Re: sentenza n° 70 del 2015 della Corte Costituzionale - Pen
Inviato: mar mag 23, 2017 8:21 pm
La Corte dei Conti precisa:
1) - Per i residui ricorrenti in epigrafe indicati, occorre considerare che, nel merito, pende questione di legittimità costituzionale delle norme censurate, oggetto di recenti rimessioni alla Corte Costituzionale ad opera di:
OMISSIS leggete direttamente qui sotto.
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LOMBARDIA SENTENZA\ORDINANZA 61 02/05/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA/ORDINANZA 61 2017 PENSIONI 02/05/2017
SENT./ORD. N. 61/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo Referendario dott.ssa Giuseppina Veccia
Nella pubblica udienza del giorno 19 aprile 2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA - ORDINANZA
sul ricorso pensionistico iscritto al n. 28754, proposto da:
- G. L. (LDTGPP54R8D701H);
- C. L. (CF : Omissis);
- V. P. (Omissis)
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gigliola Pirotta (C.F. PRTGLL64R67L319P), con indirizzo PEC: gigliola.pirotta@milano e studio in Milano, via Cernaia, n.4, fax 02.45472119, presso il quale i ricorrenti hanno eletto domicilio.
contro
- INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.;
per
il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dal 2012 in applicazione della intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.
VISTO il d.lgs. 26.8.2016 n.174;
VISTO il ricorso e la memoria di costituzione dell’INPS depositata il 7 aprile 2017 e tutti
gli altri documenti di causa;
Udite le parti presenti all’udienza del 19 aprile 2017, Avv. Gigliola Pirotta per gli attori, Avv. Giulio Peco per l’INPS;
premesso in
FATTO
Con il ricorso in epigrafe gli attori chiedono che - previa dichiarazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 24, co. 25 e 25-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, nel testo sostituito dall’ art. 1 del D.L. n. 65/2015 (convertito in legge 109/2015) in relazione agli artt. 136, 38, 36, 23, 2 e 3 della Costituzione Italiana nonché con l’articolo 117, comma 1 della Costituzione, rispetto all’articolo 6 della CEDU e all’articolo 1 del Protocollo addizionale di detta convenzione - e dunque che, previa trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospensione del presente giudizio, sia accertato e dichiarato il diritto dei medesimi ricorrenti alla corresponsione degli aumenti perequativi del trattamento pensionistico relativamente agli anni 2012/2013 nella misura già prevista dagli artt. 34, c. 1, l. 448/1998 e 69, c. 1, l. 388/2000 ed alla conseguente rivalutazione del trattamento pensionistico riferito al periodo 2012/2016 nonchè al pagamento degli arretrati comprensivi di rivalutazione ed interessi legali alle singole scadenze al saldo e, per l’effetto, la condanna dell'INPS al pagamento delle somme anzidette, nella misura da determinarsi previa C.T.U., e delle spese di lite.
La difesa riferisce, altresì, che avverso la mancata perequazione dei propri trattamenti pensionistici tutti i ricorrenti hanno presentato domanda in via amministrativa, sia alla sede territorialmente competente sia alla sede legale dell’Istituto, non ottenendo accoglimento.
Con memoria depositata il 7 aprile 2017 si è costituito I'INPS eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti con riferimento al ricorrente V. P., che si assume titolare di pensione I.N.P.S. Gestione privata – Personale dei Servizi di Trasporto Pubblico e non di pensione I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici (ex I.N.P.D.A.P.) ed in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda amministrativa da parte di tutti i ricorrenti.
Nel merito, l'istituto convenuto oppone la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parte ricorrente chiede di sollevare; in estremo subordine, nel merito, chiede il rigetto parziale del ricorso con riferimento alla posizione di G. L. per non aver subìto alcuna sospensione della perequazione se non quella successiva alla decorrenza pensionistica 1/10/2012, tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
In udienza, per parte ricorrente è presente l'avv. Pirotti che ha riconosciuto il difetto di giurisdizione di questa Corte per il ricorrente V. P. - ex dipendente dell'azienda dei trasporti e titolare di pensione non a carico dello Stato - e, per il resto, ha confermato le conclusioni rassegnate in atti.
