Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Sempre in tema di circolazione stradale e possesso di patente di guida.
Dal sito CittadinoLex
Verranno controllati non solo i problemi di vista ma il diabete e l'epilessia e altre malattie
Patente più difficile per chi soffre di alcune patologie
(Direttiva 2009/113/CE GUUE L 223/31 del 26.8.2009)
di Arianna Ceccarini
Entro il 26 agosto 2010 gli Stati comunitari dovranno armonizzare le norme circa i requisiti minimi per ottenere e rinnovare la patente di guida, secondo quanto stabilisce la direttiva 2009/113/CE pubblicata sulla Gazzetta Europea del 26 agosto scorso. Si tratta sostanzialmente di un ritocco alla precedente direttiva del 2006 (la 2006/126/CE), che riguarda alcune qualità fisiche indispensabili per guidare, in particolare la vista, e determinate malattie croniche che possono compromettere la capacità di condurre veicoli, cioè il diabete mellito e l’epilessia.
Circa la vista, la nuova direttiva amplia la gamma di accertamenti da svolgere durante l’esame medico. Sono inseriti tra essi, infatti, oltre all'acutezza visiva, al campo visivo ed alla visione crepuscolare, anche la sensibilità all’abbagliamento ed al contrasto, la diplopia (cioè la visione doppia, in orizzontale o verticale, di uno stesso oggetto) ed altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. E’ stata cancellata la disposizione secondo cui le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive. Inoltre, i candidati che risultassero affetti da una o più delle incapacità elencate nell’allegato prima di ottenere la patente e non soddisfacessero le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio di questo documento potrà essere autorizzato in “casi eccezionali”. In tali casi, però, il conducente dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di altre patologie pregiudicanti la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento ed al contrasto e la visione crepuscolare, e dovrà sostenere una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.
La direttiva prevede parametri più precisi circa il campo visivo orizzontale minimo di 120 gradi da possedersi per avere la patente se si hanno difetti alla vista (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.), fissando l’estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. In ogni caso non ci dovranno essere difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale. E’ stata inserita la regola secondo cui chi sviluppasse una diplopia o perdesse la visione da un occhio non potrà più guidare per un periodo (ad esempio sei mesi), per abituarsi alla nuova condizione. In seguito, la guida dovrà essere autorizzata solo dopo aver avuto il via libera di specialisti della vista e della guida. Per chi porta occhiali o lenti a contatto ed è conducente di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E (cioè ha la patente professionale), è previsto che il campo visivo orizzontale con i due occhi dovrà essere almeno di 160 gradi, l’estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l’alto e verso il basso, mentre non dovranno essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.
Passando al diabete mellito, le modifiche fatte dalla direttiva 220/113/CE sono sostanziali e sono previsti seri monitoraggi della condizione del conducente. Ad esempio, si precisa che, in caso di trattamento farmacologico, il candidato od il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato ed a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni. Non sarà rilasciata o rinnovata la patente a chi soffra di ipoglicemia grave (che necessita cioè dell’assistenza di un’altra persona) ricorrente (cioè che si ripresenta una seconda volta nello spazio di 12 mesi) e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. La direttiva sottolinea che “il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione”.
Per i pazienti che assumono insulina o compresse specifiche che comportano il rischio di indurre ipoglicemia, rilascio e rinnovo della patente non professionale si avrà alle seguenti condizioni: 1) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti; 2) la piena coscienza dei rischi connessi all’ipoglicemia da parte del guidatore; 3) la dimostrazione da parte del conducente di controllare in modo adeguato la propria condizione attraverso il monitoraggio regolare del livello di glucosio nel sangue, cioè almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida; 4) la dimostrazione di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia; 5) l’assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida. Comunque, in tali casi occorrerà sottoporsi a controllo medico al massimo ogni tre anni e segnalare alle autorità una eventuale crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida. Infine, mentre nella precedente direttiva l’epilessia era trattata nell’ambito delle malattie neurologiche in modo piuttosto superficiale, ora le modifiche le dedicano un intero paragrafo, spiegando che per tale patologia si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra, mentre la “crisi epilettica provocata” è scatenata da una causa identificabile ed evitabile.
Viene sottolineato che è estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica ed il tipo di sindrome da parte di un neurologo e che chi ha una crisi epilettica iniziale od isolata o perde conoscenza deve essere dissuaso dalla guida, precisando che è necessario il referto di uno specialista, dove sarà specificato il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare. Gli epilettici con patente di guida di categoria A, A1, A2, AM, B, B1 e BE., che avrà comunque delle restrizioni, dovranno essere controllati per i cinque anni di assenza di crisi successivi al rilascio, che presuppone un periodo di almeno sei mesi senza crisi; mentre, per le crisi epilettiche provocate da un fattore un scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, il paziente potrà essere dichiarato idoneo alla guida caso per caso, previo parere neurologico. La direttiva specifica poi in dettaglio le regole da seguire in caso di prima o unica crisi epilettica non provocata, di altra perdita di conoscenza, di crisi esclusivamente durante il sonno, di crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione e di crisi dovute a modificazioni od a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico. Per i conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, infine, si stabilisce, tra l’altro, che il candidato non dovrà assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi e che il controllo medico dovrà comprendere un approfondito esame neurologico, per scongiurare la presenza di una patologia cerebrale rilevante, ed un elettroencefalogramma (EEG) che non riveli alcuna attività epilettiforme. (10 settembre 2009)
DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/126/CE [1] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I requisiti minimi per l’idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell’allegato III della direttiva2006/126/CE [2], gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei.
(2) Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida.
(3) In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l’allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all’articolo 8 della direttiva 2006/126/CE [3].
(4) Le menomazioni del campo visivo, il diabete e l’epilessia sono stati riconosciuti come patologie mediche in quanto incidono sull’idoneità alla guida da prendere in considerazione; a tal fine sono stati istituiti gruppi di lavoro composti di specialisti nominati dagli Stati membri.
(5) I gruppi di lavoro hanno elaborato una serie di relazioni con l’intento di aggiornare i punti pertinenti dell’allegato III della direttiva2006/126/CE [4].
(6) La direttiva 2006/126/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
ALLEGATO
L’allegato III della direttiva 2006/126/CE è così modificato:
1) Il punto 6 è sostituito dal seguente:
«VISTA
6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.
Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in "casi eccezionali"; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.
Gruppo 1
6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.
Inoltre, il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l’estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale.
Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un’autorità medica competente.
6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L’autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6, comma 1.
6.3. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.
Gruppo 2
6.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di almeno 0,1 per l’occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie o mediante lenti a contatto.
La correzione deve essere ben tollerata.
Inoltre, il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi, l’estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.»;
2) il punto 10 è sostituito dal seguente:
«DIABETE MELLITO
10. Nei paragrafi seguenti per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.
Gruppo 1
10.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.
10.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
Gruppo 2
10.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:
— assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,
— il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia,
— il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,
— il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia, e
— assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.
Inoltre, in questi casi la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un’autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.
10.4. Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell’idoneità alla guida.»;
3) il punto 12 è sostituito dal seguente:
«EPILESSIA
12. Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.
Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra. Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.
Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida.
È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.
È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di sindrome dell’interessato per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.
Gruppo 1
12.1. La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.
I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all’autorità che rilascia la patente.
12.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III, con riferimento, per esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
12.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti con buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
12.4. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
12.5. Epilessia: Il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.
12.6. Crisi esclusivamente durante il sonno: Il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
12.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: Il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
12.8. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
12.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l’epilessia: cfr. "Epilessia".
Gruppo 2
12.10. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un approfondito esame neurologico non ha rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l’elettroencefalogramma (EEG) non rivela alcuna attività epilettiforme. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
12.11. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all’anno.
Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III (per esempio in caso di uso di alcol).
12.12. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
12.13. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.
12.14. Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l’assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di "epilessia giovanile".
Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un’autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.»
Dal sito CittadinoLex
Verranno controllati non solo i problemi di vista ma il diabete e l'epilessia e altre malattie
Patente più difficile per chi soffre di alcune patologie
(Direttiva 2009/113/CE GUUE L 223/31 del 26.8.2009)
di Arianna Ceccarini
Entro il 26 agosto 2010 gli Stati comunitari dovranno armonizzare le norme circa i requisiti minimi per ottenere e rinnovare la patente di guida, secondo quanto stabilisce la direttiva 2009/113/CE pubblicata sulla Gazzetta Europea del 26 agosto scorso. Si tratta sostanzialmente di un ritocco alla precedente direttiva del 2006 (la 2006/126/CE), che riguarda alcune qualità fisiche indispensabili per guidare, in particolare la vista, e determinate malattie croniche che possono compromettere la capacità di condurre veicoli, cioè il diabete mellito e l’epilessia.
Circa la vista, la nuova direttiva amplia la gamma di accertamenti da svolgere durante l’esame medico. Sono inseriti tra essi, infatti, oltre all'acutezza visiva, al campo visivo ed alla visione crepuscolare, anche la sensibilità all’abbagliamento ed al contrasto, la diplopia (cioè la visione doppia, in orizzontale o verticale, di uno stesso oggetto) ed altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. E’ stata cancellata la disposizione secondo cui le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive. Inoltre, i candidati che risultassero affetti da una o più delle incapacità elencate nell’allegato prima di ottenere la patente e non soddisfacessero le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio di questo documento potrà essere autorizzato in “casi eccezionali”. In tali casi, però, il conducente dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di altre patologie pregiudicanti la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento ed al contrasto e la visione crepuscolare, e dovrà sostenere una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.
La direttiva prevede parametri più precisi circa il campo visivo orizzontale minimo di 120 gradi da possedersi per avere la patente se si hanno difetti alla vista (conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.), fissando l’estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. In ogni caso non ci dovranno essere difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale. E’ stata inserita la regola secondo cui chi sviluppasse una diplopia o perdesse la visione da un occhio non potrà più guidare per un periodo (ad esempio sei mesi), per abituarsi alla nuova condizione. In seguito, la guida dovrà essere autorizzata solo dopo aver avuto il via libera di specialisti della vista e della guida. Per chi porta occhiali o lenti a contatto ed è conducente di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E (cioè ha la patente professionale), è previsto che il campo visivo orizzontale con i due occhi dovrà essere almeno di 160 gradi, l’estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l’alto e verso il basso, mentre non dovranno essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.
Passando al diabete mellito, le modifiche fatte dalla direttiva 220/113/CE sono sostanziali e sono previsti seri monitoraggi della condizione del conducente. Ad esempio, si precisa che, in caso di trattamento farmacologico, il candidato od il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato ed a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni. Non sarà rilasciata o rinnovata la patente a chi soffra di ipoglicemia grave (che necessita cioè dell’assistenza di un’altra persona) ricorrente (cioè che si ripresenta una seconda volta nello spazio di 12 mesi) e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. La direttiva sottolinea che “il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione”.
Per i pazienti che assumono insulina o compresse specifiche che comportano il rischio di indurre ipoglicemia, rilascio e rinnovo della patente non professionale si avrà alle seguenti condizioni: 1) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti; 2) la piena coscienza dei rischi connessi all’ipoglicemia da parte del guidatore; 3) la dimostrazione da parte del conducente di controllare in modo adeguato la propria condizione attraverso il monitoraggio regolare del livello di glucosio nel sangue, cioè almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida; 4) la dimostrazione di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia; 5) l’assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida. Comunque, in tali casi occorrerà sottoporsi a controllo medico al massimo ogni tre anni e segnalare alle autorità una eventuale crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida. Infine, mentre nella precedente direttiva l’epilessia era trattata nell’ambito delle malattie neurologiche in modo piuttosto superficiale, ora le modifiche le dedicano un intero paragrafo, spiegando che per tale patologia si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra, mentre la “crisi epilettica provocata” è scatenata da una causa identificabile ed evitabile.
Viene sottolineato che è estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica ed il tipo di sindrome da parte di un neurologo e che chi ha una crisi epilettica iniziale od isolata o perde conoscenza deve essere dissuaso dalla guida, precisando che è necessario il referto di uno specialista, dove sarà specificato il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare. Gli epilettici con patente di guida di categoria A, A1, A2, AM, B, B1 e BE., che avrà comunque delle restrizioni, dovranno essere controllati per i cinque anni di assenza di crisi successivi al rilascio, che presuppone un periodo di almeno sei mesi senza crisi; mentre, per le crisi epilettiche provocate da un fattore un scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, il paziente potrà essere dichiarato idoneo alla guida caso per caso, previo parere neurologico. La direttiva specifica poi in dettaglio le regole da seguire in caso di prima o unica crisi epilettica non provocata, di altra perdita di conoscenza, di crisi esclusivamente durante il sonno, di crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione e di crisi dovute a modificazioni od a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico. Per i conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, infine, si stabilisce, tra l’altro, che il candidato non dovrà assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi e che il controllo medico dovrà comprendere un approfondito esame neurologico, per scongiurare la presenza di una patologia cerebrale rilevante, ed un elettroencefalogramma (EEG) che non riveli alcuna attività epilettiforme. (10 settembre 2009)
DIRETTIVA 2009/113/CE DELLA COMMISSIONE del 25 agosto 2009 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/126/CE [1] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) I requisiti minimi per l’idoneità alla guida non sono completamente armonizzati. A norma del punto 5 dell’allegato III della direttiva2006/126/CE [2], gli Stati membri possono imporre norme più severe dei requisiti minimi europei.
(2) Dato che l’esistenza di requisiti difformi da uno Stato membro all’altro può incidere sul principio della libera circolazione, nella risoluzione del 26 giugno 2000 il Consiglio ha domandato specificamente una revisione delle norme mediche per le patenti di guida.
(3) In conformità della suddetta risoluzione del Consiglio, la Commissione ha consigliato di svolgere un lavoro di medio e lungo termine per adattare l’allegato III al progresso scientifico e tecnico, come stabilito all’articolo 8 della direttiva 2006/126/CE [3].
(4) Le menomazioni del campo visivo, il diabete e l’epilessia sono stati riconosciuti come patologie mediche in quanto incidono sull’idoneità alla guida da prendere in considerazione; a tal fine sono stati istituiti gruppi di lavoro composti di specialisti nominati dagli Stati membri.
(5) I gruppi di lavoro hanno elaborato una serie di relazioni con l’intento di aggiornare i punti pertinenti dell’allegato III della direttiva2006/126/CE [4].
(6) La direttiva 2006/126/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
ALLEGATO
L’allegato III della direttiva 2006/126/CE è così modificato:
1) Il punto 6 è sostituito dal seguente:
«VISTA
6. Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare ai seguenti elementi: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.
Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato in "casi eccezionali"; in questi casi il conducente deve essere sottoposto a un esame da parte di un’autorità medica competente per dimostrare l’assenza di altre patologie che pregiudichino la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento e al contrasto e la visione crepuscolare. Il conducente o il candidato deve anche essere sottoposto a una prova pratica positiva svolta da un’autorità competente.
Gruppo 1
6.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme.
Inoltre, il campo visivo orizzontale deve essere almeno di 120 gradi, l’estensione almeno di 50 gradi verso sinistra e verso destra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale.
Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a condizione che il candidato si sottoponga a un esame periodico praticato da un’autorità medica competente.
6.2. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista da un occhio o che utilizza soltanto un occhio (per esempio in caso di diplopia), deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,5, se del caso con lenti correttive. L’autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo di tale occhio soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 6, comma 1.
6.3. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita della visione da un occhio, deve essere previsto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.
Gruppo 2
6.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva, se del caso con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di almeno 0,1 per l’occhio meno sano. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,1 sono utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,1) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti con potenza non superiore a otto diottrie o mediante lenti a contatto.
La correzione deve essere ben tollerata.
Inoltre, il campo visivo orizzontale con i due occhi deve essere almeno di 160 gradi, l’estensione almeno di 70 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di alterazione della sensibilità al contrasto o di diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio, deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato (sei mesi, per esempio) in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo, la guida è autorizzata esclusivamente previo parere favorevole rilasciato da specialisti della vista e della guida.»;
2) il punto 10 è sostituito dal seguente:
«DIABETE MELLITO
10. Nei paragrafi seguenti per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione di una seconda ipoglicemia grave in un periodo di 12 mesi.
Gruppo 1
10.1. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito. In caso di trattamento farmacologico, il candidato o il conducente deve essere soggetto al parere di un medico autorizzato e a visita medica regolare, adattati in funzione del singolo caso a intervalli non superiori a cinque anni.
10.2. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffre di ipoglicemia grave ricorrente e/o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il conducente affetto da diabete deve dimostrare di comprendere il rischio dell’ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.
Gruppo 2
10.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 a conducenti affetti da diabete mellito può essere preso in considerazione. In caso di trattamento con farmaci che comportano il rischio di indurre ipoglicemia (con insulina e determinate compresse), occorre applicare i criteri seguenti:
— assenza di crisi di ipoglicemia grave nei 12 mesi precedenti,
— il conducente è pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia,
— il conducente deve dimostrare di controllare in modo adeguato la sua condizione monitorando regolarmente il livello di glucosio nel sangue, almeno due volte al giorno e nei momenti rilevanti per la guida,
— il conducente deve dimostrare di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia, e
— assenza di altre complicanze connesse al diabete che possano proibire la guida.
Inoltre, in questi casi la patente di guida deve essere rilasciata subordinatamente al parere di un’autorità medica competente e a un controllo medico periodico, eseguito a intervalli non superiori a tre anni.
10.4. Una crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, deve essere segnalato e seguito da una nuova valutazione dell’idoneità alla guida.»;
3) il punto 12 è sostituito dal seguente:
«EPILESSIA
12. Le crisi di epilessia o le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.
Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra. Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una causa identificabile ed evitabile.
Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida.
È richiesto il referto di uno specialista, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida e le misure da adottare.
È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica e il tipo di sindrome dell’interessato per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da un neurologo.
Gruppo 1
12.1. La patente di guida di un conducente epilettico del gruppo 1 deve essere oggetto di valutazione finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.
I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Una notifica deve essere trasmessa all’autorità che rilascia la patente.
12.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, la valutazione deve essere conforme ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III, con riferimento, per esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).
12.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti con buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
12.4. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.
12.5. Epilessia: Il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di un anno senza ulteriori crisi.
12.6. Crisi esclusivamente durante il sonno: Il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
12.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: Il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia. In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. "Epilessia").
12.8. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.
12.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l’epilessia: cfr. "Epilessia".
Gruppo 2
12.10. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato. Un approfondito esame neurologico non ha rilevato alcuna patologia cerebrale rilevante e l’elettroencefalogramma (EEG) non rivela alcuna attività epilettiforme. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
12.11. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l’episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 finché il rischio di crisi epilettica non è sceso almeno al 2 % all’anno.
Ove opportuno, la valutazione deve avvenire conformemente ad altre sezioni pertinenti dell’allegato III (per esempio in caso di uso di alcol).
12.12. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di cinque anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica appropriata. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine.
12.13. Altra perdita di conoscenza: La perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida. Il rischio di ricorrenza deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.
12.14. Epilessia: devono trascorrere 10 anni senza crisi epilettiche senza l’assunzione di farmaci antiepilettici. Le autorità nazionali possono autorizzare i conducenti che mostrano buoni indicatori prognostici a guidare prima di tale termine. La stessa regola si applica anche in caso di "epilessia giovanile".
Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione un’autorità medica competente deve effettuare una valutazione; ai fini del rilascio della patente di guida il rischio di crisi epilettica deve essere pari o inferiore al 2 % all’anno.»
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Mi sono dimenticato questo pezzo.
NOTE
[1] GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
[2] Il punto 5 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE stabilisce quanto segue: "ALLEGATO III - NORME MINIME CONCERNENTI L’IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE – Esami medici - 5. Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.".
[3] L’articolo 8 della direttiva 2006/126/CE prevede quanto segue: "Articolo 8 - Adeguamento al progresso scientifico e tecnico - Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2."
[4] L‘allegato III della direttiva 2006/126/CE prevede quanto segue:" ALLEGATO III - NORME MINIME CONCERNENTI L’IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE -
DEFINIZIONI - Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi: Gruppo 1 - conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE. Gruppo 2 - conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata. ESAMI MEDICI - I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l’espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato. I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente. Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato. VISTA - Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame, l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare all’acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi. Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato. Gruppo 1 Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall’esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l’interessato è colpito da un’altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un’autorità medica competente.
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L’autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l’interessato vi si sia adattato e che l’acutezza visiva di tale occhio è normale. Gruppo 2 - Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di almeno 0,5 per l’occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l’acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell’acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l’ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia. UDITO - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell’autorità medica competente; l’esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione. MINORATI DELL’APPARATO LOCOMOTORE - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore. Gruppo 1 - La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un’autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell’affezione o dell’anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l’indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza. La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata. - Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI - Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale. Gruppo 1 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell’esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare. Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. DIABETE MELLITO - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. Gruppo 2 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari. MALATTIE NEUROLOGICHE - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un’affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato. A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l’equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento. - Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. Gruppo 1 - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un’autorità medica competente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell’epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici. - Gruppo 2 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza. - TURBE PSICHICHE - Gruppo 1 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente: colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; colpito da ritardo mentale grave; colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare. Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. ALCOLE - Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico. Gruppo 1 - La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall’alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall’alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. DROGHE E MEDICINALI - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta. Consumo regolare Gruppo 1 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un’influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull’idoneità alla guida. Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. AFFEZIONI RENALI - Gruppo 1 - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l’interessato sia sottoposto a controlli medici periodici. Gruppo 2 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d’insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari. DISPOSIZIONI VARIE - Gruppo 1 - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un’incidenza sull’idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se del caso, controlli medici regolari. - Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un’affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a controlli medici regolari.".
NOTE
[1] GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.
[2] Il punto 5 dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE stabilisce quanto segue: "ALLEGATO III - NORME MINIME CONCERNENTI L’IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE – Esami medici - 5. Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.".
[3] L’articolo 8 della direttiva 2006/126/CE prevede quanto segue: "Articolo 8 - Adeguamento al progresso scientifico e tecnico - Gli emendamenti necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati da I a VI sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2."
[4] L‘allegato III della direttiva 2006/126/CE prevede quanto segue:" ALLEGATO III - NORME MINIME CONCERNENTI L’IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE -
DEFINIZIONI - Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi: Gruppo 1 - conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE. Gruppo 2 - conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E. La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2. Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando la patente sarà rilasciata o rinnovata. ESAMI MEDICI - I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l’espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si devono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato. I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente. Gli Stati membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato. VISTA - Il candidato alla patente di guida deve sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c’è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da un’autorità medica competente. Durante questo esame, l’attenzione dovrà essere rivolta in particolare all’acutezza visiva, al campo visivo, alla visione crepuscolare e alle malattie progressive degli occhi. Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato. Gruppo 1 Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall’esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120o sul piano orizzontale, salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l’interessato è colpito da un’altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente può essere rilasciata o rinnovata sulla base di un esame periodico praticato da un’autorità medica competente.
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere un’acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L’autorità medica competente deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l’interessato vi si sia adattato e che l’acutezza visiva di tale occhio è normale. Gruppo 2 - Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l’occhio più sano e di almeno 0,5 per l’occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l’acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell’acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 8 diottrie oppure con l’ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia. UDITO - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, previo parere dell’autorità medica competente; l’esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione. MINORATI DELL’APPARATO LOCOMOTORE - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore. Gruppo 1 - La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un’autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente disabile. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell’affezione o dell’anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l’indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità di usare o meno un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva a condizione che il disabile si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza. La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la disabilità si sia stabilizzata. - Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI - Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale. Gruppo 1 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell’esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare. Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. DIABETE MELLITO - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, previo parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. Gruppo 2 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari. MALATTIE NEUROLOGICHE - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un’affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato. A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l’equilibrio e il coordinamento, sono considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici qualora sussista un rischio di aggravamento. - Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. Gruppo 1 - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata previo esame effettuato da un’autorità medica competente e controllo medico regolare. Tale autorità valuta la presenza dell’epilessia o di altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici. - Gruppo 2 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza. - TURBE PSICHICHE - Gruppo 1 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente: colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici; colpito da ritardo mentale grave; colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare. Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. ALCOLE - Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico. Gruppo 1 - La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall’alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall’alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare. Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. DROGHE E MEDICINALI - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza da sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta. Consumo regolare Gruppo 1 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità di guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un’influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull’idoneità alla guida. Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. AFFEZIONI RENALI - Gruppo 1 - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, previo parere di un medico autorizzato e a condizione che l’interessato sia sottoposto a controlli medici periodici. Gruppo 2 - La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d’insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e da controlli medici regolari. DISPOSIZIONI VARIE - Gruppo 1 - La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un’incidenza sull’idoneità alla guida, previo parere di un medico autorizzato e, se del caso, controlli medici regolari. - Gruppo 2 - L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un’affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a controlli medici regolari.".
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Per orientamento a quanti possa interessare posto qui questo ricorso straordinario al PDR relativo al "PASSO CARRABILE".
Numero 03194/2011 e data 04/08/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 luglio 2011
NUMERO AFFARE 00314/2010
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS contro il Comune di Castel Focognano, per l’annullamento di provvedimento comunale nella parte in cui nega il rilascio di concessione per passo carrabile relativamente all'accesso su terreno agricolo di proprietà del ricorrente.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 3809 del 18 gennaio 2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti la navigazione e i sistemi informativi e statistici, direzione generale per la sicurezza stradale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giancarlo Montedoro;
premesso.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il signor OMISSIS chiedeva l’annullamento del provvedimento n. prot. OMISSIS del 13 febbraio 2009 con il quale il Comune di Castel Focognano, nel comunicargli il nulla osta per la concessione del passo carrabile per la propria abitazione, esprimeva parere contrario al rilascio della concessione del passo carrabile relativamente all’accesso su di un terreno agricolo, di proprietà dello stesso ricorrente.
Il sig. OMISSIS è proprietario di un compendio immobiliare nel Comune di Castel Focognano, consistente in un’abitazione, confinante, anche se non direttamente, con via Fra Lorenzo ed alcuni terreni agricoli.
Il Comune provvedeva, con l’atto impugnato, negando la concessione sulla base della motivazione che l’area pubblica interposta non sarebbe idonea al transito degli automezzi.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 46 del d.p.r. n. 495 del 1992 che contempla anche, e non solamente, l’ipotesi dell’accesso diretto dalla strada, non escludendo pertanto che tra la strada ove viene richiesto il passo e la proprietà privata possa insistere anche un’altra area pubblica.
Sarebbe inoltre stato violato anche l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Considerato
Il ricorso è fondato e va accolto.
La norma contenuta nell’art. 46, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada recita:
“Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale”.
L’amministrazione non ha evidenziato alcun motivo per il quale lo spazio privato a vantaggio del quale il passo carrabile è stato richiesto non sia idoneo allo stazionamento dei veicoli.
Non può essere ostativa la natura agricola dell’area e nemmeno la sua qualificazione come area boscata, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), della legge regionale Toscana n. 48 del 1994, in quanto sono previste deroghe per la circolazione dei residenti o dimoranti (art. 3 della medesima legge regionale) e non è inibito in modo specifico lo stazionamento dei mezzi nel fondo agricolo del ricorrente.
Né il cordolo di venti centimetri esistente tra la strada pubblica e l’area pubblica sulla quale graverebbe il passo costituisce ostacolo al transito dei mezzi del ricorrente.
In ultimo l’amministrazione non ha comunicato il preavviso di rigetto.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro Carmine Volpe
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
Numero 03194/2011 e data 04/08/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 13 luglio 2011
NUMERO AFFARE 00314/2010
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS contro il Comune di Castel Focognano, per l’annullamento di provvedimento comunale nella parte in cui nega il rilascio di concessione per passo carrabile relativamente all'accesso su terreno agricolo di proprietà del ricorrente.
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 3809 del 18 gennaio 2010 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti la navigazione e i sistemi informativi e statistici, direzione generale per la sicurezza stradale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore consigliere Giancarlo Montedoro;
premesso.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il signor OMISSIS chiedeva l’annullamento del provvedimento n. prot. OMISSIS del 13 febbraio 2009 con il quale il Comune di Castel Focognano, nel comunicargli il nulla osta per la concessione del passo carrabile per la propria abitazione, esprimeva parere contrario al rilascio della concessione del passo carrabile relativamente all’accesso su di un terreno agricolo, di proprietà dello stesso ricorrente.
Il sig. OMISSIS è proprietario di un compendio immobiliare nel Comune di Castel Focognano, consistente in un’abitazione, confinante, anche se non direttamente, con via Fra Lorenzo ed alcuni terreni agricoli.
Il Comune provvedeva, con l’atto impugnato, negando la concessione sulla base della motivazione che l’area pubblica interposta non sarebbe idonea al transito degli automezzi.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 46 del d.p.r. n. 495 del 1992 che contempla anche, e non solamente, l’ipotesi dell’accesso diretto dalla strada, non escludendo pertanto che tra la strada ove viene richiesto il passo e la proprietà privata possa insistere anche un’altra area pubblica.
Sarebbe inoltre stato violato anche l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Considerato
Il ricorso è fondato e va accolto.
La norma contenuta nell’art. 46, comma 2, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada recita:
“Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale”.
L’amministrazione non ha evidenziato alcun motivo per il quale lo spazio privato a vantaggio del quale il passo carrabile è stato richiesto non sia idoneo allo stazionamento dei veicoli.
Non può essere ostativa la natura agricola dell’area e nemmeno la sua qualificazione come area boscata, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. a), della legge regionale Toscana n. 48 del 1994, in quanto sono previste deroghe per la circolazione dei residenti o dimoranti (art. 3 della medesima legge regionale) e non è inibito in modo specifico lo stazionamento dei mezzi nel fondo agricolo del ricorrente.
Né il cordolo di venti centimetri esistente tra la strada pubblica e l’area pubblica sulla quale graverebbe il passo costituisce ostacolo al transito dei mezzi del ricorrente.
In ultimo l’amministrazione non ha comunicato il preavviso di rigetto.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso debba essere accolto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro Carmine Volpe
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
DECRETO 29 ottobre 2008, relativo a:
Il danneggiato ha il diritto di accesso ai dati del sinistro.
allego pdf. decreto.
Spero di aver fatto cosa gradita.
Il danneggiato ha il diritto di accesso ai dati del sinistro.
allego pdf. decreto.
Spero di aver fatto cosa gradita.
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Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Nel caso possa interessare a qualcuno:
Servitù pubblico di passaggio”, trattandosi di vie costituenti “ varchi a mare soggetti al pubblico transito anche veicolare”.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01611/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS PERSONE, rappresentati e difesi dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Palermo, via Liberta', 171;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera N.6;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 30 dell'8.4.2009, con la quale il Sindaco del Comune di Carini ha ordinato con decorrenza immediata all'art. 1 ''l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare in Via Gelsomino, con direzione di marcia PA", nonché all'art. 3 "la rimozione dì qualsiasi ostacolo che impedisca di raggiungere la costa e non consenta la libera circolazione veicolare e pedonale lungo le vie indicale nei succitati artt 1 e 2";
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ed i connessi motivi aggiunti, si impugna il provvedimento che ha disposto l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare.
Osserva preliminarmente il Collegio che, pur a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, l’orientamento espresso dalla Sezione va rimeditato alla luce della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1441/2010, resa su fattispecie identica a seguito di appello interposto dal Comune odierno resistente avverso la sentenza di questa Sezione, n. 1114 del 24 giugno 2009.
Ritiene infatti il giudice d’appello che “nella fattispecie in esame sia provata l’esistenza di una servitù di uso pubblico sulle strade in questione”, e che dunque che “sulle strade in questione gravi una servitù pubblico di passaggio”, trattandosi di vie costituenti “ varchi a mare soggetti al pubblico transito anche veicolare”.
Sulla base di questo presupposto, ed esaminati nel merito anche i motivi dichiarati assorbiti in prime cure (peraltro identici ai motivi proposti nel presente ricorso), il C.G.A. ha dunque rigettato il ricorso proposto in primo grado.
Rileva il collegio l’assoluta sovrapponibilità dei presupposti di fatto e delle censure in punto di diritto fra la fattispecie scrutinata dal C.G.A. nella decisione richiamata, e quella oggetto del presente giudizio.
Mette conto solo precisare che, come risulta dagli atti (si veda la memoria del Comune di Carini depositata il 2 settembre 2010), via del Gelsomino non è propriamente un “varco a mare”, ma è un’arteria che consente l’accesso al Lungomare Cristoforo Colombo.
Le ragioni del provvedimento limitativo della circolazione impugnato, si rinvengono dunque nella obiettiva circostanza, evidenziata nello stesso ricorso introduttivo (pag. 2), secondo cui “Via Gelsomino è una strada lunga circa 400 m. con una sezione variabile tra 7 metri nella parte iniziale a monte e 5 metri nella zona centrale. Il suo tracciato, proprio in corrispondenza a minore sezione trasversale, è particolarmente tortuoso. Inoltre i muri di cinta dei fabbricati prospicienti la via e la folta vegetazione riducono sensibilmente la visuale libera. Lungo l’intero asse viario è assente il marciapiede riservato alla circolazione dei pedoni ed è assente tutta la segnaletica orizzontale e verticale che regola la circolazione e segnala la presenza di una mobilità non motorizzata. Lo stato di manutenzione della pavimentazione stradale è piuttosto scadente, con profondi solchi e fessurazioni lungo l’intero tracciato. Inoltre non è presente alcun impianto di illuminazione pubblica”.
Ritiene il collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, posta in comparazione con lo stato di fatto descritto dalla stessa parte ricorrente, resista alle censure proposte.
Indipendentemente dalla qualificazione come “varco” a mare, è indiscusso dalla stessa parte ricorrente (la quale, tuttavia, rivendica la proprietà privata della strada), che la via Gelsomino sia di fatto adibita, almeno dal 2008, ad uso pubblico.
E’ dunque del tutto legittimo che l’amministrazione comunale sottoponga a disciplina limitativa del traffico veicolare una strada certamente adibita ad uso pubblico.
La stessa parte ricorrente contesta la parte della motivazione del provvedimento impugnato,cui laddove si richiamano le risultanze istruttorie (relazioni A… e B….) circa la natura pubblica delle strada, ma tralascia richiamare ogni riferimento ad altra parte della motivazione del provvedimento stesso, in cui si dà atto che la via in questione è stata già sottoposta ad analoga disciplina mediante l’ordinanza n. 41 del 20 maggio 2008.
Quest’ultima non risulta essere stata giammai contestata.
In argomento “vanno preliminarmente richiamati i principi vigenti in materia di costituzione dell'uso pubblico delle strade e desumibili, ora, dagli articoli 2, comma 7, e 3, comma 1, p. 52) del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in virtù dei quali l'assoggettamento ad uso pubblico di una strada privata deriva o dall'inserimento, ricollegabile alla volontà del proprietario e dell'Amministrazione, palesantesi nel mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria comunale, come può accadere in occasione di convenzioni urbanistiche, di nuove edificazioni o di espropriazioni, oppure da un immemorabile uso pubblico. Tale uso deve essere inteso come comportamento della collettività, verificatosi in epoca remota e imprecisabile, contrassegnato dalla convinzione - pur essa palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica - di esercitare il diritto di uso della strada” (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 10 febbraio 2011 , n. 37).
L’esercizio di poteri di regolazione della circolazione viaria di che trattasi soggiace pertanto ad un presupposto fattuale: se manca l'espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di autotutela inteso alla rimozione di ostacoli che pregiudicano la naturale funzione della strada è condizionato al preventivo accertamento dell'uso pubblico della strada, da condursi non già sulla base delle risultanze catastali, ma con un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 05 novembre 2010 , n. 8030).
Nel caso in esame, per quanto fin qui argomentato in merito all’uso pubblico non contestato almeno a partire dal 2008, il provvedimento resiste alle censure dedotte, che vanno pertanto respinte.
Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2011
Servitù pubblico di passaggio”, trattandosi di vie costituenti “ varchi a mare soggetti al pubblico transito anche veicolare”.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01611/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01123/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS PERSONE, rappresentati e difesi dagli avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso l’avv. OMISSIS in Palermo, via Liberta', 171;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R. in Palermo, via Butera N.6;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 30 dell'8.4.2009, con la quale il Sindaco del Comune di Carini ha ordinato con decorrenza immediata all'art. 1 ''l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare in Via Gelsomino, con direzione di marcia PA", nonché all'art. 3 "la rimozione dì qualsiasi ostacolo che impedisca di raggiungere la costa e non consenta la libera circolazione veicolare e pedonale lungo le vie indicale nei succitati artt 1 e 2";
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ed i connessi motivi aggiunti, si impugna il provvedimento che ha disposto l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare.
Osserva preliminarmente il Collegio che, pur a seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, l’orientamento espresso dalla Sezione va rimeditato alla luce della decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1441/2010, resa su fattispecie identica a seguito di appello interposto dal Comune odierno resistente avverso la sentenza di questa Sezione, n. 1114 del 24 giugno 2009.
Ritiene infatti il giudice d’appello che “nella fattispecie in esame sia provata l’esistenza di una servitù di uso pubblico sulle strade in questione”, e che dunque che “sulle strade in questione gravi una servitù pubblico di passaggio”, trattandosi di vie costituenti “ varchi a mare soggetti al pubblico transito anche veicolare”.
Sulla base di questo presupposto, ed esaminati nel merito anche i motivi dichiarati assorbiti in prime cure (peraltro identici ai motivi proposti nel presente ricorso), il C.G.A. ha dunque rigettato il ricorso proposto in primo grado.
Rileva il collegio l’assoluta sovrapponibilità dei presupposti di fatto e delle censure in punto di diritto fra la fattispecie scrutinata dal C.G.A. nella decisione richiamata, e quella oggetto del presente giudizio.
Mette conto solo precisare che, come risulta dagli atti (si veda la memoria del Comune di Carini depositata il 2 settembre 2010), via del Gelsomino non è propriamente un “varco a mare”, ma è un’arteria che consente l’accesso al Lungomare Cristoforo Colombo.
Le ragioni del provvedimento limitativo della circolazione impugnato, si rinvengono dunque nella obiettiva circostanza, evidenziata nello stesso ricorso introduttivo (pag. 2), secondo cui “Via Gelsomino è una strada lunga circa 400 m. con una sezione variabile tra 7 metri nella parte iniziale a monte e 5 metri nella zona centrale. Il suo tracciato, proprio in corrispondenza a minore sezione trasversale, è particolarmente tortuoso. Inoltre i muri di cinta dei fabbricati prospicienti la via e la folta vegetazione riducono sensibilmente la visuale libera. Lungo l’intero asse viario è assente il marciapiede riservato alla circolazione dei pedoni ed è assente tutta la segnaletica orizzontale e verticale che regola la circolazione e segnala la presenza di una mobilità non motorizzata. Lo stato di manutenzione della pavimentazione stradale è piuttosto scadente, con profondi solchi e fessurazioni lungo l’intero tracciato. Inoltre non è presente alcun impianto di illuminazione pubblica”.
Ritiene il collegio che la motivazione del provvedimento impugnato, posta in comparazione con lo stato di fatto descritto dalla stessa parte ricorrente, resista alle censure proposte.
Indipendentemente dalla qualificazione come “varco” a mare, è indiscusso dalla stessa parte ricorrente (la quale, tuttavia, rivendica la proprietà privata della strada), che la via Gelsomino sia di fatto adibita, almeno dal 2008, ad uso pubblico.
E’ dunque del tutto legittimo che l’amministrazione comunale sottoponga a disciplina limitativa del traffico veicolare una strada certamente adibita ad uso pubblico.
La stessa parte ricorrente contesta la parte della motivazione del provvedimento impugnato,cui laddove si richiamano le risultanze istruttorie (relazioni A… e B….) circa la natura pubblica delle strada, ma tralascia richiamare ogni riferimento ad altra parte della motivazione del provvedimento stesso, in cui si dà atto che la via in questione è stata già sottoposta ad analoga disciplina mediante l’ordinanza n. 41 del 20 maggio 2008.
Quest’ultima non risulta essere stata giammai contestata.
In argomento “vanno preliminarmente richiamati i principi vigenti in materia di costituzione dell'uso pubblico delle strade e desumibili, ora, dagli articoli 2, comma 7, e 3, comma 1, p. 52) del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, in virtù dei quali l'assoggettamento ad uso pubblico di una strada privata deriva o dall'inserimento, ricollegabile alla volontà del proprietario e dell'Amministrazione, palesantesi nel mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria comunale, come può accadere in occasione di convenzioni urbanistiche, di nuove edificazioni o di espropriazioni, oppure da un immemorabile uso pubblico. Tale uso deve essere inteso come comportamento della collettività, verificatosi in epoca remota e imprecisabile, contrassegnato dalla convinzione - pur essa palesata da una situazione dei luoghi che non consente di distinguere la strada in questione da una qualsiasi altra strada della rete viaria pubblica - di esercitare il diritto di uso della strada” (T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 10 febbraio 2011 , n. 37).
L’esercizio di poteri di regolazione della circolazione viaria di che trattasi soggiace pertanto ad un presupposto fattuale: se manca l'espressa classificazione di una strada privata nell'elenco delle strade vicinali, l'esercizio del potere di autotutela inteso alla rimozione di ostacoli che pregiudicano la naturale funzione della strada è condizionato al preventivo accertamento dell'uso pubblico della strada, da condursi non già sulla base delle risultanze catastali, ma con un approfondito esame della condizione effettiva in cui il bene si trova (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 05 novembre 2010 , n. 8030).
Nel caso in esame, per quanto fin qui argomentato in merito all’uso pubblico non contestato almeno a partire dal 2008, il provvedimento resiste alle censure dedotte, che vanno pertanto respinte.
Sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2011
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
l’ANAS S.p.a. ha chiesto l’annullamento, dell’ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2009, con la quale il Sindaco di Acquaviva Platani le ha ordinato di provvedere allo smaltimento di circa 215 pneumatici usurati abbandonati sulla S.S., ritenendo che sul gestore della strada graverebbe la raccolta non di tutti i rifiuti, ma solo di quelli derivanti dall’attività manutentoria istituzionale.
Il TAR di Palermo ha ritenuto il ricorso infondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sezione relativamente a fattispecie analoghe alla presente con le sentenze n. 7213 del 9 aprile 2010 e n. 262 del 14 febbraio 2011, alle cui articolate motivazioni, per ovvie esigenze di sintesi, si rinvia, nelle quali si è, in particolare, affermato che l’A.N.A.S. ha un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, con conseguente configurabilità di una cooperazione colposa nella causazione dell’evento costituito dall’abbandono di rifiuti sulle infrastrutture dalla stessa gestite.
Questa è stata una giusta sentenza, in quanto l'ANAS a mio modesto parere, deve incaricare il proprio personale dipendente alla viabilità a percorrere tutta la strada di proprietà propria 24 ore su 24 in modo da vigilare su di essa in modo continuativo, solo così potrà monitorare tutta la strada ed individuare coloro che abbandonano i pneumatici.
Per tutti posto qui questa significante sentenza.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 01609/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2009, proposto da:
“ANAS” s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta determinazione prot. n. CDG – OMISSIS del 20 febbraio 2009 e per procura in calce al ricorso, dall’avv. Massimiliano Miconi, presso il cui studio in Palermo, via L. Pirandello, n. 2 è elettivamente domiciliato;
contro
Comune di Acquaviva Platani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera della giunta municipale n. 23 del 25 marzo 2009 e per procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Umberto Ilardo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Nino Bullaro, in Palermo, via Leonardo Da Vinci, n. 94;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2009, con la quale il Sindaco di Acquaviva Platani ha ordinato di provvedere allo smaltimento dei rifiuti ivi indicati;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del comune di Acquaviva Platani;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza del 20 luglio 2011, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso notificato il 16 marzo 2009 e depositato il 7 aprile successivo, l’ANAS S.p.a. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dell’ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2009, con la quale il Sindaco di Acquaviva Platani le ha ordinato di provvedere allo smaltimento di circa 215 pneumatici usurati abbandonati sulla S.S. n. 189 al KM 30 e 340.
Il gravame è stato affidato al seguente unico motivo:
Violazione e mancata applicazione: della circolare dell’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente del 20 luglio 2008, pubblicata nella GURS n. 40 del 29 agosto 2008; dell’art. 160 della l.r. n. 25/1993; degli artt. 192 e 198 del d.lgs.vo n. 152/2006; dell’art. 14 del d.lgs.vo n. 285/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti ed illogicità manifesta.
Sul gestore della strada graverebbe la raccolta non di tutti i rifiuti, ma solo di quelli derivanti dall’attività manutentoria istituzionale.
L’obbligo di rimozione di rifiuti ulteriori sussisterebbe solo nel caso di configurabilità di una responsabilità a titolo di dolo o colpa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Acquaviva Platani, che ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 20 luglio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto l’ordinanza, con la quale il Sindaco di Acquaviva Platani ha ordinato all’ANAS di provvedere allo smaltimento di circa 215 pneumatici usurati abbandonati sulla S.S. n. 189 al KM 30 e 340.
Con unico articolato motivo si deduce essenzialmente la non imputabilità dell’abbandono dei rifiuti al proprietario dell’aera e la mancata dimostrazione di una sua forma di corresponsabilità nella causazione di detto evento, nonché la configurabilità in capo al gestore della strada di un obbligo di raccolta non di tutti i rifiuti, ma solo di quelli derivanti dall’attività manutentoria istituzionale.
Il ricorso è infondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sezione relativamente a fattispecie analoghe alla presente con le sentenze n. 7213 del 9 aprile 2010 e n. 262 del 14 febbraio 2011, alle cui articolate motivazioni, per ovvie esigenze di sintesi, si rinvia, nelle quali si è, in particolare, affermato che l’A.N.A.S. ha un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, con conseguente configurabilità di una cooperazione colposa nella causazione dell’evento costituito dall’abbandono di rifiuti sulle infrastrutture dalla stessa gestite.
Si ritiene opportuno compensare le spese del presente giudizio in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali riscontrabili sulla questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2011
Il TAR di Palermo ha ritenuto il ricorso infondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sezione relativamente a fattispecie analoghe alla presente con le sentenze n. 7213 del 9 aprile 2010 e n. 262 del 14 febbraio 2011, alle cui articolate motivazioni, per ovvie esigenze di sintesi, si rinvia, nelle quali si è, in particolare, affermato che l’A.N.A.S. ha un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, con conseguente configurabilità di una cooperazione colposa nella causazione dell’evento costituito dall’abbandono di rifiuti sulle infrastrutture dalla stessa gestite.
Questa è stata una giusta sentenza, in quanto l'ANAS a mio modesto parere, deve incaricare il proprio personale dipendente alla viabilità a percorrere tutta la strada di proprietà propria 24 ore su 24 in modo da vigilare su di essa in modo continuativo, solo così potrà monitorare tutta la strada ed individuare coloro che abbandonano i pneumatici.
Per tutti posto qui questa significante sentenza.
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N. 01609/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2009, proposto da:
“ANAS” s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta determinazione prot. n. CDG – OMISSIS del 20 febbraio 2009 e per procura in calce al ricorso, dall’avv. Massimiliano Miconi, presso il cui studio in Palermo, via L. Pirandello, n. 2 è elettivamente domiciliato;
contro
Comune di Acquaviva Platani, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera della giunta municipale n. 23 del 25 marzo 2009 e per procura a margine della memoria di costituzione, dall'avv. Umberto Ilardo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Nino Bullaro, in Palermo, via Leonardo Da Vinci, n. 94;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2009, con la quale il Sindaco di Acquaviva Platani ha ordinato di provvedere allo smaltimento dei rifiuti ivi indicati;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del comune di Acquaviva Platani;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il primo referendario Aurora Lento;
Uditi, alla pubblica udienza del 20 luglio 2011, i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato:
FATTO
Con ricorso notificato il 16 marzo 2009 e depositato il 7 aprile successivo, l’ANAS S.p.a. ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, dell’ordinanza n. 1 del 13 gennaio 2009, con la quale il Sindaco di Acquaviva Platani le ha ordinato di provvedere allo smaltimento di circa 215 pneumatici usurati abbandonati sulla S.S. n. 189 al KM 30 e 340.
Il gravame è stato affidato al seguente unico motivo:
Violazione e mancata applicazione: della circolare dell’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente del 20 luglio 2008, pubblicata nella GURS n. 40 del 29 agosto 2008; dell’art. 160 della l.r. n. 25/1993; degli artt. 192 e 198 del d.lgs.vo n. 152/2006; dell’art. 14 del d.lgs.vo n. 285/1992. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità dei presupposti ed illogicità manifesta.
Sul gestore della strada graverebbe la raccolta non di tutti i rifiuti, ma solo di quelli derivanti dall’attività manutentoria istituzionale.
L’obbligo di rimozione di rifiuti ulteriori sussisterebbe solo nel caso di configurabilità di una responsabilità a titolo di dolo o colpa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Acquaviva Platani, che ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 20 luglio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto l’ordinanza, con la quale il Sindaco di Acquaviva Platani ha ordinato all’ANAS di provvedere allo smaltimento di circa 215 pneumatici usurati abbandonati sulla S.S. n. 189 al KM 30 e 340.
Con unico articolato motivo si deduce essenzialmente la non imputabilità dell’abbandono dei rifiuti al proprietario dell’aera e la mancata dimostrazione di una sua forma di corresponsabilità nella causazione di detto evento, nonché la configurabilità in capo al gestore della strada di un obbligo di raccolta non di tutti i rifiuti, ma solo di quelli derivanti dall’attività manutentoria istituzionale.
Il ricorso è infondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale espresso dalla sezione relativamente a fattispecie analoghe alla presente con le sentenze n. 7213 del 9 aprile 2010 e n. 262 del 14 febbraio 2011, alle cui articolate motivazioni, per ovvie esigenze di sintesi, si rinvia, nelle quali si è, in particolare, affermato che l’A.N.A.S. ha un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, con conseguente configurabilità di una cooperazione colposa nella causazione dell’evento costituito dall’abbandono di rifiuti sulle infrastrutture dalla stessa gestite.
Si ritiene opportuno compensare le spese del presente giudizio in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali riscontrabili sulla questione dedotta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Nicola Maisano, Consigliere
Aurora Lento, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2011
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Sospesione a tempo indeterminato della patente di guida in quanto non ha ottemperato all’intimazione di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità alla guida a causa della perdita dell’intero bonus di 20 punti.
Competenza del Giudice Amministrativo.
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N. 02429/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ivi per legge domiciliata in Milano nei sui uffici di via Freguglia, 1;
Direzione Generale per la Motorizzazione Civile - Ufficio Provinciale di Bergamo;
per l'annullamento
del provvedimento 28 gennaio 2010, prot. n. …./09, notificato in data 20 febbraio 2010, cui tramite l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Bergamo ha sospeso a tempo indeterminato la patente di guida del ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e segnatamente del provvedimento di revisione della patente di guida prot. …./09 del 19 marzo 2009 e della comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida in data 10 gennaio 2009 dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito alla patente del sig. OMISSIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento in data 28 gennaio 2010 l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Bergamo ha sospeso a tempo indeterminato la patente di guida OMISSIS in quanto egli non avrebbe ottemperato all’intimazione di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità alla guida a causa della perdita dell’intero bonus di 20 punti.
Avverso tale atto ha promosso ricorso l’interessato sulla base dei seguenti
MOTIVI
1) Violazione dell’art. 126 bis del D.Lgs 285/92; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti.
Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla notifica dell’atto di revisione della patente di guida di cui il ricorrente ha ricevuto notizia solo contestualmente alla notifica della sospensione del permesso di guida.
2) Violazione dei commi 2 e 6 dell’art. 126 bis del D.Lgs 285/92; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti.
Non tutte le infrazioni del codice della strada che hanno dato luogo alla perdita del punteggio assegnato al ricorrente possono considerarsi “definite”, così come prevede l’art. 126 bis del codice della strada.
In particolare, la contravvenzione di cui al verbale OMISSIS della Polizia stradale di OMISSIS non è mai stata notificata al ricorrente il quale, proprio per tale motivo, ha presentato ricorso avverso la cartella esattoriale notificatagli in esecuzione del predetto verbale ottenendone l’annullamento da parte del Giudice di pace di Piacenza (con sentenza 16 giugno 2007 n. …).
3) Violazione dell’art. 126 bis sesto comma del D.Lgs 285/92; incompetenza.
Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Motorizzazione Civile di Bergamo che è da ritenersi territorialmente incompetente ad adottare provvedimenti relativi alla patente di guida del ricorrente la cui residenza si trova a Milano.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’udienza del 14 luglio 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia avente ad oggetto il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida a seguito di esaurimento del punteggio ed il successivo provvedimento di sospensione della stessa.
A sostegno di tale assunto essa cita recenti pronunce del giudice amministrativo che, in casi analoghi a quello di specie, hanno declinato la propria giurisdizione sostenendo talvolta che il citato provvedimento avrebbe natura vincolata e, talaltra, che esso costituirebbe una sanzione accessoria alle infrazioni al codice della strada.
Il Collegio, ribadendo il proprio convincimento già espresso sulla questione, non condivide siffatte argomentazioni e ritiene che il ricorso debba essere deciso dal giudice amministrativo.
Invero, la natura vincolata del provvedimento non implica necessariamente che a fronte di esso debba necessariamente sussistere un diritto soggettivo. Anche le controversie attinenti l’esercizio di poteri vincolati appartengono alla giurisdizione del g.a. quando ad essi sia sottesa la cura di un interesse pubblico.
I provvedimenti con i quali viene disposto che il titolare della patente di guida debba sottoporsi a nuovi esami per esaurimento del punteggio, ancorchè non comportino esercizio di discrezionalità, hanno, tuttavia, una finalità analoga a quelli di revoca della patente per sospetta perdita dei requisiti di idoneità alla guida (ex art. 128 del codice della strada). In entrambi i casi, infatti, il provvedimento restrittivo viene emanato a tutela della sicurezza stradale in relazione ad eventi che fanno presumere la sopravvenuta inidoneità del titolare del permesso di guida a condurre il veicolo con la prescritta prudenza ed attenzione (TAR Veneto, Sez. III, 2/09/2010 n. 4880).
Né appare meritevole di credito la tesi secondo cui la revisione della patente per perdita integrale del punteggio costituirebbe una sanzione accessoria alle infrazioni al codice della strada che ne costituiscono il presupposto.
La revisione prevista dall’art. 126 bis del codice della strada, infatti, non costituisce la conseguenza di una specifica infrazione ma ha un presupposto del tutto autonomo che è dato dalla perdita del punteggio la quale, nonostante le violazioni commesse, può essere evitata frequentando appositi corsi o qualora sia trascorso un determinato periodo di tempo senza la commissione di ulteriori violazioni.
Nel merito il Collegio ritiene di poter decidere il ricorso prescindendo dalla censura di incompetenza formulata dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso.
Ciò per le ragioni che seguono.
Prima della entrata in vigore del codice del processo amministrativo nella giurisprudenza del g.a. prevaleva l’orientamento secondo cui "l'accoglimento della censura di incompetenza determina l'annullamento dell'atto impugnato, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, il cui esame risul-ta precluso al giudice al fine di non precostituire un vincolo anomalo sui futuri provvedimenti della competente Autorità" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 17 giugno 2010, n. 1915; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2010, n. 969; altresì, T.A.R. Lazio, Roma, III ter, 5 novembre 2007, n. 10895).
Tale indirizzo trovava fondamento nel disposto degli artt. 45 del RD 1058 del 1924 e nell’art. 26 della L. 1034 del 1971 in base al quale qualora il giudice amministrativo avesse accolto la censura di incompetenza doveva limitarsi a rinviare l’affare alla competente autorità amministrativa lasciandone totalmente impregiudicato il potere decisionale.
Siffatto orientamento non appare ora conforme a quanto prevede il nuovo codice del processo amministrativo a proposito dei possibili esiti a cui può dar luogo della sentenza di accoglimento del ricorso.
Nell’intento di garantire una maggiore effettività della tutela la nuova disciplina del processo amministrativo dispone ora che il g.a., allorchè ritenga fondati uno o più motivi di ricorso, non debba limitarsi ad annullare l’atto impugnato ma possa contestualmente indicare alla p.a. le conseguenze che derivano dal giudicato, senza più dover attendere, a tal fine, la riedizione del potere (art. 34 comma 1 lett. «e»).
Tale facoltà, se raccordata con il principio della domanda (anch’esso richiamato dal comma 1 dell’art. 34), comporta che il giudice amministrativo non possa dichiarare assorbiti uno o più motivi di ricorso qualora il loro accoglimento possa arricchire il contenuto del giudicato aggiungendo vincoli più specifici al riesercizio del potere amministrativo, poichè, in tal caso, la domanda di annullamento viene ad integrarsi con un distinto petitum sul quale il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi.
Non vi sono ragioni per cui la predetta regola non debba applicarsi nel caso in cui il ricorrente, accanto a censure di ordine sostanziale, deduca anche il vizio di incompetenza.
Il codice, infatti, coerentemente con la anzidetta impostazione volta a privilegiare l’effettività della tutela e la pienezza del giudicato, non prevede più che nel caso di accoglimento del predetto motivo il giudice debba necessariamente rimettere l’intero affare all’autorità competente senza potersi pronunciare sulle restanti censure.
Né la medesima regola può ora farsi derivare dal comma 2° dell’art. 34 c.p.a. che fa divieto al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Tale formula inserita inizialmente nell’articolo dedicato all’azione di accertamento, che figurava in una delle prime bozze del codice, a seguito della espunzione di tale azione dal testo definitivo, è stata conservata e collocata nella disciplina delle pronunce senza tuttavia perdere il suo originario significato che, come si legge anche nella relazione di accompagnamento al c.p.a., è quello di inibire l’intervento giurisdizionale su un’attività amministrativa futura.
«Futura» può tuttavia essere considerata solo l’azione amministrativa che al momento della proposizione della domanda non sia ancora giunta a conclusione del suo fisiologico iter procedimentale e non anche quella «rinnovatoria» successiva alla pronuncia giurisdizionale, altrimenti non troverebbe spiegazione l’ampia possibilità accordata al g.a. di incidere sul successivo svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dell’azione sul silenzio o nella determinazione delle modalità attuative del giudicato.
Nel caso di emanazione di provvedimenti da parte di un’autorità incompetente non si ricade, quindi, nella previsione della predetta norma in quanto il sindacato del giudice si esplica su un potere che è già stato, sia pur illegittimamente, esercitato e la cui rinnovazione è, quindi, pienamente assoggettata alle statuizioni promananti dal giudicato.
Non coglie poi nel segno l’obiezione secondo cui la forza del giudicato non potrebbe vincolare un’amministrazione diversa da quella che è stata parte del giudizio.
Ciò, infatti, non accade quando l’incompetenza sia meramente intersoggettiva, posto che, in tal caso, a costituirsi in giudizio è sempre la medesima amministrazione nei confronti della quale si dispiegheranno i vincoli derivanti dalla sentenza.
Non sempre, inoltre, il carattere assorbente del vizio di incompetenza può giustificarsi sulla base di un asserito nesso di pregiudizialità logica fra esso e le restanti censure di legittimità.
Un siffatto nesso potrebbe forse sussistere nei casi in cui gli ulteriori vizi dedotti accanto a quello di incompetenza contestino il modo in cui la p.a. (incompetente) ha effettuato valutazioni afferenti a profili discrezionali del potere (posto che l’organo competente potrebbe spontaneamente valutare la situazione in maniera diversa), ma appare del tutto inutile e penalizzante nelle ipotesi in cui dall’accoglimento di uno dei motivi dedotti nel ricorso possa derivare un effetto preclusivo che impedisca in radice il riesercizio del potere, attribuendo alla sentenza carattere autoesecutivo.
Ciò è quanto accade nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, accanto al vizio di incompetenza, formula censure di ordine sostanziale afferenti l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di sospensione della patente di guida previsto dall’art. 126 bis del codice della strada che, se accolte, sono suscettibili di precluderne in toto il riesercizio.
Premesso ciò le censure formulate con il primo ed il secondo motivo devono ritenersi fondate.
Risulta in primo luogo fondato il motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata notifica del provvedimento di revisione della patente di guida presso la sua residenza in via Trento n. 1 nel Comune di OMISSIS. In base alla documentazione prodotta dall’Avvocatura dello Stato il provvedimento di revisione risulta, infatti, notificato in via OMISSIS, a Bergamo.
E’ vero che ai sensi dell’art. 201 comma 3 del codice della strada le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
Sarebbe stato onere dell’Amministrazione resistente provare che l’indirizzo risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli era diverso rispetto a quello emergente dalle risultanze anagrafiche prodotte agli atti. Invece, l’Amministrazione, per dimostrare la correttezza della notifica eseguita, ha prodotto atti provenienti dall’Archivio dei possessori di patente che è, evidentemente, diverso da quello dei veicoli.
Essendo quella contenuta nella norma sopra citata una disposizione eccezionale, che deroga alle comuni regole civilistiche in materia di luogo di ricezione delle comunicazioni inerenti la persona, essa non è suscettibile di alcuna applicazione analogica con la conseguenza che il fatto che nell’archivio dei possessori di patente sia riportato un indirizzo del ricorrente diverso da quello di residenza risultante dai registri anagrafici, non può avere ai fini della notifica del provvedimento di revisione, alcuna rilevanza.
Da ciò deriva altresì l’illegittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida il quale presuppone che al soggetto abilitato sia stata data comunicazione dell’esaurimento del punteggio e del conseguente obbligo di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità entro trenta giorni.
Risulta altresì fondata la censura con la quale il ricorrente lamenta che alla perdita del punteggio ha concorso anche un’infrazione che, non essendo mai stata a lui comunicata, non poteva considerarsi definitiva.
Infatti, ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada la decurtazione del punteggio presuppone che l’infrazione contestata sia stata definita. E ciò accade quando il responsabile abbia provveduto al suo pagamento, quando si siano conclusi i procedimenti amministrativi o giurisdizionali ammessi avverso essa, oppure quando siano decorsi i termini per impugnarla.
Nel caso di specie, la mancata notifica del verbale della Polizia Stradale di OMISSIS ha impedito che potessero decorrere i termini per impugnarlo precludendone, così, l’acquisto della definitività.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2011
Competenza del Giudice Amministrativo.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 02429/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00885/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 885 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ivi per legge domiciliata in Milano nei sui uffici di via Freguglia, 1;
Direzione Generale per la Motorizzazione Civile - Ufficio Provinciale di Bergamo;
per l'annullamento
del provvedimento 28 gennaio 2010, prot. n. …./09, notificato in data 20 febbraio 2010, cui tramite l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Bergamo ha sospeso a tempo indeterminato la patente di guida del ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e segnatamente del provvedimento di revisione della patente di guida prot. …./09 del 19 marzo 2009 e della comunicazione dell’Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida in data 10 gennaio 2009 dalla quale risulta che è esaurito il punteggio di 20 punti attribuito alla patente del sig. OMISSIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento in data 28 gennaio 2010 l’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Bergamo ha sospeso a tempo indeterminato la patente di guida OMISSIS in quanto egli non avrebbe ottemperato all’intimazione di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità alla guida a causa della perdita dell’intero bonus di 20 punti.
Avverso tale atto ha promosso ricorso l’interessato sulla base dei seguenti
MOTIVI
1) Violazione dell’art. 126 bis del D.Lgs 285/92; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti.
Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla notifica dell’atto di revisione della patente di guida di cui il ricorrente ha ricevuto notizia solo contestualmente alla notifica della sospensione del permesso di guida.
2) Violazione dei commi 2 e 6 dell’art. 126 bis del D.Lgs 285/92; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti.
Non tutte le infrazioni del codice della strada che hanno dato luogo alla perdita del punteggio assegnato al ricorrente possono considerarsi “definite”, così come prevede l’art. 126 bis del codice della strada.
In particolare, la contravvenzione di cui al verbale OMISSIS della Polizia stradale di OMISSIS non è mai stata notificata al ricorrente il quale, proprio per tale motivo, ha presentato ricorso avverso la cartella esattoriale notificatagli in esecuzione del predetto verbale ottenendone l’annullamento da parte del Giudice di pace di Piacenza (con sentenza 16 giugno 2007 n. …).
3) Violazione dell’art. 126 bis sesto comma del D.Lgs 285/92; incompetenza.
Il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Motorizzazione Civile di Bergamo che è da ritenersi territorialmente incompetente ad adottare provvedimenti relativi alla patente di guida del ricorrente la cui residenza si trova a Milano.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.
All’udienza del 14 luglio 2011, sentiti gli avvocati delle parti come da separato verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
L’Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia avente ad oggetto il provvedimento che dispone la revisione della patente di guida a seguito di esaurimento del punteggio ed il successivo provvedimento di sospensione della stessa.
A sostegno di tale assunto essa cita recenti pronunce del giudice amministrativo che, in casi analoghi a quello di specie, hanno declinato la propria giurisdizione sostenendo talvolta che il citato provvedimento avrebbe natura vincolata e, talaltra, che esso costituirebbe una sanzione accessoria alle infrazioni al codice della strada.
Il Collegio, ribadendo il proprio convincimento già espresso sulla questione, non condivide siffatte argomentazioni e ritiene che il ricorso debba essere deciso dal giudice amministrativo.
Invero, la natura vincolata del provvedimento non implica necessariamente che a fronte di esso debba necessariamente sussistere un diritto soggettivo. Anche le controversie attinenti l’esercizio di poteri vincolati appartengono alla giurisdizione del g.a. quando ad essi sia sottesa la cura di un interesse pubblico.
I provvedimenti con i quali viene disposto che il titolare della patente di guida debba sottoporsi a nuovi esami per esaurimento del punteggio, ancorchè non comportino esercizio di discrezionalità, hanno, tuttavia, una finalità analoga a quelli di revoca della patente per sospetta perdita dei requisiti di idoneità alla guida (ex art. 128 del codice della strada). In entrambi i casi, infatti, il provvedimento restrittivo viene emanato a tutela della sicurezza stradale in relazione ad eventi che fanno presumere la sopravvenuta inidoneità del titolare del permesso di guida a condurre il veicolo con la prescritta prudenza ed attenzione (TAR Veneto, Sez. III, 2/09/2010 n. 4880).
Né appare meritevole di credito la tesi secondo cui la revisione della patente per perdita integrale del punteggio costituirebbe una sanzione accessoria alle infrazioni al codice della strada che ne costituiscono il presupposto.
La revisione prevista dall’art. 126 bis del codice della strada, infatti, non costituisce la conseguenza di una specifica infrazione ma ha un presupposto del tutto autonomo che è dato dalla perdita del punteggio la quale, nonostante le violazioni commesse, può essere evitata frequentando appositi corsi o qualora sia trascorso un determinato periodo di tempo senza la commissione di ulteriori violazioni.
Nel merito il Collegio ritiene di poter decidere il ricorso prescindendo dalla censura di incompetenza formulata dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso.
Ciò per le ragioni che seguono.
Prima della entrata in vigore del codice del processo amministrativo nella giurisprudenza del g.a. prevaleva l’orientamento secondo cui "l'accoglimento della censura di incompetenza determina l'annullamento dell'atto impugnato, con assorbimento degli altri motivi di ricorso, il cui esame risul-ta precluso al giudice al fine di non precostituire un vincolo anomalo sui futuri provvedimenti della competente Autorità" (T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 17 giugno 2010, n. 1915; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 aprile 2010, n. 969; altresì, T.A.R. Lazio, Roma, III ter, 5 novembre 2007, n. 10895).
Tale indirizzo trovava fondamento nel disposto degli artt. 45 del RD 1058 del 1924 e nell’art. 26 della L. 1034 del 1971 in base al quale qualora il giudice amministrativo avesse accolto la censura di incompetenza doveva limitarsi a rinviare l’affare alla competente autorità amministrativa lasciandone totalmente impregiudicato il potere decisionale.
Siffatto orientamento non appare ora conforme a quanto prevede il nuovo codice del processo amministrativo a proposito dei possibili esiti a cui può dar luogo della sentenza di accoglimento del ricorso.
Nell’intento di garantire una maggiore effettività della tutela la nuova disciplina del processo amministrativo dispone ora che il g.a., allorchè ritenga fondati uno o più motivi di ricorso, non debba limitarsi ad annullare l’atto impugnato ma possa contestualmente indicare alla p.a. le conseguenze che derivano dal giudicato, senza più dover attendere, a tal fine, la riedizione del potere (art. 34 comma 1 lett. «e»).
Tale facoltà, se raccordata con il principio della domanda (anch’esso richiamato dal comma 1 dell’art. 34), comporta che il giudice amministrativo non possa dichiarare assorbiti uno o più motivi di ricorso qualora il loro accoglimento possa arricchire il contenuto del giudicato aggiungendo vincoli più specifici al riesercizio del potere amministrativo, poichè, in tal caso, la domanda di annullamento viene ad integrarsi con un distinto petitum sul quale il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi.
Non vi sono ragioni per cui la predetta regola non debba applicarsi nel caso in cui il ricorrente, accanto a censure di ordine sostanziale, deduca anche il vizio di incompetenza.
Il codice, infatti, coerentemente con la anzidetta impostazione volta a privilegiare l’effettività della tutela e la pienezza del giudicato, non prevede più che nel caso di accoglimento del predetto motivo il giudice debba necessariamente rimettere l’intero affare all’autorità competente senza potersi pronunciare sulle restanti censure.
Né la medesima regola può ora farsi derivare dal comma 2° dell’art. 34 c.p.a. che fa divieto al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
Tale formula inserita inizialmente nell’articolo dedicato all’azione di accertamento, che figurava in una delle prime bozze del codice, a seguito della espunzione di tale azione dal testo definitivo, è stata conservata e collocata nella disciplina delle pronunce senza tuttavia perdere il suo originario significato che, come si legge anche nella relazione di accompagnamento al c.p.a., è quello di inibire l’intervento giurisdizionale su un’attività amministrativa futura.
«Futura» può tuttavia essere considerata solo l’azione amministrativa che al momento della proposizione della domanda non sia ancora giunta a conclusione del suo fisiologico iter procedimentale e non anche quella «rinnovatoria» successiva alla pronuncia giurisdizionale, altrimenti non troverebbe spiegazione l’ampia possibilità accordata al g.a. di incidere sul successivo svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dell’azione sul silenzio o nella determinazione delle modalità attuative del giudicato.
Nel caso di emanazione di provvedimenti da parte di un’autorità incompetente non si ricade, quindi, nella previsione della predetta norma in quanto il sindacato del giudice si esplica su un potere che è già stato, sia pur illegittimamente, esercitato e la cui rinnovazione è, quindi, pienamente assoggettata alle statuizioni promananti dal giudicato.
Non coglie poi nel segno l’obiezione secondo cui la forza del giudicato non potrebbe vincolare un’amministrazione diversa da quella che è stata parte del giudizio.
Ciò, infatti, non accade quando l’incompetenza sia meramente intersoggettiva, posto che, in tal caso, a costituirsi in giudizio è sempre la medesima amministrazione nei confronti della quale si dispiegheranno i vincoli derivanti dalla sentenza.
Non sempre, inoltre, il carattere assorbente del vizio di incompetenza può giustificarsi sulla base di un asserito nesso di pregiudizialità logica fra esso e le restanti censure di legittimità.
Un siffatto nesso potrebbe forse sussistere nei casi in cui gli ulteriori vizi dedotti accanto a quello di incompetenza contestino il modo in cui la p.a. (incompetente) ha effettuato valutazioni afferenti a profili discrezionali del potere (posto che l’organo competente potrebbe spontaneamente valutare la situazione in maniera diversa), ma appare del tutto inutile e penalizzante nelle ipotesi in cui dall’accoglimento di uno dei motivi dedotti nel ricorso possa derivare un effetto preclusivo che impedisca in radice il riesercizio del potere, attribuendo alla sentenza carattere autoesecutivo.
Ciò è quanto accade nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti, accanto al vizio di incompetenza, formula censure di ordine sostanziale afferenti l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di sospensione della patente di guida previsto dall’art. 126 bis del codice della strada che, se accolte, sono suscettibili di precluderne in toto il riesercizio.
Premesso ciò le censure formulate con il primo ed il secondo motivo devono ritenersi fondate.
Risulta in primo luogo fondato il motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata notifica del provvedimento di revisione della patente di guida presso la sua residenza in via Trento n. 1 nel Comune di OMISSIS. In base alla documentazione prodotta dall’Avvocatura dello Stato il provvedimento di revisione risulta, infatti, notificato in via OMISSIS, a Bergamo.
E’ vero che ai sensi dell’art. 201 comma 3 del codice della strada le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito presso il Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
Sarebbe stato onere dell’Amministrazione resistente provare che l’indirizzo risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli era diverso rispetto a quello emergente dalle risultanze anagrafiche prodotte agli atti. Invece, l’Amministrazione, per dimostrare la correttezza della notifica eseguita, ha prodotto atti provenienti dall’Archivio dei possessori di patente che è, evidentemente, diverso da quello dei veicoli.
Essendo quella contenuta nella norma sopra citata una disposizione eccezionale, che deroga alle comuni regole civilistiche in materia di luogo di ricezione delle comunicazioni inerenti la persona, essa non è suscettibile di alcuna applicazione analogica con la conseguenza che il fatto che nell’archivio dei possessori di patente sia riportato un indirizzo del ricorrente diverso da quello di residenza risultante dai registri anagrafici, non può avere ai fini della notifica del provvedimento di revisione, alcuna rilevanza.
Da ciò deriva altresì l’illegittimità del provvedimento di sospensione della patente di guida il quale presuppone che al soggetto abilitato sia stata data comunicazione dell’esaurimento del punteggio e del conseguente obbligo di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità entro trenta giorni.
Risulta altresì fondata la censura con la quale il ricorrente lamenta che alla perdita del punteggio ha concorso anche un’infrazione che, non essendo mai stata a lui comunicata, non poteva considerarsi definitiva.
Infatti, ai sensi dell’art. 126 bis del codice della strada la decurtazione del punteggio presuppone che l’infrazione contestata sia stata definita. E ciò accade quando il responsabile abbia provveduto al suo pagamento, quando si siano conclusi i procedimenti amministrativi o giurisdizionali ammessi avverso essa, oppure quando siano decorsi i termini per impugnarla.
Nel caso di specie, la mancata notifica del verbale della Polizia Stradale di OMISSIS ha impedito che potessero decorrere i termini per impugnarlo precludendone, così, l’acquisto della definitività.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre IVA e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Dario Simeoli, Referendario
Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2011
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Questa sentenza del Consiglio di Stato ribalta quella del TAR di Milano e chiarisce quanto segue:
Ritenuta la fondatezza del relativo motivo di appello in considerazione della ormai costante indirizzo, sia della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. III^, n. 1142 del 12 novembre 2010 e sez. VI^, n. 9403 del 27 dicembre 2010, nonché, da ultimo, Adunanza Generale n. 3395 del 13 luglio 2011), sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. n. 9661 del 23 aprile 2010 e n. 16276 del 12 luglio 2010), per il quale ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’atto del rilascio della patente di guida, siccome costituente sanzione amministrativa accessoria ad accertate infrazioni delle norme del Codice della Strada, deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 204 e 205 del medesimo Codice;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 06406/2011REG.PROV.COLL.
