Ho un po' di confusione in testa, da come dici tu il conteggio va fatto partire dal giorno in cui sei messo in aspettativa speciale. Tu hai fatto 14 mesi, quindi dovrai restituire il 50% di due mesi... Questa se è come credo di aver capito è certamente una buona notizia...serbi ha scritto:dimenticavo, la mia causa di servizio è stata discussa dal CDV IL 23.5.2013 ED INVIATA il 28.5.2013 al mio >Comando Generale, quindi il Comitato è stato abbastanza celere ma il mio Comando Generale NO.
X Angri, in questi giorni mi stanno calcolando i due mesi genn e feb 2014 che dovro' restituire il 50 per cento e mi hanno detto che trattengono parte della licenza non usufruita. Quindi per certo che in aspettativa speciale si devono restituire le somme dopo il 12 mese
aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.d.s.
Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
===che io sappia, leggendo vari post al riguardo, ed anche qualche normativa, giusto per tenersi informati, mi risulta che l'apettativa speciale in attesa della risposta del cdv non fa cumulo essendo già stato giudicato dalla cmo non idoneo.
Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
si, hai capito bene.
io prima del 24.1.2013 ero in aspettativa diciamo normale e dopo tale data in aspettativa speciale (che è una aspettativa particolare solo per i riformati parziali che sono in attesa del responso del CDV. Le due aspettative non fanno cumulo.
Io ero nelle tue stesse condizioni
Ciao
io prima del 24.1.2013 ero in aspettativa diciamo normale e dopo tale data in aspettativa speciale (che è una aspettativa particolare solo per i riformati parziali che sono in attesa del responso del CDV. Le due aspettative non fanno cumulo.
Io ero nelle tue stesse condizioni
Ciao
Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
serbi ha scritto:Aspettativa dopo il 12 mese subito trattengono il 50% mentre in aspettativa speciale alla definizione finale.
Angri gentilmente , tu che sei bene informato, a me hanno inviato il PA04 il 08.05.2014 all'inps dopo quanto tempo mediamente l INPS paga la liquidazione.
Grazie
===il termine è di 105 giorni poi scattano gli interessi, ho letto che adesso sono in trance, con la legge di stabilità 2014. a me nel 2013 tutto insieme con interessi avendo tardato qualche mese.
Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
Un'altra cosa che ti puo' essere utile, io ho telefonato al Comitato di Verifica fine maggio 2013,loro di danno tutte le informazioni della pratica (presa in carico ed invio) tranne l'esito quello lo devi chiedere al Comando Generale di Roma.
Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
Grazie ancora Serbi, sei stato gentilissimo...serbi ha scritto:Un'altra cosa che ti puo' essere utile, io ho telefonato al Comitato di Verifica fine maggio 2013,loro di danno tutte le informazioni della pratica (presa in carico ed invio) tranne l'esito quello lo devi chiedere al Comando Generale di Roma.
Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
L'ho sempre detto che chiamando telefonicamente l'operatore del call center del cvcs ti da tutte le informazioni possibili. Anche il nr di protocollo con il quale viene restituita la pratica.
Saluti.
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Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
Grazie! Approfitto del forum per porre ancora un quesito pertinente a quanto sopra citato, in caso qualcuno ci fosse già passato o comunque sia a conoscenza della prassi: appurato che qualora non mi venisse riconosciuta la c.d.s., sarei collocato in pensione, a quel punto, se facessi ricorso al TAR o alla Corte dei Conti, sarei comunque posto in pensione o rimarrei in aspettativa fino a giudizio pronunciato?
- antoniomlg
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Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
Messaggio da antoniomlg »
Grazie! Approfitto del forum per porre ancora un quesito pertinente a quanto sopra citato, in caso qualcuno ci fosse già passato o comunque sia a conoscenza della prassi: appurato che qualora non mi venisse riconosciuta la c.d.s., sarei collocato in pensione, a quel punto, se facessi ricorso al TAR o alla Corte dei Conti, sarei comunque posto in pensione o rimarrei in aspettativa fino a giudizio pronunciato?
in tal caso serve un Avvocato con gli attributi quadrati, nel fare ricorso chiede la sospensiva del decreto di pensione.
ciao
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Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
Messaggio da aeronatica »
Egregi, buon giorno a tutti.
Da quanto mi risulta i tempi di attesa in questi frangenti sono certamente di diversi mesi e mediamente tranquillamente di circa un anno/un anno e mezzo, a volte anche di più.