Per l'INPS, l'avv. Peco ha preso atto della produzione, in allegato al ricorso introduttivo, delle istanze già presentate dai ricorrenti in via amministrativa ed ha, pertanto, desistito dalla relativa eccezione confermando, per il resto, le conclusioni rassegnate in atti.
Ritenuto in
DIRITTO
Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente G. L., questo Giudice prende atto della decorrenza del relativo trattamento pensionistico dal 1° ottobre 2012 e ritiene che tale circostanza non privi il suddetto ricorrente dell'interesse all'iniziativa giudiziaria qui all'esame.
Con riguardo, invece, alla posizione del ricorrente V. P., deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in favore del Giudice ordinario, stante l'iscrizione del personale ex dipendente delle aziende dei trasporti in Fondi pensioni di natura privata.
La predetta statuizione del difetto di Giurisdizione per V. P. impone altresì la condanna del suddetto ricorrente a pagare all'Istituto resistente le spese di lite, le quali, in considerazione del carattere seriale delle posizioni fatte valere nel presente giudizio, possono liquidarsi in euro 100,00 (cento), importo a cui va addizionato il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% (ex art. 2 comma 2 del decreto n° 55/2014 del Ministro della Giustizia).
Per i residui ricorrenti in epigrafe indicati, occorre considerare che, nel merito, pende questione di legittimità costituzionale delle norme censurate, oggetto di recenti rimessioni alla Corte Costituzionale ad opera di:
a) Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, (causa r.g.6994/2013), che, con ordinanza n.36/2016 del 22.01.2016, pubblicata sulla G.U. del 02.03.2016 n.9 (cfr. doc.247), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera c), dell’art.24 del D.L. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, “per contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost.”;
b) Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, (causa r.g.2130/14), che con ordinanza 08.02.2016 (cfr. doc.248), ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera e), dell’art.24 del d.l. n.201/2011, come da ultimo modificato, “per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonché con il combinato disposto degli art.3, 36 e 38, Cost. e per contrasto con l’art.136 Cost.”;
c) Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna (giudizi riuniti 43610-43618 e 43666), che con ordinanza n.101/2016 del 10.03.2016, pubblicata sulla G.U. 25.05.2016, n.21 (cfr. doc.249), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 25, lett. e), e 25 bis dell’art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, “in riferimento agli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 53 Cost. e 117, primo comma, della Costituzione rispetto all’art.6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art.1 del Protocollo addizionale di detta Convenzione”;
d) Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, (causa r.g.698/2016) che, con ordinanza n.124/2016 del 30.04.2016, pubblicata sulla G.U. del 29.06.2016 n.26 ha disposto la rimessione degli atti alla Consulta, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’intero comma 25 dell’art.24 del D.L. n.201/2011, come modificato dal D.L. n.65/2015, “per violazione degli articoli 136, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Costituzione” e subordinatamente del combinato disposto del D.L. 65 cit. e dell'art.1, comma 483, legge 23 dicembre 2013, n.147, "per violazione degli articoli 3, 36 comma 1 e 38, comma 2, Costituzione";
Occorre altresì considerare che le suddette questioni di legittimità costituzionale, poste altresì a fondamento del presente ricorso ed efficacemente argomentate, appaiono imprescindibili ai fini del decidere e che, pertanto, questo Giudice ritiene di dover disporre, per economia processuale la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n. 174/2016, in attesa della pronuncia della Consulta, con onere di riassunzione a carico delle parti, ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n.174/2016 citato;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 28754
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in riferimento alla domanda proposta da V. P., indicando quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;
- sospende, per i ricorrenti G. L. e C. L., il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto dei commi 25, 25-bis e 25-ter dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.109) e del combinato disposto del D.L. 65 cit. e dell'art.1, comma 483, legge 23 dicembre 2013, n.147 ed assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale sulle predette questioni;
- condanna il ricorrente V. P. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 100,00 (cento), importo a cui va addizionato il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% (ex art. 2 comma 2 del decreto n° 55/2014 del Ministro della Giustizia);
- riserva, per i residui ricorrenti indicati in epigrafe, la statuizione delle spese al definitivo;
- manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così disposto in Milano il 19 aprile 2017.
