Re: incidente con auto di servizio
Inviato: mar dic 26, 2017 4:04 pm
da panorama
Ricorso perso ma ridotto l'importo del danno al veicolo militare.
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1) - (improprio utilizzo della corsia riservata ai tram, omessa precedenza ad altro veicolo proveniente da destra, omessa attivazione di segnali di emergenza), con l'aggravante di essere l'autore del danno anche agente di polizia stradale ex art. 12 CDS.
2) - gli agenti di Polizia locale intervenienti hanno rilevato il mancato rispetto, da parte del C.., sia del divieto di circolazione in corsia riservata a mezzi pubblici di trasporto, sia dell'obbligo di dare precedenza all' autoveicolo proveniente dalla destra che, peraltro, impegnava l'incrocio con luce verde.
3) - Egli, infatti, ha impegnato una corsia riservata a mezzi pubblici di trasporto, senza utilizzare gli appositi segnalatori acustici e luminosi, che avrebbero legittimato il transito della autovettura militare sulla strada in questione; non ha, inoltre, usato la comune prudenza, richiesta a chiunque impegni un incrocio, omettendo di dare la precedenza all'autoveicolo proveniente da destra, con luce semaforica verde, come evidenziato dalla Polizia Locale.
LA CORTE DEI CONTI precisa:
4) - In merito alle difese del convenuto, va rilevato in primo luogo che le evidenziate esigenze di polizia giudiziaria non giustificano in alcun modo la condotta imprudente tenuta nella circostanza dal C...
5) - Anche il rilievo secondo cui il mezzo condotto dal C.. seguiva altro mezzo militare, come da disposizione impartita dal militare più elevato in grado presente a bordo, non esclude la responsabilità dello stesso in quanto egli aveva l’obbligo giuridico di non assecondare condotte di guida imprudenti e, comunque, la necessità di procedere congiuntamente non poteva escludere l'obbligo di garantire una adeguata sicurezza di guida.
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VENETO SENTENZA 32 14/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO SENTENZA 32 2017 RESPONSABILITA' 14/03/2017
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N. 32/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
composta dai magistrati:
dott. Guido CARLINO Presidente relatore
dott. Gennaro DI CECILIA Giudice
dott.ssa Giuseppina MIGNEMI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. G30200 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:
C. M., nato a OMISSIS il OMISSIS, codice fiscale OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Giorgio Carta, presso il cui studio in Roma, viale Parioli n. 55, ha eletto domicilio.
Esaminati gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2017, il Presidente relatore, dott. Guido Carlino, il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa Mariapaola Daino, e l'avv. Giorgio Carta, nell'interesse del convenuto.
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 28 luglio 2016 e notificato in data 13 settembre 2016, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il carabiniere scelto M.. C.., in servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mestre (VE), con l’incarico di autista, per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Arma dei Carabinieri , della somma di Euro 11.941,23, oltre a rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio, per il danno cagionato all’Erario a seguito di incidente stradale.
L'evento dannoso veniva segnalato alla Procura regionale, in data 12 gennaio 2016, dal Comando Legione Carabinieri Veneto, che quantificava in euro 11.033,06 i danni subiti dal mezzo militare; poiché veniva ritenuto non conveniente riparare il mezzo, lo stesso veniva posto fuori uso con regolare scarico inventariale del bene distrutto. In merito all'addebito di responsabilità, il Comando denunciante riteneva che la condotta che aveva causato l'evento dannoso, addebitabile al C.., non fosse supportata da colpa grave.
Dagli atti trasmessi e da quelli acquisiti in istruttoria, si rileva che in data 7 gennaio 2015, alle 7.45, il veicolo di servizio targato CC-DG179, condotto dal Car. Sc M. C., in transito nella via della Rinascita lungo la corsia riservata alle vetture tramviarie, proveniente dalla via Beccaria, giunto all’intersezione semaforizzata con via del Lavoratore, la impegnava con moto rettilineo, intersecando la traiettoria di un veicolo privato in transito nella via del Lavoratore proveniente dalla via Lazzarini e diretto verso via Pasini (quindi da destra verso sinistra rispetto alla direzione del veicolo militare). L’urto avveniva tra lo spigolo anteriore destro del veicolo militare e la parte anteriore della fiancata sinistra del veicolo privato. Dopo il primo urto i due veicoli si affiancavano urtando con la parte posteriore delle fiancate, destra per il veicolo militare e sinistra per il veicolo civile, arrestandosi all’interno del ramo sud della via della Rinascita.
