Re: Perdita grado e revoca pensione
Inviato: mar gen 27, 2015 11:56 am
Chiarissimo. Con 25 anni di servizio è davvero una pensione ottima.
claudio1000 ha scritto: .......
Sent. n.48/2015 A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
........omissis
SENTENZA
........omissis
La Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la regione
Abruzzo - pur consapevole di un orientamento restrittivo in
materia, ma alla luce "di una rivisitazione della normativa e di
un'interpretazione costituzionalmente orientata", ha accolto il
ricorso proposto dal Salerno "
....omissis
.......dal momento che anche la Corte costituzionale ha, quantomeno, ritenuto
l’illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano
l’istituto della perdita del grado per i sottufficiali senza
prevedere, alla stregua di quanto statuito per gli ufficiali, che
il diritto a pensione maturi al compimento di 15 anni di servizio
(cfr. Corte cost. sent. n. 557/1989).
......omissis
Purtroppo e corretto l0operato della tua amministrazione- se ti rinviavano a giudizio un giorno dopo la riforma non potevano più toglierti la pensione- Ma essendo tu rinviato a giudizio otto mesi prima ,da quel giorno hai acquistato la qualifica di imputato-per cui il ministero fa retroagire la perdita del grado alla data del rinvio a giudizio- Ma visto che la pena e stata sospesa, hai fatto ricorso al T.A.R. avverso tale provvefimento ? scusa qual'è il reato per cui sei stato condannato ?stefano1959 ha scritto:gentile claudio1000 sono un ex (ormai) maresciallo dell'Esercito e sono nuovo del forum e gradirei approfonndire la tematica che ci interessa, anche io sto per avere revocata la pensione per riforma in quanto mi è stata comunicata la perdita del grado con la decorrenza al giorno del congedo per inabilità... e non capisco proprio gli articoli del c.o.m. che sono citati nel decreto, posto che al momento del mio congedo per riforma non ero sottosposto a procedimento disciplinare ne penale... sono stato rinviato a giudizio penalmente solo otto mesi dopo la mia riforma e il tutto si è concluso con una condanna con pena sospesa... grazie a chi saprà lumeggiarmi... anche perchè perdere la pensione per me vuol dire non avere più mezzi di sostentamento per me e la famiglia e a 56 anni chi ti fa più lavorare? grazie di cuore al forum
Hai qualche patologia ascritta a Tab-A ? se l'hai ,ti togleranno la pensione per riforma ,ma ti daranno la PP,in base alla categoria che hai-stefano1959 ha scritto:gentile claudio1000 sono un ex (ormai) maresciallo dell'Esercito e sono nuovo del forum e gradirei approfonndire la tematica che ci interessa, anche io sto per avere revocata la pensione per riforma in quanto mi è stata comunicata la perdita del grado con la decorrenza al giorno del congedo per inabilità... e non capisco proprio gli articoli del c.o.m. che sono citati nel decreto, posto che al momento del mio congedo per riforma non ero sottosposto a procedimento disciplinare ne penale... sono stato rinviato a giudizio penalmente solo otto mesi dopo la mia riforma e il tutto si è concluso con una condanna con pena sospesa... grazie a chi saprà lumeggiarmi... anche perchè perdere la pensione per me vuol dire non avere più mezzi di sostentamento per me e la famiglia e a 56 anni chi ti fa più lavorare? grazie di cuore al forum
Se il procedimento penale è successivo alla riforma non possono toglierti la pensione il problema è quando il medesimo è pendente quando eri in servizio come tra l'altro recita il C.O.M..stefano1959 ha scritto:gentile claudio1000 sono un ex (ormai) maresciallo dell'Esercito e sono nuovo del forum e gradirei approfonndire la tematica che ci interessa, anche io sto per avere revocata la pensione per riforma in quanto mi è stata comunicata la perdita del grado con la decorrenza al giorno del congedo per inabilità... e non capisco proprio gli articoli del c.o.m. che sono citati nel decreto, posto che al momento del mio congedo per riforma non ero sottosposto a procedimento disciplinare ne penale... sono stato rinviato a giudizio penalmente solo otto mesi dopo la mia riforma e il tutto si è concluso con una condanna con pena sospesa... grazie a chi saprà lumeggiarmi... anche perchè perdere la pensione per me vuol dire non avere più mezzi di sostentamento per me e la famiglia e a 56 anni chi ti fa più lavorare? grazie di cuore al forum
