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Re: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima Dov

Inviato: dom mag 17, 2015 12:06 pm
da antoniomlg
Luciano76 ha scritto:Ciao antoniomlg, sul verbale della CMO hanno scritto " CONTROINDICATE MANSIONI COMPORTANTI ECCESSIVA SOLLECITAZIONE PSICO-FISICA; COMPATIBILI LE MANSIONI TECNICHE E/O AMMINISTRATIVE AD IMPIEGO PSICO-FISICO MODERATO".A prescindere quanto hanno scritto il mio problema è proprio quello di impugnare e tenere gli oggetti con la mano destra. Se percaso dovessero tornare alla carica quelli del Nucleo Comando, in quanto come succede sempre avendo sollevato il problema si sono limitati a mandare qualcun altro dicendo, ci informeremo...., io cosa dovrei fare se la dicitura non è abbastanza chiara per esonerarmi dall'esercitazione al tiro?!?

Grazie per le eventuali risposte....
Luciano
allora se e nel caso ti dovessero mandare al poligono a sparare tu fai presente
che impugnare l'arma e sparare comporta un rinculo tale da configurarsi
"ECCESSIVA SOLLECITAZIONE PSICO-FISICA"

la quale è controindicata dalla cmo

ciao

Re: R: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima

Inviato: dom mag 17, 2015 2:38 pm
da christian71
Luciano76 ha scritto:Ciao antoniomlg, sul verbale della CMO hanno scritto " CONTROINDICATE MANSIONI COMPORTANTI ECCESSIVA SOLLECITAZIONE PSICO-FISICA; COMPATIBILI LE MANSIONI TECNICHE E/O AMMINISTRATIVE AD IMPIEGO PSICO-FISICO MODERATO".A prescindere quanto hanno scritto il mio problema è proprio quello di impugnare e tenere gli oggetti con la mano destra. Se percaso dovessero tornare alla carica quelli del Nucleo Comando, in quanto come succede sempre avendo sollevato il problema si sono limitati a mandare qualcun altro dicendo, ci informeremo...., io cosa dovrei fare se la dicitura non è abbastanza chiara per esonerarmi dall'esercitazione al tiro?!?

Grazie per le eventuali risposte....
Luciano
Benvenuto Luciano, volendo potresti anche andare al poligono, e dopo le prime due o tre botte ti fermi ed accusando dolore manifesterai anche l'impossibilità a chiudere la mano, quindi chiederai di interrompere l'addestramento e di essere visitato presso il più vicino pronto soccorso… successivamente, ti fai dare anche un po di giorni dal tuo medico e fai una visita spelistica ove verrà certificata una riacutizzazione o infiammazione (cose del genere) post-traumatica facendo riferimento all'attività addestrativa in argomento… così penso che potresti anche risolvere il problema, se poi dovessero rimandartici, ripeti l'operazione…

L'unica cosa da accettare bene prima è se certificando l'impossibilità di maneggiare l'arma potrebbe essere motivo di riforma assoluta…

Ma speriamo che la CMO possa esentarti senza problemi già da subito…

Saluti in bocca al lupo
Christian

Inviato dal mio SM-N910F

Re: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima Dov

Inviato: dom mag 17, 2015 2:47 pm
da franruggi
La cmo riforma quasi .esclusuvame per patologie psichiatriche ....

francesco

Re: R: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima

Inviato: dom mag 17, 2015 3:38 pm
da christian71
Luciano76 ha scritto:Buongiorno a tutti, io in data 18/02/2014 a seguito di un arresto di due albanesi che facevano furti e rapine, per fermare uno di questi datosi alla fuga, mi fratturavo il 3° e 4° metacarpo mano destra (SONO DESTRORSO!!!). Seguiva un intervento chilurgico per riallineare i metacarpi rotti in maniera scomposta. In data 16/12/2014 la CMO di La Spezia mi riconosceva "PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL S.M.I. - IDONEO ALLA RISERVA SI REIMPIEGABILE NELLE CORRISPONDENTI AREE FUNZIONALI DEL PERSONALE CIVILE DELL'AD (LEGGE266/99) EVENTUALMENTE SI IMPIEGABILE QUALE PARZIALMENTE INIDONEO AI SENSI DEL DPR. 738/81 E DELLA LEGGE 68/99........ndr" in quanto non era stato fatto il modello C al momento del fatto perché non ero stato ricoverato per almeno 24ore nell'imediatezza ma soltanto un certificato di pronto soccorso con prognosi 30gg!!!!!! Comunque a seguito della mia domanda di riconoscimento di Causa di servizio mi veniva riconosciuta in data 27/03/2015 con Decreto debitamente notificatomi in data 10/04/2015. Al momento dell'infortunio io ero effettivo al Comando Stazione ora a seguito del mio stato di INIDONEO PARZIALE sono effettivo in extraorganico alla Centrale operativa, con orario lavorativo limitato e comprese tra le ore 08.00 e le ore 20.00, con una perdita economica non inddifferente. Un amico, purtroppo né il mio Reparto né il Nucleo Comando di Compagnia o superiori, mi ha informato della possibilità di presentare domanda di riconoscimento di "VITTIMA DEL DOVERE" non riuscendo a fornirmi ulteriori informazioni. Qualcuno di Voi mi può aiutare ad ottenere tale riconoscimento????????? Rimando in attesa fiducioso di un fattivo aiuto!
P.S. in quanto DESTRORSO ed avendo avuto danni alla mano destra, qualcuna sa se sono tenuto ancora a recarmi ai tiri al poligono? ho problemi effettivi ad impugnare e tenere la pistola, tanto che mi hanno fatti INIDONEO PARZIALE, ma i colleghi del Nucleo Comando non sanno se possono esentarmi dai tiri al poligono!!!!
Per quanto riguarda il riconoscimento dello status di VdD, putroppo sta diventando sempre più difficile farsi riconoscere le lesioni riportate a seguito di una colluttazione…

