============================Credo proprio, di si================================antoniomlg ha scritto:=============================Perfetto=============================
P.A.L. senza P.P. €44.554,58 + €2.426,10 (magg.base pens.) + €4.455,45 (10% P.P.)=€51.435,35.- scusa gino da dove esce fuori questa maggiorazione base pensionabile?
---------------------- Tornando al Colonnello il coeff valutazione è 0.800 mentre il mio è 1.000, lui non percepisce i sei scatti mentre io si (D.L. 165/97 ART. 4) forse perchè ha la M.B.P. del 18% boh... forse state dicendo la stessa cosa??
ciao
PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
- giovanni53
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Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggio da giovanni53 »
antoniomlg ha scritto: da antoniomlg » gio set 29, 2016 4:52 pm
bho
per me è sempre piu arabo
scusami abbiamo / avete sempre detto che la ppo è il 10% della PAL.
ora in questo specchio si notano altri tipi di calcoli
Ad integrazione dei dubbi di cui sopra, copio/incollo vecchio post trovato in forum..peccato che l'iscritto nel tempo non abbia proseguito la partecipazione per far conoscere a tutti la conclusione della sua pratica di PPO...giovanni53 ha scritto:Anch'io sento sempre parlare della PPO come incremento del 10% dell'ordinaria ma allora cosa vuol dire quel che qui incollo da PREVIMIL??======================
1.7 - Importo del beneficio:
La pensione privilegiata ordinaria si caratterizza quale trattamento sostitutivo della pensione
ordinaria ed è pari al 100% della base pensionabile se le infermità o le lesioni sono ascrivibili
alla prima categoria della tabella “A” annessa al D.P.R. n. 834/81, riducendosi al 90, 80, 70, 60,
50, 40, 30 per cento per infermità ascrivibili, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta,
sesta, settima ed ottava categoria====================
===Ciao xxxxxx, auguri per la pensione. Chi ti ha detto che prendi solo il 10% in più sulla P.A.L. (pensione annua lorda) con una patologia, riconosciuta SI dipendente da causa di servizio ed ascritta alla Tabella A catg. 1^, ti ha raccontato una grandissima quazzata. Hai diritto alla p.p.o. calcolata in maniera tabellare e non quella decimistica, in quanto probabilmente economicamente è a te molto più conveniente. Inoltre con una 1^ catg: (dipende dalla patologia) puoi avere diritto anche all'assegno di incollocabilità. Comunque riformula la domanda mettendo più dati possibili che poi vedrai che qualche collega ti potrà fare i calcoli e magari dare anche qualche utile consiglio.In bocca al lupo per tutto.============
Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Vedo che c'è un po di confusione e spero che con quanto sotto si chiarisca il dunque..!!!
La pensione privilegiata
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SOMMARIO: Natura - Procedure - L'intervento del comitato di verifica per le cause di servizio - L'intervento dell'amministrazione e notifica decreto - L'assegno rinnovabile per i militari - Aggravamento - Calcolo della pensione privilegiata - Attribuzione del decimo - Le pensioni privilegiate "Tabellari" - Richiamo in servizio - Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo.
Natura
La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente civile o militare dello Stato è collocato a riposo con un trattamento che dicesi “ privilegiato” in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri.
In applicazione dell’evidenziata normativa, devono, quindi, sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: a) la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio, b) il requisito dell’inabilità al servizio
In merito al trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l’INPDAP, su parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con note operative n. 46/2006, 67/2006 e 27/2007 ha evidenziato che per detto personale si deve operare secondo quanto previsto dall’art. 67 del DPR 1092/73. Il trattamento di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello dell’inidoneità al servizio.
L’interessato, quindi, potrà conseguire il diritto alla pensione di privilegio nell’ipotesi in cui dal verbale dell’accertamento sanitario risulti che le infermità non siano suscettibili di miglioramento, mentre, al contrario, avrà diritto alla corresponsione di un assegno rinnovabile di durata temporanea.
Procedure
La domanda per la concessione del beneficio è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio. Nella domanda devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il trattamento; il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.
L’interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di prestazione della nuova domanda. (art.174 DPR 1092/73)
La domanda non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere 5 anni dalla cessazione del servizio, senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il termine di decadenza di cui sopra è elevato a 10 anni per le invalidità derivate da parkinsonismo e da tutte quelle infermità ad eziopatogenesi non definita e/o a lungo decorso sub clinico ( malattie degenerative, autoimmunitarie, talune neoplasie ecc).
In proposito è da ricordare l’innovazione contenuta nella sentenza n. 323 del 30 luglio 2008 nella quale la Corte Costituzionale, evidenziando come le attuali conoscenze mediche hanno messo in luce l’esistenza di malattie (es. esposizione all’amianto) in cui tra la causa della patologia e la sua manifestazione intercorra un lungo periodo di latenza, spesso senza sintomi, la cui situazione deve essere opportunamente tutelata, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del DPR n. 1092/73 nella parte in cui “ non prevede che, allorché la malattia a lunga latenza insorga dopo i 5 anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità ai fini della pensione privilegiata, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.
Di norma la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o l’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti previsti (art. 191 DPR 1092/73) rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.
L’intervento del Comitato di verifica per le cause di servizio
Sulla dipendenza delle infermità contratte, ai fini della liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo, esprime il proprio parere il Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato pensioni privilegiate) di cui all’art.10 del DPR n.461/2001.
Il Comitato con sede in Roma – via Casilina n.3 - opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è formato da un numero di membri non superiore a 40 e non inferiore a 25 (DPR 282/06), scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, e tra ufficiali medici superiori della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. I componenti ,nominati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa nulla osta del relativo organo d’autogoverno. Il Presidente del Comitato è nominato tra i magistrati della Corte dei Conti.
Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di una riunione generale, funziona diviso in più sezioni composte dal Presidente o dal Vicepresidente che le presiedono, e da quattro membri effettivi. Il Comitato accerta il nesso tra l’attività lavorativa delle cause produttive d’infermità in relazione a fatti di servizio.
Il Comitato può richiedere lo svolgimento d’ulteriori accertamenti sanitari alle varie Commissioni mediche competenti per territorio in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha formulato la prima diagnosi; il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio, con parere motivato, da comunicare entro 15 giorni all’amministrazione.
Presso il Comitato è possibile presentare domanda di trattazione anticipata alla presenza di una delle seguenti condizioni:
a) trattamento di reversibilità
b) infermità ascritte alle prime 3 categorie di invalidità
c) soggetto ultra settantenne
d) soggetto senza redditi e/o disoccupato iscritto nelle liste di collocamento.
I pareri di tale organo sono obbligatori nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio e sono fondamentalmente vincolanti per l’Amministrazione d’appartenenza del dipendente che li richiede; quest’ultima ha la facoltà, qualora non ne condivida il giudizio, di richiedere, entro 20 giorni, allo stesso Comitato un nuovo parere al quale si dovrà, in ogni caso, attenere.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 ,n.15 in caso di parere di non dipendenza da causa di servizio, il dipendente, su esplicita comunicazione della propria amministrazione, ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti che apportino elementi innovativi rispetto a quanto già esaminato dal Comitato stesso.
L’intervento dell’Amministrazione – notifica decreto
L’amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento d’infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso d’intempestività della domanda d’equo indennizzo.; non può, invece, chiedere pareri ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPR 461/2001 ne prevedere accertamenti o acquisire atti salvo comprovate necessità sorte nel corso dell’istruttoria.
Il provvedimento finale è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato.
Il decreto di concessione della pensione privilegiata è trasmesso, quindi, alla Ragioneria centrale presso il Ministero d’appartenenza che inoltra il ruolo provvisorio di pagamento alla Ragioneria territoriale dello Stato ( per le pensioni tabellari) o alla sede provinciale dell'INPS ex INPDAP per gli altri trattamenti pensionistici.
In seguito, ai sensi dell’art. 193 del DPR 1092/73, come sostituito dall’art. 33 della legge 177/1977 e modificato dall’art. 5 del DPR 138/1986 la notifica del provvedimento è effettuata con posta ordinaria (e non più tramite il comune di residenza dell’interessato) dall Direzione provinciale del tesoro o dell'INPS che avrà in carico la relativa partita di pensione.
Copia del decreto potrà essere consegnata anche direttamente al titolare del trattamento pensionistico, verso contestuale firma per ricevuta.
L’assegno rinnovabile per i militari
Ai sensi dell’art. 68 del DPR 1092/73, come modificato dall’art. 5 della legge 26 gennaio 1980, n.9 quando non sia possibile compiere velocemente il procedimento o le infermità sono suscettibili di miglioramento, al militare è concesso un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata, determinata riguardo alla categoria d’ascrivibilità delle infermità e di durata da 2 a 4 anni in rapporto al tempo necessario per il miglioramento.
Sei mesi prima della scadenza dell’assegno, il titolare è sottoposto a nuova visita medica: se le infermità sono ancora da ascrivere ad una delle categorie di pensione e non sono più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno; se sono da ascrivere alla tabella B della legge 313/68 spetterà l’indennità una tantum; se non sono più ascrivibili ad alcuna tabella, per avvenuta guarigione della menomazione, non spetta altro assegno o pensione e le somme già erogate sono abbuonate. Nella circostanza il militare che compie la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile.
Ai sensi dell’art. 6 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 qualora alla scadenza del periodo non sia stato compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell’invalidità, il pagamento dell’assegno è prorogato dalla direzione dell'INPS competente per terriorio per un periodo massimo di 3 anni ( prorogabile).
Se durante il periodo di proroga del pagamento dell’assegno rinnovabile interviene il decesso del titolare, i familiari hanno diritto alla pensione di reversibilità secondo le norme applicate per i congiunti del pensionato.
Qualora l’assegno rinnovabile sia stato concesso per lesioni o infermità previste dalla tabella E) annessa al DPR 915/1978 e successive modificazioni, e alla scadenza l’infermità sia riconosciuta migliorata in misura tale da dare luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello in precedenza attribuito, cui non spetta l’assegno di superinvalidità, l’interessato conserva immutato il trattamento economico precedente per un biennio, mentre la pensione, nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo.
Aggravamento
Ai sensi dell’art. 70 del DPR 1092/73 nei casi d’aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già attribuito il trattamento privilegiato, l’interessato può chiedere, senza limiti di tempo, l’accertamento di tale circostanza con domanda, suffragata da idonea certificazione medica, all’Amministrazione centrale d’appartenenza.
Se compiuti i dovuti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, la stessa può essere rinnovata per altre due volte. Nel caso che siano state respinte, per la medesima infermità o lesione, due domande consecutive per non riscontrato aggravamento, l’interessato potrà proporre una nuova istanza solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell’ultima di esse ( art. 5 legge 361/1975); a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.
L’interessato che, senza giustificato motivo, non si presenta entro tre mesi dalla convocazione alla visita medica, si vedrà respingere l’istanza di revisione. In tal caso il dipendente dovrà presentare nuova domanda e, l’eventuale trattamento spettante, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della seguente istanza.
In base al generale principo posto dal 3^ comma dell'art.70 del DPR n. 1092/73, la pensione o l'assegno rinnovabile, spettanti in caso di aggravamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte dell'interessato ( Corte dei Conti - Sez. IV Pens. militari . sentenza n. 75757 del 21.1.1991)
Nel caso di decesso prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione è liquidata a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di aggravamento.
