", in tal senso dovendosi intendere il "miglioramento" di cui parla il legislatore.
Quando l’infermità o lesione comportano l’inabilità, con conseguente cessazione del rapporto di servizio, anche per questi dipendenti si ha il trattamento pensionistico ordinario privilegiato.
Nel caso in cui il militare "sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa o che gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità".
Se l’infermità proviene da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, consegue la pensione privilegiata rispettivamente ordinaria o di guerra o l’assegno rinnovabile (art. 36 ss. L. 10.4.1954, n. 113).
Per la polizia di stato, dopo la smilitarizzazione, "le cause di cessazione dal servizio … sono quelle previste" dal d.P.R. n. 1092/1973; agli allievi della polizia di stato che frequentano i corsi dell’istituto superiore di polizia i quali "siano stati dimessi per aver perso l’idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni riportate durante il corso e per causa di esso e che comportino l’inidoneità ai servizi di istituto", compete il trattamento privilegiato previsto dalle leggi 25.5.1981, n. 280 e 3.6.1981, n. 308.
Agli allievi in servizio di polizia, per le stesse cause, compete il trattamento privilegiato di cui ai d.P.R. 25.10.1981 n. 738 e 24.4.1982 n. 339.
Per i militari (e assimilati), condizione necessaria ed indispensabile dell’insorgenza del diritto alla pensione tabellare è che l’infermità (o lesione) non sia suscettibile di miglioramento e che sia ascrivibile ad una delle categ. della tab. A allegata alla legge 18.3.1968, n. 313; quando è suscettibile di miglioramento ed è classificabile nella detta tab. A, spetta temporaneamente l’assegno rinnovabile (art. 68, comma 1, cit. d.P.R.); nel caso in cui l’infermità sia ascrivibile alla tab. B della stessa legge, "all’atto della cessazione del servizio e purché non gli spetti la pensione normale", è corrisposta l’indennità una volta tanto (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.).
Il trattamento privilegiato tabellare, poiché non comporta la cessazione del rapporto di servizio, non essendo esclusivamente connesso all’inabilità, è compatibile con l’attività di servizio (militare o "civile").
Il trattamento privilegiato ordinario (per i dipendenti civili o militari) implica sempre la cessazione del rapporto di servizio per inidoneità e non è compatibile, entro dati limiti, con altra attività di servizio.
L’accertamento dell’inabilità al servizio può essere disposta di ufficio, secondo la disciplina contenuta nei contratti collettivi di lavoro, quando l’amministrazione, sulla scorta della documentazione medica in atti presentata in occasione di assenze per malattia e tenuto conto dell’obiettivo comportamento del dipendente, ha il fondato convincimento che il dipendente non sia in grado di svolgere le attività dovute inerenti il suo profilo professionale; può essere richiesto dallo stesso interessato o dagli aventi diritto, in caso di morte o di incapacità del dipendente, quando ritiene che, a causa del servizio, versi in uno stato di inabilità.
In tal caso, l’interessato nel richiedere che si accerti tale stato e la causa che lo ha prodotto, deve produrre un certificato medico rilasciato dall’apposito servizio dell’a.s.l. "attestante tale stato e il carattere permanente di esso" (art. 194 cit. d.P.R.).
Per la stessa infermità o lesione, si può chiedere, senza limiti di tempo, la revisione, per sopravvenuto aggravamento, del trattamento pensionistico privilegiato; nel caso in cui questo è stato negato perché le infermità o lesioni non erano state ritenute valutabili a fini di classificazione o non invalidanti alla data dell’accertamento sanitario, si può chiedere per due volte, o tre dopo dieci anni dalla data dell’ultimo provvedimento negativo, la revisione (art. 7 comma 1 cit. d.P.R.).
 
