IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

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cristoforo58
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da cristoforo58 »

Bene Carlo64, pur non essendo un esperto in materia di pensioni, hai espresso un principio lampante e cioè al "raggiungersi della massima contribuzione si viene posti obbligatoriamente (d'ufficio) in pensione" quindi senza applicare ulteriori trattenimenti in servizio, oltre la data del requisito della massima contribuzione, per cui è palese affermare che il trattenimento in servizio (cd. finestra mobile) viene tacitamente soppresso dalla nuova norma (DL sulla riforma della P.A.).
Ribadisco questo è un mio parere che ritengo alquanto logico comuque vedremo cosa viene espressamente indicato nel DL del 13 c.m. che ancora non mi risulta pubblicato in G.U. - Saluti.


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angri62
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da angri62 »

Antonio_1961 ha scritto:
Antonio_1961 ha scritto:
amaranto56 ha scritto:Concordo con Antonio_61,le forze di Polizia sono svincolate da qualsiasi nuova normativa.Neanche la famigerata Fornero è riuscita nell'intento di armonizzare le nostre pensioni al Pubblico Impiego.Quindi in attesa di nuova armonizzazione rimane in vigore la vecchia normativa e quindi:

1)80% MASSIMO CONTRIBUTIVO(MATURATO ENTRO IL 31/12/2011)ASSOCIATO A 53 ANNI +3 MESI

2)40+3 MESI ANNI CONTRIBUTIVI

3)57 ANNI+3 MESI CON 35 CONTRIBUTIVI

PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA 60 ANNI

a questi requisiti bisogna aggiungere un anno di finestra mobile(ancora in vigore!!!!!!!!)
Aggiungo che chi matura i requisiti del punto 2 nel 2014 la finestra mobile è di 15 mesi. quindi 35+3+15.
(ovviamente i 35 anni di effettivo lavoro, poi per i contributi c è da aggiungere i 5 anni che regala lo stato)

===i 5 anni sono reali e già inclusi nei 35 come per i 40+3.
le pensioni anticipate vengono erogate a domanda, alla valutazione vengono applicate le penalizzazioni della legge. nessuno puo impedire di continuare fino all'età massima come da ordinamento. chi paga le penalizzazioni? in che misura si viene buttati fuori? tutta roba che non sono previsti gli effetti. solo interpretazioni.

Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico del personale
militare, nelle more dell’emanazione del regolamento di
armonizzazione con la “riforma Fornero”
Di seguito vengono indicati i requisiti per l’accesso al pensionamento, vigenti dal 1 gennaio
2013 fino al 31 dicembre 2015. Dal 1 gennaio 2016 gli stessi saranno oggetto di un’ulteriore
revisione.

Accesso alla pensione di vecchiaia.
La pensione di vecchiaia continua ad essere conseguita al raggiungimento dell’età
anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, senza l’adeguamento agli
incrementi della speranza di vita. Per il personale militare tale età è statuita dagli articoli
924 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare: ad es., 60° anno di età fino al grado
di Tenente Colonnello.
Tuttavia, qualora il militare raggiunga la predetta età anagrafica massima ordinamentale
nel 2013 senza aver maturato i requisiti previsti per l’accesso alla pensione di anzianità
(si veda il successivo punto), tale età anagrafica deve essere incrementata di 3 mesi ed il
personale militare consegue il diritto all’accesso al trattamento di quiescenza dopo
ulteriori 12 mesi (cosiddetta “finestra mobile”).

Accesso alla pensione di anzianità.
L’accesso alla pensione di anzianità avviene con il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- anzianità contributiva non inferiore a 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall’età
anagrafica;
- anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, compresi i contributi figurativi, e un’età
anagrafica non inferiore a 57 anni e 3 mesi;
- massima anzianità contributiva, pari all’aliquota dell’80%, conseguita entro e non oltre
il 31 dicembre 2011, nonché un’età anagrafica non inferiore a 53 anni e 3 mesi.
Il personale militare che matura i sopra indicati requisiti consegue il diritto all’accesso al
trattamento in quiescenza dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti
(”finestra mobile”).
Peraltro, limitatamente al caso di accesso alla pensione di anzianità con il requisito dei 40
anni e 3 mesi di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica, la decorrenza del
trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile di cui sopra, un
ulteriore posticipo di due mesi, per i requisiti maturati nell’anno 2013, e di tre mesi, per i
requisiti maturati a decorrere dal 2014.
Dunque, l’accesso al trattamento di quiescenza avverrà, nel 2013, dopo 14 mesi e, nel
biennio 2014-15, dopo 15 mesi dal conseguimento dei 40 anni e 3 mesi di anzianità
contributiva utile
Antonio_1961

