esame del giudicato penale dopo essere stati riformati

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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militare37

Re: esame del giudicato penale dopo essere stati riformati

Messaggio da militare37 »

io ho semplicemente litigato a parole con un mio superiore gerarchico senza nemmeno offenderlo peraltro. quindi credo che nel mio caso se mi sospendono sarà per pochissimo tempo e questa cosa spero e mi auguro non comprometta il futuro e prossimo passaggio a ruolo civile in quanto in questo periodo sono statoi riformato
grazie ancora


nabboni

Re: esame del giudicato penale dopo essere stati riformati

Messaggio da nabboni »

militare37 ha scritto:io ho semplicemente litigato a parole con un mio superiore gerarchico senza nemmeno offenderlo peraltro. quindi credo che nel mio caso se mi sospendono sarà per pochissimo tempo e questa cosa spero e mi auguro non comprometta il futuro e prossimo passaggio a ruolo civile in quanto in questo periodo sono statoi riformato
grazie ancora
Quello che dici e che ti auguri, dovrebbe essere la norma.

Non posso però non rilevare che nelle sentenza da me citate, ci è stato un soggetto che è stato destituito definitivamente a seguito di sentenza del CDS senza aver ottenuto alcuna condanna penale, ovvero i fatti ascritti non costituivano il reato di cui all'art 323 c.p. per cui è stato, a questo punto, anche ingiustamente sospeso. In soldoni, tale reato, non poteva essere elevato e ad un attento esame le motivazioni della rimozione sono proprio quelle previste dall'art. 323 c.p., ma ciò non può essere possibile, gli accadimenti (si superficiali, ma davvero ridicoli) dovevano essere diversamente considerati (se fosse stato possibile, evidentemente no). Nella seconda sentenza, il soggetto è stato destituito per aver infranto il reato di cui all'art. 4 della legge 110/1975 che prevede soltanto l'arresto fino a 1 anno e l'ammenda fino a 200.000. Invito a leggerlo per rendersi conto di cosa si tratta. Questi sono i fatti, poi uno può dire quello che vuole.
skorpios
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Re: esame del giudicato penale dopo essere stati riformati

Messaggio da skorpios »

legge 110/75

4. Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle. -appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila (1). Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e della ammen-da da lire quattrocentomila a lire ottocentomila quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza (1).
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila (1).
La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.
[Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei prededenti commi quarto e quinto] (2).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

(1) Pena così aumentata dall'art. 113, comma 4, 1. 689/81. Le suddette pene sono triplicate qualora si versi nelle condizioni previste dall'art. 9 della legge antimafia 575/65.
(2) Comma abrogato dall'art. 8 del d.l. 26-4-1993, n. 122 conv. in l. 25-6-1993, n. 205.


Oltre che elementare, sarò pure estremamente sintetico:
Saluti.
nabboni

Re: esame del giudicato penale dopo essere stati riformati

Messaggio da nabboni »

Guarda che per me puoi copiare tutto quello che vuoi, devi argomentare, non sai argomentare.Giustifica la destituzione sull art. 323 c.p. (che non si è concretizzato) e la destituzione per il possesso di una pistoletta elettrica. Dopo che avrai argomentato ne riparliamo. Non posso più perdere tempo.

Saluti copia e incolla.
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Re: esame del giudicato penale dopo essere stati riformati

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Se per «esame del giudicato penale» lei intende l'avvio di un procedimento disciplinare di stato, devo dirle che non è ostativa la circostanza che lei sia stato grattanto riformato e fatto transitare nei ruoli civili dell'amministrazione.
Non conoscendo di cosa lei sia accusato né delle prove a suo carico, non posso fare una previsione dell'esito dell'eventuale procedimento disicplinare.
Le suggerisco di ricolgersi ad un avvocato esperto della materia.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
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