Re: Recupero riduzione stipendiale durante aspettativa
Inviato: lun giu 15, 2020 11:21 pm
personale PolStato
Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso Straordinario.
Restituzione somme indebite.
- La c.d.s. non veniva riconosciuta
1) - periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016
2) - In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato ….
3) - restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.
IL CDS precisa:
4) - l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.
5) - Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001196
Numero 01196/2020 e data 15/06/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 maggio 2020
NUMERO AFFARE 00450/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di Udine, per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Udine n. OMISSIS in data del 20 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità;
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’interno nr. 333.A/U.C./OMISSIS/PP datata 19 marzo 2019 con cui si richiede il prescritto parere a questo Consiglio di Stato;
Visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS- in data 7 novembre 2019, a cui per espressa dichiarazione non sono seguite repliche del ricorrente;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giorgio Toschi;
Premesso:
Con atto presentato 1’ 8 febbraio 2018 il ricorrente, Ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della Prefettura di Udine in data del 20 ottobre 2017, notificato il 30 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità.
A decorrere dal 21 ottobre 2014 il ricorrente iniziava infatti ad assentarsi dal servizio per motivi di salute; con istanza del 25 novembre 2014 egli chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “OMISSIS”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Padova, con verbale modello B n. OMISSIS del 26 maggio 2015, riteneva il richiedente affetto dalla suindicata malattia, che veniva però giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria tabellare ai fini dell’equo indennizzo.
In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato per svolgere mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità sofferte.
Successivamente veniva rilasciato dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio il parere n. …../2016 del 20 gennaio 2017 con il quale l'affezione menzionata non veniva ritenuta dipendente da causa di servizio per le ragioni descritte nel parere che si concludevano con la seguente dichiarazione: “Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
In conformità al motivato giudizio espresso dal C.V.C.S. con il suddetto parere, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, veniva adottato il D.M. n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017 con il quale non si riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopracitata e veniva, in conseguenza, respinta anche la relativa domanda di concessione dell’equo indennizzo.
Nel frattempo, il ricorrente continuava ad assentarsi senza interruzione dal servizio per la malattia di cui sopra, percependo l’intero trattamento economico in attesa della definizione della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del D.P.R. 51/2009.
Quindi, dopo essere stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato con il già citato verbale della C.M.O. di Padova del 19 aprile 2016 ed essersi visto negare (con provvedimento n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017) il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “lieve OMISSIS”, veniva infine dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.
Pertanto, con decreto prefettizio n. OMISSIS del 20 ottobre 2017, il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio) dal 21 ottobre 2014 al 20 aprile 2016, con attribuzione in suo favore del trattamento economico intero per i primi dodici mesi di assenza (dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015) e di quello ridotto nella misura del cinquanta per cento per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.
Con provvedimento del Questore di Udine del 29 novembre 2017, infine, veniva chiesta all’Ispettore Capo la restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.
Avverso il suddetto decreto prefettizio del 20 ottobre 2017, il ricorrente proponeva il presente ricorso straordinario chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la riduzione al 50% del trattamento economico spettantegli per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, in quanto asseritamente erroneo ed illegittimo.
Il ricorrente col gravame in argomento ha sostenuto che l’Amministrazione sarebbe irrimediabilmente decaduta (ex art. 16 del D.P.R. 51/2009) dalla potestà di applicare la riduzione stipendiale controversa, in quanto nel caso in esame la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dallo stesso sofferta (emessa il 18 luglio 2017) è intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dalla data del suo collocamento in aspettativa per infermità (21 ottobre 2014).
Considerato:
La Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, che appresso si riporta, ritiene che i motivi di doglianza non possono essere condivisi.
Va evidenziato, anzitutto, che l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.
Con verbale modello BL/S n. ACMOII OMISSIS del 19 aprile 2016 il ricorrente è stato infatti destinatario di un giudizio di permanente ed assoluta inidoneità al servizio di Polizia e, successivamente, è stato poi dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.
Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento.
Mette conto evidenziare che il T.A.R. per la Campania, con la sentenza n. 1016/2017 del 5 giugno 2017, ha respinto un ricorso del tutto analogo a quello in esame (proposto da un altro appartenente alla Polizia di Stato), evidenziando che la norma contrattuale, che consente in via eccezionale la permanente attribuzione all’avente titolo dell’intero trattamento economico percepito durante l’aspettativa per infermità anche nel caso in cui il procedimento di riconoscimento della causa di servizio si concluda in senso negativo, ma, dopo il superamento del termine di 24 mesi, si applica soltanto «al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, laddove il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio, in modo assoluto»; infatti, come precisa lo stesso T.A.R., «è chiaro che la disposizione non può applicarsi al di fuori dei casi previsti, tra i quali non rientra, evidentemente, quello del ricorrente».
A questo si aggiunga che, per giurisprudenza ferma, il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
L’Amministrazione, invero, non è tenuta neppure a fornire una specifica motivazione, considerato il pubblico interesse a non gravare l’erario di spese indebite, essendo sufficiente, come nel caso in esame, che siano chiarite le ragioni per le quali il dipendente non aveva titolo alla somma corrisposta.
Nella fattispecie, il trattamento stipendiale inizialmente erogato in misura intera, anziché al 50%, per il periodo (dal 12° ed il 18° mese di assenza dal servizio per infermità) 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016 doveva necessariamente considerarsi come indebitamente corrisposto.
In presenza di tale indebito pagamento, l’Amministrazione da cui dipendeva il ricorrente non aveva alcun potere discrezionale di rinunciare al proprio credito e di conseguenza l’azione di recupero promossa con i provvedimenti impugnati è non solo legittima, ma può assumere il carattere di un vero e proprio atto dovuto, salva l’applicazione, in favore dell’interessato, di opportune forme di rateazione.
A nulla rileva, in contrario, l'eventuale buona fede del percettore, che - secondo pacifica e consolidata giurisprudenza - non rappresenta di per sé un ostacolo al recupero di somme indebitamente corrisposte ad un pubblico dipendente.
In merito, infatti, alla rilevanza della buona fede del percipiente, la più recente giurisprudenza consente (tenuto conto del comportamento del debitore) solamente di operare il recupero con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita dell’interessato (utilizzando cioè una procedura di recupero ispirata a criteri di gradualità), ma non di ritenere - in alcun caso - illegittimo il recupero in sé a causa della buona fede del dipendente.
Conclusivamente, la Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, ritiene che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare di sospensione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Toschi Gerardo Mastrandrea
Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso Straordinario.
Restituzione somme indebite.
- La c.d.s. non veniva riconosciuta
1) - periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016
2) - In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato ….
3) - restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.
IL CDS precisa:
4) - l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.
5) - Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 202001196
Numero 01196/2020 e data 15/06/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 27 maggio 2020
NUMERO AFFARE 00450/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di Udine, per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Udine n. OMISSIS in data del 20 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità;
LA SEZIONE
Vista la relazione del Ministero dell’interno nr. 333.A/U.C./OMISSIS/PP datata 19 marzo 2019 con cui si richiede il prescritto parere a questo Consiglio di Stato;
Visto il parere interlocutorio n. -OMISSIS- in data 7 novembre 2019, a cui per espressa dichiarazione non sono seguite repliche del ricorrente;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giorgio Toschi;
Premesso:
Con atto presentato 1’ 8 febbraio 2018 il ricorrente, Ispettore capo della Polizia di Stato in quiescenza, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento della Prefettura di Udine in data del 20 ottobre 2017, notificato il 30 ottobre 2017, nella parte in cui sono state quantificate e rideterminate le competenze allo stesso spettanti per il periodo di aspettativa trascorso dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015 e dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, prima della sua cessazione definitiva dal servizio per fisica inabilità.
A decorrere dal 21 ottobre 2014 il ricorrente iniziava infatti ad assentarsi dal servizio per motivi di salute; con istanza del 25 novembre 2014 egli chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, nonché la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “OMISSIS”.
La Commissione Medica Ospedaliera di Padova, con verbale modello B n. OMISSIS del 26 maggio 2015, riteneva il richiedente affetto dalla suindicata malattia, che veniva però giudicata non ascrivibile ad alcuna categoria tabellare ai fini dell’equo indennizzo.
In data 19 aprile 2016, lo stesso Ispettore dopo essere stato sottoposto a visita da parte della predetta C.M.O. di Padova, veniva giudicato “non idoneo in modo permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato”, mentre veniva riconosciuto idoneo al servizio nei ruoli civili della sua o in altre Amministrazioni dello Stato per svolgere mansioni compatibili con la sua ridotta capacità lavorativa e la natura delle infermità sofferte.
Successivamente veniva rilasciato dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio il parere n. …../2016 del 20 gennaio 2017 con il quale l'affezione menzionata non veniva ritenuta dipendente da causa di servizio per le ragioni descritte nel parere che si concludevano con la seguente dichiarazione: “Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”.
In conformità al motivato giudizio espresso dal C.V.C.S. con il suddetto parere, obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, veniva adottato il D.M. n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017 con il quale non si riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopracitata e veniva, in conseguenza, respinta anche la relativa domanda di concessione dell’equo indennizzo.
Nel frattempo, il ricorrente continuava ad assentarsi senza interruzione dal servizio per la malattia di cui sopra, percependo l’intero trattamento economico in attesa della definizione della procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del D.P.R. 51/2009.
Quindi, dopo essere stato dichiarato non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato con il già citato verbale della C.M.O. di Padova del 19 aprile 2016 ed essersi visto negare (con provvedimento n. -OMISSIS-N del 18 luglio 2017) il richiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “lieve OMISSIS”, veniva infine dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.
Pertanto, con decreto prefettizio n. OMISSIS del 20 ottobre 2017, il ricorrente veniva collocato in aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio) dal 21 ottobre 2014 al 20 aprile 2016, con attribuzione in suo favore del trattamento economico intero per i primi dodici mesi di assenza (dal 21 ottobre 2014 al 20 ottobre 2015) e di quello ridotto nella misura del cinquanta per cento per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, ai sensi dell’art. 68 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957.