 
La misura
L’importo del trattamento pensionistico privilegiato è una frazione, variabile a seconda della classificazione dell’infermità nelle categorie della tab. A e delle categorie di dipendenti, della base pensionabile, come determinata per il pensionamento normale dall’art. 43 del cit. d.P.R; per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., la pensione diretta privilegiata annua si determina moltiplicando la retribuzione fondamentale (parte A) annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente indicato nell’alleg. A della legge 26.7.1965 n. 965, corrispondente agli anni e mesi utili di servizio, maggiorato di un decimo; il coefficiente non può essere inferiore a 0,66667; ogni campagna di guerra comporta l’aumento del coefficiente di 0,02200; comunque, il coefficiente, per effetto delle maggiorazione, non può essere superiore a 1 (art. 3 cit. legge n. 965/1965); la parte B della retribuzione è aumentata di un decimo.
Esso si differenzia a seconda che trattasi di dipendenti "civili" o militari ed assimilati; per il personale civile, diverge con riferimento ai dipendenti non operai o operai.
Per i dipendenti "civili" non operai (art. 65 cit. d.P.R.), nel caso in cui l’infermità o lesione è ascrivile alla categoria:
prima, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile (comma 1 cit. art. );
ad altre categorie, essa è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della stessa base (comma 2 cit. art. ).
Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad infortunio sul lavoro che dia diritto ad una rendita per inabilità, la pensione privilegiata è diminuita dell’importo della rendita; per effetto di tale decurtazione, essa, comunque, non può essere inferiore alla pensione normale calcolata in base ai servizi prestati (comma 3 cit. art. ).
Per i funzionari della polizia di stato, il trattamento privilegiato è liquidato secondo la disciplina regolante quella dei militari, se più favorevole (comma 4 cit. art. ).
Per i dipendenti "civili" operai (art. 66 cit. d.P.R.), il trattamento pensionistico privilegiata è pari a quello normale, calcolato in base al servizio utile aumentato di dieci anni; esso, comunque, non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile e non può essere inferiore al quaranta quattro per cento della stessa (comma 1 cit. art. ).
Nel caso in cui spetta l’indennità di infortunio (sul lavoro), l’interessato può optare per il cumulo di detta indennità con il trattamento pensionistico normale o per la pensione privilegiata con rinuncia del trattamento infortunistico (comma 2 cit. art. ).
Per i dipendenti militari ed assimilati con grado superiore a quello di caporale ed equivalente (art. 67 comma 5 cit. d.P.R.), il trattamento economico privilegiato è calcolato in relazione alla base pensionabile, come determinata dall’art. 53 del cit. d.P.R., tenuto conto della ascrizione dell’infermità o lesione in categ. della tab. A (cit. art. 67):
prima, è pari alla base pensionabile (comma 2 cit. art. ):
per altre categorie, si ha la seguente proporzione: 90% per la II categ., 80% per III categ., 70% per IV categ., 60% per V categ., 50% per VI categ., 40% per VII, 30% per VIII categ. (cit. comma).
Per i militari i quali, all’atto della cessazione dal servizio, non abbiano maturato l’anzianità per conseguire la pensione normale ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare effettivo, i trattamenti privilegiati di VII ed VIII categ. sono aumentati rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile; esso, comunque, non può superare il trattamento previsto dal primo comma dell’art. 54 (comma 3 cit. art. ).
Per i militari con grado inferiore a quello di caporale (ed equivalente) compreso, il trattamento privilegiato è quello "tabellare" previsto dalla tab. n. 3 annessa al cit. d.P.R. (comma 5 cit. art. ).
L’assegno rinnovabile (art. 68 cit. d.P.R.) è di importo uguale alla pensione privilegiata ed ha durata da due a sei anni in relazione al tempo previsto per il miglioramento dell’infermità (comma 1 cit. art. ).
Alla scadenza, l’infermità può essere ancora ritenuta migliorabile o non più suscettibile di miglioramento; se è ritenuta non più migliorabile ed è ascrivibile a categ. della tab. A, spetta la pensione privilegiata, se è ascrivibile alla tab. B, spetta l’indennità una tantum; se è ancora suscettibile di miglioramento ed è ascrivibile a categ. della tab. A, "spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni, spetta la pensione" (comma 2 cit. art. ); alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta o meno la pensione o l’indennità a seconda della ascrivibilità o non ascrivibilità nelle tab. A e B. (comma 3 cit. d.P.R.).
Se si riscontra miglioramento e quindi non può farsi luogo ad ascrizione a tabelle, non spetta alcun trattamento privilegiato (cit. comma 2); se per miglioramento l’infermità è ascrivibile a categ. inferiore alla prima, il trattamento economico in godimento è mantenuto per due anni, alla scadenza dei quali viene corrisposto il trattamento corrispondente alla categ. inferiore di ascrizione (comma 4 cit. art. ).
La rinnovabilità dell’assegno è al massimo di quattro anni per le infermità ascrivibile alla tab. E cit. legge n. 313/1968 con superinvalidità (comma 4 cit. art. ).
Nel caso in cui alla scadenza dell’assegno non può essere corrisposta la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile, "il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile" (comma 5 cit. art. ).
L’indennità una tantum è pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.); l’indennità è cumulabile con la pensione privilegiata e con l’assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tab. A, ma la somma dei due trattamenti non può essere superiore a quello stabilito per la ottava categ. tab. A.
 
 
Il procedimento
Il procedimento di concessione del trattamento pensionistico privilegiato presuppone il procedimento ed il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione dalle quali sono scaturite la menomazione, l’invalidità e l’inabilità alla prosecuzione del servizio o, per il personale militare e assimilato, in dati casi, la sola infermità o lesione; inoltre, presuppone (ma, per i militari e assimilati non sempre), il provvedimento di risoluzione, per inabilità, del rapporto di servizio.
Esso, per alcune varianti, è diverso a seconda che si tratti di trattamento privilegiato diretto o di riversibilità.
Il procedimento per la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato diretto può essere iniziato di ufficio o ad istanza di parte.
L’iniziativa è di ufficio quando la cessazione dal servizio per inabilità è dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio; altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 67 cit. d.P.R.), che deve essere "presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio" (art. 168 comma 1 cit. d.P.R.), entro cinque (dieci per i malati del morbo di Parkinson) anni dalla cessazione del servizio (art. 169 cit. d.P.R.), se l’infermità, causa dell’inabilità e della cessazione dal servizio, non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio; il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto senza limiti di tempo se, in costanza di servizio, è stata constatata l’infermità o era stata presentata domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.
Per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., l’iniziativa è esclusivamente ad istanza di parte, che deve essere presentata "nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio" (art. 7 comma 2 l. n. 379/1955, art. 33, comma 3, cit. R.D.L. n. 680/1933).
Questo termine, e tutti gli altri previsti dalla disciplina in materia, sono sospesi, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di agire (art. 191, comma 4, cit. d.P.R.).
La richiesta di accertamento presentata dopo la cessazione dal servizio è ammissibile se la cessazione è dovuta esclusivamente ad inabilità per infermità ed il richiedente assume che questa sia dipendente da causa di servizio; se la cessazione è avvenuta per cause diverse dall’inabilità per l’infermità di cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio la domanda è inammissibile.
La domanda è ammissibile se è prodotta tempestivamente ed è sufficientemente motivata; in caso contrario, è inammissibile per tardività (o intempestività), quando è presentata oltre il termine quinquennale (o decennale), o per genericità, se in essa non sono "indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto" e non sono specificati i fatti di servizio che le determinarono" (art. 168, comma 2, cit. d. P.R.), allegando "certificazioni sanitarie ed ogni altro documento" ritenuto utile (comma 3 cit. art. ).
Il capo dell’ufficio al quale la domanda è presentata procede all’accertamento dei fatti indicati in domanda, redige in merito un rapporto informativo e, unitamente agli atti probatori acquisiti, li trasmette all’ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento pensionistico privilegiato (art. 170 cit. d.P.R.); questo ufficio deve pronunciarsi, con provvedimento definitivo (art. 164, comma 2, cit. d.P.R.) circa l’ammissibilità dell’istanza, il suo rigetto, per manifesta infondatezza, quando "i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio" o perché il dipendente non si sia presentato agli accertamenti nel termine stabilito (comma 1 cit. art. , art. 171, comma 3, cit. d.P.R.).
Se la domanda è ritenuta ammissibile, l’ufficio acquisisce i pareri obbligatori, ma non vincolanti, della commissione medica ospedaliera competente e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
In materia di trattamento pensionistico privilegiato, non si applica la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 349/1994, prevista per il riconoscimento delle cause di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo; pertanto, la competenza e la composizione di questi organi sono quelli indicati negli artt. 165, 166, 172, 177 cit. d.P.R.