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Antonio_1961 »

Grazie Angri, sempre preciso e puntuale...
cristoforo58
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da cristoforo58 »

Ok angri62, quello che indichi è quello che vige oggi, ma come cambia la musica cambiano le leggi. La riforma della P.A. (DL del 13.06.2014) sopra citata pare che rivoluzioni nuovamente anche il nostro sistema pensionistico; il quale doveva essere speciale anzì specifico ma così non è stato, in quanto come si sa nel tempo è stato tacitamente modificato non norme aspecifiche applicabili solo ad altri lavoratori e non a quelli del comparto difesa/sicurezza (vedi: finestra mobile, adeguamento speranze vita, ecc.). Tali norme hanno forzosamente trasvolto l'ancora vigente "Trattamento pensionistico dei militari e delle forze di polizia" - vedi contenuto D. Lgs. n. 165/1997" mai abrogato nemmeno dopo l'entrata in vigore della Legge Fornero, peraltro, dichiarata inapplicabile al sistema previdenziale del comparto difesa/sicurezza. Ora vediamo il contenuto di questo DL sulla riforma della P.A. per trarne le relative conclusioni. Saluti.
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da cristoforo58 »

A titolo di informazione posto la seguente notizia:

Marcello Tansini 20/06/2014, ore 10:12
…………..Il governo Renzi ha per ora scelto un'altra strada per favorire l'uscita anticipata ovvero la staffetta generazionale. Nella riforma della pubblica amministrazione sono previsti il divieto assoluto per chi è in pensione di lavorare per lo Stato, maggiore flessibilità nelle regole per turn over ovvero l'abbattimento dei vincoli alle assunzioni oltre al vincolo delle risorse, l'agevolazione del part time, la "pensione forzata" per i circa 60.000 lavoratori pubblici che da qui al 2018 sono arrivati al massimo della contribuzione.

Link: http://www.webmasterpoint.org/news/rifo ... 60537.html" onclick="window.open(this.href);return false;
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angri62
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da angri62 »

cristoforo58 ha scritto:Ok angri62, quello che indichi è quello che vige oggi, ma come cambia la musica cambiano le leggi. La riforma della P.A. (DL del 13.06.2014) sopra citata pare che rivoluzioni nuovamente anche il nostro sistema pensionistico; il quale doveva essere speciale anzì specifico ma così non è stato, in quanto come si sa nel tempo è stato tacitamente modificato non norme aspecifiche applicabili solo ad altri lavoratori e non a quelli del comparto difesa/sicurezza (vedi: finestra mobile, adeguamento speranze vita, ecc.). Tali norme hanno forzosamente trasvolto l'ancora vigente "Trattamento pensionistico dei militari e delle forze di polizia" - vedi contenuto D. Lgs. n. 165/1997" mai abrogato nemmeno dopo l'entrata in vigore della Legge Fornero, peraltro, dichiarata inapplicabile al sistema previdenziale del comparto difesa/sicurezza. Ora vediamo il contenuto di questo DL sulla riforma della P.A. per trarne le relative conclusioni. Saluti.
===anche la FORNERO, ha dovuto demandare ad una riforma del comparto sicurezza, cosa ancora da legiferare.
ha modificato le aliquote che tutto sommato erano restrittive in quando oltre l'80% non potevi andare.
ampliando tale possibilità con l'introduzione contributivo pro rata. molti pensano che raggiungendo con la vecchia normativa con l'80% avrebbero percepito di più di pensione, non tenendo presente che ci dovevano essere alri requisiti per accedere ad una pensione decente, una aver 15 anni al 31.12.92 e almeno 18 anni al 31.12.95, quindi l'80% era limitativo per chi non aveva questi requisiti.
cristoforo58
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da cristoforo58 »

