Re: 24 mesi e ripetibilità degli emolumenti
Inviato: sab feb 03, 2018 9:26 pm
Il ricorrente, ha fruito dell’aspettativa per infermità per complessivi 690 gg.
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Ricorso perso, perché:
1) - la CMO riteneva la patologia sub 3) (stato ansioso depressivo reattivo) prevalente ai fini della inabilità, impregiudicata la valutazione della dipendenza da causa di servizio delle 3 infermità denunciate (giudicata non dipendente da causa di servizio).
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201800545 - Public 2018-01-25 -
Pubblicato il 25/01/2018
N. 00545/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00936/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Garofalo e Francesco Maria Caianiello con i quali elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 19;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 28.12.2016 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Attività, successivamente notificata, recante il provvedimento di recupero delle somme corrisposte a titolo di competenze stipendiali nel periodo di aspettativa per infermità;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente, e segnatamente: 1) delle comunicazioni prot. n. -OMISSIS-, rispettivamente datate 23.6.2016 e 16.11.2016, recanti le modalità di esecuzione del recupero delle somme indebitamente percepite;
c) ove e per quanto occorra di tutti gli atti connessi con quello quivi impugnato;
e, con motivi aggiunti:
d) del decreto prot. n. -OMISSIS- del 28.9.2016 del Direttore della Divisione, recante la specificazione della posizione di aspettativa del Brigadiere OMISSIS; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi e dei diritti di parte ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ex brigadiere dei Carabinieri, ha impugnato l’atto con il quale il Ministero della difesa ha provveduto a recuperare la complessiva somma di euro 22.240,65 percepita in eccesso rispetto a quanto dovuto. Segnatamente, l’amministrazione nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 39, comma 4 del D.P.R. n. 51/2009 ha recuperato:
1) le competenze stipendiali corrisposte per intero invece che a metà per il periodo 3 agosto 2009 – 2 febbraio 2010;
2) le competenze stipendiali percepite per intero invece che a zero per il periodo 3 febbraio 2010 - 30 maggio 2010.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata.
Con l’ordinanza n. 849 del 14 giugno 2017 la Sezione, ritenendo la questione meritevole di approfondimento nel merito, ha accolto la domanda di tutela cautelare.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione della difesa ha recuperato la somma di euro 22.240,65: 1) “per competenze stipendiali corrisposte per intero invece che a metà dal 3 agosto 2009 al 2 febbraio 2010”;
2) per “competenze stipendiali percepite intere invece che a zero dal 3 febbraio 2010 al 30 maggio 2010”.
Per comprendere il recupero operato è necessario ripercorrere la vicenda di cui è causa.
Il ricorrente:
- ha ricoperto il grado di brigadiere dei carabinieri dal 9 dicembre 2006 al 30 maggio 2010;
- in data 21 maggio 2008 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità: 1) OMISSIS; 2) OMISSIS;
- in data 19 luglio 2008 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per: 3) uno stato ansioso depressivo reattivo;
- in data 31 maggio 2010, dopo un periodo di aspettativa per infermità durato 690 gg., veniva collocato in congedo assoluto; ciò in quanto la CMO di Caserta lo giudicava non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto e non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione; in particolare, la CMO riteneva la patologia sub 3) (stato ansioso depressivo reattivo) prevalente ai fini della inabilità, impregiudicata la valutazione della dipendenza da causa di servizio delle 3 infermità denunciate; in data 16 marzo 2015 il Ministero della difesa riconosceva dipendente da causa di servizio solo la patologia sub 2).
Il ricorrente, ha fruito dell’aspettativa per infermità per complessivi 690 gg.
Un primo periodo (non oggetto di recupero) pari a 365 gg. il ricorrente è stato retribuito per intero; ciò in virtù dell’art. 26 della legge n. 187/1976 che prevede 12 mesi di aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio) retribuita per intero.
