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Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: mar nov 18, 2014 6:53 pm
da antoniomlg
gino59 ha scritto:
antoniomlg ha scritto:
volante12 ha scritto:Ho capito. Grazie Angri.
ma se mancano pochi mesi ,
mi risulta che si può rientrare nel sistema retributivo
a titolo oneroso......

ciao
=======================
ESEMPIO:- Se si ha maturato AA1 MM6 GG1 puoi fare ricorso in base alla sentenza che aveva postato
Panorama....se lo vinci. non sborsi niente.-Saluti
gino la sentenza da come la ho capito io dice altra cosa
dice che si arrotonda alla frazione di mese non alla frazione di anno
se ho maturato AA 17 MM 11 e gg 16 allora per arrotondamenti
ho maturato AA 18 quindi come da sentenza sono nel sistema retributivo.

me se ho maturato AA17 MM 11 e gg 14 sono nel misto in quanto per il calcolo
arrotondo AA 17 MM 11 gg 00

-----------------

ma io dicevo altra cosa
e cioè:
se ho maturato AA 17 MM 08 gg 00

posso riscattare a titolo onero 4 mesi che mi mancherebbero
per rientrare nel sistema retributivo.????
questa è la mia domanda.

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: mar nov 18, 2014 7:17 pm
da vandelli
Quindi per me che ne mancano 5 di mesi per il retributivo, ne sono fuori...

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: mar nov 18, 2014 7:29 pm
da antoniomlg
vandelli ha scritto:Quindi per me che ne mancano 5 di mesi per il retributivo, ne sono fuori...
se qualcuno non conferma quello che sostengo io
usando le tue parole "Sei fuori"

ciao

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: mar nov 18, 2014 7:31 pm
da vandelli
Speriamo che Gino , per la prima volta , non si sia sbagliato...;)

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: mar nov 18, 2014 8:51 pm
da gino59
antoniomlg ha scritto:
vandelli ha scritto:Quindi per me che ne mancano 5 di mesi per il retributivo, ne sono fuori...
se qualcuno non conferma quello che sostengo io
usando le tue parole "Sei fuori"

ciao
==============================
Io parlavo del ricorso e non della ricongiunzione.-

Ovviamente e logicamente se c'è un o dei periodi da ricongiungere si può a titolo oneroso, la domanda
si deve presentare in servizio e non in congedo.-


La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso.
La ricongiunzione è regolata da due distinte leggi: la legge 07 febbraio 1979 n.29 e la legge 5 marzo 1990 n.45

La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art.1 della legge n.29/1979

L’art.1 della legge in esame dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, …) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).

Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa.

La ricongiunzione dei contributi provenienti dalle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi avviene sempre con pagamento di un onere da parte del richiedente. In questo caso, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti (art.2 della legge n.29/1979

Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione:
nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta
nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps
può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione dei quali sia titolare. L’interessato può esercitare la facoltà di ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all’atto della domanda ovvero nella gestione, diversa da quella di iscrizione, nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Tale tipo di ricongiunzione è onerosa.
Nel caso di ricongiunzione di periodi da lavoro autonomo valgono gli stessi requisiti richiesti per l’applicazione dell’art.1.

La ricongiunzione ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.45

E’ possibile ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda. È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell’età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa.

Modifiche apportate all’istituto della ricongiunzione con legge 30 luglio 2010, n.122

Per una migliore illustrazione delle novità introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 07 febbraio 1979, n. 29 e le conseguenze che si determinano in seguito all’avvenuta abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a titolo gratuito, delle posizioni trasferite da altre gestioni pensionistiche, con particolare riguardo ai fondi speciali Inps (Fondi elettrici, telefonici, volo, autoferrotranviari ecc..) si rinvia alla Circolare Inps n.142 del 05 novembre 2010, rinvenibile nella sezione “circolari e messaggi” del sito http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false;.

