Sentenza Corte Costituzionale n. 127/2025
Sentenza 127/2025 (ECLI:IT:COST

127) Comunicato
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore: LUCIANI
Camera di Consiglio del 23/06/2025; Decisione del 23/06/2025
Deposito del 24/07/2025; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:
Art. 227 del codice penale militare di pace.
Massime:
Atti decisi: ord. 200/2024
Sent. 127/2025 - Pres. AMOROSO, Red. LUCIANI
Inammissibilità
Reati militari – Diffamazione militare – Trattamento sanzionatorio – Reclusione militare – Esclusione, in alternativa, della pena pecuniaria – Denunciata violazione del principio della libertà di espressione enunciato dalla CEDU, come interpretato dalla Corte EDU – Inammissibilità della questione.
N.B.:
il tutto nato da quì:
>> un messaggio trasmesso mediante posta elettronica a una redazione giornalistica online e una missiva inviata al Ministero della difesa, al Comando legione carabinieri e ad altri indirizzi istituzionali militari, .......
Quanto narrato in sentenza è noto a tanti colleghi CC.
Allego Comunicato stampa del 24/07/2025 e relativa sentenza della Corte Cost.
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Diffamazione militare: ok al trattamento sanzionatorio
Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione al trattamento sanzionatorio della diffamazione militare.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 127/2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 227 del codice penale militare di pace sollevata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli. Il giudice rimettente prospettava la violazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui punisce la diffamazione militare esclusivamente con la pena della reclusione senza prevedere una pena pecuniaria alternativa, ciò che sarebbe stato in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ritiene eccessiva e sproporzionata la previsione, anche solo in astratto, della pena detentiva per i reati di diffamazione, a eccezione delle ipotesi dei discorsi d'odio o di istigazione alla violenza.
La Corte non ha esaminato il merito della questione, dichiarandola inammissibile per difetto di rilevanza in quanto prematura e ipotetica. Essa era stata infatti rimessa dal giudice dell'udienza preliminare, investito dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, che non era chiamato a decidere sulla responsabilità penale dell'imputato e, di conseguenza, sull'applicazione della sanzione penale astrattamente comminata dal legislatore. Poiché la censura proposta concerneva esclusivamente il trattamento sanzionatorio della diffamazione militare, è stato escluso che nella fase processuale dell'udienza preliminare il giudice rimettente dovesse fare applicazione del frammento di norma censurato. La Corte costituzionale ha rilevato d'ufficio anche un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di motivazione della rilevanza: l'ordinanza di rimessione ha infatti omesso di argomentare, anche solo in termini di mera plausibilità, sull'eventuale rilevanza dell'attività sindacale, nel cui contesto - nel caso di specie - era stato tenuto il comportamento contestato, ai fini dell'integrazione della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto.