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Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: dom mag 18, 2014 5:42 pm
da mimmoxxx
Ciao a tutti e buona domenica, avevo omesso di dire nei mie precedenti post che quando mi hanno notificato la sospensione precauzionale ero in convalescenza, cambia qualcosa? inoltre attualmente sono in cura con psicofarmaci (malattia accertata dalla C.M.O.) e quindi non posso operare una adeguata difesa al 100% delle mie capacità psichiche, posso chiedere una ulteriore sospensione?

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: dom mag 18, 2014 10:55 pm
da avt8
mimmoxxx ha scritto:Ciao a tutti e buona domenica, avevo omesso di dire nei mie precedenti post che quando mi hanno notificato la sospensione precauzionale ero in convalescenza, cambia qualcosa? inoltre attualmente sono in cura con psicofarmaci (malattia accertata dalla C.M.O.) e quindi non posso operare una adeguata difesa al 100% delle mie capacità psichiche, posso chiedere una ulteriore sospensione?
Puoi mandare un certificato medico,dove deve essere scritto la patologia, in senso stretto, stato ansioso depressivo- e chidendo un rinvio- ma nulla cambia- ( se loro non te lo danno il rinvio ,tu non ti presenti e anche se ti danno la più grave punizione nel ricorso lo vinci al 100%- Ma questo del certificato medico deve risultare agli atti- magari prima della trattazione orale lo fai presentare al collega tuo che ti assiste nella difesa tecnica-

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: dom mag 18, 2014 10:58 pm
da avt8
Domenico61 ha scritto:Salve a tutti e scusate se mi intrometto in questa questione abbastanza fastidiosa e brutta .
Vorrei sapere da parte di un nostro collega CC che seguo con attenzione ( e un carissimo amico ) condannato in via definitiva dalla Corte di Cessazione nel mese di Settembre 2013 tutt'ora non gli e stato ancora instaurato nessun tipo di procedimento disciplinare , attualmente e sottoposto agli arresti domiciliari e nello stesso tempo si trova in convalescenza da parte della c.m.o. e possibile che essendo in convalescenza non possono instaurare il procedimento disciplinare (destituzione) , diciamo che dalle sentenza definitiva (Corte di Cassazione) sono passati circa sette mese che tempi ha l'amministrazione per instaurare un procedimento di destituzione? dimenticavo lui anche se agli arresti domiciliari risulta sospeso e deperisce il 50 x 100 dello stipendio. Qualcuno può darmi spiegazioni in merito grazie un saluto a avt8 che ho visto che e molto addentrato in materia grazie a tutti Buona domenica.
A quanti anni e stato condannato e confermato dalla Corte di Cassazione ? solo dopo questa risposta,posso essere più preciso

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: dom mag 18, 2014 11:20 pm
da avt8
Domenico61 ha scritto:Salve a tutti e scusate se mi intrometto in questa questione abbastanza fastidiosa e brutta .
Vorrei sapere da parte di un nostro collega CC che seguo con attenzione ( e un carissimo amico ) condannato in via definitiva dalla Corte di Cessazione nel mese di Settembre 2013 tutt'ora non gli e stato ancora instaurato nessun tipo di procedimento disciplinare , attualmente e sottoposto agli arresti domiciliari e nello stesso tempo si trova in convalescenza da parte della c.m.o. e possibile che essendo in convalescenza non possono instaurare il procedimento disciplinare (destituzione) , diciamo che dalle sentenza definitiva (Corte di Cassazione) sono passati circa sette mese che tempi ha l'amministrazione per instaurare un procedimento di destituzione? dimenticavo lui anche se agli arresti domiciliari risulta sospeso e deperisce il 50 x 100 dello stipendio. Qualcuno può darmi spiegazioni in merito grazie un saluto a avt8 che ho visto che e molto addentrato in materia grazie a tutti Buona domenica.
Se il tuo amico ha avuto una pena non inferiore a 5 anni, non ci sarà alcun procedimento disciplinare,in quanto vi e la decadenza di cui all'art.28 del C.P,per cui l'amministrazione primo o poi senza alcuna fretta in quanto non deve rispettare alcun termine, gli sarà notificata presso la sua abitazione il provvedimento di decadenza dall'impiego con la data retroattiva alla publicazione del dispositivo della sentenza-
E siccome le somme percepite come assegno alimentare al 50% non sono ripetibili- non dovrà neanche restituirli,ecco il perchè del non avvio del procedimento disciplinare- ( sempre se vi sia condanna non iferiore a 5 anni )-