Rilevavano i Vigili urbani intervenuti che l’accertata assenza del tram in transito con stessa direzione del veicolo militare lascia presupporre che il veicolo civile abbia impegnato l’intersezione con lanterna proiettante luce verde per la sua direzione.
A seguito della suddetta ricostruzione, la Polizia locale, con due distinti verbali di contravvenzione (non opposti), contestava al convenuto la violazione degli art. 7, commi 1 e 14 (circolazione senza titolo nella corsia riservata ai tram) e 145, commi 2 e 10, CDS (omessa precedenza a veicolo proveniente dalla destra).
Va rilevato che, nell'occorso, il militare conducente l'autovettura di servizio e il capo equipaggio riportavano modesti traumi contusivi; inoltre, il Comando di appartenenza, in data 22.6.2015, irrogava al C.. la sanzione disciplinare della consegna per giorni uno.
La Procura regionale, ritenendo che il danno fosse addebitabile ad un comportamento gravemente colposo del conducente C.. M.., emetteva l’invito a dedurre in data 18 maggio 2016.
Il presunto responsabile del danno, in data 29 giugno 2016, faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale, pur non mettendo in discussione la dinamica del sinistro, contestava la prospettazione accusatoria ed evidenziava elementi giustificativi della propria condotta.
Non condividendo le argomentazioni difensive, la Procura ha proceduto alla citazione in giudizio, sostenendo che, in base alla dinamica del sinistro, il danno arrecato al veicolo di proprietà pubblica fosse addebitabile ad un comportamento del conducente C.. M.. connotato da colpa grave, rilevabile dalle plurime violazioni delle norme del codice della strada (improprio utilizzo della corsia riservata ai tram, omessa precedenza ad altro veicolo proveniente da destra, omessa attivazione di segnali di emergenza), con l'aggravante di essere l'autore del danno anche agente di polizia stradale ex art. 12 CDS.
Con riferimento alle giustificazioni addotte nelle deduzioni difensive, ha rilevato la Procura di averne tenuto conto, limitando l'importo risarcibile al solo danno subito dall'autovettura ed escludendo l'ulteriore danno derivato dal valore complessivo dell'autovettura dichiarata fuori uso e dalla corresponsione dello stipendio ai militari rimasti feriti dopo il sinistro, a fronte di prestazione lavorativa non resa perché collocati in convalescenza.
Si è costituto in giudizio il convenuto con il patrocinio dell'Avv. Giorgio CARTA del foro di Roma.
Il difensore ha rilevato la insussistenza della colpa grave nella condotta del proprio assistito sulla base delle seguenti circostanze:
a) i militari operanti erano stati chiamati a svolgere un urgente servizio di polizia giudiziaria nel territorio del Comando Stazione CC di Marghera per partecipare ad una perquisizione domiciliare;
b) il mezzo condotto dal C.. seguiva altro mezzo militare, a velocità ridotta, come da disposizione impartita dal militare più elevato in grado presente a bordo;
c) il C.. aveva la consapevolezza di avere il diritto di precedenza, per avere interpretato non correttamente la segnaletica verticale esistente sulla corsia riservata alla circolazione tranviaria;
d) la visibilità verso destra era impedita da una folta siepe che non consentiva la visibilità del mezzo civile in transito;
e) il militare viaggiava a ridotta velocità, tant'è che la stessa Polizia municipale nulla ha contestato al riguardo.
Ha richiamato, quindi, giurisprudenza contabile in merito alla colpa grave in caso di incidenti automobilistici occorsi ad appartenenti alle Forze di Polizia, rilevando che non basta che siano state violate norme del codice della strada, ma è necessario che sussista un comportamento gravemente imprudente e sprezzante delle regole. Ha concluso, quindi, chiedendo l'assoluzione del convenuto e, in subordine, l'uso del potere riduttivo.
Alla odierna udienza, le parti hanno confermato le richieste contenute negli atti scritti .
