Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: lun dic 01, 2014 10:05 pm
da angri62
===se tieni presente che le regole degli arrotondamenti sono cambiate nel corso degli anni, prima 6 mesi ed 1 giorno poi 9 mesi ed un 1 giorno poi ancora 11 mesi 16 giorni.
il mio umile pensiero e calcolare quando era possible effettuare l'arrotondamento visto che le leggi si sonno succedute al 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 92 ed 94 tutte date che concorrono pensionisticamente.
magari qualche corte dei conti ne tiene conto.
Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: lun dic 01, 2014 10:25 pm
da vandelli
angri62 ha scritto:angri62 ha scritto:===se tieni presente che le regole degli arrotondamenti sono cambiate nel corso degli anni, prima 6 mesi ed 1 giorno poi 9 mesi ed un 1 giorno poi ancora 11 mesi 16 giorni.
il mio umile pensiero e calcolare quando era possible effettuare l'arrotondamento visto che le leggi si sonno succedute al 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 9293 ed 94 tutte date che concorrono pensionisticamente.
magari qualche corte dei conti ne tiene conto.
scusa 93-94
Scusa, venendo al sodo, secondo te io,
10.09.1982 ausiliario , 4 mesi di corso poi in ruolo
riscattati aa 1 mm 8 gg 6 lavoro precedente gia' riscattati
credo di avere piu' di 17 anni e 6 mesi a dicembre 1995 Non sono in grado di fare i calcoli)
potrei avere delle possibilità?
Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: lun dic 01, 2014 11:19 pm
da gino59
e: TUTTI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Messaggioda panorama » gio nov 13, 2014 10:53 pm
Interessante sentenza della Corte dei Conti
---------------------------------------------------------------------------
1) - riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995
2) - Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012.
3) - Con la determinazione impugnata (del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.
4) - Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995.
5) - Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.
6) - Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.
7) - il ricorso è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.
Ricorso ACCOLTO
N.B.: leggete il tutto qui sotto. Quindi qualcuno potrebbe fare RICORSO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SARDEGNA SENTENZA 93 22/05/2014
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014
Sent. n.93/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23069 del registro di Segreteria, proposto da
S. L., nato a ….. il 15 marzo 1963, residente in ……., via OMISSIS
RICORRENTE
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede provinciale di Sassari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS
RESISTENTE
Udita, nella pubblica udienza del 06/05/2014, l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha confermato le conclusioni di parte. Non comparso il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. L…, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.
La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in
DIRITTO
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.
Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.
L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).
Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.
La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.
A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.
Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.
Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.
Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.
Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.
Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.
Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.
La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.
L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.
Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.
In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).
Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.
Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.
Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, non essendo il ricorrente assistito da difensore.
PER QUESTI MOTIVI
il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.
Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.
Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 6 maggio 2014.
Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU
Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.
Il Dirigente
f.to Paolo Carrus
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Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: mar dic 02, 2014 7:22 am
da vandelli
gino59 ha scritto:e: TUTTI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Messaggioda panorama » gio nov 13, 2014 10:53 pm
Interessante sentenza della Corte dei Conti
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1) - riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995
2) - Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012.
3) - Con la determinazione impugnata (del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.
4) - Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995.
5) - Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.
6) - Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.
7) - il ricorso è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.
Ricorso ACCOLTO
N.B.: leggete il tutto qui sotto. Quindi qualcuno potrebbe fare RICORSO.
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SARDEGNA SENTENZA 93 22/05/2014
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014
Sent. n.93/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23069 del registro di Segreteria, proposto da
S. L., nato a ….. il 15 marzo 1963, residente in ……., via OMISSIS
RICORRENTE
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede provinciale di Sassari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS
RESISTENTE
Udita, nella pubblica udienza del 06/05/2014, l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha confermato le conclusioni di parte. Non comparso il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Il sig. L…, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.
La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in
DIRITTO
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.
Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.
L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).
Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.
La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.
A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.
Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.
Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.
Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.
Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.
Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.
Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.
La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.
L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.
Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.
In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).
Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.
Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.
Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, non essendo il ricorrente assistito da difensore.
PER QUESTI MOTIVI
il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.
Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.
Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 6 maggio 2014.
Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU
Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.