Prima con una certa frequenza venivano anche superati i fatidici 24 mesi, ora viene posta un po' più di attenzione a non sconfinare per eventuali responsabilità erariali.
Ciò che però, mi preme, segnalare, con l'occasione, è che in base alla mia esperienza è affrontabile l'opposizione all'eventuale decreto di rigetto della c.s.o. soprattutto ove, come nel caso di specie, l'eventuale accoglimento della c.s.o. comporta il rientro in servizio....la maturazione di stipendi e contribuzione per tutti i termini temporali nei quali si è rimasti in attesa dell'inerzia dell'Amministrazione..... e la ovvia non restituzione delle somme percepite.
DESIDEREREI FAR PORRE L'ATTENZIONE, DI POI, A QUEI CASI ove esista in parallelo all'infermità per la quale si sta attendendo il parere, altra, magari meno invalidante, ma già si riconosciuta dipendente.
In detti casi, comunque da attentamente verificare, si può non restitutire le poste stipendiali se non vi è stata chiara prevalenza della patologia e se l'aspettativa per malattia congloba anche la patologia che ha generato l'infermità si dipendente.
OVVIAMENTE DETTI DETTAGLI SFUGGONO ALL'ATTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Poi, come qui ho letto, quando l'Amministrazione desidera compensare il debito (stipendiale) con il credito (compenso sostitutivo della licenza) DEVE RICORDARSI di portare a credito compensativo la SOMMA LORDA (SENZA TRATTENUTA IRPEF) del compenso sostitutivo DI TUTTA LA LICENZA ORDINARIA E DI TUTTI I GIORNI DI LICENZA LEGGE N. 937/77!!!!!!!
OVVIAMENTE ANCHE DETTI DETTAGLI SFUGGONO ALL'ATTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Infine, sempre come mero consiglio personale, facendo salve le libere scelte dettate da intime e profonde decisioni, io consiglio di non scartare già in partenza l'opportunità di richiedere il transito nei ruoli del personale civile di cui alla legge n. 266/99 e D.M. 18.04.2002.
Ciò in quanto, secondo me, le scelte vanno ponderate con serenità lontano dall'impeto emotivo....che spesso coinvolge chi viene riformato .....e o fatto decadere (conosco le eccezioni sulla decadenza e confermo che anche chi decade ha il diritto al transito!!!!!).
Chi sceglie di transitare....permane in aspettativa speciale con lo stipendio percepito....fino a definizione del transito, quindi fino alla firma del contratto o fino alla rinuncia allo stesso (quale diritto abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nella podestà dell'interessato) e nel caso esprima volontà di rinuncia verrà congedato non alla data della riforma bensì alla data di formalizzazione della rinuncia al transito.
Quindi tutto il periodo, ma proprio tutto, verrà ritenuto ai fini previdenziali come servizio di fatto prestato con la relativa contribuzione pensionistica.
Si consideri che tra le due date possono intercorrere tranquillamente anche due anni, periodo di tempo che in determinate condizioni può creare consistenti differenze.
Quanto sopra, solamente per pura conoscenza, lasciando le scelte personali a chiunque purchè nella consapevolezza reale dello stato di diritto.
Buona giornata a tutti .
Da quanto mi risulta i tempi di attesa in questi frangenti sono certamente di diversi mesi e mediamente tranquillamente di circa un anno/un anno e mezzo, a volte anche di più.
Prima con una certa frequenza venivano anche superati i fatidici 24 mesi, ora viene posta un po' più di attenzione a non sconfinare per eventuali responsabilità erariali.
Ciò che però, mi preme, segnalare, con l'occasione, è che in base alla mia esperienza è affrontabile l'opposizione all'eventuale decreto di rigetto della c.s.o. soprattutto ove, come nel caso di specie, l'eventuale accoglimento della c.s.o. comporta il rientro in servizio....la maturazione di stipendi e contribuzione per tutti i termini temporali nei quali si è rimasti in attesa dell'inerzia dell'Amministrazione..... e la ovvia non restituzione delle somme percepite.
DESIDEREREI FAR PORRE L'ATTENZIONE, DI POI, A QUEI CASI ove esista in parallelo all'infermità per la quale si sta attendendo il parere, altra, magari meno invalidante, ma già si riconosciuta dipendente.
In detti casi, comunque da attentamente verificare, si può non restitutire le poste stipendiali se non vi è stata chiara prevalenza della patologia e se l'aspettativa per malattia congloba anche la patologia che ha generato l'infermità si dipendente.