La causa è stata, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
1. L'odierno giudizio è finalizzato all'accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dal Procuratore regionale in ordine al danno erariale di euro 11.941,23, oltre interessi e spese di giustizia, arrecato all'Amministrazione di appartenenza dal Carabiniere C.. M.., in conseguenza di un sinistro automobilistico, verificatosi a Venezia - Mestre in data 7 gennaio 2015, alle 7.45, in cui veniva coinvolto il veicolo di servizio targato CC-DG179, condotto dal predetto.
2. La Sezione ritiene sussistente la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto in quanto, per i motivi che saranno di seguito evidenziati, ricorrono tutti i necessari presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla vigente normativa.
La dinamica dell'incidente risulta chiaramente ricostruita dalla Procura regionale, sulla base degli accertamenti eseguiti dalla Polizia locale di Mestre, prontamente intervenuta sul luogo del sinistro. Dal rapporto di incidente stradale si evince, infatti, che il sinistro è avvenuto in ora diurna, alle 7.45 del 7 gennaio 2015, in una strada urbana con carreggiata a doppio senso di circolazione con intersezione stradale semaforizzata, in condizioni meteorologiche serene, su fondo stradale asciutto e asfaltato, con buona visibilità e traffico normale; gli agenti di Polizia locale intervenienti hanno rilevato il mancato rispetto, da parte del C.., sia del divieto di circolazione in corsia riservata a mezzi pubblici di trasporto, sia dell'obbligo di dare precedenza all' autoveicolo proveniente dalla destra che, peraltro, impegnava l'incrocio con luce verde.
Le conclusioni cui è pervenuta la Polizia locale non sono state sostanzialmente contestate dal convenuto, che ha prestato acquiescenza a due distinti verbali di contravvenzione elevati a suo carico.
Ritiene, pertanto, la Sezione che gli accertamenti espletati nell'immediatezza del sinistro e l'analisi di tutti gli elementi oggettivi contenuti nel rapporto, quali i rilievi fotografici, la planimetria dell'incidente, le deposizioni rese dalle parti coinvolte e dai testi oculari, consentono di individuare nella condotta di guida del C.. la causa unica e determinante del sinistro stradale in questione.
3. La Sezione ritiene, altresì, che la condotta materiale sia supportata dall'elemento psicologico della colpa grave, da intendersi come elevata prevedibilità dell'evento e cosciente inosservanza delle regole di condotta intese a regolare situazioni di potenziale pericolo e che richiedono cautele idonee ad evitarle.
Nella specie, attesa la dinamica dei fatti, la colpa grave ricorre in quanto il C.. non ha fatto buon uso della normale diligenza che deve caratterizzare il comportamento del comune conducente di autoveicolo pubblico. Egli, infatti, ha impegnato una corsia riservata a mezzi pubblici di trasporto, senza utilizzare gli appositi segnalatori acustici e luminosi, che avrebbero legittimato il transito della autovettura militare sulla strada in questione; non ha, inoltre, usato la comune prudenza, richiesta a chiunque impegni un incrocio, omettendo di dare la precedenza all'autoveicolo proveniente da destra, con luce semaforica verde, come evidenziato dalla Polizia Locale.
La condotta di guida risulta, pertanto, caratterizzata da palese dispregio delle disposizioni che regolano la circolazione stradale e da gravissima imprudenza, sicché le conseguenze dannose, ancorché non volute, possono dirsi ex ante prevedibili. Risulta evidente, infatti, che il C.. ha mantenuto una condotta difforme da quella imposta alla generalità dei conducenti, secondo cui, in prossimità dell'incrocio, deve darsi la dovuta precedenza all'autovettura proveniente da destra. Condotta che avrebbe dovuto essere improntata alla massima prudenza, anche in considerazione del fatto che l'autovettura militare procedeva in strada riservata al trasporto pubblico e che l'autovettura antagonista ragionevolmente faceva affidamento sul fatto che non provenissero mezzi alla sua sinistra, in considerazione della luce verde semaforica posta nella strada da essa impegnata.