L’ufficio centrale, se non condivide il parere del C.P.P.O. o quello della C.M.O. circa la classificazione delle infermità o lesioni, può chiedere il parere dell’ufficio medico-legale presso il ministero della sanità o, per i militari e assimilati, del collegio medico-legale presso il ministero della difesa (art. 178 cit. d.P.R.); lo stesso ufficio, deve adottare il provvedimento, debitamente motivato se emesso in dissenso dei pareri acquisiti, di definizione del procedimento entro venti giorni dal ricevimento dell’ultimo parere richiesto (art. 179 cit. d.P.R.); nel provvedimento sono indicati, ai fini dell’eventuale riversibilità, le generalità del coniuge e dei figli minorenni (cit. art. 179 comma 3).
In attesa dell’adozione del provvedimento, si liquida provvisoriamente la pensione normale; se questa non spetta ed il C.P.P.O. si sia pronunciato favorevolmente, l’amministrazione centrale procede alla liquidazione provvisoria del trattamento privilegiato (pensione o assegno rinnovabile) con gli eventuali assegni accessori; in sede di liquidazione del trattamento definitivo si opera il conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.
In caso di decesso del dipendente in attività di servizio per causa violenta nell’adempimento degli obblighi di servizio, l’iniziativa della liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è di ufficio; in caso contrario, l’iniziativa è ad istanza degli interessati; la domanda è ammissibile se presentata tempestivamente, entro cinque anni dalla data del decesso (tre anni per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P.) e sufficientemente documentata e motivata; essa "deve essere presentata al capo dell’ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio" (art. 184 d.P.R. cit.).
Nel caso in cui, in costanza di servizio, il deceduto aveva prodotto istanza di riconoscimento dell’infermità o questa era stata constata in servizio, la domanda può essere presentata in ogni tempo.
Vengono poste in essere le attività, da parte degli uffici indicati, evidenziate.
Nel caso in cui si è verificato il decesso del pensionato con trattamento privilegiato per l’infermità pensionata, la domanda deve essere presentata all’amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento privilegiato diretto (art. 186 cit. d.P.R.); se il trattamento corrisposto al deceduto era di prima categoria, la liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è effettuata di ufficio dalla direzione provinciale del tesoro competente (art. 188, comma 1, cit. d.P.R.); se il trattamento era di categoria inferiore alla prima, la direzione provinciale del tesoro competente procede di ufficio nei confronti del coniuge superstite e degli orfani; nei confronti degli altri aventi diritto, la stessa direzione provinciale procede su domanda (artt. 189, 160 cit. d.P.R.); per i familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l’amministrazione centrale (art. 158, comma 4, cit. d.P.R.).
Gli iscritti all’I.N. P.D.A.P. presentano l’istanza, di trattamento diretto o privilegiato, all’amministrazione di appartenenza, che la trasmette alla direzione generale dell’ente con il certificato di nascita e di quello di servizio, la relazione della prefettura (r.d.l. 7.1.1917 n. 295) con copia del verbale di visita medico-collegiale della C.M.O. e della documentazione sanitaria; se l’inabilità è dovuta ad infortunio, si deve trasmettere anche copia: della denuncia di infortunio, dei verbali della polizia giudiziaria, dell’eventuale sentenza penale; per il trattamento di riversibilità, richiesto: a) dal coniuge superstite e dai figli, bisogna allegare i certificati di morte dell’iscritto, di matrimonio e di nascita del coniuge superstite, di nascita dei figli, di iscrizione a corsi universitari, di inabilità e nullatenenza, dichiarazione del sindaco da cui risulti che, all’epoca del decesso del dante causa, era a carico dello stesso (per i figli maggiorenni); b) da altri aventi diritto, bisogna esibire la stessa documentazione.