Calcolo della pensione privilegiata
a) Ufficiali e Sottufficiali: ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, è pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^, e 8^ categoria. Le pensioni annoverate di 7 e 8 categoria sono aumentate poi dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio nei confronti del militare che, senza aver maturato la pensione minima, abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo. In questi casi l’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.
b) Allievi delle accademie: è determinata in base al grado che essi rivestivano all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado qualora fossero rimasti nello stato di sottufficiale.
Attribuzione del decimo
Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4^ comma del DPR 1092/73).
In proposito il Ministero del tesoro – Direzione servizi periferici - con circolare n.678/96, ha disposto il pagamento del decimo anche sulle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo d’ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.
Circa la possibilità di ricondurre l’aumento del decimo fra gli assegni accessori non soggetti ad imposizione fiscale di cui all’art.34 del DPR n.601/73, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.143/96, ha affermato come tale aumento è da considerarsi parte integrante della pensione base e, quindi, di natura reddituale, privo delle caratteristiche che invece furono riconosciute all’assegno di cura (risoluzione Ministeriale n.8/167 del 6.8.76) e gli assegni di superinvalidità, accompagnamento e cumulo d’infermità (risoluzione Ministeriale n.11/800 del 17.10.1984)
Al titolare di pensione privilegiata spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale, e, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt.29 e 32 legge n.599/54)
Le pensioni privilegiate “ Tabellari”
Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.
In considerazione della loro particolare natura tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale sentenza n. 387/89), ma possono essere sottoposte a ritenute per:
- recupero di somme indebitamente riscosse
- alimenti a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli
- pignoramenti
- deleghe a favore di associazioni o organizzazioni sindacali
All’importo della pensione si aggiunge, poi, l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,n. 324 ( art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66).
La pensione è reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili, la domanda va presentata alla Ragioneria territoriale dello Stato che aveva in carico la partita di pensione del de cuius.
Ai sensi, infine, del 4 comma dell’art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
Richiamo in servizio
Al militare che, titolare di trattamento di pensione privilegiata ordinaria sia chiamato nuovamente in servizio, compete, al termine del nuovo servizio, il diritto ad un’ulteriore liquidazione della pensione privilegiata che tiene conto anche del secondo servizio, fermo restando l’obbligo della restituzione delle rate di pensione godute durante il periodo di richiamo (Corte Conti – sez.IV n.73815 del 15.6.89)
Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo
Ai sensi dell’art. 59 del DPR 1092/73 come sostituito dall’art. 19 della legge n.78/1983 ed integrato dall’art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell’Aeronautica, ruolo naviganti e specialisti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale o l’indennità una tantum sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei 9/10 delle indennità medesime, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di 20/28, per i primi 20 anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
Tale pensione è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota dell’1,30% delle indennità di aeronavigazione fino ad un massimo dell’80% delle indennità stesse, per ogni anno di servizio successivo ai venti.
Ai sensi dell’art 74 dello stesso Decreto agli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, d’osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito la relativa indennità, la pensione privilegiata di 1 categoria è aumentata di un’aliquota minima di 18/28.
Per i militari di truppa non in servizio continuativo, l’aumento è stabilito nella misura d’euro 82,63 se piloti e di euro 41,32 se specialisti (comma 2, art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66)
L’aumento della pensione per le categorie inferiori alla prima è determinato con l’applicazione delle riduzioni previste per la pensione privilegiata. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ indennità d’aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.
La pensione privilegiata
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SOMMARIO: Natura - Procedure - L'intervento del comitato di verifica per le cause di servizio - L'intervento dell'amministrazione e notifica decreto - L'assegno rinnovabile per i militari - Aggravamento - Calcolo della pensione privilegiata - Attribuzione del decimo - Le pensioni privilegiate "Tabellari" - Richiamo in servizio - Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo.
Natura
La pensione privilegiata è liquidata quando, in costanza di rapporto di lavoro, l’interessato è colpito, per causa di servizio, da un’inabilità che ne comprometta l’attitudine totale alla continuazione del rapporto. In tal caso il dipendente civile o militare dello Stato è collocato a riposo con un trattamento che dicesi “ privilegiato” in quanto non rapportato, come nella pensione normale, alla durata del servizio prestato ma definito secondo altri parametri.
In applicazione dell’evidenziata normativa, devono, quindi, sussistere due condizioni affinché possa riconoscersi il diritto al trattamento di privilegio: a) la dipendenza causale o concausale delle infermità dal servizio, b) il requisito dell’inabilità al servizio
In merito al trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l’INPDAP, su parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con note operative n. 46/2006, 67/2006 e 27/2007 ha evidenziato che per detto personale si deve operare secondo quanto previsto dall’art. 67 del DPR 1092/73. Il trattamento di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello dell’inidoneità al servizio.
L’interessato, quindi, potrà conseguire il diritto alla pensione di privilegio nell’ipotesi in cui dal verbale dell’accertamento sanitario risulti che le infermità non siano suscettibili di miglioramento, mentre, al contrario, avrà diritto alla corresponsione di un assegno rinnovabile di durata temporanea.
Procedure
La domanda per la concessione del beneficio è presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio. Nella domanda devono essere indicate le infermità ed i fatti per i quali si chiede il trattamento; il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.
L’interessato che, senza giustificato motivo, non si sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di prestazione della nuova domanda. (art.174 DPR 1092/73)
La domanda non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere 5 anni dalla cessazione del servizio, senza chiedere l’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio. Il termine di decadenza di cui sopra è elevato a 10 anni per le invalidità derivate da parkinsonismo e da tutte quelle infermità ad eziopatogenesi non definita e/o a lungo decorso sub clinico ( malattie degenerative, autoimmunitarie, talune neoplasie ecc).
In proposito è da ricordare l’innovazione contenuta nella sentenza n. 323 del 30 luglio 2008 nella quale la Corte Costituzionale, evidenziando come le attuali conoscenze mediche hanno messo in luce l’esistenza di malattie (es. esposizione all’amianto) in cui tra la causa della patologia e la sua manifestazione intercorra un lungo periodo di latenza, spesso senza sintomi, la cui situazione deve essere opportunamente tutelata, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del DPR n. 1092/73 nella parte in cui “ non prevede che, allorché la malattia a lunga latenza insorga dopo i 5 anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l’inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità ai fini della pensione privilegiata, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.
