Riscatto buonuscita
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Re: Riscatto buonuscita
Messaggio da Carminiello »
[/quote]
Nel caso, ad esempio, in cui un contribuente abbia omesso la presentazione del modello Unico 2007, l’eventuale credito IRPEF sorto nell’anno d’imposta 2005 ed esposto nella relativa dichiarazione annuale, potrà essere riportato nella prima dichiarazione utile finché non interviene, dopo dieci anni, la prescrizione dello stesso.[/quote]
Angri, scusa..quindi, tanto per fornire una risposta definitiva, confermi che, in merito ai contributi pagati per il riscatto degli anni ai fini del TFR:
- E' possibile chiedere il rimborso di quanto pagato nei precedenti 10 anni ?
- La modalità di richiesta è tramite la prima utile dichiarazione dei redditi ?
Grazie
Nel caso, ad esempio, in cui un contribuente abbia omesso la presentazione del modello Unico 2007, l’eventuale credito IRPEF sorto nell’anno d’imposta 2005 ed esposto nella relativa dichiarazione annuale, potrà essere riportato nella prima dichiarazione utile finché non interviene, dopo dieci anni, la prescrizione dello stesso.[/quote]
Angri, scusa..quindi, tanto per fornire una risposta definitiva, confermi che, in merito ai contributi pagati per il riscatto degli anni ai fini del TFR:
- E' possibile chiedere il rimborso di quanto pagato nei precedenti 10 anni ?
- La modalità di richiesta è tramite la prima utile dichiarazione dei redditi ?
Grazie
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Re: Riscatto buonuscita
Messaggio da spadaccino »
Questo argomento è molto importante, puoi darmi dei riferimenti giuridici? Potresti spiegare meglio cosa bisogna fare per recuperare il credito degli anni precedenti? Grazie per la tua disponibilità. Ciao
Re: Riscatto buonuscita
===non sono ne commercialista e ne impiegato all'ufficio delle entrate, mi limito ha riportare studi reperiti in rete. fate tutte le istanze che ritenete opportune, poi dovranno rispondere in base alle leggi, che ovviamente potete contestare. personalmente se ritengo che mi abbiano fatto un torto scrivo due righe per le spiegazioni.
saluti
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Re: Riscatto buonuscita
Messaggio da Carminiello »
Giusto Angri, la prossima settimana scrivo all'agenzia delle entrate della mia città e vediamo che dicono. Appena rispondono, posto qui. Ciao a tutti
Re: Riscatto buonuscita
Alla cortese attenzione di tutti.-
Contributi da riscatto pagati direttamente in busta paga. Per quanto riguarda il contributo, se il prelievo avviene in busta paga direttamente da parte del sostituto d’imposta, il datore di lavoro, quest’ultimo è obbligato ad operare la deduzione fiscale in sede di conguaglio. In questo caso l’importo del contributo non deve essere indicato nel modello 730, essendo già state considerate dal datore di lavoro. In questo caso, avendo delle spese e degli oneri deducibili, considerati dal datore di lavoro nel calcolo dell’Irpef dovuta in busta paga, essendo questi contributi già esclusi dal reddito complessivo dal sostituto d’imposta, l’indicazione della cifra sarà reperibile nel modello Cud per quello del c.a. è al punto 129 e nelle annotazioni ci sarà una descrizione analitica degli oneri di riscatto prelevati in busta paga.
Contributi da riscatto pagati direttamente in busta paga. Per quanto riguarda il contributo, se il prelievo avviene in busta paga direttamente da parte del sostituto d’imposta, il datore di lavoro, quest’ultimo è obbligato ad operare la deduzione fiscale in sede di conguaglio. In questo caso l’importo del contributo non deve essere indicato nel modello 730, essendo già state considerate dal datore di lavoro. In questo caso, avendo delle spese e degli oneri deducibili, considerati dal datore di lavoro nel calcolo dell’Irpef dovuta in busta paga, essendo questi contributi già esclusi dal reddito complessivo dal sostituto d’imposta, l’indicazione della cifra sarà reperibile nel modello Cud per quello del c.a. è al punto 129 e nelle annotazioni ci sarà una descrizione analitica degli oneri di riscatto prelevati in busta paga.
