come fanno in tanti, quando c'è di mezzo che ti buttano fuori, si cerca sempre di fare ricorso per vincerlo e fare rientro.
Questo militare ha ottenuto anche la riabilitazione nella speranza che venisse riammesso ma è andata male, anche sotto l'aspetto pensionistico.
PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO
Re: PER TUTTI QUELLI CHE HANNO SUBITO UNA SANZIONE DI STATO
Interessante sentenza della Corte dei Conti -PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO-
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1) - inoltrava domanda al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al trattamento pensionistico per causa di servizio ai sensi dell’art. 20 della legge n. 1168/61.
2) - alla data di cessazione dal servizio per degrado il R.. vantava l'anzianità contributiva di 23 anni 5 mesi e 4 giorni e l’età anagrafica di 42 anni;
La Corte dei Conti precisa:
3) - Nel merito, questo Collegio ritiene che le argomentazioni seguite dal primo Giudice siano ineccepibili sotto il profilo della carenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento ordinario di pensione, dovendosi applicare alla fattispecie la previsione dell’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335/1995, quale norma di rinvio dell’art. 6 del d.lgs. n.165/1997 (così come poi modificato ed integrato dall’art. 59 della legge n. 449/1997) in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
4) - Sul punto la sentenza, invero, non appare essersi soffermata, motivando la medesima solo relativamente alla carenza dei requisiti necessari per il trattamento ordinario, ma nulla dicendo in ordine alla pretesa concernente il trattamento privilegiato.
5) - Per tali motivi, il Collegio, condividendo quanto affermato dalla sentenza impugnata in punto di trattamento ordinario di pensione, ritiene tuttavia necessaria una nuova pronuncia del Giudice di primo grado che esamini e dia conto della originaria richiesta del R.. anche in punto di trattamento pensionistico privilegiato.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 235 17/06/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 235 2016 PENSIONI 17/06/2016
235/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Claudio GALTIERI Presidente
dott. Mauro OREFICE Consigliere rel.
dott. Salvatore NICOLELLA Consigliere
dott.ssa Rita LORETO Consigliere
dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 49095 del registro di Segreteria, proposto da Giovanni R., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo e Domenico Bonaiuti, avverso la sentenza n. 248/2014, depositata il 7 marzo 2014, della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, resa nei confronti del medesimo.
Visti tutti gli atti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 15 marzo 2016, il relatore Consigliere Mauro Orefice; l’avv. Paolo Bonaiuti, difensore di parte appellante; su delega della dr.ssa Maura Paolotti, la dr.ssa Maria Luisa Guttuso per il Ministero della difesa; l’avv. Emanuela Capannolo per l’Inps.
Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.
FATTO
L’odierno appellante, arruolatosi nell’Arma dei carabinieri in data 10 dicembre 1979, è rimasto in servizio sino al 4 marzo 2003, data alla quale è stato congedato per perdita del grado per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 247/2003 a seguito della quale è divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2001.
In data 14 settembre 2005 il R.. inoltrava domanda al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al trattamento pensionistico per causa di servizio ai sensi dell’art. 20 della legge n. 1168/61. L’istanza veniva respinta dal competente Comando dei carabinieri con nota del 26 settembre 2005 per insussistenza dei requisiti.
Con la sentenza impugnata il Giudice territoriale respingeva la domanda, rilevando il difetto sia dell’anzianità di servizio prevista dalla legge n. 449/1997, sia dell’età anagrafica e contributiva pari ad anni 56 e 35. Evidenziava il primo giudice che il R.., all’atto della cessazione dal servizio, vantava 23 anni, 5 mesi e 4 giorni di contributi e 42 anni di età e che non gli era applicabile nemmeno la tabella B allegata alla legge n. 335/95 in quanto ex militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, mentre la suddetta tabella si applica ad altre categorie di lavoratori.
La sentenza, inoltre, motivava la reiezione del ricorso con il richiamo all’art. 37, II comma, della legge n. 599/1954, che prevede che la cessazione dal servizio per effetto della sentenza penale, comportante la perdita del grado “si considera avvenuta ad ogni effetto per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.
Con l’appello proposto, il R.. contesta che gli effetti della sanzione disciplinare irrogatagli abbiano avuto rilevanza anche ai fini previdenziali, deducendo che – pur essendo stato congedato per perdita del grado – non avrebbe perso il diritto a pensione, almeno ordinaria.