Di norma la pensione è erogata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui la stessa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o l’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti previsti (art. 191 DPR 1092/73) rimanendo prescritti i ratei precedentemente maturati.
L’intervento del Comitato di verifica per le cause di servizio
Sulla dipendenza delle infermità contratte, ai fini della liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo, esprime il proprio parere il Comitato di verifica per le cause di servizio (ex Comitato pensioni privilegiate) di cui all’art.10 del DPR n.461/2001.
Il Comitato con sede in Roma – via Casilina n.3 - opera presso il Ministero dell’economia e delle finanze ed è formato da un numero di membri non superiore a 40 e non inferiore a 25 (DPR 282/06), scelti tra esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall’Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, e tra ufficiali medici superiori della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato. I componenti ,nominati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per un periodo di quattro anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa nulla osta del relativo organo d’autogoverno. Il Presidente del Comitato è nominato tra i magistrati della Corte dei Conti.
Il Comitato, quando il Presidente non ravvisa l’utilità di una riunione generale, funziona diviso in più sezioni composte dal Presidente o dal Vicepresidente che le presiedono, e da quattro membri effettivi. Il Comitato accerta il nesso tra l’attività lavorativa delle cause produttive d’infermità in relazione a fatti di servizio.
Il Comitato può richiedere lo svolgimento d’ulteriori accertamenti sanitari alle varie Commissioni mediche competenti per territorio in modo da assicurare la diversità dell’organismo rispetto a quello che ha formulato la prima diagnosi; il Comitato, nel giorno fissato dal Presidente, sentito il relatore, si pronuncia sulla dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio, con parere motivato, da comunicare entro 15 giorni all’amministrazione.
Presso il Comitato è possibile presentare domanda di trattazione anticipata alla presenza di una delle seguenti condizioni:
a) trattamento di reversibilità
b) infermità ascritte alle prime 3 categorie di invalidità
c) soggetto ultra settantenne
d) soggetto senza redditi e/o disoccupato iscritto nelle liste di collocamento.
I pareri di tale organo sono obbligatori nell’ambito della procedura per il riconoscimento della causa di servizio e sono fondamentalmente vincolanti per l’Amministrazione d’appartenenza del dipendente che li richiede; quest’ultima ha la facoltà, qualora non ne condivida il giudizio, di richiedere, entro 20 giorni, allo stesso Comitato un nuovo parere al quale si dovrà, in ogni caso, attenere.
Al riguardo, ai sensi dell’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 ,n.15 in caso di parere di non dipendenza da causa di servizio, il dipendente, su esplicita comunicazione della propria amministrazione, ha diritto di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti che apportino elementi innovativi rispetto a quanto già esaminato dal Comitato stesso.
L’intervento dell’Amministrazione – notifica decreto
L’amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento d’infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso d’intempestività della domanda d’equo indennizzo.; non può, invece, chiedere pareri ulteriori rispetto a quelli previsti dal DPR 461/2001 ne prevedere accertamenti o acquisire atti salvo comprovate necessità sorte nel corso dell’istruttoria.
Il provvedimento finale è notificato o comunicato, anche per via amministrativa, all’interessato.
Il decreto di concessione della pensione privilegiata è trasmesso, quindi, alla Ragioneria centrale presso il Ministero d’appartenenza che inoltra il ruolo provvisorio di pagamento alla Ragioneria territoriale dello Stato ( per le pensioni tabellari) o alla sede provinciale dell'INPS ex INPDAP per gli altri trattamenti pensionistici.
In seguito, ai sensi dell’art. 193 del DPR 1092/73, come sostituito dall’art. 33 della legge 177/1977 e modificato dall’art. 5 del DPR 138/1986 la notifica del provvedimento è effettuata con posta ordinaria (e non più tramite il comune di residenza dell’interessato) dall Direzione provinciale del tesoro o dell'INPS che avrà in carico la relativa partita di pensione.
Copia del decreto potrà essere consegnata anche direttamente al titolare del trattamento pensionistico, verso contestuale firma per ricevuta.
L’assegno rinnovabile per i militari
Ai sensi dell’art. 68 del DPR 1092/73, come modificato dall’art. 5 della legge 26 gennaio 1980, n.9 quando non sia possibile compiere velocemente il procedimento o le infermità sono suscettibili di miglioramento, al militare è concesso un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione privilegiata, determinata riguardo alla categoria d’ascrivibilità delle infermità e di durata da 2 a 4 anni in rapporto al tempo necessario per il miglioramento.
Sei mesi prima della scadenza dell’assegno, il titolare è sottoposto a nuova visita medica: se le infermità sono ancora da ascrivere ad una delle categorie di pensione e non sono più suscettibili di miglioramento, spetta la pensione dal giorno successivo alla scadenza dell’assegno; se sono da ascrivere alla tabella B della legge 313/68 spetterà l’indennità una tantum; se non sono più ascrivibili ad alcuna tabella, per avvenuta guarigione della menomazione, non spetta altro assegno o pensione e le somme già erogate sono abbuonate. Nella circostanza il militare che compie la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile.
Ai sensi dell’art. 6 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 qualora alla scadenza del periodo non sia stato compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell’invalidità, il pagamento dell’assegno è prorogato dalla direzione dell'INPS competente per terriorio per un periodo massimo di 3 anni ( prorogabile).
Se durante il periodo di proroga del pagamento dell’assegno rinnovabile interviene il decesso del titolare, i familiari hanno diritto alla pensione di reversibilità secondo le norme applicate per i congiunti del pensionato.