Esaurito tale periodo il ricorrente ha continuato a percepire per intero la retribuzione sulla base dell’art. 39, comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 il quale stabilisce che al personale collocato in aspettativa per infermità, competono, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità (nella fattispecie denunciate in date 21 maggio e 19 luglio 2008) gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Sempre il citato comma 4 prevede che “Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa”.
Il presupposto da cui muove il recupero delle somme è che le domande del ricorrente volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte hanno avuto esito negativo per 2 infermità su 3 e, soprattutto, che l’aspettativa per infermità cui è seguito il giudizio di non idoneità al servizio in modo assoluto della CMO sono stati determinati in modo prevalente dalla sussistenza di una patologia (quella sub 3 – stato ansioso depressivo reattivo) giudicata non dipendente da causa di servizio.
Con una prima censura il ricorrente lamenta l’illegittimità del recupero in quanto effettuato oltre il termine di 24 mesi dal collocamento in aspettativa.
La censura è infondata.
Il termine di 24 mesi invocato dal ricorrente è previsto nella diversa ipotesi disciplinata dal comma 3 (e non dal comma 4) dell’art. 39 in base al quale l’amministrazione ha un termine decadenziale di 24 mesi dalla data di collocamento in aspettativa per procedere al recupero (così il comma 3, “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”).
Come correttamente sostenuto dall’amministrazione nelle proprie difese, tale disposizione si applica al diverso caso del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Nella fattispecie, il ricorrente è stato invece giudicato permanentemente -OMISSIS- (cfr. verbale della CMO di Caserta del 31 maggio 2010) e, pertanto, si applica il comma 4 che non prevede alcun termine per operare il recupero.
Con le restanti censure il ricorrente lamenta la lesione del legittimo affidamento, il difetto di motivazione e la carenza dei presupposti per procedere al recupero. In particolare, la ripetibilità delle somme sarebbe possibile solo nelle ipotesi di non riconoscimento “totale” della dipendenza da causa di servizio e non nel caso (come quello che occupa) in cui vi sia comunque una infermità delle tante denunciate dipendente da fatti di servizio. Nella fattispecie, l’inidoneità al servizio sarebbe stata causata prevalentemente, ma non esclusivamente, dalla patologia sub 3) poi non riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Le censure non meritano di essere accolte.
In primo luogo, deve essere evidenziata la natura di atto vincolato e doveroso del provvedimento di recupero dell'indebito la cui motivazione è rinvenibile nello stesso disposto di legge. Sotto tale profilo non vi è stata alcuna violazione del legittimo affidamento in quanto il comma 4 del più volte citato art. 39 è chiaro nel prevedere che gli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa competono in attesa della valutazione sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che l’ha determinata. Nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto lo stipendio per intero doveva, dunque, essere consapevole che la spettanza dello stesso era sub iudice.
In secondo luogo, per quanto riguarda la sussistenza del presupposto per operare il recupero la difesa erariale ha giustamente evidenziato come da tutta la documentazione sanitaria e dal verbale della CMO versati in atti emerga che la temporanea inidoneità al servizio poi diventata definitiva è riconducibile quasi esclusivamente e, comunque, in modo prevalente ad una infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio (cfr. documentazione allegata dall’amministrazione, ivi inclusi, i certificati medici prodotti dallo stesso interessato).
Condivisibilmente la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 24 marzo 2014, n. 112) ha osservato che se è vero che la norma non distingue fra aspettative per infermità dipendenti da causa di servizio in misura prevalente e aspettative dipendenti da causa di servizio in misura non prevalente, nondimeno una corretta interpretazione della norma legata alla ratio sottesa alla medesima, non può che condurre alla lettura fatta propria e applicata nel caso concreto dall'Amministrazione.
La finalità della disciplina è all'evidenza quella di contemperare le esigenze di vita del pubblico dipendente non in grado, definitivamente o temporaneamente di rendere la prestazione lavorativa, con l'interesse pubblico ad non dar luogo ad esborsi di denaro in assenza della controprestazione sinallagmatica. La corresponsione dell'emolumento da parte del datore di lavoro pubblico, pur se il sinallagma non opera, in tanto è giustificata se ed in quanto l'assenza di corrispettività dipenda ad eventi eziologicamente riconducibili, in via esclusiva, al rapporto di lavoro.