Risultano depositate in atti memoria di costituzione del Ministero della difesa del 2 marzo 2016 – con la quale l’Amministrazione chiede declaratoria di inammissibilità dell’appello od il suo rigetto nel merito perché infondato – e memoria difensiva dell’INPS in data 24 febbraio 2016, con la quale l’Istituto chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado.
In occasione dell’odierna udienza le parti hanno confermato le richieste scritte.
DIRITTO
La motivazione utilizzata dal Giudice di primo grado per respingere il ricorso proposto dal sig. R.. può essere sostanzialmente rinvenuta nelle sintetiche affermazioni di pagg. 4/5 della sentenza dove il primo Giudice, dopo aver esaminato la normativa pregressa in materia di pensioni ordinarie di anzianità, afferma che “Orbene, venendo all’esame della concreta fattispecie all’attenzione della Sezione, risulta dagli atti che alla data di cessazione dal servizio per degrado il R.. vantava l'anzianità contributiva di 23 anni 5 mesi e 4 giorni e l’età anagrafica di 42 anni; conseguentemente, l'accesso alla pensione ordinaria gli è negato dalle surriportate disposizioni. Inoltre - come giustamente ricordato dall'Amministrazione resistente - valga aggiungere che l'art. 37, 2° comma, legge 599/1954 (“Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”) prevede, per il caso in cui il sottufficiale cessi dal servizio per effetto di sentenza penale comportante la perdita del grado, che la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta. Per quanto sin qui osservato, il ricorso si rivela privo di giuridico fondamento deve essere respinto”.
Tale essendo la proposizione del primo Giudice se ne deve dedurre che il ragionamento seguito impedirebbe all’odierno appellante di poter conseguire la pensione ordinaria in relazione alla carenza dei requisiti relativi alla anzianità contributiva ed all’età anagrafica.
Aggiunge poi il Giudice che, ai sensi di legge, l’effetto della degradazione è quello di determinare la cessazione dal servizio per causa riconducibile esclusivamente a quell’evento.
Nel merito, questo Collegio ritiene che le argomentazioni seguite dal primo Giudice siano ineccepibili sotto il profilo della carenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento ordinario di pensione, dovendosi applicare alla fattispecie la previsione dell’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335/1995, quale norma di rinvio dell’art. 6 del d.lgs. n.165/1997 (così come poi modificato ed integrato dall’art. 59 della legge n. 449/1997) in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
Tuttavia, va sottolineato che la sentenza impugnata, in narrativa, riassumendo le richieste formulate dal R.. in primo grado, precisava “Con il ricorso in epigrafe parte attrice, carabiniere collocato in congedo a seguito di degradazione con decorrenza 04-03-2003, ha dedotto, onde ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire il richiesto trattamento pensionistico privilegiato, stanti il riconoscimento della sua permanente inidoneità al servizio per infermità psichica da parte della CMO di Caserta in data 12-09-2005 e le disposizioni di cui all'art. 20 legge 1168/1961”.
Sul punto la sentenza, invero, non appare essersi soffermata, motivando la medesima solo relativamente alla carenza dei requisiti necessari per il trattamento ordinario, ma nulla dicendo in ordine alla pretesa concernente il trattamento privilegiato.
Per tali motivi, il Collegio, condividendo quanto affermato dalla sentenza impugnata in punto di trattamento ordinario di pensione, ritiene tuttavia necessaria una nuova pronuncia del Giudice di primo grado che esamini e dia conto della originaria richiesta del R.. anche in punto di trattamento pensionistico privilegiato.
In tal senso dispone l’accoglimento parziale dell’appello rimettendo la causa al primo giudice perchè si pronunci in parte qua.
Spese legali al definitivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
Accoglie parzialmente l’appello iscritto al n. 49095 del registro di Segreteria, proposto da Giovanni R.., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo e Domenico Bonaiuti, avverso la sentenza n. 248/2014, depositata il 7 marzo 2014, della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, resa nei confronti del medesimo.
Per l’effetto, dispone che, a cura della Segreteria, la causa venga rimessa al primo Giudice affinché si pronunci sulla richiesta del sig. R.. in materia di trattamento privilegiato di pensione.