Il GIUDICE
Giuseppina Veccia
DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 2/05/2017
1) - Per i residui ricorrenti in epigrafe indicati, occorre considerare che, nel merito, pende questione di legittimità costituzionale delle norme censurate, oggetto di recenti rimessioni alla Corte Costituzionale ad opera di:
OMISSIS leggete direttamente qui sotto.
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LOMBARDIA SENTENZA\ORDINANZA 61 02/05/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA SENTENZA/ORDINANZA 61 2017 PENSIONI 02/05/2017
SENT./ORD. N. 61/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Primo Referendario dott.ssa Giuseppina Veccia
Nella pubblica udienza del giorno 19 aprile 2017 ha pronunciato la seguente
SENTENZA - ORDINANZA
sul ricorso pensionistico iscritto al n. 28754, proposto da:
- G. L. (LDTGPP54R8D701H);
- C. L. (CF : Omissis);
- V. P. (Omissis)
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gigliola Pirotta (C.F. PRTGLL64R67L319P), con indirizzo PEC: gigliola.pirotta@milano e studio in Milano, via Cernaia, n.4, fax 02.45472119, presso il quale i ricorrenti hanno eletto domicilio.
contro
- INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.;
per
il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dal 2012 in applicazione della intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015.
VISTO il d.lgs. 26.8.2016 n.174;
VISTO il ricorso e la memoria di costituzione dell’INPS depositata il 7 aprile 2017 e tutti
gli altri documenti di causa;
Udite le parti presenti all’udienza del 19 aprile 2017, Avv. Gigliola Pirotta per gli attori, Avv. Giulio Peco per l’INPS;
premesso in
FATTO
Con il ricorso in epigrafe gli attori chiedono che - previa dichiarazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 24, co. 25 e 25-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, nel testo sostituito dall’ art. 1 del D.L. n. 65/2015 (convertito in legge 109/2015) in relazione agli artt. 136, 38, 36, 23, 2 e 3 della Costituzione Italiana nonché con l’articolo 117, comma 1 della Costituzione, rispetto all’articolo 6 della CEDU e all’articolo 1 del Protocollo addizionale di detta convenzione - e dunque che, previa trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospensione del presente giudizio, sia accertato e dichiarato il diritto dei medesimi ricorrenti alla corresponsione degli aumenti perequativi del trattamento pensionistico relativamente agli anni 2012/2013 nella misura già prevista dagli artt. 34, c. 1, l. 448/1998 e 69, c. 1, l. 388/2000 ed alla conseguente rivalutazione del trattamento pensionistico riferito al periodo 2012/2016 nonchè al pagamento degli arretrati comprensivi di rivalutazione ed interessi legali alle singole scadenze al saldo e, per l’effetto, la condanna dell'INPS al pagamento delle somme anzidette, nella misura da determinarsi previa C.T.U., e delle spese di lite.
La difesa riferisce, altresì, che avverso la mancata perequazione dei propri trattamenti pensionistici tutti i ricorrenti hanno presentato domanda in via amministrativa, sia alla sede territorialmente competente sia alla sede legale dell’Istituto, non ottenendo accoglimento.
Con memoria depositata il 7 aprile 2017 si è costituito I'INPS eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti con riferimento al ricorrente V. P., che si assume titolare di pensione I.N.P.S. Gestione privata – Personale dei Servizi di Trasporto Pubblico e non di pensione I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici (ex I.N.P.D.A.P.) ed in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per difetto di previa domanda amministrativa da parte di tutti i ricorrenti.
Nel merito, l'istituto convenuto oppone la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parte ricorrente chiede di sollevare; in estremo subordine, nel merito, chiede il rigetto parziale del ricorso con riferimento alla posizione di G. L. per non aver subìto alcuna sospensione della perequazione se non quella successiva alla decorrenza pensionistica 1/10/2012, tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
In udienza, per parte ricorrente è presente l'avv. Pirotti che ha riconosciuto il difetto di giurisdizione di questa Corte per il ricorrente V. P. - ex dipendente dell'azienda dei trasporti e titolare di pensione non a carico dello Stato - e, per il resto, ha confermato le conclusioni rassegnate in atti.