Poi ditemi a chi devo mandare la fattura,per la consulenza in materia-
Visto che tempo addietro un legale solo per rispondere ad un mio quesito, pur sapendo io che lui non poteva essermi utile, in quanto non sapeva la risposta non essendo preparato in questa materia -lo scopo era quello di vedere la onesta degli avvocati mi chiese 250 euro- La stessa cosa con altri legali idem con patate-per cui regolatevi in merito,per le prossime domande che fate- e se volete che io vi rispondo-
Un saluto

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: lun mag 19, 2014 10:21 am
da mimmoxxx
Ciao, ora capisco il nik avt8, avvocatotto. Scherzi a parte ti sono veramente grato per il tuo supporto e se le cose andranno per il meglio sempre se ne hai piacere mi piacerebbe incontrarti di persona per una cena.

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: lun mag 19, 2014 1:48 pm
da avt8
Domenico61 ha scritto:Salve a tutti e scusate se mi intrometto in questa questione abbastanza fastidiosa e brutta .
Vorrei sapere da parte di un nostro collega CC che seguo con attenzione ( e un carissimo amico ) condannato in via definitiva dalla Corte di Cessazione nel mese di Settembre 2013 tutt'ora non gli e stato ancora instaurato nessun tipo di procedimento disciplinare , attualmente e sottoposto agli arresti domiciliari e nello stesso tempo si trova in convalescenza da parte della c.m.o. e possibile che essendo in convalescenza non possono instaurare il procedimento disciplinare (destituzione) , diciamo che dalle sentenza definitiva (Corte di Cassazione) sono passati circa sette mese che tempi ha l'amministrazione per instaurare un procedimento di destituzione? dimenticavo lui anche se agli arresti domiciliari risulta sospeso e deperisce il 50 x 100 dello stipendio. Qualcuno può darmi spiegazioni in merito grazie un saluto a avt8 che ho visto che e molto addentrato in materia grazie a tutti Buona domenica.
ti ho risposto in mp- per la parcella ? dove la devo spedire ? ahhahh

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: lun mag 19, 2014 9:54 pm
da mimmoxxx
Ciao, ti ho mandato due messaggi in mp, li hai letti?

RIMOZIONE DEL GRADO PENSIONE RIFORMA TABELLA A/6

Inviato: mer mag 28, 2014 3:09 pm
da nessunatutela
Buongiorno a tutti,
perdonate il mio quesito nel caso sia stato già affrontato.

PREMESSA IN ORDINE DI EVENTI:
1) Procedimento penale;
2) Sospensione precauzionale dal servizio;
3) Riforma per invalidità riconosciuta causa di servizio TAB.A/6 con Decreto Ministero;
4) Congedo assoluto;
5) Pensione;
6) Prosciolto per intervenuta prescrizione;

7) DOMANDA: nel caso di procedimento disciplinare conclusosi con perdita del grado (sanzione disciplinare di stato), si perde comunque la pensione, pur avendo una causa di servizio riconosciuta TAB.A/6 ????
Vi ringrazio anticipatamente
Un abbraccio a tutti voi.

Re: RIMOZIONE DEL GRADO PENSIONE RIFORMA TABELLA A/6

Inviato: mer mag 28, 2014 7:53 pm
da avt8
nessunatutela ha scritto:Buongiorno a tutti,
perdonate il mio quesito nel caso sia stato già affrontato.