Perfetto angri62, parli della famosa "armonizzazione del sistema previdenziale" cosa rimasta incompiuta e credo che mai si farà. Per quanto riguarda l'accesso alla pensione d'azianità con 80% della contribuzione ormai come sai è cosa purtroppo superata; infatti ora siamo ai requisiti del 100% cioè 40 anni contributivi (35 servizio + 5 supervalutazioni) + altri balzelli (finestra mobile - adeguamento speranza vita) che stanno portando il conteggio del servizio effettivo prestato a circa 36/37 anni, quindi in conclusione con una contribuzione di circa 42 anni (in pratica si sta pienamente applicando la Legge Fornero che era stata dichiarata inapplicabile). Sono dell'avviso che tale nuova riforma sembra che ci dovrebbe far accedere alla pensione con il massimo contributivo (40 anni e 3 mesi) applicandosi quasi quanto previsto dalle norme del nostro trattamento pensionistico vigente (D. Lgs. n. 165/97) anche se la maggior parte del personale ha ormai superato i fatidici 53 anni. In ultima analisi credo che ciò sia abbastanza equo anche in considerazione che non sono previste penalizzazioni ed in più dovrebbe agevolare il ricambio generazionale favorendo l'ingresso in servizio di forze giovani come è sempre stato. Saluti e cordialità.
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angri62
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da angri62 »

cristoforo58 ha scritto:Perfetto angri62, parli della famosa "armonizzazione del sistema previdenziale" cosa rimasta incompiuta e credo che mai si farà. Per quanto riguarda l'accesso alla pensione d'azianità con 80% della contribuzione ormai come sai è cosa purtroppo superata; infatti ora siamo ai requisiti del 100% cioè 40 anni contributivi (35 servizio + 5 supervalutazioni) + altri balzelli (finestra mobile - adeguamento speranza vita) che stanno portando il conteggio del servizio effettivo prestato a circa 36/37 anni, quindi in conclusione con una contribuzione di circa 42 anni (in pratica si sta pienamente applicando la Legge Fornero che era stata dichiarata inapplicabile). Sono dell'avviso che tale nuova riforma sembra che ci dovrebbe far accedere alla pensione con il massimo contributivo (40 anni e 3 mesi) applicandosi quasi quanto previsto dalle norme del nostro trattamento pensionistico vigente (D. Lgs. n. 165/97) anche se la maggior parte del personale ha ormai superato i fatidici 53 anni. In ultima analisi credo che ciò sia abbastanza equo anche in considerazione che non sono previste penalizzazioni ed in più dovrebbe agevolare il ricambio generazionale favorendo l'ingresso in servizio di forze giovani come è sempre stato. Saluti e cordialità.
=== il ricambio generazionale favorendo l'ingresso in servizio di forze giovani come è sempre stato.
su questo punto sono in completo disaccordo, il ricambio come avveniva nel passato remoto si faceva la "gavetta" tirocinando per un certo periodo. ora sono tutti professionali e "professori" senza capire neache dove sono e cosa fanno, teoricamente tutti bravi. poi il ricambio dovrebbe essere alla pari. UTOPIA.
ricambio i saluti
cristoforo58
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da cristoforo58 »

Ovviamente l'istruzione, il tirocinio, l'addestramento, l'impiego sono alcuni degli aspetti formativi necessari sopratutto al personale giovane, neo assunto in tutti i suoi ruoli, che creano l'esperienza professionale (cd. gavetta). Tali aspetti purtroppo sono stati negli anni poco curati ma lasciamo questo argomento a chi di competenza. Vediamo ora quello che interessa il personale anziano cioè la agognata e meritata pensione sempre più spostata, come si sa nel tempo, in base agli anni di servizio maturati (19 anni, 25 anni, 35 anni ed oltre) penalizzando sopratutto le generazioni assunte negli ultimi 30/35 anni. Quindi rimaniamo fiduciosi nella speranza che si facciano norme economiche e previdenziali per il comparto difesa/sicurezza in linea a quanto avviene negli altri paesi Europei. Saluti.
Antonio_1961

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Antonio_1961 »

E' inutile fare tanti discorsi filosofici. i requisiti per il comparto sono disciplinati dal messaggio dell inps n. 545 del 10.01.2013 che ha valenza sino al 31.12.2015. se ci saranno nuove disposizioni, l inps fara' seguito a quel messaggio. punto
Antonio_1961

Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da Antonio_1961 »

clash65 ha scritto:...SCUSA...CORREGGO..."NELLA TUA AMMNISTRAZONE" FINO A 42 ANNI E 3 MESI CONTRIBUTIVI (PER ORA!), OPPURECON 59 ANNI DI ETA' E 36 ANNI CONTRIUTIVI...N CASO DI MOBILITA', VOLONTARIA OPURRE OBBLIGATORIA, COME ALL'ALTRO POST...Saluti e...rassegnazione!
Clash da come scrivi sembra che soffri della stessa patologia di Marco0064.
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da gino59 »

Antonio_1961 ha scritto:
clash65 ha scritto:...SCUSA...CORREGGO..."NELLA TUA AMMNISTRAZONE" FINO A 42 ANNI E 3 MESI CONTRIBUTIVI (PER ORA!), OPPURECON 59 ANNI DI ETA' E 36 ANNI CONTRIUTIVI...N CASO DI MOBILITA', VOLONTARIA OPURRE OBBLIGATORIA, COME ALL'ALTRO POST...Saluti e...rassegnazione!
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da panorama »

Per notizia
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Inps, pensioni anticipate, via alla domanda di ricalcolo.


Tratto da: Il Nuovo Giornale dei Militare

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sabato 14 giugno 2014

Importanti novità per tutti coloro che risultano titolari di una pensione anticipata e che sono stati penalizzati dalla legge Fornero con la penalizzazione prevista dal Dl 201/2011, articolo 24 comma 10. Attraverso il messaggio N. 5280/2014, l'Istituto di previdenza sociale nazionale ha reso note le modalità per chiedere il ricalcolo dell'importo della propria pensione, nonchè la corresponsione dei relativi arretrati.


Secondo la legge Fornero, tutti coloro che hanno goduto del pensionamento anticipato (con un'età inferiore ai 62 anni) hanno subìto un taglio pari all'un per cento per ogni anno di anticipo, ulteriormente elevato al due per cento per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto all'età di 60 anni.


Il Decreto Legge N. 216/2011 ha stabilito che tali penalità non sarebbero state applicate nel caso in cui la contribuzione fosse derivata da assolvimento degli obblighi di leva, malattia, infortunio, Cassa integrazione ordinaria, astensione obbligatoria causa maternità e prestazione effettiva di lavoro.

Successivamente, ovvero nel corso del 2013, sono stati però aggiunte altre motivazioni all'esclusione della penalizzazione come per esempio i periodi di assenza per la donazione di sangue e i periodi di prolungamento del congedo parentale.

Tutto ciò rende necessario un ricalcolo dell'importo del trattamento pensionistico e al diritto del godimento degli arretrati non percepiti. Ecco perchè l'Inps rende noto che chi riconoscesse l'esigenza di un ricalcolo del proprio trattamento pensionistico, può presentare istanza per la rideterminazione dell'importo stesso.
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da panorama »

giusto per notizia, leggete qui sotto
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Circolare Inps sul prepensionamento dipendenti pubblici

Chiarimenti INPS sul prepensionamento dei dipendenti pubblici a seguito di circolare del Ministro della Funzione pubblica


Con il messaggio nr. 4832 dello scorso 21 maggio, l’INPS fornisce chiarimenti sulla procedura per il prepensionamento dei dipendenti pubblici a seguito della circolare nr. 4/2014 del Ministro della Funzione pubblica, con la quale si forniscono alle PA, gli indirizzi applicativi sul ricorso all’istituto del cosiddetto “prepensionamento”.


Come ricorderete, con il D.L. 101/2013 in materia di Pubblica Amministrazione e pubblico impiego, si è ampliata la platea dei destinatari dei prepensionamenti per posizioni soprannumerarie (articolo 2, comma 11 lettera a) del DL 95/2012, nel senso di ricomprendere tutte le amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs. n. 165/2001 e s.m.i.(quali, a titolo esemplificativo, le regioni i comuni, le provincie, le comunità montane, le aziende sanitarie locali) purché si trovino in situazioni di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell’amministrazione.