Qualora l’assegno rinnovabile sia stato concesso per lesioni o infermità previste dalla tabella E) annessa al DPR 915/1978 e successive modificazioni, e alla scadenza l’infermità sia riconosciuta migliorata in misura tale da dare luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello in precedenza attribuito, cui non spetta l’assegno di superinvalidità, l’interessato conserva immutato il trattamento economico precedente per un biennio, mentre la pensione, nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo.
Aggravamento
Ai sensi dell’art. 70 del DPR 1092/73 nei casi d’aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali è stato già attribuito il trattamento privilegiato, l’interessato può chiedere, senza limiti di tempo, l’accertamento di tale circostanza con domanda, suffragata da idonea certificazione medica, all’Amministrazione centrale d’appartenenza.
Se compiuti i dovuti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, la stessa può essere rinnovata per altre due volte. Nel caso che siano state respinte, per la medesima infermità o lesione, due domande consecutive per non riscontrato aggravamento, l’interessato potrà proporre una nuova istanza solo dopo 10 anni dalla data di presentazione dell’ultima di esse ( art. 5 legge 361/1975); a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965.
L’interessato che, senza giustificato motivo, non si presenta entro tre mesi dalla convocazione alla visita medica, si vedrà respingere l’istanza di revisione. In tal caso il dipendente dovrà presentare nuova domanda e, l’eventuale trattamento spettante, decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della seguente istanza.
In base al generale principo posto dal 3^ comma dell'art.70 del DPR n. 1092/73, la pensione o l'assegno rinnovabile, spettanti in caso di aggravamento, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda da parte dell'interessato ( Corte dei Conti - Sez. IV Pens. militari . sentenza n. 75757 del 21.1.1991)
Nel caso di decesso prima della data da cui dovrebbe decorrere il nuovo trattamento, la pensione è liquidata a decorrere dal giorno della presentazione della domanda di aggravamento.
Calcolo della pensione privilegiata
a) Ufficiali e Sottufficiali: ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/73, è pari all’ultima retribuzione pensionabile se l’infermità è ascritta alla 1^ categoria, è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30% della stessa base se ascritta rispettivamente alla 2^,3^,4^,5^,6^,7^, e 8^ categoria. Le pensioni annoverate di 7 e 8 categoria sono aumentate poi dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio nei confronti del militare che, senza aver maturato la pensione minima, abbia compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo. In questi casi l’importo della pensione privilegiata non può essere superiore all’ammontare della pensione normale (44%) di cui all’art. 54, primo comma, del DPR 1092/73.
b) Allievi delle accademie: è determinata in base al grado che essi rivestivano all’atto d’ammissione all’accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado qualora fossero rimasti nello stato di sottufficiale.
Attribuzione del decimo
Quando è stata raggiunta un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4^ comma del DPR 1092/73).
In proposito il Ministero del tesoro – Direzione servizi periferici - con circolare n.678/96, ha disposto il pagamento del decimo anche sulle pensioni provvisorie del personale militare che ha concluso il periodo d’ausiliaria, ovvero collocato direttamente nella riserva.
Circa la possibilità di ricondurre l’aumento del decimo fra gli assegni accessori non soggetti ad imposizione fiscale di cui all’art.34 del DPR n.601/73, il Ministero delle Finanze, con risoluzione n.143/96, ha affermato come tale aumento è da considerarsi parte integrante della pensione base e, quindi, di natura reddituale, privo delle caratteristiche che invece furono riconosciute all’assegno di cura (risoluzione Ministeriale n.8/167 del 6.8.76) e gli assegni di superinvalidità, accompagnamento e cumulo d’infermità (risoluzione Ministeriale n.11/800 del 17.10.1984)
Al titolare di pensione privilegiata spetta, inoltre, l’indennità integrativa speciale, e, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza (artt.29 e 32 legge n.599/54)
Le pensioni privilegiate “ Tabellari”
Si definiscono pensioni “ privilegiate tabellari” quelle concesse ai graduati e militari di truppa dell’Esercito, della Marina dell’Aeronautica ed assimilati nel caso in cui il militare ha contratto infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (art. 67 DPR 1092/73). Le stesse vengono liquidate sulla base di apposite tabelle, in rapporto alla gravità della menomazione subita ma, senza riferimento alla paga percepita, in quanto durante il servizio obbligatorio (art. 52, 2°comma della Costituzione) non è stata effettuata alcuna ritenuta per contributi previdenziali.
In considerazione della loro particolare natura tali pensioni sono esenti da imposizione fiscale (Corte costituzionale sentenza n. 387/89), ma possono essere sottoposte a ritenute per:
- recupero di somme indebitamente riscosse
- alimenti a favore del coniuge separato o divorziato o per il mantenimento dei figli
- pignoramenti
- deleghe a favore di associazioni o organizzazioni sindacali
All’importo della pensione si aggiunge, poi, l’indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell’art. 2 della legge 27 maggio 1959,n. 324 ( art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010 n.66).
La pensione è reversibile a favore del coniuge e/o dei figli minorenni o inabili, la domanda va presentata alla Ragioneria territoriale dello Stato che aveva in carico la partita di pensione del de cuius.
Ai sensi, infine, del 4 comma dell’art. 1886 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.
Richiamo in servizio
Al militare che, titolare di trattamento di pensione privilegiata ordinaria sia chiamato nuovamente in servizio, compete, al termine del nuovo servizio, il diritto ad un’ulteriore liquidazione della pensione privilegiata che tiene conto anche del secondo servizio, fermo restando l’obbligo della restituzione delle rate di pensione godute durante il periodo di richiamo (Corte Conti – sez.IV n.73815 del 15.6.89)
Indennità di aeronavigazione, volo e paracadutismo
Ai sensi dell’art. 59 del DPR 1092/73 come sostituito dall’art. 19 della legge n.78/1983 ed integrato dall’art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell’Aeronautica, ruolo naviganti e specialisti che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale o l’indennità una tantum sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei 9/10 delle indennità medesime, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di 20/28, per i primi 20 anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
Tale pensione è, altresì, aumentata di una ulteriore aliquota dell’1,30% delle indennità di aeronavigazione fino ad un massimo dell’80% delle indennità stesse, per ogni anno di servizio successivo ai venti.
