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Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: sab feb 06, 2016 7:56 pm
da fulmineacielsereno
Avt8 grazie anche per questa certezza.
Quindi se un appartenente alle FFPP gli manca qualche mese di contributi per andare in pensione e li copre con quelli volontari, la pensione la percepisce a 67 anni ed oltre ovvero non subito?
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: dom feb 07, 2016 2:50 pm
da fulmineacielsereno
avt8 ha scritto:fulmineacielsereno ha scritto:Buon pomeriggio a tutti, avt8 ti ringrazio sempre.
In pratica da quello che leggo se un appartenente alle FF.PP. viene destituito o rimosso dal grado con 34 anni e 10 mesi di contributi effettivi, oltre i 5 di abbuono, anche se pagasse i restanti 9 mesi con i contributi volontari percepirà la pensione come un comune dipendente statale a 67 anni ora ed oltre poi?
I 5 DI ABBUONO SE SI INTERROMPE IL LAVORO PER QUALSIASI CAUSA SENZA DIRITTO A PENSIONE NON COMPETONO-
Grazie avt8 anche di questa nozione che non sapevo affatto.
Comunque se ti manca qualche mese o 1 anno per raggiungere i 35 anni e 7 mesi effettivi (lasciamo i 5 di abbuono) e li copri con i contributi volontari la pensione quale appartenente alle Forze di Polizia la danno? Vero?
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: dom feb 07, 2016 4:28 pm
da avt8
No perché il tuo rapporto con lo stato e cessato.e quindi pur versando i contributi volontari andrai in pensione come privato Inps e la tua pensione andra"in vigore con il sìstema contributivo al compimento del 66 anni e mesi ,3 fino al 2016 poi con 66 e mesi.7. A meno che non hai 42.anni e mesi 3 di contributi che vai in pensione a 63 anni se non erro
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: dom feb 07, 2016 6:19 pm
da fulmineacielsereno
Grazie tante avt8. Buona domenica
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: dom feb 07, 2016 9:57 pm
da avt8
Al fine di poter dare un'aiuto concreto a chi fosse interessato, e visto la problematica di alcuni iscritti,che si trovano in condizioni particolari, ho voluto approfondire una ricerca al fine di trovare qualcosa di utile-
Alla fine ho trovato qualcosa che mi sembra utile leggere ed approfondire-
Leggete attentamente, e cercate le circolari indicate dall'iNpdap,e magari trovate quello che vi torna utile-
Io ho trovato questo-
La prosecuzione volontaria dei contributi ai fini pensionistici in precedenza prevista solo per il settore privato, con effetto dal 12/07/1998, grazie all'art. 5 del D. L.vo n. 184 del 30/04/1997, è stata estesa anche ai dipendenti pubblici. Specifici chiarimenti sull'argomento sono stati dati con le seguenti circolari:
Circolare INPDAP n. 23 del 10/04/1998;
Circolare INPDAP n. 53 del 17/12/1998;
Circolare INPDAP n. 13 del 1/03/2000;
Circolare Pubblica Istruzione prot. 1189 del 30/03/2000.
I dipendenti statali finora, una volta cessato il servizio senza diritto a pensione, non potevano in nessun caso proseguire la propria posizione assicurativa, che poteva solo essere trasferita all'INPS ai sensi della legge n. 322 del 2/04/1958.
Ora, con tale estensione, viene offerta ai dipendenti pubblici iscritti all'INPDAP la possibilità, nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi scoperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con l'INPDAP, ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. Tali requisiti saranno quelli richiesti dalla normativa vigente alla data in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione volontaria
-
PS
Occorre solo vedere se sia cambiata qualche normativa-in merito-
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: dom feb 07, 2016 11:54 pm
da gino59
Non ho approfondito,ma credo che può essere utile per chi avesse necessità:-
https://www.google.it/webhp?sourceid=ch ... 0volontari" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: lun feb 08, 2016 6:47 am
da fulmineacielsereno
Grazie avt8
Ora mi studio quanto fornitomi e cercherò di capire se c è soluzione per questo dramma. Grazie tante ancora
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: lun feb 08, 2016 2:18 pm
da fulmineacielsereno
Buongiorno Gino59
scusami ma ringrazio anche te, essendo molto frastornato devo ritornare sugli argomenti. Grazie ancora
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: gio set 15, 2016 9:41 am
da panorama
LOMBARDIA SENTENZA 148 12/08/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA 148 2016 PENSIONI 12/08/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
nella persona del magistrato Eugenio MUSUMECI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n° 28281 del registro di segreteria della Sezione;
PROPOSTO DA
G. N., nato a Omissis il Omissis e residente a Omissis, codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Zabbara (del foro di Milano), nonché elettivamente domiciliato a Milano in via Benedetto Marcello n° 48 presso lo studio del difensore stesso;
CONTRO
INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giulio Peco (iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati presso il tribunale di Milano), nonché elettivamente domiciliato a Milano in piazza Giuseppe Missori nn° 8/10 presso l’ufficio legale distrettuale dell’INPS stesso.
