Il CdS con sentenza di Giugno 2022,
accoglie l'appello del ricorrente dopo che, con parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in data 28 aprile 2010 e il decreto del Ministero dell’Interno in data 25 giugno 2010,
così esprimevano il giudizio ai fini dell’equo indennizzo:
pur riconoscendola dipendente da causa di servizio, l’infermità è stata ritenuta non ascrivibile a nessuna categoria in quanto “non classificabile”;
- il ricorrente ha partecipato, dal dicembre 2005 al giugno 2006, alla missione internazionale di pace in Kosovo
DIRITTO
L’appello è fondato nei limiti infra precisati.
Giova ricordare che,
in applicazione del criterio dell'equivalenza sancito dall'art. 11 d.P.R. n. 915 del 1978, alle tabelle ad esso allegate deve riconoscersi carattere indicativo,
sicchè le infermità e lesioni in esse non contemplate debbono essere ascritte alle categorie comprendenti infermità e lesioni equivalenti per il grado di inabilità al lavoro da esse determinato.
Inoltre, secondo il d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ed E,
alla lettera a) si prevede che il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non trova applicazione per le sole infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione «carattere tassativo», salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F numero

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Dunque, in base al dettato normativo ora citato,
l'Amministrazione, una volta che abbia ravvisato l'impossibilità di ascrivere l'infermità accertata in capo al dipendente ad alcuna categoria prevista dalle tabelle di riferimento, è tenuta a verificare l'applicabilità del criterio dell'equivalenza previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001 (
e già dall'art. 48 del d.P.R. n. 686/1957).
Ciò significa che la P.A. è tenuta a valutare se l'infermità riscontrata in capo al dipendente possa essere considerata equivalente, per la natura e la gravità degli esiti invalidanti, a qualcuna delle patologie espressamente elencate in siffatte tabelle (
cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 20 febbraio 2019, n. 346).
Nella vicenda ora in esame, tuttavia, non risulta che tale valutazione di equivalenza sia stata mai effettuata:
di qui discende la fondatezza del ricorso e la necessità che l’Amministrazione provveda alla riedizione del potere in conformità alla presente sentenza.
Non può essere invece accolta la richiesta di diretta attribuzione di una categoria (in particolare, di quella contemplata al punto 15 dell’elenco delle menomazioni ascrivibili alla 6^ categoria della tabella “A”) da parte del giudice amministrativo, attesa la ricorrenza di discrezionalità tecnica al riguardo il cui esercizio è riservato all’Amministrazione.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti ed annulla gli atti ivi impugnati.
Condanna l’Amministrazione costituita alla rifusione delle spese di lite sostenute dall’appellante nel doppio grado di giudizio, che liquida in € 2000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Antonella Manzione, Consigliere
Carla Ciuffetti, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Filippini Giovanni Sabbato
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
N.B.: I riferimenti alla norma possono essere utili.