Re: Blocco stipendiale
Inviato: gio ago 26, 2021 1:27 pm
La CdC sez. 3^ d’Appello n. 376 in rif. alla CdC Toscana n. ../2019, rigetta l’appello del ricorrente già Colonnello della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria a decorrere dall’8 febbraio 2015 e, successivamente, posto nella riserva a partire dal 9 febbraio 2016, al fine di ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico con il riconoscimento degli scatti stipendiali di anzianità maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 e il 7 febbraio 2015, sospesi, per il periodo considerato, dall’art. 9, c. 21, del d.l. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
N.B.: il Giudice d’Appello precisa:
Alla luce delle chiare e nette considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, i motivi di appello proposti da xx appaiono infondati poiché le argomentazioni svolte nel gravame erano dirette unicamente a contestare la legittimità costituzionale delle ricadute sul trattamento pensionistico del blocco temporaneo degli scatti retributivi, introdotto dal citato art. 9, c. 21 del d.l. n. 78 del 2010.
N.B.: il Giudice d’Appello precisa:
Alla luce delle chiare e nette considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, i motivi di appello proposti da xx appaiono infondati poiché le argomentazioni svolte nel gravame erano dirette unicamente a contestare la legittimità costituzionale delle ricadute sul trattamento pensionistico del blocco temporaneo degli scatti retributivi, introdotto dal citato art. 9, c. 21 del d.l. n. 78 del 2010.