Re: ausiliaria
Inviato: gio set 21, 2017 7:34 pm
se questa informazione può interessare a qualcuno sotto l'aspetto legale
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201709830, - Public 2017-09-19 -
Pubblicato il 19/09/2017
N. 09830/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04189/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4189 del 2013, proposto da:
Antonio Ambrogio, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Viti, Oreste Grazioli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Viti in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non costituito in giudizio;
per la declaratoria e l’accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione della buonuscita con il computo del periodo di servizio prestato in qualità di richiamato-trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 59 lett. b) della l. n. 113/54, dal 3/4/1980 al 3/4/1985;
della nota n. 17195 del 23 ottobre 2012 con la quale l’amministrazione resistente ha respinto l’istanza di rettifica del Modello PL1;
del provvedimento con il quale è stata respinta la retrodatazione dell'iscrizione al fondo di previdenza e credito ex Enpas; nonché della nota Inps n. 10 del 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è ufficiale medico dell’Esercito italiano collocato, dal 15 settembre 2012, in ausiliaria.
Con nota del 24 settembre 2012 il predetto ha avanzato istanza all’amministrazione della Difesa affinchè quest’ultima provvedesse alla integrazione del Modello PL1, atteso che il periodo in cui lo stesso è stato trattenuto in servizio ( 3 aprile 1980/3 aprile 1985), non è stato computato ai fini previdenziali e della buona uscita.
L’Amministrazione della Difesa ha respinto l’indicata istanza anche alla luce della nota INPS in epigrafe riportata e per il fatto che l’indicato periodo non risultava regolarizzato dall’attuale ricorrente con i previsti versamenti a suo carico.
Avverso tale negativa determinazione è insorta la parte con ricorso giurisdizionale affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame.
Si è costituita l’Amministrazione della Difesa eccependo il suo difetto di legittimazione, in uno con la inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione dell’asserito diritto.
All’Udienza del giorno 27 giugno 2017 il ricorso è passato in decisione.
Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni avanzate dalla resistente.
Con riferimento al sollevato difetto di legittimazione, è opinione del Collegio che il rilievo sia privo di pregio, sia con riferimento al provvedimento di diniego, assunto dalla amministrazione della Difesa ed impugnato dal ricorrente, che in relazione al fatto che spetta all’Amministrazione in questione provvedere alla esatta compilazione del Modello PL1.
Il Ministero della Difesa è, pertanto, legittimato passivo nel presente giudizio.
Fondata è invece la eccezione di inammissibilità.
La presente questione risulta scrutinata più volte dal Giudice amministrativo, sia di primo grado che di appello ( Tar Lazio-Roma, Sez. 1° bis, nn. 6266 e 6271 del 2004 e n. 3187/13; Consiglio di Stato, Sez.VI°, n. 6363 del 2005 e n. 1643 del 2006).
Il principio giuridico pacificamente e costantemente espresso dalla riportata giurisprudenza, si può così riassumere : sussiste l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione (ora per allora) dei vari ricorrenti al Fondo di previdenza, con conseguente versamento all’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS) del relativo contributo, limitatamente all’importo ad esso facente carico;
inoltre, sussiste l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS), di procedere all'apertura di un'iscrizione con decorrenza dal momento in cui i medesimi iniziarono ad essere retribuiti con il sistema dello stipendio,
provvedendo altresì a predisporre un piano di riscossione a carico sia dell'intimata Amministrazione della Difesa, che dei militari interessati (per ciascuna delle anzidette parti, in proporzione alla contribuzione dovuta).
Nondimeno, risulta altrettanto pacifico che la giurisprudenza, sia di legittimità (Cass. Sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340), che del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. 4, n. 7905 del 2006 e n. 2445 del 2007), - investita della questione relativa alla interpretazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 – è ferma nel ritenere che, il diritto dell’ente previdenziale a ricevere e/o pretendere le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, si prescrive con il decorso di cinque anni.
Parimenti il medesimo termine di prescrizione si applica al diritto dell’interessato di procedere ai previsti versamenti.
Inoltre, sempre la giurisprudenza, ha chiarito che il regime di tale prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti ed è irrinunciabile, trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo, per cui la stessa opera di diritto e deve essere, se non eccepita dalla parte, rilevata d’ufficio.
Il giudice di legittimità (Cass. Civ., n. 9408/2002) ha, inoltre, ritenuto che il fondamento di tale innovativa disciplina normativa è ragionevole e coerente con i principi costituzionali di riferimento e che tale scelta legislativa “corrisponde ad un’esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata, che trova espressione anche nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall’articolo 2115, terzo comma, cod. civ. (Cass. 19 gennaio 1968, n. 131, e 5 ottobre 1998, n. 9865). Tale indisponibilità giustifica anche la sottrazione dell’operatività della prescrizione estintiva all’autonomia dell’ente creditore”.
Le riportate disposizioni in materia previdenziali, di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano, pertanto “… a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria”, avendo la ricordata legge la finalità di ridefinire “il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione (art. 1, comma 1)”, con conseguente portata generale di tutte le sue disposizioni.
Ora, risulta dagli atti di causa che la parte non ha, nel previsto termine prescrizionale, avanzato alcuna istanza alla p.a. onde richiedere il beneficio per cui è causa.