PREMESSA IN ORDINE DI EVENTI:
1) Procedimento penale;
2) Sospensione precauzionale dal servizio;
3) Riforma per invalidità riconosciuta causa di servizio TAB.A/6 con Decreto Ministero;
4) Congedo assoluto;
5) Pensione;
6) Prosciolto per intervenuta prescrizione;

7) DOMANDA: nel caso di procedimento disciplinare conclusosi con perdita del grado (sanzione disciplinare di stato), si perde comunque la pensione, pur avendo una causa di servizio riconosciuta TAB.A/6 ????
Vi ringrazio anticipatamente
Un abbraccio a tutti voi.
No in caso di perdita del grado non si perde la pensione privilegiata ascritta a Tab.A /6

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: mer mag 28, 2014 8:19 pm
da nessunatutela
Quindi cosa cambierebbe ?? Una diminuzione della pensione, rispetto a quella che sto percependo attualmente o cosa altro?? Grazie ancora

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: mer mag 28, 2014 9:04 pm
da avt8
clash65 ha scritto:Un saluto a tutti.

Premesso che non è mia intenzione creare inutili illusioni ma, navigando in internet, proprio 2 giorni fa, mi è capitato di imbattermi in una recente sentenza (che ho pure scaricato in pdf, ma che penso non si possa allegare, oppure non ne sono capace...boh...) dell'avv. Tartaglia su "Osservatorio Militare" e, se ho ben capito, stabilisce che la perdita del grado incide solo sullo stato giuridico del militare e non può togliere il diritto alla pensione (In questo caso concessa per riforma mentre era pendente il processo penale) in quanto la sanzione della perdita del grado "HA DECORRENZA DA QUANDO VIENE CORRISPOSTA" (E NON PRIMA), stravolgendo quanto saputo fino ad ora.

Ripeto: non voglio illudere nessuno, ma mi è sembrato giusto segnalare quanto sopra riportato; se andate a leggerla (basta digitare sul motore di ricerca "avv. Tartaglia Osservatorio militare"), vi farete un'idea più precisa di ciò che tale sentenza ha stabilito.

Cordiali saluti a tutti gli utenti del forum.
Si ma l'Avvocato TARTAGLIA come gli altri legali,non pubblicano le sentenze dove hanno perso la causa in primo grado per identico ricorso, oppure quando la sentenza e stravolta in grado di appello-Io non ho trovato alcuna sentenza di primo grado appellata dal Ministero e respinta - Al contrario in appello sono stati tutti accolti i ricorsi del Ministero- Vi e solo una unica sentenza favorevole in grado di appello riguaardante un finanziere a cui era stata revocata la pensione per dispensa a seguito della perdita del grado per rimozione-

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: sab mag 31, 2014 3:51 pm
da nessunatutela
Anche a me interesserebbe conoscere la risposta a questo quesito di clash65 ????

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: sab mag 31, 2014 9:05 pm
da avt8
nessunatutela ha scritto:Anche a me interesserebbe conoscere la risposta a questo quesito di clash65 ????
per costante giurisprudenza (cfr., tra le tante, Cons. Stato Sez. V 13/3/2000 n. 1308), l’Amministrazione mantiene il potere di attivare o riattivare il procedimento disciplinare se la sua definizione influisce sul trattamento di quiescenza e previdenza: nel caso di specie l’Amministrazione ha attivato il procedimento disciplinare al fine di definire la posizione giuridica ed economica del ricorrente nel periodo di sospensione cautelare dal servizio (dal 21 aprile 2005 al 20 aprile 2010) quando egli era ancora legato all’Amministrazione dal rapporto di pubblico impiego
Per cui se non vi e interesse da parte dell'amministrazione in cui il procedimento disciplinare potrebbe non influire sul trattamentto di quiescenza non vi sarà alcun procedimento disciplnare,-
E questo avviene solo qualora il dipendente pubblico sottoposto a procedimento penale, e non viene sottoposto ad alcuna sospensione cautelare-qualora la sentenza giunge quando si e già in quiescenza, l'eventuale procedimento disciplnare non avrà luogo- E nel caso avesse luogo la decorrenza sarebbe quell della sentenza di eventuale condanna ,giunta dopo il collocamento di quiescenza-, e nessuna riduzione della pensione si avrebbe-
Cosa diversa se vi e stata sospensione- leggere sopra-ù
La prossima volta dovete pagare la mini parcellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: mer giu 04, 2014 9:40 pm
da panorama
clash65 ha scritto:Un saluto a tutti.