Re: Riscatto buonuscita
i riscatti buonuscita sono deducibili essendo le rate mensili trattenute in busta paga tali detrazioni avvengono automaticamente contestualmente in busta paga basta guardare le detrazioni riconosciute
Re: Riscatto buonuscita
Ricorso ACCOLTO
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Egr. colleghi tutti, leggete attentamente ciò che sta scritto e meditate tutta la rivoluzione dell'argomento.
(art. 1847 del decreto legislativo n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare)
IL TAR di Salerno precisa:
1) - Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, ritiene, dunque, il Tribunale che la questione giuridica posta dal ricorso in trattazione debba risolversi nel senso che il termine cui occorre fare riferimento, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia, anche per il personale militare, quello della decorrenza giuridica del rapporto e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica, ove non vi sia coincidenza temporale tra i due momenti.
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SENTENZA ,sede di SALERNO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500605 - Public 2015-03-13 -
N. 00605/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Salerno, Via A. Balzico, 41c/O D'Alessio;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'annullamento
provvedimento del ministero della difesa - direzione generale della previdenza militare e della leva - prot. 0006315 del 08/04/2014 avente ad oggetto " riscatto del servizio comunque prestato ai fini pensionistici. d.p.r. n.1092/73. istanze del ten.col. OMISSIS - quesito."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 6-6-2014 e depositato il 26-6-2014 il ten.col. OMISSIS impugnava dinanzi a questo Tribunale amministrativo il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stata sostanzialmente respinta la propria istanza volta ad ottenere la computabilità ( ed il relativo riscatto ) ai fini pensionistici del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del proprio rapporto di lavoro e la decorrenza amministrativo-economica.
Denunziava, al riguardo: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del dpr n. 1092/1973, dell’articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 142, comma 2 del dpr n. 1092/1973; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta e disparità di trattamento.
Instauratosi il contraddittorio, l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, resistendo al proposto gravame.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 22-1-2015.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La questione giuridica portata all’esame del Tribunale concerne la computabilità , ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione ( decorrenza amministrativo-economica ), ove i due momenti non risultino in concreto coincidenti.
Il problema non si pone ( e tanto è pacificamente riconosciuto dall’Amministrazione resistente) per gli ordinari dipendenti statali, atteso che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 precisa che “ il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.
Il riferimento letterale alla “decorrenza del rapporto” evidenzia chiaramente che il momento cui occorre fare riferimento, in assenza di ulteriori specificazioni , è quello della decorrenza giuridica, la quale costituisce il momento in cui si colloca l’inizio del rapporto giuridico che si instaura tra l’amministrazione ed il dipendente.
Il problema si pone, invece, (apparentemente, come di seguito si vedrà) per il personale militare, atteso che la norma di riferimento (art. 1847 del decreto legislativo n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare) recita , al primo comma, che “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”.
Dunque, non vi è riferimento alla “decorrenza del rapporto”, ma alla “assunzione del servizio”, terminologia diversa che potrebbe indurre ad individuare il dies a quo nel momento di effettiva presa di servizio e, dunque, della decorrenza amministrativo-economica del rapporto.
Ritiene, peraltro, il Tribunale che tale interpretazione non sia corretta, evidenziandosi che, in realtà, nonostante la differente terminologia utilizzata , il momento di decorrenza del computo sia lo stesso, tanto che per il personale civile che per quello militare.
Inducono a tale lettura le considerazioni che di seguito si espongono.
Occorre in primo luogo evidenziare, sotto il profilo storico, che la disposizione normativa concernente i criteri di computo per il personale militare era in origine collocata nel richiamato articolo 8 del dpr n. 1092/1973, unitamente a quella relativa al personale civile.