Ai sensi dell’art 74 dello stesso Decreto agli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, d’osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito la relativa indennità, la pensione privilegiata di 1 categoria è aumentata di un’aliquota minima di 18/28.
Per i militari di truppa non in servizio continuativo, l’aumento è stabilito nella misura d’euro 82,63 se piloti e di euro 41,32 se specialisti (comma 2, art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66)
L’aumento della pensione per le categorie inferiori alla prima è determinato con l’applicazione delle riduzioni previste per la pensione privilegiata. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ indennità d’aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.
- antoniomlg
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Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggio da antoniomlg »
tutto chiaro
e non finisco mai di ringraziarti abbastanza per quanto fai.
tutta via ancora una domanda /dubbio mi viene spontaneo.
nella base pensionabile , dovrebbe confluire anche i sei scatti
e l'eventuale indennità di volo/aeronavigazione
o sbaglio????
mentre nello specchio che ho postato con i simbolici in "cirillico"
cio non avviene-
e non finisco mai di ringraziarti abbastanza per quanto fai.
tutta via ancora una domanda /dubbio mi viene spontaneo.
nella base pensionabile , dovrebbe confluire anche i sei scatti
e l'eventuale indennità di volo/aeronavigazione
o sbaglio????
mentre nello specchio che ho postato con i simbolici in "cirillico"
cio non avviene-
- giovanni53
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Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggio da giovanni53 »
Ginettaccio oh Ginettaccio
hai spazzato i dubbi ma che mal di testa a legger tutto
colpa nostra che troppo vogliamo sapere....compare...ahahahah
scherzi a parte davvero grazie1000
Ciauz :)
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- antoniomlg
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Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggio da antoniomlg »
Purtroppo alcuni dubbi permangono e/o se ne aggiungono altrigiovanni53 ha scritto:Ginettaccio oh Ginettaccio
hai spazzato i dubbi ma che mal di testa a legger tutto
colpa nostra che troppo vogliamo sapere....compare...ahahahah
scherzi a parte davvero grazie1000
Ciauz :)
come ad esempio viene il dubbio sul calcolo della relativa ppo
sulla indennità di volo aeronavigazione :
Ai sensi dell’art 74 dello stesso Decreto agli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, d’osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito la relativa indennità, la pensione privilegiata di 1 categoria è aumentata di un’aliquota minima di 18/28. .....Per i militari di truppa non in servizio continuativo, l’aumento è stabilito nella misura d’euro 82,63 se piloti e di euro 41,32 se specialisti (comma 2, art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66)
L’aumento della pensione per le categorie inferiori alla prima è determinato con l’applicazione delle riduzioni previste per la pensione privilegiata. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ indennità d’aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno vedi evidenziato in rosso
nello specchio di calcolo di cui alla prima pagina sembra che questo non avvenga
Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
=============================================================antoniomlg ha scritto:Purtroppo alcuni dubbi permangono e/o se ne aggiungono altrigiovanni53 ha scritto:Ginettaccio oh Ginettaccio
hai spazzato i dubbi ma che mal di testa a legger tutto
colpa nostra che troppo vogliamo sapere....compare...ahahahah
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come ad esempio viene il dubbio sul calcolo della relativa ppo
sulla indennità di volo aeronavigazione :
Ai sensi dell’art 74 dello stesso Decreto agli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attività di volo, d’osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito la relativa indennità, la pensione privilegiata di 1 categoria è aumentata di un’aliquota minima di 18/28. .....Per i militari di truppa non in servizio continuativo, l’aumento è stabilito nella misura d’euro 82,63 se piloti e di euro 41,32 se specialisti (comma 2, art. 1888 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66)
L’aumento della pensione per le categorie inferiori alla prima è determinato con l’applicazione delle riduzioni previste per la pensione privilegiata. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l’ultimo stipendio percepito, aumentato dell’ indennità d’aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno vedi evidenziato in rosso
nello specchio di calcolo di cui alla prima pagina sembra che questo non avvenga
Se è così.....l'Ufficiale in questione dovrebbe chiedere chiarimenti.-Saluti
Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggioda giovanni53 » mer ott 05, 2016 12:12 am
Ginettaccio oh Ginettaccio
hai spazzato i dubbi ma che mal di testa a legger tutto
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Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggioda micky62 » mer ott 05, 2016 12:28 am
Grande Gino.....non basta mai ringraziarti per il lavoro che fai per noi tutti. Ti saluto.
============================================================================
Ragazzi...grazie della stima,ma il mio consulente personale è.....lei....la S.....ra
Tutto questo mi costa...e per sdebitarmi.....ogni domenica mi tocca eseguire il mio impeccabile
servizio istituzionale.....devo obbligatoriamente andare a pranzo da lei....eheheee e siamo tutti
contenti e felici.-Ciaooooooooooooooooooooo
Messaggioda giovanni53 » mer ott 05, 2016 12:12 am
Ginettaccio oh Ginettaccio
hai spazzato i dubbi ma che mal di testa a legger tutto
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Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggioda micky62 » mer ott 05, 2016 12:28 am
Grande Gino.....non basta mai ringraziarti per il lavoro che fai per noi tutti. Ti saluto.