OVVIAMENTE DETTI DETTAGLI SFUGGONO ALL'ATTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Poi, come qui ho letto, quando l'Amministrazione desidera compensare il debito (stipendiale) con il credito (compenso sostitutivo della licenza) DEVE RICORDARSI di portare a credito compensativo la SOMMA LORDA (SENZA TRATTENUTA IRPEF) del compenso sostitutivo DI TUTTA LA LICENZA ORDINARIA E DI TUTTI I GIORNI DI LICENZA LEGGE N. 937/77!!!!!!!
OVVIAMENTE ANCHE DETTI DETTAGLI SFUGGONO ALL'ATTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Infine, sempre come mero consiglio personale, facendo salve le libere scelte dettate da intime e profonde decisioni, io consiglio di non scartare già in partenza l'opportunità di richiedere il transito nei ruoli del personale civile di cui alla legge n. 266/99 e D.M. 18.04.2002.
Ciò in quanto, secondo me, le scelte vanno ponderate con serenità lontano dall'impeto emotivo....che spesso coinvolge chi viene riformato .....e o fatto decadere (conosco le eccezioni sulla decadenza e confermo che anche chi decade ha il diritto al transito!!!!!).
Chi sceglie di transitare....permane in aspettativa speciale con lo stipendio percepito....fino a definizione del transito, quindi fino alla firma del contratto o fino alla rinuncia allo stesso (quale diritto abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nella podestà dell'interessato) e nel caso esprima volontà di rinuncia verrà congedato non alla data della riforma bensì alla data di formalizzazione della rinuncia al transito.
Quindi tutto il periodo, ma proprio tutto, verrà ritenuto ai fini previdenziali come servizio di fatto prestato con la relativa contribuzione pensionistica.
Si consideri che tra le due date possono intercorrere tranquillamente anche due anni, periodo di tempo che in determinate condizioni può creare consistenti differenze.
Quanto sopra, solamente per pura conoscenza, lasciando le scelte personali a chiunque purchè nella consapevolezza reale dello stato di diritto.
Buona giornata a tutti .
Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
Grazie Aeronautica, i tuoi consigli sono molto utili ed interessanti e ne terrò sicuramente conto...aeronatica ha scritto:Egregi, buon giorno a tutti.
Da quanto mi risulta i tempi di attesa in questi frangenti sono certamente di diversi mesi e mediamente tranquillamente di circa un anno/un anno e mezzo, a volte anche di più.
Prima con una certa frequenza venivano anche superati i fatidici 24 mesi, ora viene posta un po' più di attenzione a non sconfinare per eventuali responsabilità erariali.
Ciò che però, mi preme, segnalare, con l'occasione, è che in base alla mia esperienza è affrontabile l'opposizione all'eventuale decreto di rigetto della c.s.o. soprattutto ove, come nel caso di specie, l'eventuale accoglimento della c.s.o. comporta il rientro in servizio....la maturazione di stipendi e contribuzione per tutti i termini temporali nei quali si è rimasti in attesa dell'inerzia dell'Amministrazione..... e la ovvia non restituzione delle somme percepite.
DESIDEREREI FAR PORRE L'ATTENZIONE, DI POI, A QUEI CASI ove esista in parallelo all'infermità per la quale si sta attendendo il parere, altra, magari meno invalidante, ma già si riconosciuta dipendente.
In detti casi, comunque da attentamente verificare, si può non restitutire le poste stipendiali se non vi è stata chiara prevalenza della patologia e se l'aspettativa per malattia congloba anche la patologia che ha generato l'infermità si dipendente.
OVVIAMENTE DETTI DETTAGLI SFUGGONO ALL'ATTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Poi, come qui ho letto, quando l'Amministrazione desidera compensare il debito (stipendiale) con il credito (compenso sostitutivo della licenza) DEVE RICORDARSI di portare a credito compensativo la SOMMA LORDA (SENZA TRATTENUTA IRPEF) del compenso sostitutivo DI TUTTA LA LICENZA ORDINARIA E DI TUTTI I GIORNI DI LICENZA LEGGE N. 937/77!!!!!!!
OVVIAMENTE ANCHE DETTI DETTAGLI SFUGGONO ALL'ATTENZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.
Infine, sempre come mero consiglio personale, facendo salve le libere scelte dettate da intime e profonde decisioni, io consiglio di non scartare già in partenza l'opportunità di richiedere il transito nei ruoli del personale civile di cui alla legge n. 266/99 e D.M. 18.04.2002.