La domanda di ricongiunzione


La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell’Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un’unica gestione può essere esercitata una sola volta. Tale facoltà può essere esercitata una seconda volta:
dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro
al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione;

Quanto si paga


A seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con effetto sulle domande presentate dal 1 luglio la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della normativa citata è sempre a titolo oneroso.
L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.
Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

Come si paga


Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall'INPS con il provvedimento di accoglimento. I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
E’ possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite. Per accedere al servizio è necessario il codice fiscale e il codice PIN rilasciato dall’Istituto (nel caso di singola pratica è sufficiente il solo codice fiscale) oppure richiederli al contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, che provvederà all’invio della copia del bollettino all’ indirizzo desiderato o tramite posta elettronica.
Si ricorda infine che è possibile – comunicando il numero della pratica e il codice fiscale – effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
On line sul sito Internet http://www.inps.it" onclick="window.open(this.href);return false; --> Portale dei Pagamenti --> riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
Tramite il contact center (con carta di credito) al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico.
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell’importo all’indirizzo e-mail del prosecutore mentre l’Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all’indirizzo risultante nell’archivio INPS.
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’ addebito diretto su un conto bancario o postale.
E’ sufficiente compilare presso l’Agenzia tenutaria del conto un modello RID contenente l’opzione a importo fisso predefinito che implica la condizione di rinuncia al diritto di rimborso dell’addebito entro le otto settimane (decreto legislativo n. 11/2010). Non appena l’Ufficio delegato al pagamento ci comunicherà l’avvenuta autorizzazione all’addebito, sarà inviata una lettera di conferma nella quale comunicheremo il mese a partire dal quale il servizio sarà attivato e gli importi relativi alle scadenze dell’anno. Provvederemo quindi ad addebitare il pagamento sul conto segnalato, nel giorno di scadenza , in modo automatico, sicuro e senza costi aggiuntivi.
In attesa della lettera di conferma spedita dai nostri uffici Inps, si dovrà continuare ad effettuare i pagamenti utilizzando i bollettini MAV oppure con le altre modalità di pagamento sopra elencate, sempre rispettando le scadenze mensili indicate.
L’Istituto provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di una attestazione utile ai fini fiscali.
L’addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione al competente Ufficio. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.

Quando si paga


Il pagamento può essere effettuato:
in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).
Pagamento rateale
In caso di versamento rateale:
l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente
l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a euro 27,00
le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione
Attenzione
Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate sarà considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
Il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.
Se nel corso del pagamento rateale viene presentata domanda di pensione dovrà rivolgersi agli uffici della Sede competente per richiedere la trattenuta sulla pensione medesima.
L’interruzione del pagamento rateale dell’onere comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere riproposta solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: mar nov 18, 2014 9:05 pm
da gino59
vandelli ha scritto:Quindi per me che ne mancano 5 di mesi per il retributivo, ne sono fuori...
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Corte dei Conti, varie loc., per problemi pensionistici
Messaggioda panorama » ven nov 14, 2014 8:31 am

Interessante sentenza della Corte dei Conti, leggete e rileggete
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1) - riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995

2) - Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012.

3) - Con la determinazione impugnata (del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

4) - Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995.

5) - Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

6) - Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

7) - il ricorso è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Ricorso ACCOLTO

N.B.: leggete il tutto qui sotto. Quindi qualcuno potrebbe fare RICORSO.
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SARDEGNA SENTENZA 93 22/05/2014


SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SARDEGNA SENTENZA 93 2014 PENSIONI 22/05/2014


Sent. n.93/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
pronuncia la seguente

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23069 del registro di Segreteria, proposto da
S. L., nato a ….. il 15 marzo 1963, residente in ……., via OMISSIS

RICORRENTE

contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede provinciale di Sassari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS

RESISTENTE

Udita, nella pubblica udienza del 06/05/2014, l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha confermato le conclusioni di parte. Non comparso il ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO

Il sig. L…, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri in pensione, ha proposto ricorso a questa Sezione contro l’INPS, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla liquidazione della pensione con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e non fino al 31 dicembre 1995, come invece ha ritenuto l’amministrazione.

L’INPS si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 06/05/2014, con la quale gli avvocati difensori Alessandro DOA e Mariantonietta PIRAS hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese e competenze di legge.

La causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza, per le motivazioni di seguito esposte in

DIRITTO

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri , è cessato dal servizio il 04/05/2012. Con la determinazione impugnata (n. SS012012654283 del 06/08/2012, emessa dall’INPS, Gestione Dipendenti Pubblici di Sassari) gli è stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità calcolata con il sistema misto.