Spese al definitivo.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2016.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Cons.Mauro OREFICE f.to Claudio GALTIERI
Depositata in Segreteria il 17 GIU.2016
Il Dirigente
f.to Massimo Biagi
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1) - inoltrava domanda al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al trattamento pensionistico per causa di servizio ai sensi dell’art. 20 della legge n. 1168/61.
2) - alla data di cessazione dal servizio per degrado il R.. vantava l'anzianità contributiva di 23 anni 5 mesi e 4 giorni e l’età anagrafica di 42 anni;
La Corte dei Conti precisa:
3) - Nel merito, questo Collegio ritiene che le argomentazioni seguite dal primo Giudice siano ineccepibili sotto il profilo della carenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento ordinario di pensione, dovendosi applicare alla fattispecie la previsione dell’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335/1995, quale norma di rinvio dell’art. 6 del d.lgs. n.165/1997 (così come poi modificato ed integrato dall’art. 59 della legge n. 449/1997) in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
4) - Sul punto la sentenza, invero, non appare essersi soffermata, motivando la medesima solo relativamente alla carenza dei requisiti necessari per il trattamento ordinario, ma nulla dicendo in ordine alla pretesa concernente il trattamento privilegiato.
5) - Per tali motivi, il Collegio, condividendo quanto affermato dalla sentenza impugnata in punto di trattamento ordinario di pensione, ritiene tuttavia necessaria una nuova pronuncia del Giudice di primo grado che esamini e dia conto della originaria richiesta del R.. anche in punto di trattamento pensionistico privilegiato.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 235 17/06/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 235 2016 PENSIONI 17/06/2016
235/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Composta dai seguenti magistrati:
dott. Claudio GALTIERI Presidente
dott. Mauro OREFICE Consigliere rel.
dott. Salvatore NICOLELLA Consigliere
dott.ssa Rita LORETO Consigliere
dott. Piergiorgio DELLA VENTURA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 49095 del registro di Segreteria, proposto da Giovanni R., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo e Domenico Bonaiuti, avverso la sentenza n. 248/2014, depositata il 7 marzo 2014, della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, resa nei confronti del medesimo.
Visti tutti gli atti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 15 marzo 2016, il relatore Consigliere Mauro Orefice; l’avv. Paolo Bonaiuti, difensore di parte appellante; su delega della dr.ssa Maura Paolotti, la dr.ssa Maria Luisa Guttuso per il Ministero della difesa; l’avv. Emanuela Capannolo per l’Inps.
Visti tutti gli atti introduttivi ed i documenti di causa.
FATTO
L’odierno appellante, arruolatosi nell’Arma dei carabinieri in data 10 dicembre 1979, è rimasto in servizio sino al 4 marzo 2003, data alla quale è stato congedato per perdita del grado per effetto della sentenza della Corte di cassazione n. 247/2003 a seguito della quale è divenuta irrevocabile la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 ottobre 2001.
In data 14 settembre 2005 il R.. inoltrava domanda al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto al trattamento pensionistico per causa di servizio ai sensi dell’art. 20 della legge n. 1168/61. L’istanza veniva respinta dal competente Comando dei carabinieri con nota del 26 settembre 2005 per insussistenza dei requisiti.
Con la sentenza impugnata il Giudice territoriale respingeva la domanda, rilevando il difetto sia dell’anzianità di servizio prevista dalla legge n. 449/1997, sia dell’età anagrafica e contributiva pari ad anni 56 e 35. Evidenziava il primo giudice che il R.., all’atto della cessazione dal servizio, vantava 23 anni, 5 mesi e 4 giorni di contributi e 42 anni di età e che non gli era applicabile nemmeno la tabella B allegata alla legge n. 335/95 in quanto ex militare in servizio nell’Arma dei Carabinieri, mentre la suddetta tabella si applica ad altre categorie di lavoratori.
La sentenza, inoltre, motivava la reiezione del ricorso con il richiamo all’art. 37, II comma, della legge n. 599/1954, che prevede che la cessazione dal servizio per effetto della sentenza penale, comportante la perdita del grado “si considera avvenuta ad ogni effetto per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta”.
Con l’appello proposto, il R.. contesta che gli effetti della sanzione disciplinare irrogatagli abbiano avuto rilevanza anche ai fini previdenziali, deducendo che – pur essendo stato congedato per perdita del grado – non avrebbe perso il diritto a pensione, almeno ordinaria.