Certificazione del diritto

Una volta individuate le posizioni soprannumerarie in base a quanto disciplinato dalla Circolare n. 4/2014, l’Amministrazione deve chiedere alla sede Inps, la certificazione del diritto a pensione e la relativa decorrenza.

La certificazione del diritto deve essere richiesta in tutti i casi di prepensionamento, ossia nei casi in cui, in virtù dell’esubero individuato, l’accesso al pensionamento è consentito con i requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, e a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico sia entro il 31 dicembre 2016.

Al riguardo, precisa il messaggio “per rispettare la data di decorrenza del 31 dicembre 2016, il diritto con il c.d. sistema delle quote deve tener conto del regime delle decorrenze di cui alla legge 122/2010 (12 mesi di finestra mobile) laddove nell’ipotesi del raggiungimento della massima anzianità contributiva di 40 anni (rectius 39 anni, 11 mesi e 16 giorni) è necessario altresì considerare l’integrazione introdotta dalla legge n. 111/2011 (posticipo della finestra mobile di ulteriori 1, 2 o 3 mesi in relazione alla maturazione della massima anzianità contributiva rispettivamente nell’anno 2012, 2013 o 2014).

L’INPS provvederà al rilascio delle relative certificazioni nel termine di 30 giorni dall’invio degli elenchi del personale da parte delle Amministrazioni locali ovvero richiede, nel medesimo termine, agli Enti le informazioni utili per il completamento della posizione assicurativa degli interessati.

Le PA potranno inoltrare la richiesta di certificazione del diritto sistemando, contestualmente, la posizione assicurativa dell’iscritto attraverso l’utilizzo degli strumenti messi attualmente a disposizione dall’Istituto. Qualora le sedi INPS territorialmente competenti debbano richiedere alle Amministrazioni le informazioni necessarie per la certificazione, devono far presente nella richiesta che il lavoratore è interessato dal processo di spending review.

Una volta acquisiti tutti i dati necessari, l’ INPS rilascia la prescritta certificazione del diritto sulla base della quale l’Amministrazione può procedere, così come specificato nella Circolare n. 4/2014, alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto del regime delle decorrenze.

La certificazione del diritto rilasciata dalle Sedi Inps assume valore meramente dichiarativo atteso che ricade nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione l’individuazione delle condizioni prescritte per il riconoscimento delle posizioni eccedentarie o soprannumerarie, così come esplicitate nella Circolare n. 4, sulla base delle quali può essere riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico in base ai requisiti vigenti anteriormente all’entrata in vigore del DL 201/2011.

A tal proposito, le PA sono tenute a trasmettere alle Sedi territoriali INPS, unitamente alla ordinaria documentazione necessaria per la liquidazione della pensione, la certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti, debitamente sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.

Qualora un’amministrazione locale abbia risolto il rapporto di lavoro in applicazione del DL 101/2013 precedentemente all’emanazione della Circolare n. 4/2014, è tenuta a rilasciare la certificazione di conformità anche per le delibere già assunte a conferma del rispetto delle condizioni prescritte dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nella Circolare; anche in questa ipotesi la certificazione di conformità deve essere sottoscritta dal vertice amministrativo o dal dirigente responsabile in ragione dell’assetto organizzativo dell’ente.

Monitoraggio dei prepensionamenti

La Direzione Centrale Previdenza dell’Inps fornirà semestralmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il prescritto elenco delle amministrazioni che si sono avvalse dell’istituto del prepensionamento anche al fine dell’esercizio dell’attività di controllo volta a verificare la corretta applicazione della normativa di riferimento.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
teo1956
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Re: IN PENSIONE SE SI HA IL MASSIMO DELLA CONTRIBUZIONE

Messaggio da teo1956 »

Scusate l'intromissione, sicuramente sarete al corrente del contenuto della nuova circolare nr. 73 che l'INPS ha emesso in data 05.06.2014 concernente i chiarimenti in relazione aitermini di pagamento del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici.
Al punto 3.4 della medesima circolare si fa riferimento specifico al personale del comparto sicurezza, difesa e pubblico sooccorso; nel citare i termini di pagamento del tfs la circolare indica e ribadisce quali sono i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità e di vecchiaia.
Qusto può essere utile per diradare un pò le idee di tutti.
Un caro saluto a tutti i collaboratori del forum, nessuno escluso.
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