Ti posso garantire che il procedimento disciplinare viene avviato anche se non sei stato sospeso dal servizio, l'unica differenza che in quest'ultimo caso la rimozione del grado decorre dalla data di sospensione dal servizio mentre nel secondo dalla data di riforma.stefano1959 ha scritto:un saluto a tutti e grazie per le delucidazioni, in effetti al giorno della riforma ero in regolare costanza di servizio seppur in aspettativa per motivi di salute ovviamente... ero indagato ma il rinvio a giudizio è arrivato solo otto mesi dopo, come dicevo... non ero sospeso e l'inizio del provvedimento disciplinare è arrivato successivamente al patteggiamento per il reato di truffa militare (per carità me la sono anche cercata, ma da quì a toglierti proprio tutto mi sembra davvero troppo) ... alla fine di tutto l'iter disciplinare mi hanno comminato la perdita del grado ma retrodatando la perdita del grado al giorno del congedo per infermità, in base all'art. 867 comma 5 e 923 comma 5 del c.o.m. (ma il 867 comma 5 dice chiaro che dovrebbe venire applicato solo se si è sospeso) che dice appunto che la cessazione avviene per causa della perdita del grado e non più per infermità con relativa revoca della pensione..... a me sembra una boiata in quanto non ero sospeso dal servizio, e a me sembra che fanno tutto comunque, anche sapendo che la norma è chiara in questo senso, per farti fare ricorso con i tempi che ci vogliono e uno nel frattempo può morire pure di fame insieme alla famiglia, visto che la pensione te la tolgono.....
un ringraziamento per i vostri pareri
Esatto hai perfettamente ragione, se non sei stato mai sospeso dal servizio non possono far retroagire la la data della cessazione dal servizio- La retrodatazione della perdita del grado alla data della sospensione , essa avviene solo ed esclusivamente per effetti di questione economiche dove vengono salvaguardato gli interessi dello stato- Perchè nel caso che dopo una condanna oppure una archiviazione di un procedimento penale,oppure di una prescrizione ,un dipendente che e stato sottoposto a procedimento penale, nela caso abbia sofferto la sospensione cautelare, se non viene fatto il procedimento disciplinare entro dei termini ben precisi, il dipendente ha diritto a percepire tutti gli stipendi non percepiti--stefano1959 ha scritto:allora se ho ben capito indipendentemente dal fatto che non sono stato sospeso dal servizio ed essendo stato riformato mentre ero in regolare costanza di servizio mi retrodatano la perdita del grado al giorno del congedo... continui ad essere perplesso, ho letto le note tecniche della direzione generale del personale ultima versione datata ottobre 2014 che recita testualmente: "il provvedimento è perfetto, valido ed efficace dalla data di cessazione dal servizio ovvero da quando è stata disposta la sospensione precauzionale, se in tale data risulta pendente un procedimento disciplinare o penale che si conclude successivamente con la perdita del grado"... a me sembra chiaro che se non c'è nessun provvedimento in corso il provvedimento decorre dslla data del decreto... maH! non so più che pensare, ovviamente sto facendo ricorso al TAR e si vedrà...
grazie comunque dell'aiuto
Complimenti per Cosmo e goditi la meritata pensione, lascia stare gli Armaioli che tentano di infangare l'Arma dei Carabinieri.avt8 ha scritto:E normale che non potevano togliere la pensione-il brigadiere alla data del 2007 aveva raggiunto 39 anni di servizi,sufficienti per il diritto alla pensione-claudio1000 ha scritto:Per coloro che sono in procinto di vedersi revocare la pensione per riforma posto la sentenza nr.48/2015 della Corte dei Conti Sez. I Centrale d'appello che da ragione ad un Brigadiere. La stessa sentenza evidenzia inoltre che la parola "ad ogni effetto" non è presente nel nuovo codice di ord. militare a differenza della vecchia normativa 1954/599 e che pertanto la perdita della pensione non può ritenersi, allo stato, operante.
Sent. n.48/2015 A
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
composta dai Sigg.ri Magistrati
dott.ssa Piera Maggi Presidente rel.
dott. Nicola Leone Consigliere
dott.ssa Rita Loreto Consigliere
dott. Piergiorgio Della Ventura Consigliere
dott.ssa Giuseppa Maneggio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 46578 del
registro di Segreteria, proposto dal ministero della Difesa, nei
confronti del sig. Cosmo Salerno, avverso la sentenza n. 132/2013,
resa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo;
Visti gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2015, il relatore,
Presidente dott.ssa Piera Maggi, parte appellante Ministero della
Difesa a mezzo del dott. Michele Grisolia, su delega del direttore
Generale Maura Paolotti, il dott. Gianluca Giura per l’INPS, su
delega del dott. Antonello Crudo, e l’avvocato Federico Cinque per
parte appellata;
FATTO: Il sig. Cosmo SALERNO ha prestato servizio nell'Arma dei
Carabinieri dal 01.04.1974 al 15.06.2007 per un servizio utile
totale di anni 37 mesi 8 e giorni 3.