Comunque dovrai produrre apposita domanda da inviare al Ministero dell'Interno e nella stessa dovrai documentare dettagliatamente la dinamica dell'evento traumatico, nonchè le patologie che ne sono derivate…

Poi si susseguiranno una serie di accertamenti tramite Prefettura e CMO con lo scopo di verificare se sussistono i requisiti, l'eventuale nesso causale tra l'evento e le lesioni dichiarate e la % di invalidità permanente riscontrata…

Tutte queste fasi saranno importantissime, le CMO in particolare giocano contro di noi e quindi è consigliabile farsi seguire sin da subito da un medico legale competente in materia…

Se tutto va bene, in teoria, entro due anni si potrebbe concludere l'iter, ma diventa cosa sempre più rara… spesso ce ne vogliono anche più di tre...o oltre se bisogna ricorrere al giudice…

Questa sera posso allegarti copia di qualche fac-simile di domanda se vuoi… o potrai trovarli cercando tra i miei post…in più occasioni li avevo già condivisi…

Come diceva Antonio, se hai domande specifiche falle tranquillamente…

Saluti e buona serata
Christian

Inviato dal mio SM-N910F

Re: R: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima

Inviato: dom mag 17, 2015 4:51 pm
da christian71
franruggi ha scritto:La cmo riforma quasi .esclusuvame per patologie psichiatriche ....

francesco
Si certo Francesco, ma non vorrei che se si perde comunque l'idonità all'uso dell'arma, anche se non a causa di patologia psichiatrica, si possa incorrere nella inidoneità assoluta al SMI…

Se Luciano non è ancora interessato alla pensione o al transito nei ruoli civili, varrebbe la pena informarsi bene prima…

Saluti e buona serata
Christian

Inviato dal mio SM-N910F

Re: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima Dov

Inviato: dom mag 17, 2015 8:55 pm
da franruggi
Ti ricordi il.mio caso? Ho compromesso tutto l. Atto predominante, 3 interventi chirurgici e tanto non gli è importato nulla. Al.max riforma parziale. ..

francesco

Re: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima Dov

Inviato: dom mag 17, 2015 8:57 pm
da franruggi
Intervento chirurgico spalla gomito e tendini estensori di polso e dita......con esiti gravi

francesco

Re: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima Dov

Inviato: dom mag 17, 2015 9:39 pm
da christian71
A è vero… certo…

Un saluto Francè…

Inviato dal mio SM-N910F

Re: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima Dov

Inviato: dom mag 17, 2015 10:00 pm
da Luciano76
Grazie mille per le risposte e per la tua cortesia.
Luciano

Re: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima Dov

Inviato: lun mag 18, 2015 3:06 pm
da antoniomlg
cari amici miei purtroppo la strada si fà sempre più ripida

