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Re: Sindrome ansiosa depressiva

Inviato: lun apr 25, 2016 10:56 am
da panorama
da non sottovalutare eventuale concausa.
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l'uso dei farmaci per la depressione è anche concausa della manifestazione del glaucoma; ciò in quanto, a causa della depressione, si è costretti a sottoporsi a terapia con triciclici, “farmaci in grado di portare ad evidenza clinica il glaucoma”.

TRICICLICI

FARMACI ANTIDEPRESSIVI


Gli effetti degli antidepressivi concernono differenti organi sistemi ed apparati:

OMISSIS

-altri effetti collaterali

Sia pur raramente, gli antidepressivi triciclici possono indurre effetti collaterali ematologici (diminuzione del numero dei globuli bianchi e delle piastrine, aumento degli eosinofili e dei linfociti ipo o iperglicemia, iponatriemia, ecc), dermatologici (ipersudorazione, rash, porpora, petecchie, prurito, orticaria, dermatiti, edema facciale, fotosensibilizzazione cutanea ecc.).

Piu' frequenti invece sono gli effetti collaterali a carico dell'occhio e la funzione visiva quali midriasi con possibile presbiopia, cicloplegia con talora visione offuscata, riduzione della lacrimazione, e insorgenza, in soggetti predisposti, di glaucoma ad angolo acuto, patologia che rappresenta una controindicazione assoluta all'impiego di antidepressivi con attivita' anticolinergica.

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Inviato: lun apr 25, 2016 11:05 am
da panorama
http://www.psychiatryonline.it/node/2165" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Inviato: mar apr 26, 2016 10:54 pm
da STANCHISSIMO
Grazie molto panorama, ottima info

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Re: Sindrome ansiosa depressiva

Inviato: mer apr 27, 2016 1:17 pm
da panorama
Le info non sono mai abbastanza.
ciao

Re: Sindrome ansiosa depressiva

Inviato: dom mar 27, 2022 4:56 pm
da panorama
A seguito di ricorso straordinario al PdR, il CdS con il presente Parere del 04/01/2021, rigetta il ricorso del collega CC,

- disturbo psicopatologico di tipo bipolare, cessazione dal servizio permanente per infermità' ed il collocamento in congedo assoluto;

1) - ha proposto ricorso avverso il citato giudizio di “non idoneità al servizio d’istituto” alla Commissione Medica Interforze di 2^ istanza di Roma, la quale, in data 11 marzo 2019, lo ha definitivamente giudicato “ non idoneo permanentemente al servizio d’istituto”… “seppur reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione di appartenenza e/o di altre pubbliche Amministrazioni ….controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti per la sfera giuridica e l’uso delle armi ”.

2) - in data 10 aprile 2019 l’interessato ha dichiarato di non volersi avvalere della facoltà di transitare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Con il presente Parere il CdS precisa:

3) - tenuto conto che l’accertata condizione di salute del militare è incompatibile con l’uso delle armi e con l’esercizio delle funzioni proprie dell’Arma.

4) - Infatti, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, i giudizi espressi dalle commissioni mediche costituiscono una chiara manifestazione di discrezionalità tecnica, basata su nozioni scientifiche e su dati di esperienza, la quale non può essere censurata nemmeno alla luce di difformi conclusioni raggiunte da sanitari interpellati autonomamente dall’interessato, poiché i relativi accertamenti sono riservati ai competenti organi dell’Amministrazione.