Il militare, con decorrenza dal 15.06.2007, cessava dal servizio
per inabilità assoluta al servizio militare ai sensi degli artt.
28 e 29 della Legge n. 599 del 31.07.1954.
Tale speciale normativa consentiva la maturazione del trattamento
pensionistico se il militare aveva raggiunto un'anzianità di
almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 di servizio effettivo.
Pertanto, avendo lo stesso maturato gli anni per la concessione
di tale emolumento, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
ha concesso il trattamento pensionistico ordinario spettante.
Successivamente, il militare veniva sottoposto a procedimento
disciplinare, iniziato nell'anno 2007 e conclusosi con un
provvedimento emesso dall’Amministrazione in data 10.12.2010, D.M.
n. 535/III-7/2010, che statuiva la perdita del grado con
decorrenza dal 15.06.2007, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt.37 e 60, n. 6 della legge 31 luglio 1954, n. 599, in
esecuzione alla sentenza n. 40 del 22.04.2009 emessa dalla Corte
Militare d'Appello.
Il sig. Cosmo SALERNO ha, conseguentemente, proposto ricorso alla
Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Abruzzo —
lamentando la sospensione dell'erogazione della pensione,
percepita a seguito del collocamento in congedo avvenuto per
inidoneità assoluta al servizio d'istituto, sospensione scaturita dalla condanna inflitta allo stesso con sentenza n. 5 in data
26.02.2008 del Tribunale Militare di Roma e confermata con
sentenza n. 40 del 22.04.2009 dalla Corte Militare d'Appello,
divenuta irrevocabile in data 01.12.2009 e, per effetto, con
decorrenza dal 15.06.2007.
La Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la regione
Abruzzo - pur consapevole di un orientamento restrittivo in
materia, ma alla luce "di una rivisitazione della normativa e di
un'interpretazione costituzionalmente orientata", ha accolto il
ricorso proposto dal Salerno ritenendo che "alla data di emissione
del decreto di rimozione per perdita del grado con decreto n.
535/111 — 7/2010, il ricorrente aveva già maturato il diritto a
conseguire la pensione di anzianità per riforma in data 15 giugno
2007, per cui il provvedimento disciplinare può incidere
esclusivamente sulla causa della cessazione dal servizio, ma non
già sull'erogazione del trattamento pensionistico".
La sentenza è stata impugnata dal Ministero della Difesa che la
ha ritenuta viziata per i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 60, n.6 DELLA
LEGGE 31 luglio 1954, n.599, NONCHE' DELL' ART. 923 DEL D.LGS
66/2010 — CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE.
L’Amministrazione ha infatti sostenuto che, a seguito della
perdita del grado quale conseguenza di provvedimento
disciplinare, verrebbe meno il diritto a conseguire pensione
per inabilità assoluta al servizio avendo, invece, prevalenza la motivazione disciplinare che comporta il venir meno
dell’anzianità utile a pensione. Tanto conseguirebbe
dall’applicazione dell’art. 923 comma 5 del D.leg.vo n.
66/2010 che così recita: ”il militare cessa dal servizio nel
momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle
predette cause, (previste dal comma 1 n.d.r.) anche se si
trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se
detto procedimento si conclude successivamente con un
provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal
servizio si considera avvenuta per tale causa”.
Secondo l’Amministrazione, pertanto, anche a fini
pensionistici, la norma troverebbe applicazione e si citano,
al riguardo, le sentenze n. 5/2013 della III Sez. centrale di
appello e n. 732/2011 della II Sez. Centrale di appello e n.
235 della Sezione giur. per la Regione Siciliana.
Conclusivamente la parte chiede la sospensiva della sentenza
impugnata e, nel merito, l’annullamento e/o la riforma della
sentenza stessa con vittoria di spese che si quantificano
forfettariamente in €. 1.000,00.