Invero, il secondo comma , dopo aver precisato che “il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”, proseguiva affermando che “Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione del servizio stesso”.
La collocazione delle due disposizioni nel medesimo comma, senza soluzione di continuità e senza l’utilizzo di locuzioni (quali “invece”) atte ad evidenziare una diversità di disciplina è indicativa della volontà del legislatore di dare al personale civile ed a quello militare la medesima regolamentazione di computo del servizio ai fini pensionistici, giustificandosi la differente terminologia utilizzata solo in relazione alla diversità delle funzioni e mansioni svolte dal personale civile e da quello militare.
Per il primo, invero, il contenuto del rapporto è qualificato in termini di “impiego” e di “lavoro”; per il secondo, invece, attesa la peculiarità dei compiti svolti, il medesimo è indicato in termini di “servizio” ( correntemente, invero, con riferimento alle prestazioni dei militari, si parla di “servizio militare”).
Dunque, il termine “servizio” non indica un concetto diverso rispetto a quello del rapporto giuridico che si instaura tra un datore di lavoro ed un prestatore , ma sta ad indicare la medesima relazione giuridica, qualificandola diversamente in relazione alle particolarità contenutistica delle mansioni e delle funzioni svolte dal militare.
A tale conclusione induce anche la lettura del successivo disposto della norma, che individua specificamente i casi in cui il servizio ( rectius, il tempo di svolgimento del rapporto) non è computabile; evidenziandosi, al riguardo, che le eccezioni risultano essere sostanzialmente le stesse tanto per il personale civile che per quello militare, utilizzandosi terminologie diverse o aggiunte solo in relazione alla diversità tipologica del rapporto ( ad esempio, mentre per il personale civile si parla di aspettativa per motivi di famiglia, per i militari si opera riferimento all’aspettativa per motivi privati; per questi ultimi , poi, si indica la qualità di “richiamati senza assegni” tipica dell’ordinamento militare e non presente in quella del personale civile).
Orbene, tale uguale disciplina è indicativa della operatività della medesima regola anche con riferimento al criterio generale di computo del servizio ai fini pensionistici e, dunque, del criterio della decorrenza giuridica del rapporto.
D’altra parte, ciò è confermato dal fatto che la seconda parte del citato articolo 8, nella sua formulazione originaria ( presente tale disposizione anche nell’attuale articolo 1847 del Codice dell’ordinamento militare), prevede, per i militari, anche la computabilità di periodi in cui non vi è stato svolgimento effettivo del servizio ( il tempo trascorso durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà).
La espressa formulazione di una eccezione alla computabilità ( totale per il personale civile, parziale per quello militare) lascia ritenere che la regola generale sia nel senso che ciò che rileva non è l’ effettivo svolgimento del rapporto quanto piuttosto la sussistenza del rapporto giuridico tra amministrazione e dipendente.
Sicchè deve ritenersi che anche per il personale militare il computo debba essere effettuato dalla data di decorrenza giuridica del servizio, in tal senso dovendosi interpretare l’inciso “data di assunzione del servizio”.
Tale considerazione storico-normativa è importante ed ha valenza dirimente, considerato che la disposizione contenuta nell’attuale articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010 non è altro che la trasposizione della previgente disciplina contenuta nell’articolo 8 ( che accomunava personale civile e personale militare) in un testo specifico (Codice dell’ordinamento militare) che raccoglie tutta la normativa concernente l’ordinamento militare, ivi compresa la regolamentazione del rapporto di lavoro e del trattamento di quiescenza.
Ed, invero, la disposizione di interesse , contenuta nel previgente articolo 8 del dpr n. 1092/1973, risulta essere stata soppressa dall’articolo 2268, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, proprio in occasione della emanazione del codice dell’ordinamento militare.
Né a diversa conclusione induce la parziale differenza della lettera delle norme ( quella soppressa: “ Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio fino a quella di cessazione del servizio stesso”; quella oggi vigente: “ Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”).