Il Dirigente
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm
Grazie Gino, quindi, sulla base della sentenza , indipendentemente dai 18 anni al 31.12.1995 potrei far valere che " il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995"
Poi, se a te o a qualcuno va, mi fate il conteggio sugli anni di servizio da me posseduti al 31.12.1995 ?
questi i dati:
ENTRO QUALE AGENTE AUSILIARIO
IL 10.09.1982
FACCIO 4 MESI DI CORSO ED ENTRO NEL RUOLO
AA 1 MM 8 GG 6 DI LAVORO PRECEDENTE RISCATTATI
Grazie a tutti
Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: mar dic 02, 2014 12:04 pm
da gino59
Messaggioda vandelli » lun dic 01, 2014 10:33 pm
vandelli ha scritto:
angri62 ha scritto:
angri62 ha scritto:
===se tieni presente che le regole degli arrotondamenti sono cambiate nel corso degli anni, prima 6 mesi ed 1 giorno poi 9 mesi ed un 1 giorno poi ancora 11 mesi 16 giorni.
il mio umile pensiero e calcolare quando era possible effettuare l'arrotondamento visto che le leggi si sonno succedute al 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 9293 ed 94 tutte date che concorrono pensionisticamente.
magari qualche corte dei conti ne tiene conto.
scusa 93-94
Scusa, venendo al sodo, secondo te io,
10.09.1982 ausiliario , 4 mesi di corso poi in ruolo
riscattati aa 1 mm 8 gg 6 lavoro precedente gia' riscattati
credo di avere piu' di 17 anni e 6 mesi a dicembre 1995 Non sono in grado di fare i calcoli)
potrei avere delle possibilità?
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BINGO:- Al 31.12.1995 sono AA17 MM7 GG2.- Saluti
Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: mar dic 02, 2014 2:20 pm
da vandelli
gino59 ha scritto:Messaggioda vandelli » lun dic 01, 2014 10:33 pm
vandelli ha scritto:
angri62 ha scritto:
angri62 ha scritto:
===se tieni presente che le regole degli arrotondamenti sono cambiate nel corso degli anni, prima 6 mesi ed 1 giorno poi 9 mesi ed un 1 giorno poi ancora 11 mesi 16 giorni.
il mio umile pensiero e calcolare quando era possible effettuare l'arrotondamento visto che le leggi si sonno succedute al 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 9293 ed 94 tutte date che concorrono pensionisticamente.
magari qualche corte dei conti ne tiene conto.
scusa 93-94
Ciao, grazie Gino per la risposta, non ho capito se il " bingo " sia relativo al fatto che io mi sia avvicinato nei conti ai 17 anni e 7 mesi o che i dati da te rilevati mi possano servire per un ricorso alla Corte dei Conti e sae si in relazione a quale legge sugli arrotondamenti , quella dal 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 92 93 ed 94 ? Grazie
Scusa, venendo al sodo, secondo te io,
10.09.1982 ausiliario , 4 mesi di corso poi in ruolo
riscattati aa 1 mm 8 gg 6 lavoro precedente gia' riscattati
credo di avere piu' di 17 anni e 6 mesi a dicembre 1995 Non sono in grado di fare i calcoli)
potrei avere delle possibilità?
================================
BINGO:- Al 31.12.1995 sono AA17 MM7 GG2.- Saluti
Ciao, grazie Gino per la risposta, non ho capito se il " bingo " sia relativo al fatto che io mi sia avvicinato nei conti ai 17 anni e 7 mesi o che i dati da te rilevati mi possano servire per un ricorso alla Corte dei Conti e sae si in relazione a quale legge sugli arrotondamenti , quella dal 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 92 93 ed 94 ? Grazie
Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: mar dic 02, 2014 3:04 pm
da vandelli
angri62 ha scritto:vandelli ha scritto:gino59 ha scritto:Messaggioda vandelli » lun dic 01, 2014 10:33 pm
vandelli ha scritto:
angri62 ha scritto:
angri62 ha scritto:
===se tieni presente che le regole degli arrotondamenti sono cambiate nel corso degli anni, prima 6 mesi ed 1 giorno poi 9 mesi ed un 1 giorno poi ancora 11 mesi 16 giorni.
il mio umile pensiero e calcolare quando era possible effettuare l'arrotondamento visto che le leggi si sonno succedute al 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 9293 ed 94 tutte date che concorrono pensionisticamente.
magari qualche corte dei conti ne tiene conto.
scusa 93-94
Ciao, grazie Gino per la risposta, non ho capito se il " bingo " sia relativo al fatto che io mi sia avvicinato nei conti ai 17 anni e 7 mesi o che i dati da te rilevati mi possano servire per un ricorso alla Corte dei Conti e sae si in relazione a quale legge sugli arrotondamenti , quella dal 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 92 93 ed 94 ? Grazie
Scusa, venendo al sodo, secondo te io,
10.09.1982 ausiliario , 4 mesi di corso poi in ruolo
riscattati aa 1 mm 8 gg 6 lavoro precedente gia' riscattati
credo di avere piu' di 17 anni e 6 mesi a dicembre 1995 Non sono in grado di fare i calcoli)
potrei avere delle possibilità?