N. 07098/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7098 del 2011, proposto dal:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso la sede di detta Avvocatura;
contro
Il sig. OMISSIS, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE III^ - n. 592 del 2011, resa tra le parti, concernente REVISIONE PATENTE DI GUIDA, MEDIANTE NUOVO ESAME DI IDONEITA' TECNICA A SEGUITO DELLA PERDITA TOTALE DEI PUNTI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli articoli 60 e 38 del c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la causa introdotta in prime cure con ricorso al TAR della Lombardia n. 2315 del 2008 ha ad oggetto il provvedimento n. …… del 21 aprile 2008 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del sig. OMISSIS per la verifica del possesso da parte di questi, ex art. 128 del codice della strada, dei requisiti di idoneità tecnica, in conseguenza della perdita totale del punteggio annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di autoveicoli;
Vista la sentenza n. 592 del 1° marzo 2011 con la quale il predetto TAR ha accolto il citato ricorso annullando il provvedimento impugnato;
Visto l’appello con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto, pregiudizialmente, che la controversia non rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo, bensì in quella del Giudice Ordinario;
Ritenuta la fondatezza del relativo motivo di appello in considerazione della ormai costante indirizzo, sia della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. III^, n. 1142 del 12 novembre 2010 e sez. VI^, n. 9403 del 27 dicembre 2010, nonché, da ultimo, Adunanza Generale n. 3395 del 13 luglio 2011), sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. n. 9661 del 23 aprile 2010 e n. 16276 del 12 luglio 2010), per il quale ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’atto del rilascio della patente di guida, siccome costituente sanzione amministrativa accessoria ad accertate infrazioni delle norme del Codice della Strada, deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 204 e 205 del medesimo Codice;
Ritenuto, conseguentemente, in accoglimento dell’appello in epigrafe, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la cognizione della vertenza al Giudice di Pace, innanzi al quale il processo, ex art. 11, comma 2, del C.P.A., “…ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze intervenute…”, dovrà essere riassunto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza a cura della Segreteria di Sezione, ovvero dalla notificazione della sentenza stessa a cura di parte appellante, per poter essere “…fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda…”, come prescrive la citata norma processuale;
Ritenuto, infine, di poter disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio atteso che un assetto definitivo all’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio è intervenuto in data successiva all’emanazione della sentenza impugnata e pressoché coincidente con quella di presentazione dell’appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7098 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo con le conseguenze indicate in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2011
Ritenuta la fondatezza del relativo motivo di appello in considerazione della ormai costante indirizzo, sia della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. III^, n. 1142 del 12 novembre 2010 e sez. VI^, n. 9403 del 27 dicembre 2010, nonché, da ultimo, Adunanza Generale n. 3395 del 13 luglio 2011), sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. n. 9661 del 23 aprile 2010 e n. 16276 del 12 luglio 2010), per il quale ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’atto del rilascio della patente di guida, siccome costituente sanzione amministrativa accessoria ad accertate infrazioni delle norme del Codice della Strada, deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 204 e 205 del medesimo Codice;
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 06406/2011REG.PROV.COLL.
N. 07098/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7098 del 2011, proposto dal:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso la sede di detta Avvocatura;
contro
Il sig. OMISSIS, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE III^ - n. 592 del 2011, resa tra le parti, concernente REVISIONE PATENTE DI GUIDA, MEDIANTE NUOVO ESAME DI IDONEITA' TECNICA A SEGUITO DELLA PERDITA TOTALE DEI PUNTI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli articoli 60 e 38 del c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la causa introdotta in prime cure con ricorso al TAR della Lombardia n. 2315 del 2008 ha ad oggetto il provvedimento n. …… del 21 aprile 2008 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del sig. OMISSIS per la verifica del possesso da parte di questi, ex art. 128 del codice della strada, dei requisiti di idoneità tecnica, in conseguenza della perdita totale del punteggio annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di autoveicoli;
Vista la sentenza n. 592 del 1° marzo 2011 con la quale il predetto TAR ha accolto il citato ricorso annullando il provvedimento impugnato;
Visto l’appello con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto, pregiudizialmente, che la controversia non rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo, bensì in quella del Giudice Ordinario;
Ritenuta la fondatezza del relativo motivo di appello in considerazione della ormai costante indirizzo, sia della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. III^, n. 1142 del 12 novembre 2010 e sez. VI^, n. 9403 del 27 dicembre 2010, nonché, da ultimo, Adunanza Generale n. 3395 del 13 luglio 2011), sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. n. 9661 del 23 aprile 2010 e n. 16276 del 12 luglio 2010), per il quale ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’atto del rilascio della patente di guida, siccome costituente sanzione amministrativa accessoria ad accertate infrazioni delle norme del Codice della Strada, deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 204 e 205 del medesimo Codice;
Ritenuto, conseguentemente, in accoglimento dell’appello in epigrafe, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la cognizione della vertenza al Giudice di Pace, innanzi al quale il processo, ex art. 11, comma 2, del C.P.A., “…ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze intervenute…”, dovrà essere riassunto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza a cura della Segreteria di Sezione, ovvero dalla notificazione della sentenza stessa a cura di parte appellante, per poter essere “…fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda…”, come prescrive la citata norma processuale;
Ritenuto, infine, di poter disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio atteso che un assetto definitivo all’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio è intervenuto in data successiva all’emanazione della sentenza impugnata e pressoché coincidente con quella di presentazione dell’appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7098 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo con le conseguenze indicate in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2011
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Per opportuna notizia a tutti circa l'art. 173/comma 2° del Codice della Strada:
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Proposta di legge C. 3901 Trasmessa dal Senato il 24 novembre 2010
Iter in Commissione
• Esame in Commissione (iniziato il 18 gennaio 2011 e concluso il 25 gennaio 2012. Approvato definitivamente)
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3901
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3901
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Pag. 1
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PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 novembre 2010 (v. stampato Senato n. 2396)
d'iniziativa dei senatori
MAGISTRELLI, CICOLANI, FINOCCHIARO, MARCO FILIPPI, ZANDA, MORRI, AMATI, RANUCCI, SIRCANA, DONAGGIO, SBARBATI, VIMERCATI, BORNACIN, STIFFONI, MURA, GRILLO, BALDINI, CAMBER, GALLO, ZANETTA, SPADONI URBANI, MUSSO, DE TONI, D'ALIA, POLI BORTONE, VILLARI
Modifiche all' articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 novembre 2010
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Pag. 2
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: «, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse.
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Proposta di legge C. 3901 Trasmessa dal Senato il 24 novembre 2010
Iter in Commissione
• Esame in Commissione (iniziato il 18 gennaio 2011 e concluso il 25 gennaio 2012. Approvato definitivamente)
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3901
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CAMERA DEI DEPUTATI N. 3901
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Pag. 1
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PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA 8a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 novembre 2010 (v. stampato Senato n. 2396)
d'iniziativa dei senatori
MAGISTRELLI, CICOLANI, FINOCCHIARO, MARCO FILIPPI, ZANDA, MORRI, AMATI, RANUCCI, SIRCANA, DONAGGIO, SBARBATI, VIMERCATI, BORNACIN, STIFFONI, MURA, GRILLO, BALDINI, CAMBER, GALLO, ZANETTA, SPADONI URBANI, MUSSO, DE TONI, D'ALIA, POLI BORTONE, VILLARI
Modifiche all' articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 novembre 2010
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Pag. 2
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 173, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, le parole: «, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi» sono soppresse.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Per opportuna notizia.
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Va riconosciuta la patente conseguita in un altro Stato membro.
della patente conseguita all'interno di un altro Stato. Lo ha deciso la Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-467/10 del 1 marzo 2012, con riferimento al mancato possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa dello Stato ospitante.
L’articolo 8, paragrafo 4, comma 1, della direttiva 91/439 consente ad uno Stato membro di negare, a colui che nel suo territorio sia oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, il riconoscimento della validità di una patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro. L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede, a sua volta, che uno Stato membro è tenuto a negare, ad una persona la cui patente di guida sia stata limitata, sospesa o ritirata nel suo territorio, il riconoscimento della validità della patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro.
Sul punto, la giurisprudenza europea ha ripetutamente ricordato che la facoltà prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente.
Infatti, secondo i giudici della Corte di Giustizia, le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri – eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale – non possono essere intese in senso ampio salvo svuotare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439.
Di conseguenza, "consentire allo Stato membro ospitante di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, per il fatto che al titolare di tale patente sia stato negato il rilascio di una prima patente di guida nel primo Stato e che lo Stato membro del rilascio non abbia verificato se i motivi alla base del diniego del rilascio fossero venuti meno, farebbe sì che lo Stato membro che abbia stabilito le condizioni più severe per il rilascio di una patente di guida possa stabilire il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare affinché le patenti di guida da essi rilasciate possano essere riconosciute sul suo territorio".
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Va riconosciuta la patente conseguita in un altro Stato membro.
della patente conseguita all'interno di un altro Stato. Lo ha deciso la Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-467/10 del 1 marzo 2012, con riferimento al mancato possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa dello Stato ospitante.
L’articolo 8, paragrafo 4, comma 1, della direttiva 91/439 consente ad uno Stato membro di negare, a colui che nel suo territorio sia oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, il riconoscimento della validità di una patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro. L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede, a sua volta, che uno Stato membro è tenuto a negare, ad una persona la cui patente di guida sia stata limitata, sospesa o ritirata nel suo territorio, il riconoscimento della validità della patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro.
Sul punto, la giurisprudenza europea ha ripetutamente ricordato che la facoltà prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente.
Infatti, secondo i giudici della Corte di Giustizia, le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri – eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale – non possono essere intese in senso ampio salvo svuotare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439.
Di conseguenza, "consentire allo Stato membro ospitante di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, per il fatto che al titolare di tale patente sia stato negato il rilascio di una prima patente di guida nel primo Stato e che lo Stato membro del rilascio non abbia verificato se i motivi alla base del diniego del rilascio fossero venuti meno, farebbe sì che lo Stato membro che abbia stabilito le condizioni più severe per il rilascio di una patente di guida possa stabilire il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare affinché le patenti di guida da essi rilasciate possano essere riconosciute sul suo territorio".
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Va riconosciuta la patente conseguita in un altro Stato membro
Lo Stato membro non può negare il riconoscimento della patente conseguita all'interno di un altro Stato. Lo ha deciso la Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-467/10 del 1 marzo 2012, con riferimento al mancato possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa dello Stato ospitante.
L’articolo 8, paragrafo 4, comma 1, della direttiva 91/439 consente ad uno Stato membro di negare, a colui che nel suo territorio sia oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, il riconoscimento della validità di una patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro. L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede, a sua volta, che uno Stato membro è tenuto a negare, ad una persona la cui patente di guida sia stata limitata, sospesa o ritirata nel suo territorio, il riconoscimento della validità della patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro.
Sul punto, la giurisprudenza europea ha ripetutamente ricordato che la facoltà prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente.
Infatti, secondo i giudici della Corte di Giustizia, le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri – eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale – non possono essere intese in senso ampio salvo svuotare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439.
Di conseguenza, "consentire allo Stato membro ospitante di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, per il fatto che al titolare di tale patente sia stato negato il rilascio di una prima patente di guida nel primo Stato e che lo Stato membro del rilascio non abbia verificato se i motivi alla base del diniego del rilascio fossero venuti meno, farebbe sì che lo Stato membro che abbia stabilito le condizioni più severe per il rilascio di una patente di guida possa stabilire il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare affinché le patenti di guida da essi rilasciate possano essere riconosciute sul suo territorio".
Lo Stato membro non può negare il riconoscimento della patente conseguita all'interno di un altro Stato. Lo ha deciso la Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-467/10 del 1 marzo 2012, con riferimento al mancato possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa dello Stato ospitante.
L’articolo 8, paragrafo 4, comma 1, della direttiva 91/439 consente ad uno Stato membro di negare, a colui che nel suo territorio sia oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, il riconoscimento della validità di una patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro. L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede, a sua volta, che uno Stato membro è tenuto a negare, ad una persona la cui patente di guida sia stata limitata, sospesa o ritirata nel suo territorio, il riconoscimento della validità della patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro.
Sul punto, la giurisprudenza europea ha ripetutamente ricordato che la facoltà prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente.
Infatti, secondo i giudici della Corte di Giustizia, le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri – eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale – non possono essere intese in senso ampio salvo svuotare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439.
Di conseguenza, "consentire allo Stato membro ospitante di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, per il fatto che al titolare di tale patente sia stato negato il rilascio di una prima patente di guida nel primo Stato e che lo Stato membro del rilascio non abbia verificato se i motivi alla base del diniego del rilascio fossero venuti meno, farebbe sì che lo Stato membro che abbia stabilito le condizioni più severe per il rilascio di una patente di guida possa stabilire il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare affinché le patenti di guida da essi rilasciate possano essere riconosciute sul suo territorio".
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Contrassegno disabili, troppe vessazioni sui cittadini
Il contrassegno invalidi, secondo l’articolo 381 del regolamento d’attuazione al codice della strada, compete alle persone con capacità di deambulazione ridotta, è strettamente personale ed ha valore su tutto il territorio nazionale, come pienamente confermato dalla giurisprudenza costante della Cassazione. I diritti di chi è munito del contrassegno devono essere ugualmente rispettati da tutti Comuni del territorio italiano. Ma non sempre è così. Confconsumatori, infatti, assiste da anni un cittadino, munito di contrassegno invalidi rilasciato da un Comune della provincia, che è stato sanzionato centinaia di volte all’entrata nei varchi elettronici in altri comuni del grossetano o toscani (anche nel caso di segnalazioni scritte inviate via fax alla Polizia Municipale del luogo). L’uomo si è trovato costretto, quindi, ad inviare centinaia di ricorsi alla Prefetture, che talvolta hanno adottato provvedimenti fantasiosi come quelli di annullare le multe ma far pagare le spese di notifica al cittadino, così comunque vessando l’avente diritto e talvolta (come Firenze) hanno fatto prevalere i regolamenti comunali contrastanti con la legge nazionale.
