Re: calcolo pensione per classe 59
Inviato: mer gen 07, 2015 4:47 pm
===all'età di 57,3 puoi lasciare il servizio con almeno 35 di contributi, ma la pensione la maturi dopo la finestra mobile.nino59 ha scritto:Buongiorno, mi fa' molto piacere scrivere e partecipare in questo forum , condivido il pensiero di angri 62 , NON facciamo la guerra tra poveri , le categorie privilegiate sono altre ...... non i colleghi che sono in ufficio .Stamattina sono stato al sindacato per porre nuovamente il quesito pensione , riassumo brevemente la mia situazione : sono nato marzo 1959 , entrato nella PS gennaio 1982 + 1 anno di militare + tutti i riscatti , il collega addetto alle pensioni mi riferiva che ad oggi 07/01 /2015 al compimento dell'età anagrafico anni 57 e mesi 3 potevo andare in pensione ( facendo la domanda 1 anno prima ) . Spero che angri 62 e Gino 59( esperti ) mi diano la conferma grazie e buon lavoro a tutti.
2) PENSIONE DI ANZIANITA'
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato che intendano cessare dal servizio e che abbiano i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva, sotto indicati:
1. 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva ( articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
2. 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165)
3. 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6 comma 2 del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n 165).
L'articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche,
Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva (aliquota 80%) dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.I
DECORRENZA: I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013,i requisiti dei :
57 anni e 3 mesi di età e 35 anni e di anzianità contributiva e
53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva
acquisiscono il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
I dipendenti della Polizia di Stato che maturano a decorrere dal 01/01/2013,i requisiti dei :
40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile
acquisiscono il diritto alla decorrenza trascorsi :
14 mesi per il 2013 ( 12 mesi legge 122/2010 (finestra mobile) + 2 mesi legge 111/2011)
15 mesi per il 2014 ( 12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011)
Rimangono esclusi da questo ulteriore differimento di (+ 2 mesi, + 3 mesi) i dipendenti della Polizia di Stato che hanno maturato il requisito contributivo dei 40 anni già nel 2011. Per coloro i quali hanno maturato i requisiti successivamente a tale data ed entro il 31/12/2012, occorrerà verificare se l'applicazione della "finestra mobile"- 12 mesi +1mese- ha già esaurito i propri effetti.