spartagus ha scritto:Cari amici e colleghi, io sono già in pensione dal 2009 e dal 2010 vivo in spagna precisamente a valencia,e percepisco la pensione erogatomi dall'Inps che tutti i mesi si trattiene 300 euro netti di irpef sulla mia pensione , prima di andare a vivere in Spagna andai all'inps per chiedere informazione sul irpef e mi dissero che chi andava a vivere all'estero doveva pagare l'irpef sulla pensione e una legge del 1995,ancora una cosa sto pagando anche le addizionale comunale e reggionale, pur vivendo e iscritto nel comune di valencia e iscritto al consolato generale di barcellona A.I.R.E. se qualcuno e più informato con legge alla mano mi faccia la cortesia di trasmettere cosi faccio ricorso all'inps grazie buona estate a tutti.
Scusa ma hai chiesto all'inps di applicare la convenzione che c'è fra italia e spagna? in spagna che tasse paghi? sul link di Marco0064 c'è scritto
http://www.inps.it/portale/default.aspx ... enu=1&p4=2
TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.
Applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione
Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.
Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.
Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione previdenziale d’interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposizioni.
Pertanto, il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti,la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).
A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modello CI531 - EP-I
Si tratta di un modello bilingue multipaese predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente.
Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.
Il modello CI531 – EP-I è disponibile nel sito INPS alla sezione Moduli > Convenzioni Internazionali.
Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il mod. 6166 rilasciato dall’IRS statunitense.
Per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che ritengano di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).
L’istanza deve contenere necessariamente l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale nonché la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.