La CdC sez. 3^ d’Appello n. 376 in rif. alla CdC Toscana n. ../2019, rigetta l’appello del ricorrente già Colonnello della Guardia di Finanza collocato in ausiliaria a decorrere dall’8 febbraio 2015 e, successivamente, posto nella riserva a partire dal 9 febbraio 2016, al fine di ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico con il riconoscimento degli scatti stipendiali di anzianità maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 e il 7 febbraio 2015, sospesi, per il periodo considerato, dall’art. 9, c. 21, del d.l. n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
N.B.: il Giudice d’Appello precisa:
Alla luce delle chiare e nette considerazioni svolte dalla Corte costituzionale, i motivi di appello proposti da xx appaiono infondati poiché le argomentazioni svolte nel gravame erano dirette unicamente a contestare la legittimità costituzionale delle ricadute sul trattamento pensionistico del blocco temporaneo degli scatti retributivi, introdotto dal citato art. 9, c. 21 del d.l. n. 78 del 2010.
Blocco stipendiale
Re: Blocco stipendiale
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