Né la successiva istanza del 2012 può superare il dato fattuale oggettivo dell’avvenuta prescrizione del diritto.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201709830, - Public 2017-09-19 -
Pubblicato il 19/09/2017
N. 09830/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04189/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4189 del 2013, proposto da:
Antonio Ambrogio, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Viti, Oreste Grazioli, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Viti in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non costituito in giudizio;
per la declaratoria e l’accertamento
del diritto del ricorrente alla liquidazione della buonuscita con il computo del periodo di servizio prestato in qualità di richiamato-trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 59 lett. b) della l. n. 113/54, dal 3/4/1980 al 3/4/1985;
della nota n. 17195 del 23 ottobre 2012 con la quale l’amministrazione resistente ha respinto l’istanza di rettifica del Modello PL1;
del provvedimento con il quale è stata respinta la retrodatazione dell'iscrizione al fondo di previdenza e credito ex Enpas; nonché della nota Inps n. 10 del 2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è ufficiale medico dell’Esercito italiano collocato, dal 15 settembre 2012, in ausiliaria.
Con nota del 24 settembre 2012 il predetto ha avanzato istanza all’amministrazione della Difesa affinchè quest’ultima provvedesse alla integrazione del Modello PL1, atteso che il periodo in cui lo stesso è stato trattenuto in servizio ( 3 aprile 1980/3 aprile 1985), non è stato computato ai fini previdenziali e della buona uscita.
L’Amministrazione della Difesa ha respinto l’indicata istanza anche alla luce della nota INPS in epigrafe riportata e per il fatto che l’indicato periodo non risultava regolarizzato dall’attuale ricorrente con i previsti versamenti a suo carico.
Avverso tale negativa determinazione è insorta la parte con ricorso giurisdizionale affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame.
Si è costituita l’Amministrazione della Difesa eccependo il suo difetto di legittimazione, in uno con la inammissibilità del ricorso per intervenuta prescrizione dell’asserito diritto.
All’Udienza del giorno 27 giugno 2017 il ricorso è passato in decisione.
Preliminarmente il Collegio deve esaminare le eccezioni avanzate dalla resistente.
Con riferimento al sollevato difetto di legittimazione, è opinione del Collegio che il rilievo sia privo di pregio, sia con riferimento al provvedimento di diniego, assunto dalla amministrazione della Difesa ed impugnato dal ricorrente, che in relazione al fatto che spetta all’Amministrazione in questione provvedere alla esatta compilazione del Modello PL1.
Il Ministero della Difesa è, pertanto, legittimato passivo nel presente giudizio.
Fondata è invece la eccezione di inammissibilità.
La presente questione risulta scrutinata più volte dal Giudice amministrativo, sia di primo grado che di appello ( Tar Lazio-Roma, Sez. 1° bis, nn. 6266 e 6271 del 2004 e n. 3187/13; Consiglio di Stato, Sez.VI°, n. 6363 del 2005 e n. 1643 del 2006).
Il principio giuridico pacificamente e costantemente espresso dalla riportata giurisprudenza, si può così riassumere : sussiste l’obbligo del Ministero della Difesa di provvedere all’iscrizione (ora per allora) dei vari ricorrenti al Fondo di previdenza, con conseguente versamento all’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS) del relativo contributo, limitatamente all’importo ad esso facente carico;
inoltre, sussiste l’obbligo per l’I.N.P.D.A.P. ( ora INPS), di procedere all'apertura di un'iscrizione con decorrenza dal momento in cui i medesimi iniziarono ad essere retribuiti con il sistema dello stipendio,
provvedendo altresì a predisporre un piano di riscossione a carico sia dell'intimata Amministrazione della Difesa, che dei militari interessati (per ciascuna delle anzidette parti, in proporzione alla contribuzione dovuta).
Nondimeno, risulta altrettanto pacifico che la giurisprudenza, sia di legittimità (Cass. Sez., lav. 24 marzo 2005, n. 6340), che del Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. 4, n. 7905 del 2006 e n. 2445 del 2007), - investita della questione relativa alla interpretazione dell’articolo 3, comma 9, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335 – è ferma nel ritenere che, il diritto dell’ente previdenziale a ricevere e/o pretendere le contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, si prescrive con il decorso di cinque anni.
Parimenti il medesimo termine di prescrizione si applica al diritto dell’interessato di procedere ai previsti versamenti.
Inoltre, sempre la giurisprudenza, ha chiarito che il regime di tale prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti ed è irrinunciabile, trattandosi di una prescrizione con effetto estintivo e non già preclusivo, per cui la stessa opera di diritto e deve essere, se non eccepita dalla parte, rilevata d’ufficio.
Il giudice di legittimità (Cass. Civ., n. 9408/2002) ha, inoltre, ritenuto che il fondamento di tale innovativa disciplina normativa è ragionevole e coerente con i principi costituzionali di riferimento e che tale scelta legislativa “corrisponde ad un’esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata nel tempo e ritardata, che trova espressione anche nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall’articolo 2115, terzo comma, cod. civ. (Cass. 19 gennaio 1968, n. 131, e 5 ottobre 1998, n. 9865). Tale indisponibilità giustifica anche la sottrazione dell’operatività della prescrizione estintiva all’autonomia dell’ente creditore”.
Le riportate disposizioni in materia previdenziali, di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano, pertanto “… a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria”, avendo la ricordata legge la finalità di ridefinire “il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall’art. 38 della Costituzione (art. 1, comma 1)”, con conseguente portata generale di tutte le sue disposizioni.
Ora, risulta dagli atti di causa che la parte non ha, nel previsto termine prescrizionale, avanzato alcuna istanza alla p.a. onde richiedere il beneficio per cui è causa.
Né la successiva istanza del 2012 può superare il dato fattuale oggettivo dell’avvenuta prescrizione del diritto.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità della vicenda convince il Collegio a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Floriana Rizzetto, Consigliere
Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Vitanza Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO