Per notizia a quanti hanno dubbi significando che il Tar Lazio ha rigettato il ricorso. (questa sentenza è una delle tante trovate è tutte con lo stesso giudizio finale).
- il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma volontaria di un anno nell’Esercito contratta il 6 settembre 2011.
- Il provvedimento è stato adottato “a seguito dell’ulteriore accertamento dei requisiti previsti dal bando di reclutamento” all’esito dei quali è emerso che l'interessato aveva prodotto una dichiarazione mendace in merito al giudizio con cui era stato conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado”.
- L’amministrazione ha ritenuto il ricorrente carente dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. f del bando di reclutamento” dichiarandolo, perciò decaduto dalla Ferma.
- Nel caso di specie, la dichiarazione resa dal ricorrente - indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica - era potenzialmente in grado di incidere, influenzare, condizionare la valutazione dei titoli compiuta dall’Amministrazione; ovvero di alterare l’ordine della graduatoria, fino a consentire al candidato di rientrare - come poi si è rivelato - tra i vincitori del concorso.
- Al riguardo, l'articolo 76, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è chiaro nello stabilire che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso decreto decade da tutti i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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N. 04978/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Buscaglia, Rossana Airo', con domicilio eletto presso Anna Eliseo in Roma, via Cortina D'Ampezzo, 190;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
OMISSIS, non costituito;
per l'annullamento
del decreto n. …., datato 21 novembre 2011, con il quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla ferma volontaria di un anno nell’Esercito contratta il 6 settembre 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2012 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.
Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il decreto n. …., datato 21 novembre 2011, con il quale è stato dichiarato decaduto dalla ferma volontaria di un anno nell’Esercito contratta il 6 settembre 2011.
Il provvedimento è stato adottato “a seguito dell’ulteriore accertamento dei requisiti previsti dal bando di reclutamento” all’esito dei quali è emerso che il “VFP 1 –OMISSIS- aveva prodotto una dichiarazione mendace in merito al giudizio con cui era stato conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado”.
L’amministrazione ha ritenuto il ricorrente carente dei requisiti previsti dall’art. 2, c. 1, lett. f del bando di reclutamento” dichiarandolo, perciò decaduto dalla Ferma.
Come seguono le censure articolate in ricorso:
1) l’eventuale dichiarazione mendace non riguarda un requisito di accesso ma un mero criterio valutativo;
2) nulla è stato accertato in merito alle circostanze nelle quali la suddetta dichiarazione è stata rilasciata;
3) nel corso dei tre mesi in cui il ricorrente ha prestato servizio, nessun richiamo o provvedimento disciplinare hanno mai evidenziato la mancanza dei requisiti di buona condotta e di moralità;
4) nulla è stato detto in ordine all’iter logico seguito dal Dirigente circa l’assunzione di un provvedimento di tale gravità;
5) nulla è stato rilevato in merito alla innocuità della dichiarazione mendace, data la non influenza della stessa sul posto che sarebbe stato ricoperto in graduatoria dal ricorrente anche qualora il voto del diploma di licenza media dichiarato fosse stato quello realmente conseguito;
6) il provvedimento è sproporzionato.
Si è costituito il Ministero della Difesa.
In data 18 febbraio 2012, parte ricorrente ha depositato memoria con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza collegiale n. 1774/2012, sono stati chiesti documentati chiarimenti all’Amministrazione.
L’incombente è stato assolto.
La causa è matura per la sua decisione.
Il ricorso è infondato.
Sulla questione controversa, il Collegio non ravvede motivi per discostarsi dal proprio orientamento.
La sua manifesta infondatezza, a motivo del consolidato orientamento della Sezione, induce il Collegio a non ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, c. 2 del d.Lvo n. 104/2010.
Il ricorrente ha dichiarato, nella domanda di partecipazione al concorso, di avere riportato un giudizio diverso, e superiore, rispetto a quello realmente conseguito all’esito del corso di istruzione secondaria di primo grado.
Egli ha, pertanto, indicato ed allegato alla domanda di ammissione un elemento di giudizio utile ai fini della valutazione non corrispondente alla realtà.
Occorre premettere che il requisito circa il possesso delle qualità morali e di condotta incensurabili, richiesto per l’accesso a posti nelle Pubbliche Amministrazioni che esercitano – come nel caso in esame - competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, va inteso avuto riguardo a comportamenti riferibili all’aspirante che facciano dubitare che il medesimo possa mantenere un comportamento consono alle funzioni da espletare.
Il Collegio – come già chiarito in altri precedenti simili - ritiene che legittimamente l’Amministrazione abbia fatto discendere dalla suddetta circostanza le conseguenze in questa sede contestate.
Ed invero, l’amministrazione militare è tenuta a compiere un rigoroso apprezzamento del requisito in esame, a motivo dei delicati e particolari compiti di difesa cui il personale delle Forze Armate con rapporto di lavoro a tempo determinato è destinato; anche in considerazione della circostanza che detto personale costituisce la quasi totalità del bacino di selezione ai fini del reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare.
Il provvedimento impugnato dà adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione della Difesa ad escludere il ricorrente dalla procedura selettiva de qua, in vincolata applicazione della normativa di settore (art. 35 del D.Lgs. 165/2001) e della clausola di bando (art. 2, c. lett. f ed art. 5, c. 4 del bando di reclutamento), alle quali, in presenza dell’accertamento della mancanza anche di uno solo dei prescritti requisiti, accede l’esclusione dalla selezione, senza cha al riguardo residuino ulteriori margini di discrezionalità.
In ragione delle esposte considerazioni, si dimostra legittima l’esclusione dalla procedura concorsuale in impugnativa, in quanto fondata su un presupposto di fatto – la cui esistenza storica non è oggetto di contestazione – con riferimento al quale la resistente Amministrazione ha fondato la negativa valutazione, sotto il profilo dell’assenza dei prescritti requisiti di ordine morale e di condotta, a base dell’avversato provvedimento.
Né l’Amministrazione era tenuta a svolgere un particolare sindacato sulle ragioni e circostanze del mendacio.
Dal sig. OMISSIS si esigeva, infatti, niente altro che l’ordinaria diligenza, propria dell’uomo medio, nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso de quo.
Il ricorrente qualifica il fatto come “falso innocuo”, non avendo influito, la dichiarazione mendace, sulla graduatoria finale.
Il punteggio attribuitogli pari a 9,5 sarebbe stato, infatti, ridotto a 8,5 (per effetto del giudizio realmente conseguito in sede di diploma); punteggio, questo, che gli avrebbe comunque consentito di avere accesso alla leva.
Il Collegio osserva che la valutazione del falso innocuo sconta un giudizio ex ante e non ex post, con la conseguenza che non può essere considerato innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell’Amministrazione.
Nel caso di specie, la dichiarazione resa dal ricorrente - indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica - era potenzialmente in grado di incidere, influenzare, condizionare la valutazione dei titoli compiuta dall’Amministrazione; ovvero di alterare l’ordine della graduatoria, fino a consentire al candidato di rientrare - come poi si è rivelato - tra i vincitori del concorso.
Il falso (c.d. innocuo) si è rivelato, peraltro, sempre secondo un giudizio ex ante, anche un potenziale danno nei confronti degli altri candidati nella misura in cui, a cagione degli effetti causati dalla dichiarazione non veritiera, la posizione in graduatoria di costoro può averne risentito, fino alla esclusione dalla medesima.
La prova di resistenza che introduce il ricorrente non è, pertanto, in grado di revocare in dubbio la rilevanza del mendacio nella particolarità della fattispecie in esame.
In collegamento alla precisazione appena compiuta, il Collegio ritiene che possa operare nella fattispecie la nota distinzione tra falso solo oggettivo e falso anche soggettivo e circostanziato.
Si ha, infatti, una progressione nell’accertamento del falso, scandita da una autonoma fase nella quale si accerta solo il dato oggettivo della sua sussistenza, con la determinazione di un primo ordine di conseguenze; senza che abbia luogo, in tale fase, il completo apprezzamento di esso dal puto di vista della gravità della condotta.
Il primo, autonomo ordine di conseguenze riguarda la singola procedura nella quale è emerso il falso (ancorché c.d. innocuo) e si risolve, per la sua rilevanza meramente oggettiva, nella esclusione del candidato dal concorso, senza alcuna valutazione circa l’entità e rilevanza del falso medesimo.
E’ solo il secondo ordine di conseguenze (estraneo alla procedura selettiva) che involgerà il (successivo) completo apprezzamento del falso da parte delle competenti autorità, con riguardo alla sua entità e grado di partecipazione soggettiva.
Alla stregua di quanto sopra argomentato, il Collegio ritiene, in conclusione, che non appare affatto illogico né sproporzionato il fatto che la dichiarazione resa dal ricorrente sia stata assunta come eloquente indice di insufficiente moralità e/o condotta.
Anche l’eventualità che il ricorrente possa essere caduto in errore può, tutt’al più, attenuare il grado di responsabilità soggettiva sul piano della rilevanza penale, giammai esonerare il suo autore dalle conseguenze del proprio atto ai fini amministrativi, vale a dire nel rapporto con la pubblica amministrazione, improntato a canoni di lealtà, specie quando la dichiarazione viene resa nell’ambito di procedure selettive rette dal principio della par condicio competitorum.
Al riguardo, l'articolo 76, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è chiaro nello stabilire che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso decreto decade da tutti i benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Ebbene, il Collegio ritiene che la domanda di ammissione a concorso pubblico, e le annesse dichiarazioni, costituiscano atti giuridici in senso stretto i cui effetti (giuridici) non sono quelli voluti dall'autore bensì, quelli predeterminati dalla legge e si verificano in dipendenza di due qualità del fatto: imputabilità al soggetto agente; volontarietà della (sua) condotta.
Nel caso di specie, non v’è dubbio che l’atto de quo sia imputabile soggettivamente al ricorrente e che la condotta sia stata volontaria; tanto basta a far sì che si producano gli effetto giuridici previsti dalla disciplina legale, a prescindere dalla conoscenza del valore giuridico dell’atto e dalla volontà dei suoi effetti, che si verificano secondo il vigente ordinamento.
E’ sufficiente, dunque, sotto altro profilo, l’elemento oggettivo della dichiarazione mendace, assistita dalle due qualità del fatto giuridico sopra menzionate, perché gli effetti previsti dall’ordinamento si producano de iure.
In conclusione, non appare affatto illogico né ingiusto, ad avviso del Collegio, il fatto che la dichiarazione resa dal ricorrente sia stata assunta come eloquente indice di insufficiente moralità e/o condotta giacché anche la distrazione o la fretta con cui si è giustificato il ricorrente possono disvelare – nel particolare ambito militare, a cagione dei delicati compiti e funzioni assolti dall’Istituzione - una carenza di lealtà.
Qualità (moralità/condotta) che non irragionevolmente vengono contestate in determinate e significative procedure selettive a chi abbia reso false e/o erronee dichiarazioni su proprie qualità personali.
Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Nulla si dispone, invece, nei confronti del controinteressato non costituitosi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero della Difesa che si liquidano in € 1.500,00.
Nulla spese nei confronti del controinteressato evocato in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/06/2012
Dichiarazione mendace involontaria
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: Dichiarazione mendace involontaria
Messaggio da Avv. Giorgio Carta »
Buongiorno a tutti e scusate se riesco a rispondere solo adesso ad i vostri quesiti.
Devo dire, anche per esperienza professionale diretta, che il caso di errata/mendace compilazione della domanda di concorso é assolutamente frequente. Se mi consentite una battuta, ho notato che l'errore è sempre nel senso di "aumentare" il voto preso a scuola e mai quello di "diminuirlo" per errore.
A parte ciò, vi SCONSIGLIO categoricamente di commettere questa inutile e pericolosa leggerezza, giacché ormai il Ministero conosce la diffusione di tali "errori" e le conseguenze giuridiche sono di due ordini:
- amministrativa: il militare scoperto viene immediatamente posto in congedo ed il TAR Lazio è orientato a respingere i ricorsi proposti avverso il provvedimento di esclusione, anche se forse potrebbe aversi un margine di successo al Consiglio di Stato per le ipotesi in cui si sarebbe ottenuto l'arruolamento anche indicando correttamente il voto;
- penale: si risponde del reato di falso, il che determina l'impossibilità di partecipare a tutti i concorsi successivi.
Il mio consiglio per coloro che siano già incorsi in questa "svista" e ancora non sono stati scoperti è di scrivere all'Amministrazione e di rettificare la precedente dichiarazione, adducendo di essere stati in errore.
Questa condotta non è risolutiva di tutti i possibili effetti negativi amministrati, ma quanto meno, potrebbe evitarvi una condanna penale.
In bocca al lupo a tutti e ricordatevi che la correttezza, alla lunga, paga!
Avv. Giorgio Carta
Devo dire, anche per esperienza professionale diretta, che il caso di errata/mendace compilazione della domanda di concorso é assolutamente frequente. Se mi consentite una battuta, ho notato che l'errore è sempre nel senso di "aumentare" il voto preso a scuola e mai quello di "diminuirlo" per errore.
A parte ciò, vi SCONSIGLIO categoricamente di commettere questa inutile e pericolosa leggerezza, giacché ormai il Ministero conosce la diffusione di tali "errori" e le conseguenze giuridiche sono di due ordini:
- amministrativa: il militare scoperto viene immediatamente posto in congedo ed il TAR Lazio è orientato a respingere i ricorsi proposti avverso il provvedimento di esclusione, anche se forse potrebbe aversi un margine di successo al Consiglio di Stato per le ipotesi in cui si sarebbe ottenuto l'arruolamento anche indicando correttamente il voto;
- penale: si risponde del reato di falso, il che determina l'impossibilità di partecipare a tutti i concorsi successivi.
Il mio consiglio per coloro che siano già incorsi in questa "svista" e ancora non sono stati scoperti è di scrivere all'Amministrazione e di rettificare la precedente dichiarazione, adducendo di essere stati in errore.
Questa condotta non è risolutiva di tutti i possibili effetti negativi amministrati, ma quanto meno, potrebbe evitarvi una condanna penale.
In bocca al lupo a tutti e ricordatevi che la correttezza, alla lunga, paga!
Avv. Giorgio Carta
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Re: Dichiarazione mendace involontaria
Messaggio da Ileana1990 »
mariuccia ha scritto:Buongiorno avvocato desidero dei consigli :
Nel mese di maggio 2010 ho presentato domanda nell'Esercito italiano per VFP1, purtroppo nel compilare la domanda on line alla voce esito licenza media ho inserito buono anzichè sufficiente, purtroppo non avevo la mia pagella perchè mai ritirata e non ricordavo il risultato dopo vari anni. Non era mia intenzione dichiarare il falso perchè con il diploma e vari titoli arrivo ad un punteggio di 9,5
Sono diplomato perito chimico e sono iscritto alla facoltà di chimica industriale al 1° anno.
Giorno 5 luglio 2010 sono stato convocato a visita e sono stato idoneo, adesso sono in attesa della convocazione per partire per il rav.
Le chiedo:
Cosa posso fare per rettificare la falsa dichiarazione?
Quali sono i rischi se chiedo di rettificare?
(Fino al 30 luglio ci sono visite di idoneità, quindi non hanno iniziato le graduatorie).
in attesa di una Sua risposta
La ringrazio Anticipatamente
HO IL TUO STESSO PROBLEMA, MI SAI DIRE COME LO HAI RISOLTO?
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