Antonio_1961 ha scritto:Antonio_1961 ha scritto:amaranto56 ha scritto:Concordo con Antonio_61,le forze di Polizia sono svincolate da qualsiasi nuova normativa.Neanche la famigerata Fornero è riuscita nell'intento di armonizzare le nostre pensioni al Pubblico Impiego.Quindi in attesa di nuova armonizzazione rimane in vigore la vecchia normativa e quindi:
1)80% MASSIMO CONTRIBUTIVO(MATURATO ENTRO IL 31/12/2011)ASSOCIATO A 53 ANNI +3 MESI
2)40+3 MESI ANNI CONTRIBUTIVI
3)57 ANNI+3 MESI CON 35 CONTRIBUTIVI
PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA 60 ANNI
a questi requisiti bisogna aggiungere un anno di finestra mobile(ancora in vigore!!!!!!!!)
Aggiungo che chi matura i requisiti del punto 2 nel 2014 la finestra mobile è di 15 mesi. quindi 35+3+15.
(ovviamente i 35 anni di effettivo lavoro, poi per i contributi c è da aggiungere i 5 anni che regala lo stato)
===i 5 anni sono reali e già inclusi nei 35 come per i 40+3.
le pensioni anticipate vengono erogate a domanda, alla valutazione vengono applicate le penalizzazioni della legge. nessuno puo impedire di continuare fino all'età massima come da ordinamento. chi paga le penalizzazioni? in che misura si viene buttati fuori? tutta roba che non sono previsti gli effetti. solo interpretazioni.
Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico del personale
militare, nelle more dell’emanazione del regolamento di
armonizzazione con la “riforma Fornero”
Di seguito vengono indicati i requisiti per l’accesso al pensionamento, vigenti dal 1 gennaio
2013 fino al 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 gli stessi saranno oggetto di un’ulteriore
revisione.
Accesso alla pensione di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia continua ad essere conseguita al raggiungimento dell’età
anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, senza l’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita. Per il personale militare tale età è statuita dagli articoli
924 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare: ad es., 60° anno di età fino al grado
di Tenente Colonnello.
Tuttavia, qualora il militare raggiunga la predetta età anagrafica massima ordinamentale
nel 2013 senza aver maturato i requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità
(si veda il successivo punto), tale età anagrafica deve essere incrementata di 3 mesi ed il
personale militare consegue il diritto all’accesso al trattamento di quiescenza dopo
ulteriori 12 mesi (cosiddetta “finestra mobile”).
Accesso alla pensione di anzianità.
L’accesso alla pensione di anzianità avviene con il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- anzianità contributiva non inferiore a 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età
anagrafica;
- anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, compresi i contributi figurativi, e un’età
anagrafica non inferiore a 57 anni e 3 mesi;
- massima anzianità contributiva, pari all’aliquota dell’80%, conseguita entro e non oltre
il 31 dicembre 2011, nonché un’età anagrafica non inferiore a 53 anni e 3 mesi.
Il personale militare che matura i sopra indicati requisiti consegue il diritto all’accesso al
trattamento in quiescenza dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti
(”finestra mobile”).
Peraltro, limitatamente al caso di accesso alla pensione di anzianità con il requisito dei 40
anni e 3 mesi di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, la decorrenza del
trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile di cui sopra, un
ulteriore posticipo di due mesi, per i requisiti maturati nell’anno 2013, e di tre mesi, per i
requisiti maturati a decorrere dal 2014.
Dunque, l’accesso al trattamento di quiescenza avverrà, nel 2013, dopo 14 mesi e, nel
biennio 2014-15, dopo 15 mesi dal conseguimento dei 40 anni e 3 mesi di anzianità
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