Invero, l’indicazione “il computo del servizio effettivo” è il necessario adattamento lessicale conseguente al fatto che un precedente capoverso diviene disposizione autonoma costituente in via esclusiva il primo comma del nuovo articolo di legge e , dunque, il “servizio effettivo” esprime lo stesso concetto che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 indica nei “servizi prestati in qualità di dipendente statale”.
Di poi, non può trarre in inganno la circostanza che l’articolo 1847 parli di servizio “effettivo”.
La locuzione, invero, riporta l’intitolazione della Sezione I ( Servizio Effettivo) del Capo II (Valutazione dei servizi) del Titolo II ( Trattamento previdenziale normale) del Codice e vale chiaramente ad indicare l’ordinario servizio svolto in qualità di militare , per contrapporlo e distinguerlo da altre fattispecie peculiari ( non ordinarie), pure rilevanti ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, previste dalle successive Sezioni II ( Maggiorazione dei servizi effettivi) e III ( Servizi computabili a domanda).
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, ritiene, dunque, il Tribunale che la questione giuridica posta dal ricorso in trattazione debba risolversi nel senso che il termine cui occorre fare riferimento, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia, anche per il personale militare, quello della decorrenza giuridica del rapporto e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica, ove non vi sia coincidenza temporale tra i due momenti.
Il ricorso è, pertanto, fondato, conseguendo l’annullamento del provvedimento in questa sede impugnato.
La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF, Estensore
Francesco Gaudieri, Consigliere
Valeria Ianniello, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
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Egr. colleghi tutti, leggete attentamente ciò che sta scritto e meditate tutta la rivoluzione dell'argomento.
(art. 1847 del decreto legislativo n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare)
IL TAR di Salerno precisa:
1) - Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, ritiene, dunque, il Tribunale che la questione giuridica posta dal ricorso in trattazione debba risolversi nel senso che il termine cui occorre fare riferimento, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia, anche per il personale militare, quello della decorrenza giuridica del rapporto e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica, ove non vi sia coincidenza temporale tra i due momenti.
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SENTENZA ,sede di SALERNO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500605 - Public 2015-03-13 -
N. 00605/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01351/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1351 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Viglione, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Salerno, Via A. Balzico, 41c/O D'Alessio;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;
per l'annullamento
provvedimento del ministero della difesa - direzione generale della previdenza militare e della leva - prot. 0006315 del 08/04/2014 avente ad oggetto " riscatto del servizio comunque prestato ai fini pensionistici. d.p.r. n.1092/73. istanze del ten.col. OMISSIS - quesito."
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 6-6-2014 e depositato il 26-6-2014 il ten.col. OMISSIS impugnava dinanzi a questo Tribunale amministrativo il provvedimento in epigrafe specificato, con il quale era stata sostanzialmente respinta la propria istanza volta ad ottenere la computabilità ( ed il relativo riscatto ) ai fini pensionistici del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del proprio rapporto di lavoro e la decorrenza amministrativo-economica.
Denunziava, al riguardo: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del dpr n. 1092/1973, dell’articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 142, comma 2 del dpr n. 1092/1973; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta e disparità di trattamento.
Instauratosi il contraddittorio, l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, resistendo al proposto gravame.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 22-1-2015.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
La questione giuridica portata all’esame del Tribunale concerne la computabilità , ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione ( decorrenza amministrativo-economica ), ove i due momenti non risultino in concreto coincidenti.
Il problema non si pone ( e tanto è pacificamente riconosciuto dall’Amministrazione resistente) per gli ordinari dipendenti statali, atteso che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 precisa che “ il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”.
Il riferimento letterale alla “decorrenza del rapporto” evidenzia chiaramente che il momento cui occorre fare riferimento, in assenza di ulteriori specificazioni , è quello della decorrenza giuridica, la quale costituisce il momento in cui si colloca l’inizio del rapporto giuridico che si instaura tra l’amministrazione ed il dipendente.
Il problema si pone, invece, (apparentemente, come di seguito si vedrà) per il personale militare, atteso che la norma di riferimento (art. 1847 del decreto legislativo n. 66/2010 – Codice dell’ordinamento militare) recita , al primo comma, che “il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”.
Dunque, non vi è riferimento alla “decorrenza del rapporto”, ma alla “assunzione del servizio”, terminologia diversa che potrebbe indurre ad individuare il dies a quo nel momento di effettiva presa di servizio e, dunque, della decorrenza amministrativo-economica del rapporto.
Ritiene, peraltro, il Tribunale che tale interpretazione non sia corretta, evidenziandosi che, in realtà, nonostante la differente terminologia utilizzata , il momento di decorrenza del computo sia lo stesso, tanto che per il personale civile che per quello militare.
Inducono a tale lettura le considerazioni che di seguito si espongono.
Occorre in primo luogo evidenziare, sotto il profilo storico, che la disposizione normativa concernente i criteri di computo per il personale militare era in origine collocata nel richiamato articolo 8 del dpr n. 1092/1973, unitamente a quella relativa al personale civile.
Invero, il secondo comma , dopo aver precisato che “il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto”, proseguiva affermando che “Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione del servizio stesso”.
La collocazione delle due disposizioni nel medesimo comma, senza soluzione di continuità e senza l’utilizzo di locuzioni (quali “invece”) atte ad evidenziare una diversità di disciplina è indicativa della volontà del legislatore di dare al personale civile ed a quello militare la medesima regolamentazione di computo del servizio ai fini pensionistici, giustificandosi la differente terminologia utilizzata solo in relazione alla diversità delle funzioni e mansioni svolte dal personale civile e da quello militare.
Per il primo, invero, il contenuto del rapporto è qualificato in termini di “impiego” e di “lavoro”; per il secondo, invece, attesa la peculiarità dei compiti svolti, il medesimo è indicato in termini di “servizio” ( correntemente, invero, con riferimento alle prestazioni dei militari, si parla di “servizio militare”).
Dunque, il termine “servizio” non indica un concetto diverso rispetto a quello del rapporto giuridico che si instaura tra un datore di lavoro ed un prestatore , ma sta ad indicare la medesima relazione giuridica, qualificandola diversamente in relazione alle particolarità contenutistica delle mansioni e delle funzioni svolte dal militare.
A tale conclusione induce anche la lettura del successivo disposto della norma, che individua specificamente i casi in cui il servizio ( rectius, il tempo di svolgimento del rapporto) non è computabile; evidenziandosi, al riguardo, che le eccezioni risultano essere sostanzialmente le stesse tanto per il personale civile che per quello militare, utilizzandosi terminologie diverse o aggiunte solo in relazione alla diversità tipologica del rapporto ( ad esempio, mentre per il personale civile si parla di aspettativa per motivi di famiglia, per i militari si opera riferimento all’aspettativa per motivi privati; per questi ultimi , poi, si indica la qualità di “richiamati senza assegni” tipica dell’ordinamento militare e non presente in quella del personale civile).
Orbene, tale uguale disciplina è indicativa della operatività della medesima regola anche con riferimento al criterio generale di computo del servizio ai fini pensionistici e, dunque, del criterio della decorrenza giuridica del rapporto.
D’altra parte, ciò è confermato dal fatto che la seconda parte del citato articolo 8, nella sua formulazione originaria ( presente tale disposizione anche nell’attuale articolo 1847 del Codice dell’ordinamento militare), prevede, per i militari, anche la computabilità di periodi in cui non vi è stato svolgimento effettivo del servizio ( il tempo trascorso durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà).
La espressa formulazione di una eccezione alla computabilità ( totale per il personale civile, parziale per quello militare) lascia ritenere che la regola generale sia nel senso che ciò che rileva non è l’ effettivo svolgimento del rapporto quanto piuttosto la sussistenza del rapporto giuridico tra amministrazione e dipendente.
Sicchè deve ritenersi che anche per il personale militare il computo debba essere effettuato dalla data di decorrenza giuridica del servizio, in tal senso dovendosi interpretare l’inciso “data di assunzione del servizio”.
Tale considerazione storico-normativa è importante ed ha valenza dirimente, considerato che la disposizione contenuta nell’attuale articolo 1847 del d.lgs. n. 66/2010 non è altro che la trasposizione della previgente disciplina contenuta nell’articolo 8 ( che accomunava personale civile e personale militare) in un testo specifico (Codice dell’ordinamento militare) che raccoglie tutta la normativa concernente l’ordinamento militare, ivi compresa la regolamentazione del rapporto di lavoro e del trattamento di quiescenza.
Ed, invero, la disposizione di interesse , contenuta nel previgente articolo 8 del dpr n. 1092/1973, risulta essere stata soppressa dall’articolo 2268, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, proprio in occasione della emanazione del codice dell’ordinamento militare.
Né a diversa conclusione induce la parziale differenza della lettera delle norme ( quella soppressa: “ Per il personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio fino a quella di cessazione del servizio stesso”; quella oggi vigente: “ Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dello stesso”).
Invero, l’indicazione “il computo del servizio effettivo” è il necessario adattamento lessicale conseguente al fatto che un precedente capoverso diviene disposizione autonoma costituente in via esclusiva il primo comma del nuovo articolo di legge e , dunque, il “servizio effettivo” esprime lo stesso concetto che l’articolo 8 del dpr n. 1092/1973 indica nei “servizi prestati in qualità di dipendente statale”.
Di poi, non può trarre in inganno la circostanza che l’articolo 1847 parli di servizio “effettivo”.
La locuzione, invero, riporta l’intitolazione della Sezione I ( Servizio Effettivo) del Capo II (Valutazione dei servizi) del Titolo II ( Trattamento previdenziale normale) del Codice e vale chiaramente ad indicare l’ordinario servizio svolto in qualità di militare , per contrapporlo e distinguerlo da altre fattispecie peculiari ( non ordinarie), pure rilevanti ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, previste dalle successive Sezioni II ( Maggiorazione dei servizi effettivi) e III ( Servizi computabili a domanda).
Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, ritiene, dunque, il Tribunale che la questione giuridica posta dal ricorso in trattazione debba risolversi nel senso che il termine cui occorre fare riferimento, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, sia, anche per il personale militare, quello della decorrenza giuridica del rapporto e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica, ove non vi sia coincidenza temporale tra i due momenti.
Il ricorso è, pertanto, fondato, conseguendo l’annullamento del provvedimento in questa sede impugnato.
La novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente FF, Estensore
Francesco Gaudieri, Consigliere
Valeria Ianniello, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2015
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Re: Riscatto buonuscita
Messaggio da Carminiello »
Bravo Panorama, come sempre, questa sentenza è interessantissima. Nel mio caso, decorrenza giuridica 3 marzo, amministrativa 7 aprile. Sarà poco, ma se mi spetta anche solo un mese di pensione in più, perchè regalarla?
Visto che proprio in queste settimane mi stanno facendo tutti i conteggi per la pensione di inabilità...come devo fare? Comunicare la sentenza al mio servizio amministrativo e chiedere l'adeguamento? Infatti dagli estratti dell'Inps trovo scritto - a questo punto erroneamente- aprile...
Visto che proprio in queste settimane mi stanno facendo tutti i conteggi per la pensione di inabilità...come devo fare? Comunicare la sentenza al mio servizio amministrativo e chiedere l'adeguamento? Infatti dagli estratti dell'Inps trovo scritto - a questo punto erroneamente- aprile...
Re: Riscatto buonuscita
Senza aspettare che ti liquidano, anticipali, scrivendo che dovranno attenersi ai seguenti art. ( e li citi) così come previsto dalla sentenza del Tar Campania - sez. staccata di Salerno nr.... datata ..... ed invia un fax o una lettera R/R.
Così facendo apri un caso, facendo finta che tu non sai null'altro e cmq. dovranno risponderti.
Sempre se tu vuoi scrivere ad un tuo caro amico liquidatore.
Così facendo apri un caso, facendo finta che tu non sai null'altro e cmq. dovranno risponderti.
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Re: Riscatto buonuscita
Messaggio da Carminiello »
Grazie:-) Poi posterò la risposta...panorama ha scritto:Senza aspettare che ti liquidano, anticipali, scrivendo che dovranno attenersi ai seguenti art. ( e li citi) così come previsto dalla sentenza del Tar Campania - sez. staccata di Salerno nr.... datata ..... ed invia un fax o una lettera R/R.
Così facendo apri un caso, facendo finta che tu non sai null'altro e cmq. dovranno risponderti.
Sempre se tu vuoi scrivere ad un tuo caro amico liquidatore.
Re: Riscatto buonuscita
Ciao ragazzi,ho bisogno di un vostro consiglio:questa mattina mi è arrivata la determinazione dei periodi da riscattare ai fini del tfs,sono 6 anni e 3 mesi,di cui 4 e mezzo di servizio in ferma e i restanti per le operazioni fuori area.Quando ho effettuato la domanda ero ancora in servizio ma ad oggi sono transitato nei ruoli civili della difesa,quello che vi chiedo è se mi conviene ancora riscattarli ai fini del tfs oppure no..siccome si tratta di una bella cifretta(seimila € determinati con il parametro stipendiale da 1 c.le magg. Esercito) vorrei avere un vostro parere.c'è chi dice si( anche in quanto oneri deducibili al 23%) e chi mi dice no in quanto ora pago "10" per avere "11" fra 37 anni e con un potere d'acquisto stimato inferiore.chi mi aiuta?grazie e auguri di buona Pasqua a tutti!
Danny
Danny
Re: Riscatto buonuscita
===intanto li paghi in 75 mesi.danny84 ha scritto:Ciao ragazzi,ho bisogno di un vostro consiglio:questa mattina mi è arrivata la determinazione dei periodi da riscattare ai fini del tfs,sono 6 anni e 3 mesi,di cui 4 e mezzo di servizio in ferma e i restanti per le operazioni fuori area.Quando ho effettuato la domanda ero ancora in servizio ma ad oggi sono transitato nei ruoli civili della difesa,quello che vi chiedo è se mi conviene ancora riscattarli ai fini del tfs oppure no..siccome si tratta di una bella cifretta(seimila € determinati con il parametro stipendiale da 1 c.le magg. Esercito) vorrei avere un vostro parere.c'è chi dice si( anche in quanto oneri deducibili al 23%) e chi mi dice no in quanto ora pago "10" per avere "11" fra 37 anni e con un potere d'acquisto stimato inferiore.chi mi aiuta?grazie e auguri di buona Pasqua a tutti!
Danny
gli oneri da riscatto pensionistici sono deducibili, con lo stipendo da 1 mar.llo sono al 38% quindi su circa 1.000€ all'anno ti ritonano indietro 380€ con il 730.
al congedo ti verranno rivalutati con lo stipendio in godimento.
buona pasqua
Re: Riscatto buonuscita
Ciao Angri,grazie per avermi risposto,il problema però è che io non sono più in servizio bensì sono nel ruolo civile (a2f2) e sinceramente non so se nel mio caso specifico convenga riscattarli o no anche perché il mio parametro stipendiale non credo che varierà di molto purtroppo.nel mio caso la deduzione e del 23%,sarebbero comunque 180€ circa che mi ritornerebbero.ma il dubbio di fondo resta:i civili della difesa hanno diritto a questi riscatti (anche se si trattasse di diritto pregresso acquisito da militare) oppure no?scusatemi ma di questi argomenti non ne capisco proprio niente e purtroppo chi dovrebbe darmi risposte certe non mi pare sia più convinto di me[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] please save me!ciao e auguri di una serena Pasqua
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Re: Riscatto buonuscita
Messaggio da Carminiello »
Ciao Danny, come ho già detto anche in un altro post, non ci si capisce nulla. Qualcuno dice che vengono riconosciuti, io però -da fonte certa di amici- so che agli ufficiali dell'aeronautica che sono andati a fare i piloti presso le compagnie civili non li hanno riconosciuti.danny84 ha scritto:Ciao Angri,grazie per avermi risposto,il problema però è che io non sono più in servizio bensì sono nel ruolo civile (a2f2) e sinceramente non so se nel mio caso specifico convenga riscattarli o no anche perché il mio parametro stipendiale non credo che varierà di molto purtroppo.nel mio caso la deduzione e del 23%,sarebbero comunque 180€ circa che mi ritornerebbero.ma il dubbio di fondo resta:i civili della difesa hanno diritto a questi riscatti (anche se si trattasse di diritto pregresso acquisito da militare) oppure no?scusatemi ma di questi argomenti non ne capisco proprio niente e purtroppo chi dovrebbe darmi risposte certe non mi pare sia più convinto di me[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] please save me!ciao e auguri di una serena Pasqua
Ti cito anche un paio di sentenze nei passi salienti che hanno negato il mantenimento delle maggiorazioni, le trovi facilmente nella loro completezza in internet:
La Corte dei Conti a sezioni Riunite,ha stabilito che in caso di congedo senza diritto a pensione non spetta l'aumento di 1/5-
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale, decide la questione di massima n. 340/SR/QM, proposta dalla Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello, dichiarando:
“All’ufficiale cessato dal servizio permanente effettivo senza aver maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico normale, non spetta, ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS prevista dall’art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’aumento del quinto del periodo di servizio prestato con percezione dell’indennità di istituto, previsto dall’art. 3 della legge n. 284 del 27.5.1977”.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.6.2011.
E ancora la successiva sentenza della Corte dei Conti del Veneto e di marzo del 2012, e nega gli aumenti facendo proprio riferimento alla sentenza delle sezioni riunite.
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO Sentenza 172 2012 Pensioni 13-03-2012
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione inammissibili e reiette, respinge la domanda diretta al riconoscimento, ai fini della costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 del DPR n. 1092/1973 delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973 relative al periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa; Dichiara inammissibili, per difetto di giurisdizione, le domande dirette al riconoscimento, in sede di ricongiunzione presso l’INPS, delle maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973 nonché alla rideterminazione dell’onere di ricongiunzione ed alla condanna dell’INPS alla restituzione delle eventuali maggiori somme versate indicando, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009, quale giudice provvisto di giurisdizione su tali domande il Giudice Ordinario.
Io fossi in te manderei una bella pec o raccomandata all'Inps dal quale dipendi, chiedendo espressamente di risponderti. Devono per forza dirti qualcosa. Buona Pasqua.
Re: Riscatto buonuscita
===non bisogna confondere il fine, una cosa è averli riconosciuti ai fini pensionistici un altra è il tfs,danny84 ha scritto:Ciao Angri,grazie per avermi risposto,il problema però è che io non sono più in servizio bensì sono nel ruolo civile (a2f2) e sinceramente non so se nel mio caso specifico convenga riscattarli o no anche perché il mio parametro stipendiale non credo che varierà di molto purtroppo.nel mio caso la deduzione e del 23%,sarebbero comunque 180€ circa che mi ritornerebbero.ma il dubbio di fondo resta:i civili della difesa hanno diritto a questi riscatti (anche se si trattasse di diritto pregresso acquisito da militare) oppure no?scusatemi ma di questi argomenti non ne capisco proprio niente e purtroppo chi dovrebbe darmi risposte certe non mi pare sia più convinto di me[SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] please save me!ciao e auguri di una serena Pasqua
anche chi è rimasto in servizio non tutti i periodi vengono riconosciuti sia nel diritto che nella misura.
la tassazione non può essere fissa al 23% essa si applica su base stipendiale annuale con una media fittizia.
se annualmente superi i 29.000-1000=28.000 € ti verranno dedotti al 38%
ciao e auguri
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