 



Calcolo della pensione privilegiata



a) Ufficiali e Sottufficiali: ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, è pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^, e 8^ categoria. Le pensioni annoverate di 7 e 8 categoria sono aumentate poi dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio nei confronti del militare che, senza aver maturato la pensione minima, abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo. In questi casi l’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.

b) Allievi delle accademie: è determinata in base al grado che essi rivestivano all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado qualora fossero rimasti nello stato di sottufficiale.




Attribuzione del decimo



Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4^ comma del DPR 1092/73).

In proposito il Ministero del tesoro – Direzione servizi periferici - con circolare n.678/96, ha disposto il pagamento del decimo anche sulle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo d’ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.

Circa la possibilità di ricondurre l’aumento del decimo fra gli assegni accessori non soggetti ad imposizione fiscale di cui all’art.34 del DPR n.601/73, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.143/96, ha affermato come tale aumento è da considerarsi parte integrante della pensione base e, quindi, di natura reddituale, privo delle caratteristiche che invece furono riconosciute all’assegno di cura (risoluzione Ministeriale n.8/167 del 6.8.76) e gli assegni di superinvalidità, accompagnamento e cumulo d’infermità (risoluzione Ministeriale n.11/800 del 17.10.1984)

Al titolare di pensione privilegiata spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale, e, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt.29 e 32 legge n.599/54)





Le pensioni privilegiate “ Tabellari”



Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.

In considerazione della loro particolare natura tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale sentenza n. 387/89), ma possono essere sottoposte a ritenute per:

- recupero di somme indebitamente riscosse

- alimenti a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli

- pignoramenti

- deleghe a favore di associazioni o organizzazioni sindacali



All’importo della pensione si aggiunge, poi, l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,n. 324 ( art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66).

La pensione è reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili, la domanda va presentata alla Ragioneria territoriale dello Stato che aveva in carico la partita di pensione del de cuius.



Ai sensi, infine, del 4 comma dell’art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: ven feb 10, 2017 12:03 am
da Salvo.
Ma non si fa prima a mettere il link.

Redi

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: ven feb 10, 2017 9:56 am
da gino59
Salvo. ha scritto:Ma non si fa prima a mettere il link.

Redi
==============N.B. Caro Salvo è stata dimezzata,alla prossima la copio e incollo tutto,per il semplice
motivo che tanta gente,se interessata dovrà leggere,leggere e poi rileggere,invece se posto il link, tanti
cioè,quelli che vogliono tutte le spiegazioni in"BOCCA" nemmeno lo vedono perché fanno fatica ad
aprirlo,figuriamoci a leggere....!!!!!!!!!!!!!!!Ciaoooooooooooo

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: ven feb 10, 2017 7:46 pm
da ENZORUSSO.CC
Scusate se mi intrometto chiedo la cortesia ai colleghi più esperti se qualcuno potrebbe farmi i conti per la pensione, premetto che ho già presentato domanda ma sono all'oscuro dell'importo. Questi sono i miei dati:
Brig.ca. Dal 2010
Arruolato 28/02/1981
Parametro 120,25
Stipendio 1730,60
Indennità pensionabile 726,70
Ass. funz. 32 anni 289,25
Tutto a lordo.
Sono uno dei primi che va con il sistema misto. GRAZIE

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: ven feb 10, 2017 8:05 pm
da gino59
ENZORUSSO.CC ha scritto:Scusate se mi intrometto chiedo la cortesia ai colleghi più esperti se qualcuno potrebbe farmi i conti per la pensione, premetto che ho già presentato domanda ma sono all'oscuro dell'importo. Questi sono i miei dati:
Brig.ca. Dal 2010
Arruolato 28/02/1981
Parametro 120,25
Stipendio 1730,60
Indennità pensionabile 726,70
Ass. funz. 32 anni 289,25
Tutto a lordo.
Sono uno dei primi che va con il sistema misto. GRAZIE
========================
Sei sicuro di quello che dici...???

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: ven feb 10, 2017 9:02 pm
da Salvo.
gino59 ha scritto:
Salvo. ha scritto:Ma non si fa prima a mettere il link.

Redi
==============N.B. Caro Salvo è stata dimezzata,alla prossima la copio e incollo tutto,per il semplice
motivo che tanta gente,se interessata dovrà leggere,leggere e poi rileggere,invece se posto il link, tanti
cioè,quelli che vogliono tutte le spiegazioni in"BOCCA" nemmeno lo vedono perché fanno fatica ad
aprirlo,figuriamoci a leggere....!!!!!!!!!!!!!!!Ciaoooooooooooo
Io credo che chi è interessato, apre il link e legga. La mia era una domanda propositiva e non una critica.
Per chi legge il forum esclusivamente da Tapatalk, i continui copia e incolla di sentenze o leggi, rallentano molto la fruizione del servizio.

Redi

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: ven feb 10, 2017 9:49 pm
da ENZORUSSO.CC
Non ho capito a cosa ti riferisci, certo che sono sicuro!

