Io vado parzialmente controcorrente con quel che molti scrivono nel forum e ai tanti copia-incolla dei siti di associazioni o pseudo tali, alcuni dei quali non sanno neanche... va lasciamo perdere!
questo è quel che ho capito:
Io non la vedo così tragica per gli ultimi ex-retributivi ad esaurimento (in tutti i sensi ahhaah).
Perdono sicuramente qualcosa rispetto al pro-rata (100/150/200/250€ lorde a seconda dei casi? diamine col pro rata c'erano certi sott. che sfioravano i 3000 netti, ben più dell'ultimo stipendio...) ma sicuramente meno tragico (beati loro) di come è stato prospettato anche in questo forum (tranne da gino59 che è quello che si avvicina di più a come la penso io). Restano comunque signore Pensioni.
Firefox, perché insisti sul concetto del calcolare il retributivo solo fino all'80% se la circolare dice che facendo il calcolo retributivo non esiste più quel limite? ma dove l'hai letto che non si può MAI sforare l'80%???
Non mi va di fare copia incolla di tutto il metodo di calcolo b della circolare 74, perché occuperebbe troppo spazio, ma rileggila se vuoi il testo completo.
La circolare, quando mostra i due tipi di calcoli da effettuare per fare il confronto, quando si calcola "tutto in retributivo" (calcolo b) non dice di fermarsi al 2011 né all'80%, ma dice che TUTTE le settimane di contribuzione vanno conteggiate OLTRE i requisiti (40 anni anz, 20anni vecchiaia etc) FINO alla prima data utile (fine finestra mobile se la si fa lavorando per anzianità, limite ord. per vecchiaia).
E infatti che senso avrebbe avuto scrivere:
Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si
limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i
criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento
per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell’importo della stessa
retribuzione pensionabile.
E' un rafforzativo per dire che la differenza col "retributivo pre-2011" sta proprio nel limite dell'80% che non esiste più. Cioè che si fa lo stesso tipo di calcolo a quote del metodo retributivo pre-2011, ma bisogna calcolarlo fino alla prima data utile del congedo.
Che significato avrebbe pure questo secondo te?
Il legislatore, quindi, ha previsto
che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati
compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di
effettiva corresponsione della pensione.
----> In poche parole per l'anzianità si confronta:
- metodo fornero fino a prima data utile congedo (A+B+C+moltiplicatore e chi più ne ha più ne metta)
vs
- retributivo ( A+B, con quota b calcolata fino a prima data utile=requisiti+ fine F.M., che è sicuramente più del "vecchio 80%").
e si prende quello che costa meno allo Stato.
C'è anche l'anzianità a quote, ma si allunga troppo il brodo, fatevelo voi :-)
----> IDEM per la vecchiaia, il confronto sarebbe:
- il metodo fornero fino a limite ordinamentale (con magg. etc)
vs
- retributivo fino a limite ordinamentale (perché il requisito minimo è 20 anni MA il calcolo va integrato fino alla prima data utile che è quella del requisito anagrafico ordinamentale, la circolare dice che tutti i contributi lavorati fino alla prima data utile sono conteggiati, ergo...)
Facendo i conti in dettaglio (tabelle, tabelline, retribuzioni, coefficienti, settimane etc) è chiaro che il retributivo in quel modo è in molti casi più conveniente per lo Stato rispetto al metodo fornero.
Spesso erroneamente leggo "divieto di cumulo quota C", "moltiplicatore eliminato", è sbagliato, sono frasi da titolo di giornale per semplificare, estremizzando.
Se il calcolo retributivo costa meno, ti verrà pagato quello. Allora ovvio che non c'è la quota C, ma c'è una B più "ampia" e le maggiorazioni sono diverse. Ma non è che sia stata abolita la quota C, semplicemente si usa l'altro calcolo (retributivo) che non ha la quota C ma ha la B fino a prima data utile congedo.
Ciò dunque non si riduce al confronto tra aggiungere o togliere la quota C, come molti erroneamente fanno.
Dunque chi è vicino ai 60 (1-2-3 anni, sempre che non cambino le cose), ha 18 anni contr. al 31/12/1995 e ha già i requisiti dell'anzianità ha due opzioni:
- andare via per anzianità: al primo giorno utile al termine della finestra mobile, ogni giorno lavorato in più se non si raggiunge il limite ordinamentale è regalato. 1° tfs a 24 mesi, pagare i 6 scatti etc
- andare via per vecchiaia: stringere i denti e rimanere fino ai 60 anni, prendere tutto quello ancora prendibile: più €/mese
variabili a seconda del caso, più tfs, 1° tfs a 12mesi, scatti gratis.
Con quei due/tre anni di quota B in più
da calcolare a seconda dei casi qualcosa si recupera. Con tutti i rischi del caso se al governo cambiano qualcosa.
Non ci sono altre vie di mezzo economicamente apprezzabili (escluso i riformati).
Potrebbero esserci altri casi molto particolari ma vanno studiati uno ad uno e onestamente non ho voglia di perderci la testa.
Poi se il gioco valga la candela rispetto a due tre anni di libertà assoluta, quello è personale in base alle esigenze/necessità/obiettivi/condizioni lavorative.
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Aggiungo questa circolare
ministero interno a conferma della mia tesi:
http://sapaf.it/sites/default/files/fil ... s74-15.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
e ce ne sono di altre amministrazioni che dicono la stessa e identica cosa.
Il
sole24ore appoggia il mio discorso sui requisiti per la vecchiaia(anche se non è specifico del comparto sicurezza):
Nei fatti il legislatore supera – per il nuovo calcolo – il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile. È stata prevista la valorizzazione di tutti i periodi lavorati, anche quelli tra la data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione che, nei fatti e per scelta dell’interessato, potrebbe essere volutamente posticipata.
Quindi per il calcolo interamente retributivo varranno anche gli anni eccedenti quelli necessari al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi (per la pensione di vecchiaia e per la pensione conseguita con la “quota”) o solo contributivi (40 anni per coloro i quali avevano un diritto a pensione maturato alla fine del 2011 con quota 96, 41 anni 6 mesi per le lavoratrici e 42 anni 6 mesi per i lavoratori).
Dunque i contributi retributivi (pardon per il gioco di parole) per la vecchiaia vanno calcolati fino a data anagrafica/lim. ordinamentale. (
BEN oltre "il vecchio 80%")
Cosa ne pensate, fila il discorso?