Pagina 2 di 2

Re: Esenzione ore Notturne legge 104 "Centrale Operativa"

Inviato: mar giu 03, 2014 7:56 pm
da panorama
non mi riferivo al fatto che il collega deve fare un doppio turno di fila (12 ore) ma solamente che la tua notte passava ad altro collega e tu faresti a vita sempre i seguenti turni:
- 6/12 - 12/18 e 18/24 (mattina, pomeriggio e sera).
Tutto qui.

Re: Esenzione ore Notturne legge 104 "Centrale Operativa"

Inviato: mar giu 03, 2014 8:03 pm
da Marco0064
sono d'accordissimo, capita un prolungamento o doppio turno anche per altri motivi non per l'esonero, ma se l'organico diventa sotto organico in piu esoneri e' difficile poi a lungo tempo diventa pesante..dipende sempre dove svolgi il servizio. se ti saltano i riposi settimanali non penso faccia pacere.. tutto qui..

Re: Esenzione ore Notturne legge 104 "Centrale Operativa"

Inviato: mar giu 03, 2014 8:20 pm
da Marco0064
nei reparti speciali non puoi farti esonerare dal servizio notturno che si deve garantire una continuita' il servizo notturno gia' e' gravoso per se, ci sono colleghi anche in pensione che al 4 giorno non dormono ecco che subentrano un'insieme di patologie che ti condizionano e potrebbero aggravare il tuo dormiveglia snel caso di cambi turni persistenti..

Re: Esenzione ore Notturne legge 104 "Centrale Operativa"

Inviato: mar giu 03, 2014 10:11 pm
da pietro17
Un collega gdf lo chiese anni fa. Gli risposero che non potevano accontentarlo in quanto anche il turno 18-24 contempla 2 ore di notturno. Quindi o lo faceva tutto o niente.
Ha continuato a fare anche lo 0-6.
Saluti.

Inviato dal mio 01_v89_jbl1a698 utilizzando Tapatalk

Re: Esenzione ore Notturne legge 104 "Centrale Operativa"

Inviato: mar giu 03, 2014 10:51 pm
da panorama
Ti conviene cercare nel motore poiché c'è qualche sentenza.
Potresti mettere: esenzione oppure orario notturno e sicuramente ti colleghi all'argomento.
provaci.

Re: Esenzione ore Notturne legge 104 "Centrale Operativa"

Inviato: mer giu 04, 2014 6:30 pm
da panorama
Carabinieri.

Vedi allegato circ. CGA del 2002 su Astensione dal lavoro notturno.

Non so se è ancora attuale ma la norma è quella.

Re: Esenzione ore Notturne legge 104 "Centrale Operativa"

Inviato: dom giu 08, 2014 4:55 pm
da panorama
C-14 pag. 69
------------------------

ESONERO DAL SERVIZIO NOTTURNO
Il personale non dirigente che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può, a domanda, essere esonerato dal prestare servizio notturno (nota186).

(NOTA 186: Articolo 18, D.P.R., 16 aprile 2009, n. 51).

Re: Esenzione ore Notturne legge 104 "Centrale Operativa"

Inviato: lun feb 11, 2019 10:11 pm
da panorama
Ricorso Accolto

- respinto l'istanza del ricorrente di esonero dal prestare servizio nelle ore notturne

1) - prestare assistenza alla madre, sig.ra OMISSIS, riconosciuta portatrice di handicap come da certificazione medica allegata, che vive da sola e non ha altri congiunti che possano provvedere alle sue cure.

2) - Precisava che lo svolgimento del lavoro notturno lo porterebbe a stare lontano dal domicilio della madre situato a distanza di almeno 40 minuti di auto dalla sede di lavoro.

Il TAR scrive:

3) - circa la locuzione “a carico” il Ministero del Lavoro con la risoluzione n. 4 del 6.02.2009 ha precisato che il disabile va considerato “a carico” ai fini dell’esonero dal lavoro notturno quando il lavoratore che lo assiste presti al disabile effettiva assistenza e tale assistenza non deve essere quotidiana, anche perché l’esclusività e la sistematicità sono stati abrogati dall’art. 20 della legge n. 53/2000 per cui “a proprio carico” non è da intendersi in senso fiscale ma come condizione di necessità assistenziale anche ove non connotata dal carattere dell’esclusività e della continuità assistenziale.

4) - Alla luce della suesposta disamina, deve concludersi per l’illegittimità della determinazione gravata con il suo conseguente annullamento cui consegue l’onere dell’amministrazione di riattivare il procedimento e rivalutare l’istanza sulla base della presente decisione.

N.B.: rileggi il punto n. 3 e 4.

Leggete il tutto nell'allegata sentenza.
----------------------------------------------------