================================
BINGO:- Al 31.12.1995 sono AA17 MM7 GG2.- Saluti
Ciao, grazie Gino per la risposta, non ho capito se il " bingo " sia relativo al fatto che io mi sia avvicinato nei conti ai 17 anni e 7 mesi o che i dati da te rilevati mi possano servire per un ricorso alla Corte dei Conti e sae si in relazione a quale legge sugli arrotondamenti , quella dal 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 92 93 ed 94 ? Grazie
===leggi attentamente la sentenza!!!!
Ciao Angri, il l' avevo gia' letta, ma ho capito che il ricorso puo' essere vinto solo per chi ha 17 aa 11 mm e 16 gg quando dice che " tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese" e di conseguenza ecc.ecc. Sbaglio ?
Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: mar dic 02, 2014 3:06 pm
da vandelli
angri62 ha scritto:vandelli ha scritto:gino59 ha scritto:Messaggioda vandelli » lun dic 01, 2014 10:33 pm
vandelli ha scritto:
angri62 ha scritto:
angri62 ha scritto:
===se tieni presente che le regole degli arrotondamenti sono cambiate nel corso degli anni, prima 6 mesi ed 1 giorno poi 9 mesi ed un 1 giorno poi ancora 11 mesi 16 giorni.
il mio umile pensiero e calcolare quando era possible effettuare l'arrotondamento visto che le leggi si sonno succedute al 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 9293 ed 94 tutte date che concorrono pensionisticamente.
magari qualche corte dei conti ne tiene conto.
scusa 93-94
Ciao, grazie Gino per la risposta, non ho capito se il " bingo " sia relativo al fatto che io mi sia avvicinato nei conti ai 17 anni e 7 mesi o che i dati da te rilevati mi possano servire per un ricorso alla Corte dei Conti e sae si in relazione a quale legge sugli arrotondamenti , quella dal 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 92 93 ed 94 ? Grazie
Scusa, venendo al sodo, secondo te io,
10.09.1982 ausiliario , 4 mesi di corso poi in ruolo
riscattati aa 1 mm 8 gg 6 lavoro precedente gia' riscattati
credo di avere piu' di 17 anni e 6 mesi a dicembre 1995 Non sono in grado di fare i calcoli)
potrei avere delle possibilità?
================================
BINGO:- Al 31.12.1995 sono AA17 MM7 GG2.- Saluti
Ciao, grazie Gino per la risposta, non ho capito se il " bingo " sia relativo al fatto che io mi sia avvicinato nei conti ai 17 anni e 7 mesi o che i dati da te rilevati mi possano servire per un ricorso alla Corte dei Conti e sae si in relazione a quale legge sugli arrotondamenti , quella dal 92 al 95 al 2011 con una pausa tra il 92 93 ed 94 ? Grazie
===leggi attentamente la sentenza!!!!
Ciao Angri, l' avevo gia' letta la sentenza , ma ho capito che il ricorso puo' essere vinto solo per chi ha 17 aa 11 mm e 16 gg quando dice che " tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese" e di conseguenza ecc.ecc. Sbaglio ?
Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: mar dic 02, 2014 3:34 pm
da angri62
===la Corte ha fatto una valutazione nel merito, ben sapendo che il ricorrente aveva 11mm 19gg
la legge abrogata prevedeva 6mm 1gg è anche vero che le valutazioni si fanno con le leggi in vigore.
ma perchè fa menzione alla vecchia legge se non c'entra niente.la legge dei 18aa è stata fatta prima dell'abrogazione, quindi si deduce che alla data indicata era in vigore e siccome nessuna legge può essere retroattiva, se ne deduce che la speranza è l'ultima a morire.
Re: info su pensione anticipata e ammontare
Inviato: mar dic 02, 2014 3:40 pm
da vandelli
angri62 ha scritto:===la Corte ha fatto una valutazione nel merito, ben sapendo che il ricorrente aveva 11mm 19gg
la legge abrogata prevedeva 6mm 1gg è anche vero che le valutazioni si fanno con le leggi in vigore.
ma perchè fa menzione alla vecchia legge se non c'entra niente.la legge dei 18aa è stata fatta prima dell'abrogazione, quindi si deduce che alla data indicata era in vigore e siccome nessuna legge può essere retroattiva, se ne deduce che la speranza è l'ultima a morire.
Mhhh si, ci si puo' provare ...Naturalmente, per me che sono ancora in servizio (non mi manca molto calcolando che , con i 5 anni di scivolo dovrei avere 39 anni di contributi) dovrei attendere di andare in pensione e non far valere i miei propri diritti anche adesso.
Comunque grazie per la risposta.