Per l'INPS, l'avv. Peco ha preso atto della produzione, in allegato al ricorso introduttivo, delle istanze già presentate dai ricorrenti in via amministrativa ed ha, pertanto, desistito dalla relativa eccezione confermando, per il resto, le conclusioni rassegnate in atti.
Ritenuto in
DIRITTO
Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente G. L., questo Giudice prende atto della decorrenza del relativo trattamento pensionistico dal 1° ottobre 2012 e ritiene che tale circostanza non privi il suddetto ricorrente dell'interesse all'iniziativa giudiziaria qui all'esame.
Con riguardo, invece, alla posizione del ricorrente V. P., deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in favore del Giudice ordinario, stante l'iscrizione del personale ex dipendente delle aziende dei trasporti in Fondi pensioni di natura privata.
La predetta statuizione del difetto di Giurisdizione per V. P. impone altresì la condanna del suddetto ricorrente a pagare all'Istituto resistente le spese di lite, le quali, in considerazione del carattere seriale delle posizioni fatte valere nel presente giudizio, possono liquidarsi in euro 100,00 (cento), importo a cui va addizionato il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% (ex art. 2 comma 2 del decreto n° 55/2014 del Ministro della Giustizia).
Per i residui ricorrenti in epigrafe indicati, occorre considerare che, nel merito, pende questione di legittimità costituzionale delle norme censurate, oggetto di recenti rimessioni alla Corte Costituzionale ad opera di:
a) Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, (causa r.g.6994/2013), che, con ordinanza n.36/2016 del 22.01.2016, pubblicata sulla G.U. del 02.03.2016 n.9 (cfr. doc.247), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera c), dell’art.24 del D.L. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, “per contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost.”;
b) Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, (causa r.g.2130/14), che con ordinanza 08.02.2016 (cfr. doc.248), ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera e), dell’art.24 del d.l. n.201/2011, come da ultimo modificato, “per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonché con il combinato disposto degli art.3, 36 e 38, Cost. e per contrasto con l’art.136 Cost.”;
c) Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia Romagna (giudizi riuniti 43610-43618 e 43666), che con ordinanza n.101/2016 del 10.03.2016, pubblicata sulla G.U. 25.05.2016, n.21 (cfr. doc.249), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 25, lett. e), e 25 bis dell’art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, “in riferimento agli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 53 Cost. e 117, primo comma, della Costituzione rispetto all’art.6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art.1 del Protocollo addizionale di detta Convenzione”;
d) Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, (causa r.g.698/2016) che, con ordinanza n.124/2016 del 30.04.2016, pubblicata sulla G.U. del 29.06.2016 n.26 ha disposto la rimessione degli atti alla Consulta, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell’intero comma 25 dell’art.24 del D.L. n.201/2011, come modificato dal D.L. n.65/2015, “per violazione degli articoli 136, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Costituzione” e subordinatamente del combinato disposto del D.L. 65 cit. e dell'art.1, comma 483, legge 23 dicembre 2013, n.147, "per violazione degli articoli 3, 36 comma 1 e 38, comma 2, Costituzione";
Occorre altresì considerare che le suddette questioni di legittimità costituzionale, poste altresì a fondamento del presente ricorso ed efficacemente argomentate, appaiono imprescindibili ai fini del decidere e che, pertanto, questo Giudice ritiene di dover disporre, per economia processuale la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n. 174/2016, in attesa della pronuncia della Consulta, con onere di riassunzione a carico delle parti, ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n.174/2016 citato;
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 28754
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in riferimento alla domanda proposta da V. P., indicando quale giudice munito di giurisdizione quello ordinario;
- sospende, per i ricorrenti G. L. e C. L., il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto dei commi 25, 25-bis e 25-ter dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.109) e del combinato disposto del D.L. 65 cit. e dell'art.1, comma 483, legge 23 dicembre 2013, n.147 ed assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale sulle predette questioni;
- condanna il ricorrente V. P. al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 100,00 (cento), importo a cui va addizionato il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% (ex art. 2 comma 2 del decreto n° 55/2014 del Ministro della Giustizia);
- riserva, per i residui ricorrenti indicati in epigrafe, la statuizione delle spese al definitivo;
- manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così disposto in Milano il 19 aprile 2017.
Il GIUDICE
Giuseppina Veccia
DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 2/05/2017