Premesso che non è mia intenzione creare inutili illusioni ma, navigando in internet, proprio 2 giorni fa, mi è capitato di imbattermi in una recente sentenza (che ho pure scaricato in pdf, ma che penso non si possa allegare, oppure non ne sono capace...boh...) dell'avv. Tartaglia su "Osservatorio Militare" e, se ho ben capito, stabilisce che la perdita del grado incide solo sullo stato giuridico del militare e non può togliere il diritto alla pensione (In questo caso concessa per riforma mentre era pendente il processo penale) in quanto la sanzione della perdita del grado "HA DECORRENZA DA QUANDO VIENE CORRISPOSTA" (E NON PRIMA), stravolgendo quanto saputo fino ad ora.

Ripeto: non voglio illudere nessuno, ma mi è sembrato giusto segnalare quanto sopra riportato; se andate a leggerla (basta digitare sul motore di ricerca "avv. Tartaglia Osservatorio militare"), vi farete un'idea più precisa di ciò che tale sentenza ha stabilito.

Cordiali saluti a tutti gli utenti del forum.
La sentenza di cui tu parli e di marzo 2014 e che io ho letto e conservato.

Re: apertura procedimento disciplinare dopo la pensione

Inviato: mer giu 04, 2014 10:54 pm
da panorama
Il tutto ruota in questo:

1) - il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del Comando Generale dell’Arma Generale dei Carabinieri del 12 aprile 2012 di annullamento del provvedimento di pensione normale ordinaria e del conseguente decreto n.308 in pari data con il quale è stato revocato il provvedimento di liquidazione del relativo trattamento previdenziale del 19 giugno 2009, del provvedimento di revoca del titolo del congedo ( perdita del grado e non più riforma) adottato dal medesimo Comando Generale dell’Arma Generale dei Carabinieri in data 6 aprile 2012.

2) - La vicenda che forma oggetto del ricorso riguarda l’intervenuta revoca dei provvedimenti con i quali venne attribuito al ricorrente, ex carabiniere in congedo per infermità dall’anno 2004, il trattamento previdenziale ordinario di privilegio.

Viene richiamata questa qui sotto sentenza:

3) - Sezioni riunite di questa Corte con sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011.

3.1) - Con detta sentenza, le Sezioni Riunite hanno esaminato in via diretta la problematica dei poteri dell’amministrazione in tema di autotutela riguardante i provvedimenti concessivi delle pensioni di guerra.

3.2) - Nell’occasione, peraltro, le stesse Sezioni Riunite hanno preso in esame la disciplina vigente in analoga materia per la pensionistica ordinaria, delineandone i profili di coincidenza e di differenziazione con quella oggetto di scrutinio diretto.

3.3.) - Secondo le Sezioni Riunite non esiste in capo all’amministrazione un generale potere di autoannullamento dei provvedimenti concessivi della pensione, in quanto la materia è espressamente regolata da una disciplina speciale, contenuta (per quanto riguarda la pensionistica ordinaria) negli artt. 203 e sgg. del d.P.R. n. 1092/1973.

3,4,) - Tale normativa, ispirata ad un evidente favor nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d’ufficio, dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela.
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Quindi stando a quello che è stato scritto non potevano annullare il Decreto pensionistico, poiché,va detto che l’art. 204, D.P.R. n. 1092/1973 prevede che il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza possa essere revocato o modificato quando:
a) - vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) - vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità;
c) - siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) - il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.

Pertanto, la revoca della pensione disposta con il decreto del Comando Generale Arma C.C. non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate nella citata disposizione.

Quanto sopra è scritto in sentenza.