Risultano depositate in atti memoria di costituzione del Ministero della difesa del 2 marzo 2016 – con la quale l’Amministrazione chiede declaratoria di inammissibilità dell’appello od il suo rigetto nel merito perché infondato – e memoria difensiva dell’INPS in data 24 febbraio 2016, con la quale l’Istituto chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado.
In occasione dell’odierna udienza le parti hanno confermato le richieste scritte.
DIRITTO
La motivazione utilizzata dal Giudice di primo grado per respingere il ricorso proposto dal sig. R.. può essere sostanzialmente rinvenuta nelle sintetiche affermazioni di pagg. 4/5 della sentenza dove il primo Giudice, dopo aver esaminato la normativa pregressa in materia di pensioni ordinarie di anzianità, afferma che “Orbene, venendo all’esame della concreta fattispecie all’attenzione della Sezione, risulta dagli atti che alla data di cessazione dal servizio per degrado il R.. vantava l'anzianità contributiva di 23 anni 5 mesi e 4 giorni e l’età anagrafica di 42 anni; conseguentemente, l'accesso alla pensione ordinaria gli è negato dalle surriportate disposizioni. Inoltre - come giustamente ricordato dall'Amministrazione resistente - valga aggiungere che l'art. 37, 2° comma, legge 599/1954 (“Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica”) prevede, per il caso in cui il sottufficiale cessi dal servizio per effetto di sentenza penale comportante la perdita del grado, che la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta. Per quanto sin qui osservato, il ricorso si rivela privo di giuridico fondamento deve essere respinto”.
Tale essendo la proposizione del primo Giudice se ne deve dedurre che il ragionamento seguito impedirebbe all’odierno appellante di poter conseguire la pensione ordinaria in relazione alla carenza dei requisiti relativi alla anzianità contributiva ed all’età anagrafica.
Aggiunge poi il Giudice che, ai sensi di legge, l’effetto della degradazione è quello di determinare la cessazione dal servizio per causa riconducibile esclusivamente a quell’evento.
Nel merito, questo Collegio ritiene che le argomentazioni seguite dal primo Giudice siano ineccepibili sotto il profilo della carenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento ordinario di pensione, dovendosi applicare alla fattispecie la previsione dell’art. 1, commi 25, 26, 27 e 29 della legge n. 335/1995, quale norma di rinvio dell’art. 6 del d.lgs. n.165/1997 (così come poi modificato ed integrato dall’art. 59 della legge n. 449/1997) in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.
Tuttavia, va sottolineato che la sentenza impugnata, in narrativa, riassumendo le richieste formulate dal R.. in primo grado, precisava “Con il ricorso in epigrafe parte attrice, carabiniere collocato in congedo a seguito di degradazione con decorrenza 04-03-2003, ha dedotto, onde ottenere il riconoscimento del suo diritto a percepire il richiesto trattamento pensionistico privilegiato, stanti il riconoscimento della sua permanente inidoneità al servizio per infermità psichica da parte della CMO di Caserta in data 12-09-2005 e le disposizioni di cui all'art. 20 legge 1168/1961”.
Sul punto la sentenza, invero, non appare essersi soffermata, motivando la medesima solo relativamente alla carenza dei requisiti necessari per il trattamento ordinario, ma nulla dicendo in ordine alla pretesa concernente il trattamento privilegiato.
Per tali motivi, il Collegio, condividendo quanto affermato dalla sentenza impugnata in punto di trattamento ordinario di pensione, ritiene tuttavia necessaria una nuova pronuncia del Giudice di primo grado che esamini e dia conto della originaria richiesta del R.. anche in punto di trattamento pensionistico privilegiato.
In tal senso dispone l’accoglimento parziale dell’appello rimettendo la causa al primo giudice perchè si pronunci in parte qua.
Spese legali al definitivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
Accoglie parzialmente l’appello iscritto al n. 49095 del registro di Segreteria, proposto da Giovanni R.., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo e Domenico Bonaiuti, avverso la sentenza n. 248/2014, depositata il 7 marzo 2014, della Sezione giurisdizionale per la regione Campania, resa nei confronti del medesimo.
Per l’effetto, dispone che, a cura della Segreteria, la causa venga rimessa al primo Giudice affinché si pronunci sulla richiesta del sig. R.. in materia di trattamento privilegiato di pensione.
Spese al definitivo.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 marzo 2016.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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