§ § §
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l’11 maggio 2015 G. N., ex dipendente della Polizia di Stato, ha domandato l’attribuzione della pensione ordinaria in riferimento ad un (asserito) requisito contributivo di 35 anni: da coniugarsi con l’età anagrafica di 57 anni e tre mesi o, quanto meno, con quella di 60 anni da lui raggiunta alla data del ricorso.
A suffragio di tale pretesa il G. N. ha ricordato che, dopo esser stato dispensato (nel luglio 2004) dal servizio nella Polizia di Stato per inabilità fisica, aveva fruito di un trattamento pensionistico sino al luglio 2010: per poi veder revocata quella pensione allorquando era stata confermata la legittimità di una pregressa destituzione dal servizio inflittagli nel 1997, la cui esecutività era stata sospesa l’anno dopo dal Consiglio di Stato. Ed ha altresì richiamato la sentenza n° 381/2012 di questa Sezione: in virtù della quale la sua anzianità contributiva era stata determinata in 29 anni, 2 mesi e 15 giorni.
2. Con comparsa depositata all’udienza camerale del 10 giugno 2016, fissata per l’esame di una domanda cautelare proposta dal G. N. nel ricorso introduttivo, si è costituito l’INPS. Il quale ha resistito alla pretesa attorea evidenziando: che, in virtù della sentenza n° 6521/2008 emessa dal Consiglio di Stato, aveva avuto reviviscenza il provvedimento di destituzione dal servizio (nella Polizia di Stato) irrogato all’odierno ricorrente il 23 luglio 1997, la cui esecutività era stata poi sospesa dal giudice amministrativo; che, comunque, i requisiti pensionistici previsti per il personale della Polizia di Stato andavano raggiunti in costanza di servizio; e che, infine, la contribuzione maturata dal G. N. durante l’originario servizio nella Polizia di Stato, seppur insufficiente illo tempore per attribuirgli stabilmente la pensione , aveva dato vita alla costituzione di una posizione assicurativa presso l’INPS stesso.
3. Dopo che alla già ricordata udienza camerale del 10 giugno 2016 si era costituito quale difensore dell’odierno ricorrente l’avv. Francesco Zabbara e che questi aveva depositato (qualche giorno dopo) una memoria a sostegno della pretesa attorea, all’ulteriore udienza camerale svoltasi il 25 di quello stesso mese questo giudice si è riservato di decidere sull’istanza cautelare proposta dal G. N.. Tale riserva è stata poi sciolta, con ordinanza n° 86/2015, nel senso di escludere l’esistenza del fumus boni iuris nella domanda attorea e perciò di rigettare la domanda cautelare stessa.
Nel successivo giudizio di merito è stata sollevata ex officio la questione concernente l’eventuale difetto di giurisdizione della Corte dei conti, venendo perciò assegnato alle parti termine ex art. 101 c.p.c. per memorie al suddetto riguardo. Depositata memoria (il 23 novembre 2015) soltanto da parte del G. N., successivamente questi ha revocato il mandato difensivo all’avv. Zabbara; e tuttavia dopo alcuni rinvii, inframezzati da un’altra memoria scritta stilata personalmente dall’odierno ricorrente e depositata il 26 gennaio scorso, ha officiato nuovamente quel medesimo difensore. Questi ha depositato il 31 marzo 2016 un’ulteriore memoria scritta ed infine, all’udienza del 20 aprile successivo, la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione.
4. Preliminarmente va osservato che nella testé ricordata memoria del 31 marzo 2016 il G. N. ha emendato la propria domanda originaria: rivendicando l’accertamento del diritto alla pensione e, “… in ogni caso …”, il ripristino del trattamento pensionistico di cui egli godeva anteriormente al decreto emesso dal Ministero dell’Interno (dipartimento della Pubblica Sicurezza) il 22 dicembre 2009.