Ma laddove questo collegamento non vi sia o comunque non sia esclusivo torna a prevalere, rispetto al principio solidaristico tra consociati, l'interesse pubblico alla sussistenza di una giustificazione (causa in senso civilistico) alla corresponsione di denaro pubblico. Sicché, passato un congruo lasso di tempo (365 giorni, nel caso di specie) senza che vi sia controprestazione lavorativa, l'obbligazione retributiva si riduce prima e cessa poi.
Del tutto correttamente, pertanto, l'Amministrazione ha qualificato come parzialmente indebite le somme percepite dal ricorrente a partire dal 366° giorno di aspettativa, posto che questa non era da ricondurre causalmente ed esclusivamente a causa di servizio.
La CMO con valutazione tecnico-discrezionale, che non spetta certo a questo giudice censurare in assenza di indizi di macroscopica inattendibilità della medesima, ha statuito la non prevalenza dell’infermità dipendente da causa di servizio. Sicché, in presenza di una siffatta valutazione, l'applicazione della disciplina regolante la fattispecie non poteva essere che quella in concreto adottata dall'Amministrazione procedente.
Del tutto ininfluente ai fini delle conclusioni appena rassegnate la circostanza che nel corpo del decreto del 28 settembre 2016 impugnato con motivi aggiunti si faccia un riferimento erroneo al contenuto del decreto n. 1100/N del 16 marzo 2015 attribuendo le assenze dal servizio del ricorrente solo alle patologie non riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Le spese del giudizio stante l’obiettiva complessità della controversia, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmarini Paolo Passoni
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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Ricorso perso, perché:
1) - la CMO riteneva la patologia sub 3) (stato ansioso depressivo reattivo) prevalente ai fini della inabilità, impregiudicata la valutazione della dipendenza da causa di servizio delle 3 infermità denunciate (giudicata non dipendente da causa di servizio).
N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201800545 - Public 2018-01-25 -
Pubblicato il 25/01/2018
N. 00545/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00936/2017 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Garofalo e Francesco Maria Caianiello con i quali elettivamente domicilia in Napoli al viale Gramsci n. 19;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;
per l'annullamento
a) della nota prot. n. -OMISSIS- del 28.12.2016 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Attività, successivamente notificata, recante il provvedimento di recupero delle somme corrisposte a titolo di competenze stipendiali nel periodo di aspettativa per infermità;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente, e segnatamente: 1) delle comunicazioni prot. n. -OMISSIS-, rispettivamente datate 23.6.2016 e 16.11.2016, recanti le modalità di esecuzione del recupero delle somme indebitamente percepite;
c) ove e per quanto occorra di tutti gli atti connessi con quello quivi impugnato;
e, con motivi aggiunti:
d) del decreto prot. n. -OMISSIS- del 28.9.2016 del Direttore della Divisione, recante la specificazione della posizione di aspettativa del Brigadiere OMISSIS; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi e dei diritti di parte ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente ex brigadiere dei Carabinieri, ha impugnato l’atto con il quale il Ministero della difesa ha provveduto a recuperare la complessiva somma di euro 22.240,65 percepita in eccesso rispetto a quanto dovuto. Segnatamente, l’amministrazione nell’applicare le disposizioni di cui all’art. 39, comma 4 del D.P.R. n. 51/2009 ha recuperato:
1) le competenze stipendiali corrisposte per intero invece che a metà per il periodo 3 agosto 2009 – 2 febbraio 2010;
2) le competenze stipendiali percepite per intero invece che a zero per il periodo 3 febbraio 2010 - 30 maggio 2010.
A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata.
Con l’ordinanza n. 849 del 14 giugno 2017 la Sezione, ritenendo la questione meritevole di approfondimento nel merito, ha accolto la domanda di tutela cautelare.
Alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Con il provvedimento impugnato l’amministrazione della difesa ha recuperato la somma di euro 22.240,65: 1) “per competenze stipendiali corrisposte per intero invece che a metà dal 3 agosto 2009 al 2 febbraio 2010”;
2) per “competenze stipendiali percepite intere invece che a zero dal 3 febbraio 2010 al 30 maggio 2010”.
Per comprendere il recupero operato è necessario ripercorrere la vicenda di cui è causa.
Il ricorrente:
- ha ricoperto il grado di brigadiere dei carabinieri dal 9 dicembre 2006 al 30 maggio 2010;
- in data 21 maggio 2008 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità: 1) OMISSIS; 2) OMISSIS;
- in data 19 luglio 2008 presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per: 3) uno stato ansioso depressivo reattivo;
- in data 31 maggio 2010, dopo un periodo di aspettativa per infermità durato 690 gg., veniva collocato in congedo assoluto; ciò in quanto la CMO di Caserta lo giudicava non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto e non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’amministrazione; in particolare, la CMO riteneva la patologia sub 3) (stato ansioso depressivo reattivo) prevalente ai fini della inabilità, impregiudicata la valutazione della dipendenza da causa di servizio delle 3 infermità denunciate; in data 16 marzo 2015 il Ministero della difesa riconosceva dipendente da causa di servizio solo la patologia sub 2).
Il ricorrente, ha fruito dell’aspettativa per infermità per complessivi 690 gg.
Un primo periodo (non oggetto di recupero) pari a 365 gg. il ricorrente è stato retribuito per intero; ciò in virtù dell’art. 26 della legge n. 187/1976 che prevede 12 mesi di aspettativa per infermità (non dipendente da causa di servizio) retribuita per intero.
Esaurito tale periodo il ricorrente ha continuato a percepire per intero la retribuzione sulla base dell’art. 39, comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 il quale stabilisce che al personale collocato in aspettativa per infermità, competono, in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità (nella fattispecie denunciate in date 21 maggio e 19 luglio 2008) gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Sempre il citato comma 4 prevede che “Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa”.
Il presupposto da cui muove il recupero delle somme è che le domande del ricorrente volte al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte hanno avuto esito negativo per 2 infermità su 3 e, soprattutto, che l’aspettativa per infermità cui è seguito il giudizio di non idoneità al servizio in modo assoluto della CMO sono stati determinati in modo prevalente dalla sussistenza di una patologia (quella sub 3 – stato ansioso depressivo reattivo) giudicata non dipendente da causa di servizio.
Con una prima censura il ricorrente lamenta l’illegittimità del recupero in quanto effettuato oltre il termine di 24 mesi dal collocamento in aspettativa.
La censura è infondata.
Il termine di 24 mesi invocato dal ricorrente è previsto nella diversa ipotesi disciplinata dal comma 3 (e non dal comma 4) dell’art. 39 in base al quale l’amministrazione ha un termine decadenziale di 24 mesi dalla data di collocamento in aspettativa per procedere al recupero (così il comma 3, “Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo”).
Come correttamente sostenuto dall’amministrazione nelle proprie difese, tale disposizione si applica al diverso caso del personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale. Nella fattispecie, il ricorrente è stato invece giudicato permanentemente -OMISSIS- (cfr. verbale della CMO di Caserta del 31 maggio 2010) e, pertanto, si applica il comma 4 che non prevede alcun termine per operare il recupero.
Con le restanti censure il ricorrente lamenta la lesione del legittimo affidamento, il difetto di motivazione e la carenza dei presupposti per procedere al recupero. In particolare, la ripetibilità delle somme sarebbe possibile solo nelle ipotesi di non riconoscimento “totale” della dipendenza da causa di servizio e non nel caso (come quello che occupa) in cui vi sia comunque una infermità delle tante denunciate dipendente da fatti di servizio. Nella fattispecie, l’inidoneità al servizio sarebbe stata causata prevalentemente, ma non esclusivamente, dalla patologia sub 3) poi non riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Le censure non meritano di essere accolte.