Il sig. Salerno si è costituito in giudizio con il
patrocinio dell’avvocato Federico Cinque ed ha sostenuto che
l’impugnativa, ad opera del solo Ministero della Difesa e non
da parte dell’INPS - che aveva emesso l’atto di sospensione
impugnato - avrebbe fatto passare in giudicato la sentenza
nei confronti dell’INPS stesso, mentre, per quanto di competenza del Ministero, sarebbe ancora in piedi il
contenzioso in sede amministrativa. Nel merito parte
appellata osserva che, alla data del 15 giugno 2007,
l’anzianità del Salerno era di 30 anni ed 8 mesi di servizio
effettivo, oltre a 6 anni 8 mesi e quindici giorni di
servizio riscattato e di 2 anni per il servizio militare
nell’arma, cosicché lo stesso avrebbe maturato 39 anni, 4
mesi e 15 giorni sufficienti anche a conseguire la pensione
ordinaria. Contesta ancora la difesa che la sanzione
disciplinare possa incidere in pejus sui diritti acquisiti e
cita giurisprudenza a favore di tale tesi ritenendo,
comunque, insussistente un potere di autotutela
dell’Amministrazione di annullare un provvedimento
pensionistico al di fuori dei casi espressamente previsti
dalla legge. Osserva ancora che, nel testo vigente alla data
di irrogazione della sanzione disciplinare, che disciplina la
perdita del grado (art. 923 del d.leg.vo n. 66/2010), è stato
significativamente tolto l’inciso, “ad ogni effetto” presente
nel precedente testo. Quanto alla sospensiva contesta,
quindi, sia il fumus boni iuris che il periculum in mora.
In data 12 maggio 2014 si è costituito in giudizio l’INPDAP
ricordando il proprio ruolo di ordinatore secondario di spesa
con competenze pensionistiche relative al personale militare
acquisite solo dal 1° gennaio 2010 limitatamente al personale
posto direttamente nella posizione di riserva o congedo assoluto e con esclusione del personale transitato in
ausiliaria in data anteriore al 1° gennaio 2010. Per il resto
si è riportato alle difese svolte in primo grado.
Con ordinanza n. 34/2014 è stata respinta l’istanza di
sospensiva prodotta dalla parte appellante per mancanza di
fumus boni iuris e di periculum in mora.
Alla pubblica udienza le parti hanno ribadito le tesi e le
conclusioni di cui agli scritti.
DIRITTO:
L’appello risulta regolarmente notificato anche all’INPS (ex
INPDAP) che si è anche costituito in giudizio contestando la
propria legittimazione passiva e, pertanto, la prima censura è
destituita da fondamento.
La questione proposta riguarda gli effetti della sanzione
disciplinare della perdita del grado con la medesima decorrenza
della data di cessazione dal servizio per inabilità assoluta che
aveva dato diritto a pensione.
Sostiene l’Amministrazione che tale diritto a pensione sarebbe
venuto meno con tutte le conseguenze connesse.
La tesi di parte appellante non si appalesa convincente dal
momento che anche la Corte costituzionale ha, quantomeno, ritenuto
l’illegittimità costituzionale delle norme che disciplinano
l’istituto della perdita del grado per i sottufficiali senza
prevedere, alla stregua di quanto statuito per gli ufficiali, che
il diritto a pensione maturi al compimento di 15 anni di servizio (cfr. Corte cost. sent. n. 557/1989). Tale anzianità era,
comunque, posseduta dall’appellante all’atto di collocamento a
riposo, impregiudicata ogni decisione su diverse maggiori
anzianità sostenute dalla parte, questione che non è oggetto del
presente giudizio.
Le argomentazioni della difesa di parte appellata, comunque,
rilevano che, nel nuovo testo dell’articolo relativo alla perdita
del grado (art. 923 del d.leg.vo n. 66/2010), è stato
significativamente tolto l’inciso, “ad ogni effetto” presente nel
precedente testo cosicché può ben ritenersi che una così grave
conseguenza, quale la perdita del diritto a pensione, non possa
ritenersi allo stato operante.
Si condividono, pertanto, le ragioni di cui alla sentenza
impugnata che deve essere, conseguentemente, confermata, anche sul
punto della legittimazione passiva dell’INPS quale ordinatore
secondario di spesa.
Le spese legali si liquidano in favore del sig. Salerno nella
misura di €. 1.000,00(mille/00).
Nulla per le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di
Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed
eccezione reiette
RIGETTA:
1'appello in epigrafe avverso la sentenza pure in epigrafe. Le spese legali si liquidano in favore del sig. Salerno nella
misura di €. 1.000,00(mille/00).
Nulla per le spese legali e di giudizio.
Così deciso, in Roma, nelle Camere di Consiglio del 13 gennaio
2015.
Il Presidente Estensore
f.to Piera Maggi
Depositata in Segreteria il 20 gennaio 2015
Il Dirigente
f.to Massimo Biagi