Ciò in quanto, secondo me, le scelte vanno ponderate con serenità lontano dall'impeto emotivo....che spesso coinvolge chi viene riformato .....e o fatto decadere (conosco le eccezioni sulla decadenza e confermo che anche chi decade ha il diritto al transito!!!!!).
Chi sceglie di transitare....permane in aspettativa speciale con lo stipendio percepito....fino a definizione del transito, quindi fino alla firma del contratto o fino alla rinuncia allo stesso (quale diritto abdicativo di un diritto soggettivo già entrato nella podestà dell'interessato) e nel caso esprima volontà di rinuncia verrà congedato non alla data della riforma bensì alla data di formalizzazione della rinuncia al transito.
Quindi tutto il periodo, ma proprio tutto, verrà ritenuto ai fini previdenziali come servizio di fatto prestato con la relativa contribuzione pensionistica.
Si consideri che tra le due date possono intercorrere tranquillamente anche due anni, periodo di tempo che in determinate condizioni può creare consistenti differenze.
Quanto sopra, solamente per pura conoscenza, lasciando le scelte personali a chiunque purchè nella consapevolezza reale dello stato di diritto.
Buona giornata a tutti .
Vorrei chiederti al riguardo una delucidazione per quanto concerne l'eventuale transito nei ruoli del personale civile e ammettendo che a tempo debito io accetti il transito: quando citi " Quindi tutto il periodo, ma proprio tutto, verrà ritenuto ai fini previdenziali come servizio di fatto prestato con la relativa contribuzione pensionistica" . Di questo periodo, qualora io rinunci poi al transito una volta preso atto della destinazione, non dovrò restituire prima il 50% e poi il 100% degli stipendi percepiti tenendo conto che mi venga notificato il tutto dopo 12 e prima di 24 mesi? Oppure, come credo, il contenzioso degli stipendi percepiti da restituire si interromperà al momento dell'accettazione al transito nei ruoli civili?
Io, avendo soltanto tre anni di servizio da fare(compresa finestra mobile) per raggiungere la data per ottenere la pensione di anzianità, sono tra quelli che, come dici giustamente tu, tale lasso di tempo "...in determinate condizioni può creare consistenti differenze".
Spero di essere riuscito a spiegarmi. Grazie ancora...
-
- Affidabile
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- Iscritto il: gio set 27, 2012 7:33 am
Re: aspettativa per inidoneità parziale - attesa risposta c.
Messaggio da aeronatica »
Egregio, la norma prevede che ove non attivate le procedure per il transito si dovranno restituire gli stipendi......ecc.....quindi se il soggetto transita non si deve restituire nulla.
diverso è se si rinuncia poi il giorno prima della sottoscrizione del contratto civile.....allora si sono attivate le procedure relative al transito che però non si sono concluse con il transito.......quindi? il requisito letterale della norma per evitare la restituzione si è realizzato (cioè l'attivazione delle procedure...) quindi, secondo me, nessuna ripetizione delle somme può essere esperita.
L'analisi da me effettuata era anche un'altra......dato che devo restituire gli emolumenti stipendiali...li restituirò dopo aver maturato quel periodo di servizio....comunque prestato.....che può portarmi il beneficio utile.
Fermo è il principio che è l'Amministrazione che deve attivarsi sollecitamente senza una isteresi ingiustificata.
In ultimo nessuno dovrebbe dimenticare che in attesa del transito dopo 150 giorni di silenzio l'istanza si ritiene accolta per legge.....e quindi al 151 giorno compete lo stipendio da impiegato CON L'ASSEGNO AD PERSONAM......
diverso è se si rinuncia poi il giorno prima della sottoscrizione del contratto civile.....allora si sono attivate le procedure relative al transito che però non si sono concluse con il transito.......quindi? il requisito letterale della norma per evitare la restituzione si è realizzato (cioè l'attivazione delle procedure...) quindi, secondo me, nessuna ripetizione delle somme può essere esperita.
L'analisi da me effettuata era anche un'altra......dato che devo restituire gli emolumenti stipendiali...li restituirò dopo aver maturato quel periodo di servizio....comunque prestato.....che può portarmi il beneficio utile.
Fermo è il principio che è l'Amministrazione che deve attivarsi sollecitamente senza una isteresi ingiustificata.
In ultimo nessuno dovrebbe dimenticare che in attesa del transito dopo 150 giorni di silenzio l'istanza si ritiene accolta per legge.....e quindi al 151 giorno compete lo stipendio da impiegato CON L'ASSEGNO AD PERSONAM......
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