Nella specie, peraltro, come ha rilevato il Procuratore regionale, l'elemento soggettivo è aggravato dal fatto che il convenuto è agente di polizia stradale (art. 12, CdS) tenuto "non soltanto a garantire il rispetto delle norme di settore da parte degli altri utenti, ma a rispettare personalmente le norme relative alla circolazione stradale, non soltanto quale utente, ma, anche, quale operatore di polizia , che ha degli obblighi rafforzati, volti anche a comprendere le dinamiche spazio-temporali della circolazione stradale, nel caso di specie di agevole e immediata comprensione".
In merito alle difese del convenuto, va rilevato in primo luogo che le evidenziate esigenze di polizia giudiziaria non giustificano in alcun modo la condotta imprudente tenuta nella circostanza dal C... La pattuglia, infatti, si recava nel territorio di Marghera a supporto della attività svolta da militari di quella Stazione per una normale perquisizione domiciliare per la quale, dagli atti, non risulta alcuna motivazione in ordine alla urgenza dell'intervento di supporto. Peraltro, va rilevato che l'art.177, comma 2, del Codice della Strada autorizza i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia a non osservare obblighi e divieti qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, purché siano comunque rispettate le comuni regole di prudenza per non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone (Cass. Sez. IV penale, 37263 del 2002); nella fattispecie, è evidente la mancata ricorrenza dei presupposti di legge, in quanto l'autovettura militare non utilizzava gli anzidetti dispositivi.
Anche il rilievo secondo cui il mezzo condotto dal C.. seguiva altro mezzo militare, come da disposizione impartita dal militare più elevato in grado presente a bordo, non esclude la responsabilità dello stesso in quanto egli aveva l’obbligo giuridico di non assecondare condotte di guida imprudenti e, comunque, la necessità di procedere congiuntamente non poteva escludere l'obbligo di garantire una adeguata sicurezza di guida.
Inoltre, la dedotta circostanza di trovarsi in luogo non conosciuto, in presenza di una segnaletica non facilmente interpretabile, ovvero la presenza di una siepe che limitava la visibilità a destra, avrebbe dovuto imporre ancora di più la necessità di rispettare le regole di circolazione stradale nonché la massima cautela nel procedere.
4. In relazione al danno addebitabile al convenuto, quantificato dal Procuratore regionale nella misura di € 11.941,23, pari alle spese che sarebbero state necessarie per ripristinare l'efficienza dell'autoveicolo ove non fosse stato messo fuori uso, il Collegio rileva che, ai sensi dell’art. 52, 2° comma, del Testo Unico n. 1214, del 12 luglio 1934, il Giudice contabile valuta la responsabilità del convenuto, ponendo a carico dello stesso tutto o parte del danno accertato o del valore perduto, esercitando il potere riduttivo, che consente di moderare l’addebito secondo criteri equitativi, con riferimento a circostanze oggettive e soggettive.
Nella fattispecie, vanno indubbiamente valorizzate, sotto il profilo oggettivo, le difficoltà inerenti all’esercizio delle funzioni, l’urgenza del servizio, la gravosità dei compiti disimpegnati; con riferimento al profilo soggettivo, meritano di essere prese in considerazione le condizioni personali ed economiche del responsabile del danno, ivi compresa la sproporzione tra il livello retributivo del convenuto e il danno contestato, il fatto colposo di altri soggetti non coinvolti in giudizio, quali il capo macchina o il conducente dell'altra autovettura militare che precedeva quella condotta dal C.., nonché la mancanza di esperienza personale in quanto in servizio a Mestre soltanto da pochi giorni.
Si tratta, in buona sostanza, di circostanze che il Collegio ha ritenuto non rilevanti al fine di escludere la colpa grave, ma che possono essere comunque valorizzate in sede di riduzione dell’addebito.
Le suddette ragioni inducono, pertanto, la Sezione ad addebitare al convenuto l’importo di € 3.000, quale danno Erariale che lo stesso deve risarcire in favore dell’Amministrazione Statale, Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri .
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto
Definitivamente pronunciando, condanna C.. M.. al pagamento, in favore Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri , della somma complessiva di € 3.000,00, oltre ad interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in € 222,76 (euro duecentoventidue/76).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2017.
Il Presidente estensore
f.to Guido CARLINO
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge il 14/03/2017
Il Funzionario preposto
f.to Nadia Tonolo