Invero mediante tale provvedimento (all. 1 di parte resistente), conseguente alla già menzionata sentenza n° 6521/2008 del Consiglio di Stato in virtù della quale era stata confermata la legittimità della destituzione dal servizio inflitta al G. N. il 23 luglio 1997, erano stati annullati sia la sua provvisoria reintegrazione in servizio (avvenuta nel 1998, sulla scorta di una pronuncia cautelare del giudice amministrativo stesso) sia la dispensa dal servizio con la quale quel periodo di provvisoria reintegrazione in servizio si era concluso il 21 luglio 2004. Se dunque quest’ultima è la data in cui il G. N. è definitivamente cessato dal servizio nella Polizia di Stato, con la sentenza n° 381/2012 questa Sezione ha già escluso che a quella medesima data l’odierno ricorrente vantasse il diritto ad una pensione che traesse fondamento da una causa di risoluzione del rapporto d’impiego diversa dalla dispensa per inabilità fisica: dispensa che, una volta confermata la legittimità della pregressa destituzione dal servizio, a quest’ultima aveva ceduto il passo cronologicamente e, soprattutto, giuridicamente.
Inoltre il novero delle questioni deducibili in quel giudizio, nel quale il G. N. risulta aver censurato (pag. 1 della su menzionata sentenza) innanzitutto il predetto decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, includevano necessariamente anche la legittimità della revoca della pensione che gli era stata concessa in conseguenza della su richiamata dispensa per inabilità fisica: perché evidentemente quella revoca costituiva il presupposto logico della domanda attorea finalizzata a vedersi attribuito, a decorrere da quella medesima data del 21 luglio 2004, un trattamento pensionistico che sostanzialmente tenesse il luogo di quello che, in conseguenza del testé richiamato provvedimento ministeriale, gli era stato appunto revocato.
Conclusivamente va rigettato il secondo capo di domanda attorea, perché costituente un bis in idem rispetto alle domande definite da questa Sezione con la sentenza n° 381/2012.
5. A detrimento del merito del primo capo di domanda attorea appaiono sostanzialmente meritevoli di conferma le considerazioni svolte da questo giudice nell’ordinanza cautelare n° 86/2015.
In sintesi, una volta escluso che il G. N. vantasse un diritto a pensione alla data del 21 luglio 2004, successivamente sono venute meno la “… specificità del rapporto di impiego e ... le obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività …” (art. 6 comma 2 del D.Lgs. n° 165/1997) che possano giustificare la perdurante applicabilità di quei più favorevoli requisiti pensionistici. Inoltre l’incontestata anzianità contributiva (di 34 anni, 3 mesi e 20 giorni) attribuitagli dal Ministero dell’Interno con il decreto n° 373 dell’11 novembre 2014 (all. 2 alla memoria depositata dall’INPS il 10 giugno 2015) risulta lontana da quella di oltre 42 anni prevista per la pensione c.d. anticipata dal comma 10 dell’art. 24 del D.L. n° 201/2011 (convertito dalla legge n° 214/2011). Mentre il diritto alla pensione di vecchiaia è anch’esso palesemente escluso dalla circostanza che il ricorrente non ha ancora raggiunto il requisito anagrafico di 66 anni sancito dalla lettera c del comma 6 del testé menzionato art. 24 del D.L. n° 201/2011.
6. Tuttavia, relativamente al primo dei due capi di domanda attoreo, risulta assorbente il difetto di giurisdizione di questa Corte: dovendosi infatti ascrivere al giudice ordinario tale giurisdizione.
Invero la circostanza che il G. N. sia cessato dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione ha comportato la “… costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti …” (primo comma dell’articolo unico della legge n° 322/1958, quale vigente alla data del 21 luglio 2004: che è quella in cui, come fin qui ampiamente chiarito, andava considerato cessato il rapporto d’impiego del G. N. presso la Polizia di Stato, provvisoriamente ripristinato in via cautelare). Ma, evidentemente, la costituzione della suddetta posizione assicurativa esclude che la successiva pensione possa considerarsi “… in tutto o in parte a carico dello Stato …” (art. 13 terzultimo alinea del R.D. n° 1214/1934): ciò che neanche il ricorrente ha sostanzialmente contestato, pur avendo concretamente potuto fruire di un termine ben più ampio di quello sancito dal secondo comma dell’art. 101 c.p.c..
7. La peculiarità della vicenda e, soprattutto, la circostanza che le prospettive pensionistiche del G. N. siano state sensibilmente modificate in peius per effetto dell’art. 24 del D.L. n° 201/2011 (invece non contemplato, ratione temporis, da questa Sezione nella sentenza n° 381/2012) giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 28281:
1) dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in riferimento alla domanda di cui al punto 1 delle note conclusionali depositate da G. N. il 31 marzo 2016, indicando quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;
2) rigetta la domanda di cui al punto 2 di quelle medesime note conclusionali;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
4) fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della presente sentenza.
Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 20 aprile 2016.
IL GIUDICE
(Eugenio Musumeci)
DEPOSITO IN SEGRETERIA, 12/08/2016
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: gio set 15, 2016 11:21 am
da vandelli
Scusate la mia domanda forse banale per gli esperti .
Ho 53 anni
34 anni di servizio + maggiorazione dei 5 + aa 1 mm 8 lavoro esterno ricongiunto , se per qualsiasi motivo dovessero destituirmi cosa mi accadrebbe ?
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: gio set 15, 2016 3:27 pm
da fulmineacielsereno
vandelli ha scritto:Scusate la mia domanda forse banale per gli esperti .
Ho 53 anni
34 anni di servizio + maggiorazione dei 5 + aa 1 mm 8 lavoro esterno ricongiunto , se per qualsiasi motivo dovessero destituirmi cosa mi accadrebbe ?
Ciao
se ci dovessero destituire (perdita del grado ecc.) prima che si maturino:
- i 57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi;
- 35 anni e 7 mesi di contributi + 5 anni di abbuono
il diritto a pensione lo matureremmo a 67 anni e 7 mesi!!!
Quindi per vivere dovremmo trovare un altro lavoro presso un datore privato in quanto interdetti con la PP.AA..
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: gio set 15, 2016 3:48 pm
da vandelli
fulmineacielsereno ha scritto:vandelli ha scritto:Scusate la mia domanda forse banale per gli esperti .
Ho 53 anni
34 anni di servizio + maggiorazione dei 5 + aa 1 mm 8 lavoro esterno ricongiunto , se per qualsiasi motivo dovessero destituirmi cosa mi accadrebbe ?
Ciao
se ci dovessero destituire (perdita del grado ecc.) prima che si maturino:
- i 57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi;
- 35 anni e 7 mesi di contributi + 5 anni di abbuono
il diritto a pensione lo matureremmo a 67 anni e 7 mesi!!!
Quindi per vivere dovremmo trovare un altro lavoro presso un datore privato in quanto interdetti con la PP.AA..
Dunque, 34 più 5 di magg più aa 1 e mm 8 equivalgono a 40 anni e 8 mesi ; vuoi forse dire che posso già mandare a quel paese qualche superiore borioso ????
Re: contributi volontari dopo destituzione
Inviato: gio set 15, 2016 4:05 pm
da fulmineacielsereno
vandelli ha scritto:fulmineacielsereno ha scritto:vandelli ha scritto:Scusate la mia domanda forse banale per gli esperti .
Ho 53 anni
34 anni di servizio + maggiorazione dei 5 + aa 1 mm 8 lavoro esterno ricongiunto , se per qualsiasi motivo dovessero destituirmi cosa mi accadrebbe ?
Ciao
se ci dovessero destituire (perdita del grado ecc.) prima che si maturino:
- i 57 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi;
- 35 anni e 7 mesi di contributi + 5 anni di abbuono
il diritto a pensione lo matureremmo a 67 anni e 7 mesi!!!
Quindi per vivere dovremmo trovare un altro lavoro presso un datore privato in quanto interdetti con la PP.AA..
Dunque, 34 più 5 di magg più aa 1 e mm 8 equivalgono a 40 anni e 8 mesi ; vuoi forse dire che posso già mandare a quel paese qualche superiore borioso ????
esponi il quesito e Gino59 e altri ti risponderanno, molto preparati.
Comunque leggi messaggio inps 545/2013 e penso che hai maturato il diritto a pensione ma non a percepirla in quanto hai una finestra mobile di 15 mesi. Ti assicuro che gli esperti ti risponderanno.
In bocca al lupo