============================================================================
Ragazzi...grazie della stima,ma il mio consulente personale è.....lei....la S.....ra
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Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggio da antoniomlg »
per GINO59,gino59 ha scritto:=============================Perfetto=============================antoniomlg ha scritto:bho
per me è sempre piu arabo
scusami abbiamo / avete sempre detto che la ppo è il 10% della PAL.
ora in questo specchio si notano altri tipi di calcoli
comunque dice il tipo che egli prima della determina di ppo
aveva una PAL di 44.554,58.
ed anche egli non si spiega questa cifra non vorrebbe ritrovarsi tra qualche anno
a dover restituire cifre incenti.
ciao
P.A.L. senza P.P. €44.554,58 + €2.426,10 (magg.base pens.) + €4.455,45 (10% P.P.)=€51.435,35.-
o chi sà la risposta
potreste spiegarmi come si calcola la( magg. base pesn.)
come si arriva a 2.426,10? è una percentuale di cosa?
ciao e grazie
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Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggio da antoniomlg »
scusa ma il 18% di incremento della base pensionabile viene fatto sulla pensione ordinariaciro49 ha scritto:çLLa
La maggiorazione della base pensionabile e del 18% e non va calcolata su tutte le voce stipendiali-
E comunque se guardi il tuo decreto pensionistico lo trovi scritto-
tutto qua
poi esso viene nuovamente calcolato per fare la ppo,
questo è avvenuto nel calcolo della ppo dello specchio inserito al primo post.?
Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
sulle somme della base pensionabile con aumento del 18% poi va calcolata la pensione con l'aumento di un decimo- a me cosi e stato fatto-antoniomlg ha scritto:scusa ma il 18% di incremento della base pensionabile viene fatto sulla pensione ordinariaciro49 ha scritto:çLLa
La maggiorazione della base pensionabile e del 18% e non va calcolata su tutte le voce stipendiali-
E comunque se guardi il tuo decreto pensionistico lo trovi scritto-
tutto qua
poi esso viene nuovamente calcolato per fare la ppo,
questo è avvenuto nel calcolo della ppo dello specchio inserito al primo post.?
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Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
Messaggio da antoniomlg »
guarda
che qui l'argomento è diverso.
per chiarirti dovresti leggere tutto dall'inizio..
ciao
che qui l'argomento è diverso.
per chiarirti dovresti leggere tutto dall'inizio..
ciao
Re: PPO calcolo con simboli in lingua cirillico
In base all'art. 4, Dlgs 30.4.1997,n. 165, al personale militare, appartenente alle forze di polizia, sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, cosi come definita ai sensi dell'art. 13, Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Tali aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato, retributivo, misto e contributivo puro, come spiegato dall'Inpdap, ancora con la nota operativa 31 dicembre 2004, n. 28.
Calcolo con le regole del sistema retributivo fino al 31.12.2011
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo stipendio cd. «parametrato» (valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, indennità integrativa speciale, classi e scatti del personale con qualifica dirigenziale) e sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l'importo corrispondente al beneficio - rapportato all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio - deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B), precedentemente determinate a norma dell'art. 13, Dlgs n. 503/1992. Ciò senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in «quote» introdotto dal citato Dlgs n. 503/1992, ossia per coloro che al 31.12.1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell'80% della base pensionabile, il beneficio in questione deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18%.
Per tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente veniva incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20% fino ad arrivare allo 0,40% nel 2008, secondo la tab. A) allegata al Dlgs n. 165/1997.
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un'ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita. Pertanto, agli stessi competono i medesimi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità illustrate; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per il grado rivestito, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico calcolano l'importo della relativa contribuzione, ai sensi dell'art. 4, Dlgs n. 165/ 19 97, evidenziando sul provvedimento di pensione sia l'ammontare della ritenuta mensile che numero delle rate.
La maggiorazione del 18% - Vale la pena ricordare che, per gli iscritti alla Cassa Stato, l'art. 15 della legge n. 724/1994 ha previsto, a decorrere dal 1.1.1995 e ai soli fini pensionistici, che io stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli assegni ed indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni, siano figurativamente aumentati nella misura del 18%. L'elenco delle voci per le quali scatta la maggiorazione ai fini dell'assoggettamento a contribuzione è tassativo ed è previsto, per i dipendenti iscritti alla Cassa Stato, dagli articoli 43 e 53, Dpr 29.12.1973, n. 1092, rispettivamente, per il personale civile e militare; riguarda, nella sostanza lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità e l'eventuale assegno ad personam legato a valori stipendiali.
Per effetto, poi, dell'art. 2, commi 9 e 10 della legge 8.8.1995, n. 335, la retribuzione accessoria deve essere assoggettata a contribuzione solo per la parte eccedente la misura del 18%. Il datore di lavoro è, dunque, tenuto, a fine anno, a confrontare la retribuzione accessoria erogata e già assoggettata a contribuzione nel corso dei mesi, con l'importo del 18% della retribuzione fissa. Nel caso in cui la retribuzione accessoria sia inferiore al 18% dovrà essere versata la contribuzione ai fini pensionistici e per il Fondo credito sulla quota differenziale; qualora, invece, l'accessorio erogato sia di ammontare superiore al 18%, non dovrà essere versata alcuna ulteriore contribuzione.
Calcolo con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall'art. 1, comma 23, legge n. 335/1995.
L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato. Va precisato che, per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo, sopra evidenziate.
Effetti del calcolo contributivo dal 11.1.2012: msg. Inps n. 21324/2012
In tale contesto, interviene l'art. 24, comma 2, Dl n. 201/2011, in base al quale, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 parte il calcolo della pensione con il sistema contributivo, anche per quei lavoratori, sia pubblici che privati con 18 anni di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e che, fino a tutto il 2011, lasciavano il lavoro con la pensione interamente retributiva. E l'Inps, con il messaggio n. 21324/2012, aggiorna le precedenti direttive impartite dall'Inpdap, nel frattempo confluita nell'Inps per effetto dell'art. 21, Dl n. 201/2011, evidenziando l'effetto delle nuove disposizioni sulle modalità di valutazione dei sei aumenti periodici.
Tenuto conto di quanto spiegato in precedenza ed in considerazione dell'introduzione del sistema contributivo a decorrere dall'1.1.2012, per tutto il personale destinatario dei sei scatti, in aggiunta alla base pensionabile prevista dall'art. 13, Dlgs n. 503/1992 (quella, cioè, utilizzata per il calcolo delle quote A e B della pensione), la relativa contribuzione deve essere calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15%. Per coloro il cui trattamento pensionistico viene computato con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 (cioè coloro che avevano i 18 anni di contributi al 31.12.1995), dal 1° gennaio dell'anno scorso, l'importo della ritenuta pensionistica non è più incrementato dello 0,40% (come previsto dalla tabella A allegata al Dlgs n. 165/1997), ma con le modalità già vigenti per il personale il cui trattamento è già liquidato in parte (meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) o interamente (anzianità contributiva successiva all'1.1.996) con il sistema contributivo.
L'Istituto, da ultimo, conferma che l'imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio parametrato, secondo le evidenziate indicazioni contenute nella nota Inpdap n. 28/2004 e che su tale maggiorazione si applica l'aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.
Calcolo con le regole del sistema retributivo fino al 31.12.2011
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50%, vengono calcolati sullo stipendio cd. «parametrato» (valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, indennità integrativa speciale, classi e scatti del personale con qualifica dirigenziale) e sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l'importo corrispondente al beneficio - rapportato all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio - deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B), precedentemente determinate a norma dell'art. 13, Dlgs n. 503/1992. Ciò senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18%.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in «quote» introdotto dal citato Dlgs n. 503/1992, ossia per coloro che al 31.12.1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell'80% della base pensionabile, il beneficio in questione deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18%.
Per tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente veniva incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20% fino ad arrivare allo 0,40% nel 2008, secondo la tab. A) allegata al Dlgs n. 165/1997.
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un'ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita. Pertanto, agli stessi competono i medesimi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità illustrate; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per il grado rivestito, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico calcolano l'importo della relativa contribuzione, ai sensi dell'art. 4, Dlgs n. 165/ 19 97, evidenziando sul provvedimento di pensione sia l'ammontare della ritenuta mensile che numero delle rate.
La maggiorazione del 18% - Vale la pena ricordare che, per gli iscritti alla Cassa Stato, l'art. 15 della legge n. 724/1994 ha previsto, a decorrere dal 1.1.1995 e ai soli fini pensionistici, che io stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli assegni ed indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni, siano figurativamente aumentati nella misura del 18%. L'elenco delle voci per le quali scatta la maggiorazione ai fini dell'assoggettamento a contribuzione è tassativo ed è previsto, per i dipendenti iscritti alla Cassa Stato, dagli articoli 43 e 53, Dpr 29.12.1973, n. 1092, rispettivamente, per il personale civile e militare; riguarda, nella sostanza lo stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità e l'eventuale assegno ad personam legato a valori stipendiali.
Per effetto, poi, dell'art. 2, commi 9 e 10 della legge 8.8.1995, n. 335, la retribuzione accessoria deve essere assoggettata a contribuzione solo per la parte eccedente la misura del 18%. Il datore di lavoro è, dunque, tenuto, a fine anno, a confrontare la retribuzione accessoria erogata e già assoggettata a contribuzione nel corso dei mesi, con l'importo del 18% della retribuzione fissa. Nel caso in cui la retribuzione accessoria sia inferiore al 18% dovrà essere versata la contribuzione ai fini pensionistici e per il Fondo credito sulla quota differenziale; qualora, invece, l'accessorio erogato sia di ammontare superiore al 18%, non dovrà essere versata alcuna ulteriore contribuzione.
Calcolo con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1.1.1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15% dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione per il sistema contributivo prevista dall'art. 1, comma 23, legge n. 335/1995.
L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato. Va precisato che, per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.1995, per i destinatari del sistema misto, i sei aumenti periodici sono calcolati secondo le regole del sistema retributivo, sopra evidenziate.
Effetti del calcolo contributivo dal 11.1.2012: msg. Inps n. 21324/2012
In tale contesto, interviene l'art. 24, comma 2, Dl n. 201/2011, in base al quale, per le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 parte il calcolo della pensione con il sistema contributivo, anche per quei lavoratori, sia pubblici che privati con 18 anni di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e che, fino a tutto il 2011, lasciavano il lavoro con la pensione interamente retributiva. E l'Inps, con il messaggio n. 21324/2012, aggiorna le precedenti direttive impartite dall'Inpdap, nel frattempo confluita nell'Inps per effetto dell'art. 21, Dl n. 201/2011, evidenziando l'effetto delle nuove disposizioni sulle modalità di valutazione dei sei aumenti periodici.
Tenuto conto di quanto spiegato in precedenza ed in considerazione dell'introduzione del sistema contributivo a decorrere dall'1.1.2012, per tutto il personale destinatario dei sei scatti, in aggiunta alla base pensionabile prevista dall'art. 13, Dlgs n. 503/1992 (quella, cioè, utilizzata per il calcolo delle quote A e B della pensione), la relativa contribuzione deve essere calcolata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria sullo stipendio maggiorato figurativamente del 15%. Per coloro il cui trattamento pensionistico viene computato con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 (cioè coloro che avevano i 18 anni di contributi al 31.12.1995), dal 1° gennaio dell'anno scorso, l'importo della ritenuta pensionistica non è più incrementato dello 0,40% (come previsto dalla tabella A allegata al Dlgs n. 165/1997), ma con le modalità già vigenti per il personale il cui trattamento è già liquidato in parte (meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) o interamente (anzianità contributiva successiva all'1.1.996) con il sistema contributivo.
L'Istituto, da ultimo, conferma che l'imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio parametrato, secondo le evidenziate indicazioni contenute nella nota Inpdap n. 28/2004 e che su tale maggiorazione si applica l'aliquota pensionistica complessiva attualmente in vigore e pari al 33% (di cui 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre allo 0,35% a titolo di Fondo Credito.
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