Il ricorrente lamenta che l’INPS avrebbe errato nel calcolare la pensione per la parte liquidata con il sistema retributivo, in quanto egli sostiene di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità contributiva di diciotto anni, il che determinerebbe, in suo favore, l’applicazione del disposto di cui all’art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995. Talché il trattamento di quiescenza avrebbe dovuto essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011 e non sino al 31 dicembre 1995, come fatto dall’amministrazione.

L’INPS, con nota del 10/01/2013, ha replicato che l’anzianità contributiva di cui alla citata disposizione dovrebbe essere calcolata senza operare alcun arrotondamento, il che determinerebbe l’infondatezza della pretesa del ricorrente (alla data in questione l’interessato possedeva un’anzianità contributiva di 17 anni, 11 mesi e 19 giorni).

Tale tesi è stata ribadita dalla difesa dell’Istituto previdenziale nella comparsa di costituzione in giudizio.

La disposizione invocata dal ricorrente (art. 1, comma 13 della legge n. 335/1995) stabilisce che “per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”. Tenuto conto della intervenuta disposizione di cui all’art. 24, comma 2 del d.l. n. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. n. 214/2011, ove si considerasse fondata la tesi del ricorrente, ne conseguirebbe che il suo trattamento di quiescenza dovrebbe effettivamente essere calcolato con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011. Nel provvedimento impugnato, invece, la pensione è stata calcolata con il sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la restante parte.

A questo riguardo, il ricorrente sostiene, a differenza dell’INPS, che il calcolo dell’anzianità contributiva debba essere effettuato arrotondando l’anzianità maturata. Egli ritiene applicabile in proposito la disposizione di cui all’art. 40, comma 2 del d.P.R. n. 1092 /1973 (che prevedeva l’arrotondamento ad anno intero della frazione superiore a sei mesi), ma osserva che, anche se si volesse applicare l’art. 59, comma 1 lett. b) della l. n. 449/1997, l’esito sarebbe lo stesso.

Ad avviso della Sezione, va intanto precisato che il possesso del requisito contributivo richiesto dalla citata disposizione della legge n. 335/1995 deve essere verificato alla luce della normativa vigente non alla data ivi indicata del 31 dicembre 1995, bensì nel momento in cui il lavoratore è collocato a riposo, salvo diversa ed espressa previsione di legge, che nel caso di specie non sussiste.

Ciò implica intanto che, nella fattispecie, non possa comunque applicarsi la disposizione di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto implicitamente abrogata, a decorrere dal 1° gennaio 1998, dall’art. 59, comma 1, lett. b) della l. n. 449/1997, il quale ha previsto che “per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”.

Proprio a tale ultima disposizione va fatto riferimento per la determinazione dell’anzianità contributiva posseduta dal ricorrente alla data del 31 dicembre 1995, posto che l’esito di tale calcolo è sicuramente rilevante “ai fini […] della misura della prestazione”.

Nel momento di entrata in vigore della norma si è posto un problema interpretativo. L’intento del legislatore è stato chiaramente quello di evitare, come invece avveniva nel regime precedente, alcun arrotondamento dell’anzianità contributiva basato sulle frazioni di anno.

Tuttavia, la norma non ha disposto alcunché circa le frazioni di mese.

Al riguardo, l’INPDAP, con circolare n. 14 del 16 marzo 1998 ha chiarito (v. punto 6) che “dal tenore letterale della norma in esame si evince che per "frazioni di anno" debbano intendersi esclusivamente i mesi. Pertanto, per i trattamenti pensionistici [con riguardo, tra gli altri, agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato] decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianità, o inabilità, si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge 274/91”.

La norma citata, riguardante le pensioni degli iscritti alle (allora esistenti) Casse pensioni degli istituti di previdenza, prevede che “il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”.

L’orientamento assunto dall’INPDAP appare condivisibile, considerando, per un verso, che il legislatore non ha mai esteso ai dipendenti pubblici il sistema di calcolo dell’anzianità contributiva vigente per i lavoratori del settore privato, in cui il periodo di base a detti fini è costituito dalla settimana coperta da contribuzione obbligatoria, e, per altro verso, che, in difetto di norma direttamente disciplinante la fattispecie, è giustificato il ricorso all’analogia, facendo applicazione di una norma dettata per un regime previdenziale (quello degli iscritti alle ex Casse pensioni) diverso da quello dei dipendenti dello Stato, ma comunque a quest’ultimo più assimilabile rispetto a quello vigente per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Va soggiunto che sia l’INPDAP che poi l’INPS hanno costantemente seguito l’indicazione data con la citata circolare del 1998, tant’è che anche nel provvedimento impugnato il servizio considerato per il calcolo della pensione al 31 dicembre 1995 è stato arrotondato a 18 anni.

In conclusione, la Sezione ritiene che, anche ai fini che interessano, il calcolo dell’anzianità contributiva del ricorrente alla data del 31 dicembre 1995 debba essere operato in conformità alle indicazioni date con la circolare dell’INPDAP sopra richiamata e, pertanto, tale anzianità debba essere determinata, per arrotondamento, in anni diciotto (considerato, come si è già detto, che il complessivo servizio utile maturato dal ricorrente al 31 dicembre 1995 ammontava ad anni 17, mesi 11 e giorni 19).

Ne consegue la fondatezza del gravame e quindi l’accertamento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sulle maggiori somme dovute per effetto della presente sentenza spettano al pensionato gli accessori di legge, da calcolare secondo le indicazioni date dalle SSRR di questa Corte con la sentenza n. 10/2002/QM, con la precisazione che la decorrenza degli accessori in questione deve essere fissata alla data del provvedimento impugnato (siccome adottato entro il termine regolamentare fissato per la definizione del procedimento) e, per i ratei successivi, dalla data di ciascuno di essi.

Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio, non essendo il ricorrente assistito da difensore.

PER QUESTI MOTIVI

il ricorso di S. L. è accolto e, per l’effetto, è dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all’anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1° gennaio 2012.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato, per i ratei precedenti, e dalla scadenza di ciascun rateo, per quelli successivi, in entrambi i casi sino al pagamento.

Nulla per le spese.
Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell’udienza.
Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 6 maggio 2014.

Il Giudice unico
f.to Antonio Marco CANU


Depositata in Segreteria il 22 maggio 2014.

Il Dirigente
f.to Paolo Carrus


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Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: mar nov 18, 2014 9:24 pm
da angri62
===puoi solo riscattare o ricongiungere periodi di lavoro effettuato e riconosciuti che per varie ipotesi non siano stati versati contributi, ma non puoi inventarti i periodi.
il sottoscritto pur avendo circa un anno e mezzo ancora da ricongiungere non mi è stato riconosciuto in quanto non esistevano contributi versati e neanche buste paghe per dimostrare che c'era stata un omissione, nonostante sul libretto di lavoro fossero riportate le date. ho rinunciato perchè avevo già raggiunto i miei scopi.

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: dom dic 14, 2014 4:09 pm
da antoniomlg
angri62 ha scritto:===puoi solo riscattare o ricongiungere periodi di lavoro effettuato e riconosciuti che per varie ipotesi non siano stati versati contributi, ma non puoi inventarti i periodi.
il sottoscritto pur avendo circa un anno e mezzo ancora da ricongiungere non mi è stato riconosciuto in quanto non esistevano contributi versati e neanche buste paghe per dimostrare che c'era stata un omissione, nonostante sul libretto di lavoro fossero riportate le date. ho rinunciato perchè avevo già raggiunto i miei scopi.

angri62 secondo te
è possibile riscattare un periodo in cui si è lavorato, ma non sono stati versati contributi
dal datore di lavoro per omessa dichiarazione di assunzione. risalente al 1982, per un totale di mesi 8
di cui è stata fatta una vertenza sindacale, ed al quale lavoratore dopo l'intervento della CGIL
sono stati pagati all'epoca 1983, un indennizzo di circa 800 mila lire??

cosa nè pensi ?
alla CGIL potrebbe esserci traccia di tale situazione
al dipendente statale in questione mancano 6 mesi per essere nel sistema
retributivo.....

grazie

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: dom dic 14, 2014 4:36 pm
da angri62
antoniomlg ha scritto:
angri62 ha scritto:===puoi solo riscattare o ricongiungere periodi di lavoro effettuato e riconosciuti che per varie ipotesi non siano stati versati contributi, ma non puoi inventarti i periodi.
il sottoscritto pur avendo circa un anno e mezzo ancora da ricongiungere non mi è stato riconosciuto in quanto non esistevano contributi versati e neanche buste paghe per dimostrare che c'era stata un omissione, nonostante sul libretto di lavoro fossero riportate le date. ho rinunciato perchè avevo già raggiunto i miei scopi.

angri62 secondo te
è possibile riscattare un periodo in cui si è lavorato, ma non sono stati versati contributi
dal datore di lavoro per omessa dichiarazione di assunzione. risalente al 1982, per un totale di mesi 8
di cui è stata fatta una vertenza sindacale, ed al quale lavoratore dopo l'intervento della CGIL
sono stati pagati all'epoca 1983, un indennizzo di circa 800 mila lire??

cosa nè pensi ?
alla CGIL potrebbe esserci traccia di tale situazione
al dipendente statale in questione mancano 6 mesi per essere nel sistema
retributivo.....

grazie
===non sò risponderti, se hai accettato un compromesso ci sarà traccia, bisogna vedere come la pensa l'inps.
a me hanno chiesto, buste paga, testimonianze ecc... nonostante avessi il libretto di lavoro con date, dei 3 anni e mezzo ne hanno ricosciuto solo 20 mesi. ma questo risultato dopo centinaia di mail, raccomandate, telefonate ecc...
chiedi un appuntamento con un funzionario dell'inps.

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: dom dic 14, 2014 5:09 pm
da antoniomlg
ma nel tuo caso avevi il libretto
e ti mancavano i contributi?

intanto consiglio all'interessato di recarsi al sindacato
per vedere se hanno un archivio dove ci
possa essere tracce della controversia seppur svolta a livello
sindacato.

poi vedremo
grazie dell'intervento

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: dom dic 14, 2014 5:20 pm
da angri62
antoniomlg ha scritto:ma nel tuo caso avevi il libretto
e ti mancavano i contributi?

intanto consiglio all'interessato di recarsi al sindacato
per vedere se hanno un archivio dove ci
possa essere tracce della controversia seppur svolta a livello
sindacato.

poi vedremo
grazie dell'intervento
===hanno trovato i contributi per soli venti mesi.
il restante periodo non era versato nulla e non mi hanno voluto riconoscere nulla se non con ducumentazione o testimoni. le date sul libretto, non avevano valore.

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: dom dic 14, 2014 6:50 pm
da antoniomlg
GRAZIE

ciao

Re: calcolo anni figurativi per ricorso

Inviato: dom dic 14, 2014 10:22 pm
da gino59
Come agire in caso di contributi non versati da parte del datore di lavoro:-


Non sempre i datori di lavoro rispettano i termini contrattuali o legali. In tal caso il lavoratore, qualora fosse convinto di essere nel giusto, potrebbe intervenire per far valere le proprie ragioni. Infatti, non è poi tanto raro che ditte poco serie scelgano di non erogare all'INPS la quota contributiva che spetta ai dipendenti, facendo sì che tutto il periodo lavorativo non riconosciuto venga perso ai fini pensionistici. Vediamo insieme, all'interno di questa guida, come agire in caso di contributi non versati da parte del proprio datore di lavoro:-
Assicurati di avere a portata di mano:
Possibilità di provare il mancato versamento dei contributi pensionistici da parte del proprio datore di lavoro.-

Passo 1 di 3:-
In queste circostanze, non è possibile intervenire penalmente contro i datori di lavoro. Tale inadempienza, è però punibile civilmente e con sanzioni pecuniarie.
Premesso questo, prima di poter prendere alcun provvedimento, è necessario controllare la propria situazione contributiva. Per farlo, basta richiedere un appuntamento con un consulente tecnico alla sede INPS della propria città. In alternativa, è possibile controllarla telematicamente al Sito Ufficiale INPS, inserendo le proprie credenziali (nome utente e PIN identificativo o tramite tessera sanitaria).
Per essere sicuri che il datore di lavoro stia versando i contributi, è sufficiente verifica che nella busta paga mensile (o nel contratto di collaborazione) sia presente la dicitura relativa ai versamenti per fini pensionistici.
Passo 2 di 3:-

Se la documentazione dimostra l'assenza dei contributi, in tutto o in parte, sarà possibile dare inizio all'iter burocratico per il loro recupero, recandosi all'INPS, all'Agenzia delle Entrate oppure presso un Sindacato, portando le buste paga in questione e il contratto lavorativo. Sarà inoltre necessario compilare il modulo RUR I BIS, con i dati anagrafici e i termini della richiesta. L'Ente, verificata l'effettiva inadempienza, si attiverà per ottenere sia il rimborso che il riconoscimento di un eventuale risarcimento. Bisogna però prestare attenzione alle tempistiche: infatti la legge n.335/1995, stabilisce che il versamento dei contributi obbligatorio cade in prescrizione dopo 5 anni. In tal caso, si avrà comunque diritto ad un vitalizio, pari alla somma aggiuntiva contestata.
Passo 3 di 3:-

Come agire in caso di contributi non versati da parte del datore di lavoro lavoroefinanza.soldionline.it Non sempre i datori di lavoro rispettano i termini contrattuali o legali. In tal caso il lavoratore, qualora fosse convinto di essere nel giusto, potrebbe intervenire per far valere le proprie ragioni. Infatti, non è poi tanto raro che ditte poco serie scelgano di non erogare all'INPS la quota contributiva che spetta ai dipendenti, facendo sì che tutto il periodo lavorativo non riconosciuto venga perso ai fini pensionistici. Vediamo insieme, all'interno di questa guida, come agire in caso di contributi non versati da parte del proprio datore di lavoro.
Assicurati di avere a portata di mano:
Possibilità di provare il mancato versamento dei contributi pensionistici da parte del proprio datore di lavoro
1 Come agire in caso di contributi non versati da parte del datore di lavoro lavoroefinanza.soldionline.it In queste circostanze, non è possibile intervenire penalmente contro i datori di lavoro. Tale inadempienza, è però punibile civilmente e con sanzioni pecuniarie.
Premesso questo, prima di poter prendere alcun provvedimento, è necessario controllare la propria situazione contributiva. Per farlo, basta richiedere un appuntamento con un consulente tecnico alla sede INPS della propria città. In alternativa, è possibile controllarla telematicamente al Sito Ufficiale INPS, inserendo le proprie credenziali (nome utente e PIN identificativo o tramite tessera sanitaria).
Per essere sicuri che il datore di lavoro stia versando i contributi, è sufficiente verifica che nella busta paga mensile (o nel contratto di collaborazione) sia presente la dicitura relativa ai versamenti per fini pensionistici.
2 Come agire in caso di contributi non versati da parte del datore di lavoro Se la documentazione dimostra l'assenza dei contributi, in tutto o in parte, sarà possibile dare inizio all'iter burocratico per il loro recupero, recandosi all'INPS, all'Agenzia delle Entrate oppure presso un Sindacato, portando le buste paga in questione e il contratto lavorativo. Sarà inoltre necessario compilare il modulo RUR I BIS, con i dati anagrafici e i termini della richiesta. L'Ente, verificata l'effettiva inadempienza, si attiverà per ottenere sia il rimborso che il riconoscimento di un eventuale risarcimento. Bisogna però prestare attenzione alle tempistiche: infatti la legge n.335/1995, stabilisce che il versamento dei contributi obbligatorio cade in prescrizione dopo 5 anni. In tal caso, si avrà comunque diritto ad un vitalizio, pari alla somma aggiuntiva contestata.


3)- Come agire in caso di contributi non versati da parte del datore di lavoro Il vitalizio può essere richiesto anche in concomitanza di una pensione attiva. La quota pensionistica, infatti, verrà implementata mensilmente con tale importo e sarà rapportata alla propria retribuzione media e ai periodi non coperti a fine previdenziale.

È inoltre possibile scegliere se ricevere il denaro suddiviso in rate o in un'unica soluzione. In ogni caso, per maggiori informazioni e per un parere tecnico o professionale è fortemente consigliato di rivolgersi ad un sindacato o ad un patronato..