Re: Spending review. Adesso tocca ai Tar
Inviato: gio gen 12, 2023 6:27 pm
Il Tar Lazio con sentenza n. 390 resa pubblica il 10/01/2023, dichiara il ricorso Inammissibile.
1) - i ricorrenti, appartenenti alle Forze della Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri .... rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Lorenzo, Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele Ii;
2) - liquidazione di un indennizzo per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 30 luglio 2015, nonché del risarcimento del danno per il periodo successivo al 31 luglio 2015 e sino al momento dell'auspicato adeguamento retributivo, entrambe le voci conseguenti al noto mancato rinnovo contrattuale e conseguente mancato adeguamento della retribuzione dei dipendenti pubblici.
3) - Tuttavia, in relazione a tale fattispecie, i ricorrenti sono privi di una legittimazione attiva a censurare il merito di un'attività - la contrattazione o la concertazione - estranea al proprio ambito di azione.
4) - In conclusione, il ricorso è inammissibile, in parte qua, per carenza di legittimazione, non vantando i ricorrenti una posizione legittimante nel fenomeno della contrattazione collettiva. (cfr. T.A.R. Salerno sez. III, 15/06/2022, n. 1695).
1) - i ricorrenti, appartenenti alle Forze della Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri .... rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Lorenzo, Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele Ii;
2) - liquidazione di un indennizzo per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 30 luglio 2015, nonché del risarcimento del danno per il periodo successivo al 31 luglio 2015 e sino al momento dell'auspicato adeguamento retributivo, entrambe le voci conseguenti al noto mancato rinnovo contrattuale e conseguente mancato adeguamento della retribuzione dei dipendenti pubblici.
3) - Tuttavia, in relazione a tale fattispecie, i ricorrenti sono privi di una legittimazione attiva a censurare il merito di un'attività - la contrattazione o la concertazione - estranea al proprio ambito di azione.
4) - In conclusione, il ricorso è inammissibile, in parte qua, per carenza di legittimazione, non vantando i ricorrenti una posizione legittimante nel fenomeno della contrattazione collettiva. (cfr. T.A.R. Salerno sez. III, 15/06/2022, n. 1695).