N. 01595/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01145/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonio Gravinese, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecce, Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza, Centro Ospedaliero della M.M. Taranto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per la declaratoria del diritto
al riconoscimento dello status di vittima del dovere e del connesso diritto alla speciale elargizione dell'assegno vitalizio;
per l'annullamento e/o disapplicazione, ove occorra
- della nota del 14.1.2014 contenente il preavviso di diniego di concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in materia di vittime del dovere comunicato con atto prot. N. 12222/AREA I/O.S.P. dalla Prefettura di Lecce in data 27.1.2014;
- del verbale Modello BL/G - Nr. 216/GdF del 14.5.2013 con cui la C.M.O. di Taranto ha espresso la valutazione della percentuale di l.P., Danno Biologico e Danno Morale ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per le vittime del dovere;
- di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nei motivi aggiunti, depositati in data 2 aprile 2015, per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 29.9.2014 contenente il diniego della concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in materia di vittime del dovere del 29.10.2014, notificato dalla Prefettura di Lecce in data 11.3.2015, prot. n. 559/C/3/E/8/GdF/335;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Lecce e di Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza e di Centro Ospedaliero della M.M. Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi, nei preliminari, l’avv. F.sca Ruggiero, in sostituzione dell'avv. A. Caggiula, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, brigadiere della Guardia di Finanza, ha presentato istanza per la concessione dei benefici previsti dall’art. 1, comma 563, l. 266/2005 con riguardo alle vittime del dovere, deducendo di aver riportato delle lesioni durante l’espletamento di un servizio finalizzato al contrasto alla criminalità, in quanto, mentre era alla guida di un auto di servizio, durante un inseguimento, restava coinvolto in un incidente stradale.
Con provvedimento 14 gennaio 2014, l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego, ritenendo che per il riconoscimento dei benefici i questione fosse necessario che, in base a quanto statuito dalla giurisprudenza, “il rischio affrontato vada oltre quello connesso all’attività di istituto”.
Avverso questo provvedimento, e avverso la determinazione della commissione medica che ha escluso la sussistenza del requisito della invalidità permanente, è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione di legge; erronea presupposizione in fatto e di diritto; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria; manifesta illogicità. 2. Eccesso di potere per sviamento; contraddittorietà; violazione d.P.R. 181/2009.
Deduce il ricorrente: che l’evento dannoso e le conseguenze riportate sono causalmente riconducibili all’evento di contrasto ad ogni tipo di criminalità; che il contesto ambientale era connotato da particolare pericolosità; che al ricorrete sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio tutte le infermità contratte durante l’attività di servizio.
L’Amministrazione, con memoria del 12 gennaio 2015, ha rilevato che il 26 giugno 2014 la CMO ha effettuato nuovi accertamenti sanitari finalizzati alla richiesta di elargizione in favore delle vittime del dovere e ha espresso una nuova valutazione della percentuale di danno biologico e danno morale.
L’Amministrazione, con memoria del 27 marzo 2015, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché sono stati impugnati atti endoprocedimentali. Nel merito ha rilevato che il provvedimento è adeguatamente motivato.
Il ricorrente, con motivi aggiunti del 2 aprile 2015, ha impugnato il provvedimento del 29 settembre 2014 di diniego della concessione dei benefici in materia di vittime del dovere deducendo il seguente motivo: violazione e falsa applicazione della normativa sullo status di vittima del dovere.
Nella pubblica udienza del 29 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che i provvedimenti ivi impugnati risultano superati dall’adozione di nuovi provvedimenti.
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la condizione di soldato (ma anche di agente delle forze dell’ordine) è di per sé una condizione connotata ordinariamente da un maggior coefficiente di rischio, per cui il concetto di “vittima del dovere” presenta caratteristiche speciali rispetto a quelle necessarie per l’ottenimento della causa di servizio (Consiglio di Stato, IV, 31 gennaio 2012, n. 480).
Perché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l’evento letale sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni d’istituto, ma è indispensabile che sia anche dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso” (Consiglio Stato, IV, 12 marzo 2001, n. 1404); e che il rischio stesso vada oltre quello ordinario (Consiglio Stato, VI, 24 giugno 2006, n. 4042).
Il concetto di “missione di qualunque natura” sta a significare che le norme invocate dagli appellanti, implicano non tanto una prestazione genericamente al di fuori della ordinaria sede di servizio, quanto piuttosto che l’evento lesivo si sia comunque verificato nell’ambito di speciali iniziative di difesa, di polizia, di soccorso, di ordine pubblico, di sostegno sociale, temporalmente limitate e direttamente correlate con gli obiettivi specificamente assegnati ed approvati dal Comando.
Pertanto se, in linea generale, è vero che i commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, avevano provveduto ad ampliare la nozione di “vittime del dovere” originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, deve concludersi che anche successivamente alla detta novella, è comunque necessario, per l’erogazione dello speciale beneficio, che l’evento sia avvenuto nell’ambito di attività estranee alla normale attività addestrativa o operativa. (Consiglio di Stato, 480/2012, cit.).
Perché il pubblico dipendente abbia diritto alla speciale elargizione prevista dall'art. 3 comma 2, l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1, l. 13 agosto 1980 n. 466, per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o invalidante sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso; presuppone cioè che il fatto lesivo, da cui si origina la relativa pretesa, si connoti per un quid pluris rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte del pubblico dipendente atteso che, diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché eziologicamente connessa al servizio prestato, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio (ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico), la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento (Tar Perugia, sez. I, 16 gennaio 2015, n. 30).
Posti questi principi, è da rilevare che le circostanze dedotte dal ricorrente ai fini dell’ottenimento dei benefici in esame, pur riferibili a cause di servizio, non possono però essere ricondotte all’espletamento di incarichi assolti “in particolare condizioni ambientali od operative”, né a rischi ulteriori e diversi rispetto a quello ordinariamente proprio, per così dire “tipico”, del suo lavoro.
In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Respinge il ricorso proposto con i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Re: Fac-Simile domande x benefici art.117e120 e "Vittima Dov

Inviato: lun mag 18, 2015 9:22 pm
da christian71
E si Antonio… purtroppo le cose si stanno complicando...

Inviato dal mio SM-N910F