Con provvedimento del Questore di Udine del 29 novembre 2017, infine, veniva chiesta all’Ispettore Capo la restituzione della metà degli stipendi allo stesso corrisposti in misura intera anche per il periodo 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016.
Avverso il suddetto decreto prefettizio del 20 ottobre 2017, il ricorrente proponeva il presente ricorso straordinario chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha disposto la riduzione al 50% del trattamento economico spettantegli per il periodo dal 21 ottobre 2015 al 20 aprile 2016, in quanto asseritamente erroneo ed illegittimo.
Il ricorrente col gravame in argomento ha sostenuto che l’Amministrazione sarebbe irrimediabilmente decaduta (ex art. 16 del D.P.R. 51/2009) dalla potestà di applicare la riduzione stipendiale controversa, in quanto nel caso in esame la pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dallo stesso sofferta (emessa il 18 luglio 2017) è intervenuta oltre il ventiquattresimo mese dalla data del suo collocamento in aspettativa per infermità (21 ottobre 2014).
Considerato:
La Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, che appresso si riporta, ritiene che i motivi di doglianza non possono essere condivisi.
Va evidenziato, anzitutto, che l’invocato termine di 24 mesi dall’inizio del collocamento in aspettativa per infermità è testualmente previsto dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. del 16 aprile 2009, n. 51 in favore del solo personale della Polizia di Stato (collocato in aspettativa per malattia in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità) che venga giudicato permanentemente non idoneo al servizio d’istituto in modo parziale e non si applica quindi in alcun modo al personale che, come l’Ispettore Capo ricorrente, sia stato dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.
Con verbale modello BL/S n. ACMOII OMISSIS del 19 aprile 2016 il ricorrente è stato infatti destinatario di un giudizio di permanente ed assoluta inidoneità al servizio di Polizia e, successivamente, è stato poi dispensato dal servizio per fisica inabilità a decorrere dal 21 aprile 2016.
Nei suoi confronti risultava, pertanto, applicabile, così come è stato correttamente applicato, il comma 4 del predetto art. 16, che prevede la sospensione della riduzione del 50% degli emolumenti stipendiali solo fino alla pronuncia del riconoscimento della causa di servizio ed il recupero di quanto corrisposto in eccesso nel caso di mancato riconoscimento.
Mette conto evidenziare che il T.A.R. per la Campania, con la sentenza n. 1016/2017 del 5 giugno 2017, ha respinto un ricorso del tutto analogo a quello in esame (proposto da un altro appartenente alla Polizia di Stato), evidenziando che la norma contrattuale, che consente in via eccezionale la permanente attribuzione all’avente titolo dell’intero trattamento economico percepito durante l’aspettativa per infermità anche nel caso in cui il procedimento di riconoscimento della causa di servizio si concluda in senso negativo, ma, dopo il superamento del termine di 24 mesi, si applica soltanto «al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, laddove il ricorrente è stato giudicato non idoneo al servizio, in modo assoluto»; infatti, come precisa lo stesso T.A.R., «è chiaro che la disposizione non può applicarsi al di fuori dei casi previsti, tra i quali non rientra, evidentemente, quello del ricorrente».
A questo si aggiunga che, per giurisprudenza ferma, il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione ai propri dipendenti ha carattere di doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio diritto a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate.
L’Amministrazione, invero, non è tenuta neppure a fornire una specifica motivazione, considerato il pubblico interesse a non gravare l’erario di spese indebite, essendo sufficiente, come nel caso in esame, che siano chiarite le ragioni per le quali il dipendente non aveva titolo alla somma corrisposta.
Nella fattispecie, il trattamento stipendiale inizialmente erogato in misura intera, anziché al 50%, per il periodo (dal 12° ed il 18° mese di assenza dal servizio per infermità) 21 ottobre 2015 - 20 aprile 2016 doveva necessariamente considerarsi come indebitamente corrisposto.
In presenza di tale indebito pagamento, l’Amministrazione da cui dipendeva il ricorrente non aveva alcun potere discrezionale di rinunciare al proprio credito e di conseguenza l’azione di recupero promossa con i provvedimenti impugnati è non solo legittima, ma può assumere il carattere di un vero e proprio atto dovuto, salva l’applicazione, in favore dell’interessato, di opportune forme di rateazione.
A nulla rileva, in contrario, l'eventuale buona fede del percettore, che - secondo pacifica e consolidata giurisprudenza - non rappresenta di per sé un ostacolo al recupero di somme indebitamente corrisposte ad un pubblico dipendente.
In merito, infatti, alla rilevanza della buona fede del percipiente, la più recente giurisprudenza consente (tenuto conto del comportamento del debitore) solamente di operare il recupero con modalità tali da non incidere sulle esigenze di vita dell’interessato (utilizzando cioè una procedura di recupero ispirata a criteri di gradualità), ma non di ritenere - in alcun caso - illegittimo il recupero in sé a causa della buona fede del dipendente.
Conclusivamente, la Sezione, concordando con l’avviso espresso dall’Amministrazione, ritiene che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare di sospensione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giorgio Toschi Gerardo Mastrandrea