In primo luogo, deve essere evidenziata la natura di atto vincolato e doveroso del provvedimento di recupero dell'indebito la cui motivazione è rinvenibile nello stesso disposto di legge. Sotto tale profilo non vi è stata alcuna violazione del legittimo affidamento in quanto il comma 4 del più volte citato art. 39 è chiaro nel prevedere che gli emolumenti percepiti durante il periodo di aspettativa competono in attesa della valutazione sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità che l’ha determinata. Nel momento in cui il ricorrente ha ricevuto lo stipendio per intero doveva, dunque, essere consapevole che la spettanza dello stesso era sub iudice.
In secondo luogo, per quanto riguarda la sussistenza del presupposto per operare il recupero la difesa erariale ha giustamente evidenziato come da tutta la documentazione sanitaria e dal verbale della CMO versati in atti emerga che la temporanea inidoneità al servizio poi diventata definitiva è riconducibile quasi esclusivamente e, comunque, in modo prevalente ad una infermità non riconosciuta dipendente da causa di servizio (cfr. documentazione allegata dall’amministrazione, ivi inclusi, i certificati medici prodotti dallo stesso interessato).
Condivisibilmente la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 24 marzo 2014, n. 112) ha osservato che se è vero che la norma non distingue fra aspettative per infermità dipendenti da causa di servizio in misura prevalente e aspettative dipendenti da causa di servizio in misura non prevalente, nondimeno una corretta interpretazione della norma legata alla ratio sottesa alla medesima, non può che condurre alla lettura fatta propria e applicata nel caso concreto dall'Amministrazione.
La finalità della disciplina è all'evidenza quella di contemperare le esigenze di vita del pubblico dipendente non in grado, definitivamente o temporaneamente di rendere la prestazione lavorativa, con l'interesse pubblico ad non dar luogo ad esborsi di denaro in assenza della controprestazione sinallagmatica. La corresponsione dell'emolumento da parte del datore di lavoro pubblico, pur se il sinallagma non opera, in tanto è giustificata se ed in quanto l'assenza di corrispettività dipenda ad eventi eziologicamente riconducibili, in via esclusiva, al rapporto di lavoro.
Ma laddove questo collegamento non vi sia o comunque non sia esclusivo torna a prevalere, rispetto al principio solidaristico tra consociati, l'interesse pubblico alla sussistenza di una giustificazione (causa in senso civilistico) alla corresponsione di denaro pubblico. Sicché, passato un congruo lasso di tempo (365 giorni, nel caso di specie) senza che vi sia controprestazione lavorativa, l'obbligazione retributiva si riduce prima e cessa poi.
Del tutto correttamente, pertanto, l'Amministrazione ha qualificato come parzialmente indebite le somme percepite dal ricorrente a partire dal 366° giorno di aspettativa, posto che questa non era da ricondurre causalmente ed esclusivamente a causa di servizio.
La CMO con valutazione tecnico-discrezionale, che non spetta certo a questo giudice censurare in assenza di indizi di macroscopica inattendibilità della medesima, ha statuito la non prevalenza dell’infermità dipendente da causa di servizio. Sicché, in presenza di una siffatta valutazione, l'applicazione della disciplina regolante la fattispecie non poteva essere che quella in concreto adottata dall'Amministrazione procedente.
Del tutto ininfluente ai fini delle conclusioni appena rassegnate la circostanza che nel corpo del decreto del 28 settembre 2016 impugnato con motivi aggiunti si faccia un riferimento erroneo al contenuto del decreto n. 1100/N del 16 marzo 2015 attribuendo le assenze dal servizio del ricorrente solo alle patologie non riconosciute dipendenti da causa di servizio.
Le spese del giudizio stante l’obiettiva complessità della controversia, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Carlo Buonauro, Consigliere
Paola Palmarini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Palmarini Paolo Passoni
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.