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: ven feb 10, 2017 11:39 pm
da paolo72
Ma scusate, qui il problema maggiore non è di chi a già 30 o più anni di servizio, che comunque, alla peggio, una buona pensione c'è l'anno assicurata, qui il problema è di chi per sfortuna o altro si è trovato ad arruolarsi tardi e ha 20 anni di servizio e ha più di 45 anni, senza togliere niente a nessuno, ma qui il governo ce l'ha messa proprio grande e dopo la legge fornero per finire.... Quindi io come altri non possiamo rischiare di sbagliare ad intraprendere strade che ci possono portare allo sfracello, se dobbiamo prendere delle decisioni devono essere basate su dati certi, anzi certissimi, altrimenti ci troviamo con una pezza avanti e una dietro..
Purtroppo navighiamo un po' al buio, fatto che nessuno ti dice chiaramente cosa ti spetta con determite situazioni sanitarie a tuo carico, sembra quasi che ti debbano dare la vita se chiedi queste informazioni, senza tenere conto delle maree di inghiozzie che sento dire da colleghi in merito a riforme e pensioni, cose che forse se le sognano la notte, e quindi a sentir tutto questo uno sta attento a quello che fa e cerca di informarsi tramite questi siti che comunque sono capeggiate da persone abbastanza ferrate in materia. Io sono arrivato a prendere la 6 ctg e riformato parziale solo grazie alla mia caparbietà di sapere cosa fare e come muovermi, ora vorrei capire come cercare di salire di categoria farmi riformare e come verrebbero fatti i miei calcoli su che base, anche perché come me ci stanno una marea di colleghi. Forse leggendo questi post capiscono di più come muoversi. Grazie ancora a tutti i più anziani e ferrati in materia per la conoscenza che mettete a nostra disposizione.. se ci spigate i calcoli con quali voci stipendiali si fanno forse riusciamo a capire meglio anche noi e ognuno si fa il suo piccolo calcolo e vede se conviene o no lavorare ancora o farsi riformare.. grazie ancora

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: sab feb 11, 2017 1:26 am
da lino
ENZORUSSO.CC ha scritto:Non ho capito a cosa ti riferisci, certo che sono sicuro!
E sbagli, i cosidetti "misti" sono anni che vanno in pensione purtroppo!!!

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: sab feb 11, 2017 1:42 am
da lino
paolo72 ha scritto:Ma scusate, qui il problema maggiore non è di chi a già 30 o più anni di servizio, che comunque, alla peggio, una buona pensione c'è l'anno assicurata, qui il problema è di chi per sfortuna o altro si è trovato ad arruolarsi tardi e ha 20 anni di servizio e ha più di 45 anni, senza togliere niente a nessuno, ma qui il governo ce l'ha messa proprio grande e dopo la legge fornero per finire.... Quindi io come altri non possiamo rischiare di sbagliare ad intraprendere strade che ci possono portare allo sfracello, se dobbiamo prendere delle decisioni devono essere basate su dati certi, anzi certissimi, altrimenti ci troviamo con una pezza avanti e una dietro..
Purtroppo navighiamo un po' al buio, fatto che nessuno ti dice chiaramente cosa ti spetta con determite situazioni sanitarie a tuo carico, sembra quasi che ti debbano dare la vita se chiedi queste informazioni, senza tenere conto delle maree di inghiozzie che sento dire da colleghi in merito a riforme e pensioni, cose che forse se le sognano la notte, e quindi a sentir tutto questo uno sta attento a quello che fa e cerca di informarsi tramite questi siti che comunque sono capeggiate da persone abbastanza ferrate in materia. Io sono arrivato a prendere la 6 ctg e riformato parziale solo grazie alla mia caparbietà di sapere cosa fare e come muovermi, ora vorrei capire come cercare di salire di categoria farmi riformare e come verrebbero fatti i miei calcoli su che base, anche perché come me ci stanno una marea di colleghi. Forse leggendo questi post capiscono di più come muoversi. Grazie ancora a tutti i più anziani e ferrati in materia per la conoscenza che mettete a nostra disposizione.. se ci spigate i calcoli con quali voci stipendiali si fanno forse riusciamo a capire meglio anche noi e ognuno si fa il suo piccolo calcolo e vede se conviene o no lavorare ancora o farsi riformare.. grazie ancora
Paolo72, ti sono state date tutte le risposte possibili.
giovanni53, in maniera impeccabile, ti ha fatto un esempio sulla tua probabile riforma con la "Tabellare" (chiedo venia, ma viene indicata cosi' da anni,solo per far capire meglio).
Dovevi solo mettere il tuo importo annuo lordo come scritto da te e confermato dal sottoscritto.
Se poi volete risposte più esatte, dovete dare piu' notizie!!!!!