“I Varchi delle Ztl, a Grosseto così come altrove, non possono limitare il diritto dei deambulanti ed i Comuni devono cessare ogni forma di vessazione a carico dei cittadini che hanno un diritto personale pieno a prescindere dal veicolo che utilizzano” fanno sapere dall’Associazione che specifica: “Nessuna forma di comunicazione preventiva o successiva può essere imposta dai Comuni ai cittadini, da qualsiasi parte d’Italia provengano ed a prescindere dal veicolo che utilizzano, come avviene a Grosseto ed altrove (Cass. Sent. 719/08 sez. II e GDP Arezzo 27/6/2006). Sono gli strumenti elettronici che devono piegarsi ai cittadini e non il contrario”.
Eppure una raccomandazione del Consiglio Europeo (98/376/CE) ha adottato il contrassegno unificato disabili europei che permetterebbe ai disabili di circolare liberamente ovunque. Peccato che l’Italia non ha ancora recepito la normativa comunitaria nonostante già nel 2008 il Parlamento aveva impegnato il Governo, con apposita risoluzione, all’adozione del contrassegno unificato (di colore, dimensioni e simbologia diverso da quello italiano) ,ed ancora oggi dobbiamo tollerare una simile inadempienza.
Il contrassegno invalidi, secondo l’articolo 381 del regolamento d’attuazione al codice della strada, compete alle persone con capacità di deambulazione ridotta, è strettamente personale ed ha valore su tutto il territorio nazionale, come pienamente confermato dalla giurisprudenza costante della Cassazione. I diritti di chi è munito del contrassegno devono essere ugualmente rispettati da tutti Comuni del territorio italiano. Ma non sempre è così. Confconsumatori, infatti, assiste da anni un cittadino, munito di contrassegno invalidi rilasciato da un Comune della provincia, che è stato sanzionato centinaia di volte all’entrata nei varchi elettronici in altri comuni del grossetano o toscani (anche nel caso di segnalazioni scritte inviate via fax alla Polizia Municipale del luogo). L’uomo si è trovato costretto, quindi, ad inviare centinaia di ricorsi alla Prefetture, che talvolta hanno adottato provvedimenti fantasiosi come quelli di annullare le multe ma far pagare le spese di notifica al cittadino, così comunque vessando l’avente diritto e talvolta (come Firenze) hanno fatto prevalere i regolamenti comunali contrastanti con la legge nazionale.
“I Varchi delle Ztl, a Grosseto così come altrove, non possono limitare il diritto dei deambulanti ed i Comuni devono cessare ogni forma di vessazione a carico dei cittadini che hanno un diritto personale pieno a prescindere dal veicolo che utilizzano” fanno sapere dall’Associazione che specifica: “Nessuna forma di comunicazione preventiva o successiva può essere imposta dai Comuni ai cittadini, da qualsiasi parte d’Italia provengano ed a prescindere dal veicolo che utilizzano, come avviene a Grosseto ed altrove (Cass. Sent. 719/08 sez. II e GDP Arezzo 27/6/2006). Sono gli strumenti elettronici che devono piegarsi ai cittadini e non il contrario”.
Eppure una raccomandazione del Consiglio Europeo (98/376/CE) ha adottato il contrassegno unificato disabili europei che permetterebbe ai disabili di circolare liberamente ovunque. Peccato che l’Italia non ha ancora recepito la normativa comunitaria nonostante già nel 2008 il Parlamento aveva impegnato il Governo, con apposita risoluzione, all’adozione del contrassegno unificato (di colore, dimensioni e simbologia diverso da quello italiano) ,ed ancora oggi dobbiamo tollerare una simile inadempienza.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Concessionario fallito? Ecco cosa fare
Il fallimento di un concessionario d’auto di Trento ha portato nuovamente alla ribalta il problema relativo a cosa può fare il consumatore quando il concessionario non rispetta il contratto stipulato e non consegna l’auto prenotata e per la quale, spesso, si è già versato un acconto. A chiarire le idee ci ha pensato il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti che spiega: “Dal momento del fallimento la società viene congelata nelle sue funzioni, eventuali consegne dei veicoli sono possibili contattando direttamente il produttore e, coordinandosi con la curatela, consentire l’adempimento del contratto”Il CRTCU fa sapere che nel caso in questione, ci sono tanti casi gravi in cui persone private/famiglie stanno aspettando da mesi la consegna dell’auto da parte del concessionario Auto In srl, in alcuni casi lasciando la macchina vecchia alla concessionaria o stipulando un contratto leasing già partito: “A Bolzano alcuni consumatori coinvolti si sono rivolti al CTCU e altri si sono coordinati spontaneamente organizzando un incontro a Trento con i responsabili della Lancia e della Fiat accordandosi per la garanzia di consegna degli autoveicoli” conclude l’Associazione che rimane a disposizione dei consumatori vittima.
Il fallimento di un concessionario d’auto di Trento ha portato nuovamente alla ribalta il problema relativo a cosa può fare il consumatore quando il concessionario non rispetta il contratto stipulato e non consegna l’auto prenotata e per la quale, spesso, si è già versato un acconto. A chiarire le idee ci ha pensato il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti che spiega: “Dal momento del fallimento la società viene congelata nelle sue funzioni, eventuali consegne dei veicoli sono possibili contattando direttamente il produttore e, coordinandosi con la curatela, consentire l’adempimento del contratto”Il CRTCU fa sapere che nel caso in questione, ci sono tanti casi gravi in cui persone private/famiglie stanno aspettando da mesi la consegna dell’auto da parte del concessionario Auto In srl, in alcuni casi lasciando la macchina vecchia alla concessionaria o stipulando un contratto leasing già partito: “A Bolzano alcuni consumatori coinvolti si sono rivolti al CTCU e altri si sono coordinati spontaneamente organizzando un incontro a Trento con i responsabili della Lancia e della Fiat accordandosi per la garanzia di consegna degli autoveicoli” conclude l’Associazione che rimane a disposizione dei consumatori vittima.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Le bici? Sulle strisce pedonali. Parola del ministero
Se state per salire in bici approfittando della giornata estiva, attenzione agli incroci. L'altro giorno è spuntato fuori un parere del Ministero delle Infrastrutture che scuote tante certezze dei ciclisti su come comportarsi. Non solo perché la prassi di tutti i giorni ha ormai sepolto le regole, causando anche gravi incidenti.
Il parere è contenuto nella lettera 2917 datata 1° giugno e scritta in risposta a un quesito del Comune di Verona. In sostanza, se non c'è una pista ciclabile, viene ricordato che alle intersezioni (incroci) i ciclisti devono comportarsi come i pedoni. Quindi non possono occupare la carreggiata, se non negli spazi consentiti ai pedoni. Di fatto, se ci sono le strisce, su quelle devono attraversare.
L'unica concessione che fa il ministero riguarda la possibilità di restare in sella: si può evitare di condurre la bici a mano quando pedalando non si causano pericolo o intralcio ai pedoni con i quali si sta attraversando.
Se state per salire in bici approfittando della giornata estiva, attenzione agli incroci. L'altro giorno è spuntato fuori un parere del Ministero delle Infrastrutture che scuote tante certezze dei ciclisti su come comportarsi. Non solo perché la prassi di tutti i giorni ha ormai sepolto le regole, causando anche gravi incidenti.
Il parere è contenuto nella lettera 2917 datata 1° giugno e scritta in risposta a un quesito del Comune di Verona. In sostanza, se non c'è una pista ciclabile, viene ricordato che alle intersezioni (incroci) i ciclisti devono comportarsi come i pedoni. Quindi non possono occupare la carreggiata, se non negli spazi consentiti ai pedoni. Di fatto, se ci sono le strisce, su quelle devono attraversare.
L'unica concessione che fa il ministero riguarda la possibilità di restare in sella: si può evitare di condurre la bici a mano quando pedalando non si causano pericolo o intralcio ai pedoni con i quali si sta attraversando.
Re: Casco per ciclisti: nessun obbligo dal nuovo CdS
Cassazione, il “colpo di sonno” legittima la sosta sulla corsia d’emergenza
Per la Corte di Cassazione il “colpo di sonno” rientra in pieno nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta nella corsia d’emergenza
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19170 del 18 maggio scorso, ha inquadrato la stanchezza, riferibile nel caso di specie a quella situazione che precede il pericoloso “colpo di sonno”, nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’articolo 157 Codice della strada, comma 1, lett. d).
I giudici supremi, sulla base di questa motivazione, confermano che nel caso di specie non si doveva procedere per omicidio colposo (perché il fatto non sussiste), nei confronti di un autista che preso dalla stanchezza si era fermato in autostrada nella piazzola di sosta, divenendo così l’ostacolo contro cui è andato a sbattere un’autovettura in seguito all’esplosione di un pneumatico.
Per la Suprema Corte, infatti, “il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Codice penale, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’articolo 45 Codice penale, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida”.
Pertanto, sulla base di queste considerazioni si deve ritenere come unica causa legittima dell’incidente lo scoppio dello pneumatico per cattiva manutenzione o carico eccessivo.
Del resto, rileva il Collegio, “manca del tutto la cd “concretizzazione del rischio” in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità”.
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Normativa → Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Articolo 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
TITOLO V - Norme di comportamento
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita’ di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e’ inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne’, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita’, la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e’ vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e’ consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche’ rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta e’ permessa per un tempo limitato e’ fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e’ fatto obbligo di porlo in funzione.
7. E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche’ di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio’ non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 205 a euro 410. (1) (3)
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39,00 a euro 159,00. (2) (3)
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(1) Comma dapprima inserito dall'art. 3-bis, DL 3/8/2007 n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2/10/2007, n. 160 e successivamente modificato dall'art. 27, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)
(2) Comma modificato dall'art. 3-bis, DL 3/8/2007 n. 117 convertito in legge 2/10/2007, n. 160.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/2010 (G.U. 31 dicembre 2010, n. 305).
Per la Corte di Cassazione il “colpo di sonno” rientra in pieno nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta nella corsia d’emergenza
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19170 del 18 maggio scorso, ha inquadrato la stanchezza, riferibile nel caso di specie a quella situazione che precede il pericoloso “colpo di sonno”, nel concetto di “malessere” che giustifica la sosta sulla corsia di emergenza ai sensi dell’articolo 157 Codice della strada, comma 1, lett. d).
I giudici supremi, sulla base di questa motivazione, confermano che nel caso di specie non si doveva procedere per omicidio colposo (perché il fatto non sussiste), nei confronti di un autista che preso dalla stanchezza si era fermato in autostrada nella piazzola di sosta, divenendo così l’ostacolo contro cui è andato a sbattere un’autovettura in seguito all’esplosione di un pneumatico.
Per la Suprema Corte, infatti, “il termine malessere non può esaurirsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’articolo 88 del Codice penale, o nell’ipotesi di caso fortuito di cui all’articolo 45 Codice penale, bensì nel lato concetto di disagio e finanche di incoercibile esigenza fisica anche transitoria che non consente di proseguire la guida con il dovuto livello di attenzione, e quindi in esso deve necessariamente ricomprendersi la stanchezza e il torpore che sono premonitori di un colpo di sonno ed impongono al soggetto di interrompere la guida”.
Pertanto, sulla base di queste considerazioni si deve ritenere come unica causa legittima dell’incidente lo scoppio dello pneumatico per cattiva manutenzione o carico eccessivo.
Del resto, rileva il Collegio, “manca del tutto la cd “concretizzazione del rischio” in relazione a quelle che sono le finalità della corsia di emergenza posto che la stessa non ha la funzione di garantire l’incolumità di quanti possano sbandare ed invaderla, bensì quella di consentire a mezzi di Polizia e/o di soccorso di raggiungere al più presto, senza intralcio, il luogo dove è necessario portarsi per emergenza determinata da incidente o da altra grave necessità”.
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Normativa → Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285
Articolo 157
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
TITOLO V - Norme di comportamento
Arresto, fermata e sosta dei veicoli
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita’ di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e’ inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne’, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita’, la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu’ vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e’ vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e’ consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche’ rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta e’ permessa per un tempo limitato e’ fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e’ fatto obbligo di porlo in funzione.
7. E’ fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche’ di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio’ non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 205 a euro 410. (1) (3)
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39,00 a euro 159,00. (2) (3)
-----------
(1) Comma dapprima inserito dall'art. 3-bis, DL 3/8/2007 n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2/10/2007, n. 160 e successivamente modificato dall'art. 27, L. 29/7/2010, n. 120. (Modifiche in vigore dal 13/8/2010)
(2) Comma modificato dall'art. 3-bis, DL 3/8/2007 n. 117 convertito in legge 2/10/2007, n. 160.
(3) Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornate al DM giustizia 22/12/2010 (G.U. 31 dicembre 2010, n. 305).
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