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: sab feb 11, 2017 9:17 am
da paolo72
Questi sono i dati riportati sullo statino di gennaio, la formula pubblicata vi era il 18% e i 6 scatti, si aggiungono a tutti quelli che vengono riformati avendo una causa di servizio o applicato solo a chi viene riformato per la specifica patologia già riconosciuta? Mi spiego, un collega con la 5 ctg, a intrapreso la strada dell'aspettativa, per disturbi del sonno e quant'altro, per poi essere deformato, anche in questo caso si effettua il conteggio riportato nel post precedente? Spero di essermi spiegato bene. Grazie ancora per avere tanta pazienza

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE lordo euro 2.392,15
61 VACANZA CONTRATTUALE 2010-2012 euro 12,04 -
100 BENEFICI INVALIDITA' DI SERVIZIO euro 39,64 -
102 STIPENDIO euro 1.604,67 -
117 INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE euro 615,10 -
8000 ASS. FUNZ. PENS. 17 euro 120,70..

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: sab feb 11, 2017 6:34 pm
da giovanni53
paolo72 ha scritto:Questi sono i dati riportati sullo statino di gennaio, la formula pubblicata vi era il 18% e i 6 scatti, si aggiungono a tutti quelli che vengono riformati avendo una causa di servizio o applicato solo a chi viene riformato per la specifica patologia già riconosciuta? Mi spiego, un collega con la 5 ctg, a intrapreso la strada dell'aspettativa, per disturbi del sonno e quant'altro, per poi essere deformato, anche in questo caso si effettua il conteggio riportato nel post precedente? Spero di essermi spiegato bene. Grazie ancora per avere tanta pazienza

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE lordo euro 2.392,15
61 VACANZA CONTRATTUALE 2010-2012 euro 12,04 -
100 BENEFICI INVALIDITA' DI SERVIZIO euro 39,64 -
102 STIPENDIO euro 1.604,67 -
117 INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE euro 615,10 -
8000 ASS. FUNZ. PENS. 17 euro 120,70..
Hai perfettamente ragione Paolo
nel momento in cui bisogna purtroppo prendere decisioni importanti le informazioni sono fondamentali, chiare e precise...ora che ho più tempo provo a completare il mio post precedente con un po' di cifre, così anche tu conoscendo il metodo di calcolo puoi verificare. Preciso che la maggiorazione del 18% e l'attribuzione dei 6 scatti stipendiali da 2,50% cad. (tot. 15%) spettano alla cessazione dal servizio per riforma SI dipendente e NO dipendente da causa di servizio, non ci sono differenze...chiaramente al NO dipendente non spetta la privilegiata.
Magari li hai già letti ma se non è così ti informo che in forum ci sono post di 2-3 anni fa di tuoi colleghi che con 24-25 anni riformati NO dipendente percepiscono un assegno da 1100-1200 euro, inoltre hanno in più di te qualche anno nel retributivo, tu invece credo sia totalmente contributivo o sbaglio?.
Ciao ed auguri.

CALCOLO DELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE.......CALCOLO 18%..........CALCOLO 15% DL165/97 art.4:
1. Stipendio annuo lordo..................12.847,56....(MAGG. 18% = 2.312,56)...(MAGG. 6 SCATTI = 1.927,13)
2. Indennità Integrativa Speciale..........6.408,48....................................(MAGG. 6 SCATTI = ..961,27)
3. R.I.A.............................................0,00
4. Vacanza contratto..........................144,48....(MAGG. 18% = ....26,01)...(MAGG. 6 SCATTI = ....21,67)
5. Assegno funzionale.......................1.448,40
6. Importo aggiuntivo pensionabile.......7.381,20
7. Benefici artt. 117/120 r.d. 3458/28.....475,68....(MAGG. 18% = ....85,62)...(MAGG. 6 SCATTI = ....71,35)
........................TOT. VOCI RETRIB..28.705,80........TOT. 18%....2.424,19.......TOT. 6 SCATTI....2.981,42

BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE = 28.705,80 + 2.424,19 = 31.129,99

P.P.O. = (BASE RETRIBUTIVA + DL 165/97 ART.4) x COEFFIC. DI VALUTAZIONE Tab A cat. 5^
P.P.O. = (31.129,99 + 2.981,42) x 0,60
P.P.O. = 34.111,41 x 0,60
P.P.O. = 20.466,85€ lorda
pari ad un assegno mensile di circa 1.295€ netti
da aggiungere detrazioni IRPEF ed assegni familiari
da sottrarre addizionali regionali e comunali.

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: sab feb 11, 2017 8:26 pm
da gino59
giovanni53 ha scritto:
paolo72 ha scritto:Questi sono i dati riportati sullo statino di gennaio, la formula pubblicata vi era il 18% e i 6 scatti, si aggiungono a tutti quelli che vengono riformati avendo una causa di servizio o applicato solo a chi viene riformato per la specifica patologia già riconosciuta? Mi spiego, un collega con la 5 ctg, a intrapreso la strada dell'aspettativa, per disturbi del sonno e quant'altro, per poi essere deformato, anche in questo caso si effettua il conteggio riportato nel post precedente? Spero di essermi spiegato bene. Grazie ancora per avere tanta pazienza

TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE lordo euro 2.392,15
61 VACANZA CONTRATTUALE 2010-2012 euro 12,04 -
100 BENEFICI INVALIDITA' DI SERVIZIO euro 39,64 -
102 STIPENDIO euro 1.604,67 -
117 INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE euro 615,10 -
8000 ASS. FUNZ. PENS. 17 euro 120,70..
Hai perfettamente ragione Paolo
nel momento in cui bisogna purtroppo prendere decisioni importanti le informazioni sono fondamentali, chiare e precise...ora che ho più tempo provo a completare il mio post precedente con un po' di cifre, così anche tu conoscendo il metodo di calcolo puoi verificare. Preciso che la maggiorazione del 18% e l'attribuzione dei 6 scatti stipendiali da 2,50% cad. (tot. 15%) spettano alla cessazione dal servizio per riforma SI dipendente e NO dipendente da causa di servizio, non ci sono differenze...chiaramente al NO dipendente non spetta la privilegiata.
Magari li hai già letti ma se non è così ti informo che in forum ci sono post di 2-3 anni fa di tuoi colleghi che con 24-25 anni riformati NO dipendente percepiscono un assegno da 1100-1200 euro, inoltre hanno in più di te qualche anno nel retributivo, tu invece credo sia totalmente contributivo o sbaglio?.
Ciao ed auguri.

CALCOLO DELLA BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE.......CALCOLO 18%..........CALCOLO 15% DL165/97 art.4:
1. Stipendio annuo lordo..................12.847,56....(MAGG. 18% = 2.312,56)...(MAGG. 6 SCATTI = 1.927,13)
2. Indennità Integrativa Speciale..........6.408,48....................................(MAGG. 6 SCATTI = ..961,27)
3. R.I.A.............................................0,00
4. Vacanza contratto..........................144,48....(MAGG. 18% = ....26,01)...(MAGG. 6 SCATTI = ....21,67)
5. Assegno funzionale.......................1.448,40
6. Importo aggiuntivo pensionabile.......7.381,20
7. Benefici artt. 117/120 r.d. 3458/28.....475,68....(MAGG. 18% = ....85,62)...(MAGG. 6 SCATTI = ....71,35)
........................TOT. VOCI RETRIB..28.705,80........TOT. 18%....2.424,19.......TOT. 6 SCATTI....2.981,42

BASE RETRIBUTIVA PENSIONABILE = 28.705,80 + 2.424,19 = 31.129,99

P.P.O. = (BASE RETRIBUTIVA + DL 165/97 ART.4) x COEFFIC. DI VALUTAZIONE Tab A cat. 5^
P.P.O. = (31.129,99 + 2.981,42) x 0,60
P.P.O. = 34.111,41 x 0,60
P.P.O. = 20.466,85€ lorda
pari ad un assegno mensile di circa 1.295€ netti
da aggiungere detrazioni IRPEF ed assegni familiari
da sottrarre addizionali regionali e comunali.
================================================================================ Io credo che con i dati di cui sopra,di cui con la 5^ (senza ctr) cat..non andrà oltre i 19.000€.-Saluti

Re: Calcolo pensione con 21 di sevizio

Inviato: dom feb 12, 2017 3:11 pm
da paolo72
Si Giovanni e grazie, arruolato 1998 quindi contributivo. Non capisco il post di Gino, cosa significa non oltre i 19.000,?