QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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Henry6.3

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da Henry6.3 »

Caro Diego, ti parlerò francamente,una cosa è portare la propria esperienza amministrativa settoriale, citando fonti precise, invece delle solite chiacchiere tra pensionati e ne ho esperienza diretta, mai parlare di pensioni, statini e fare confronti quando incontri altri due pensioni della tua amministrazione, è finita si avrà il Festival della cavolate, ognuna delle quali suffragata da un:."Sono certo l'amico di mio cognato che conosce il cugino del Ragioniere dell' INPDAP...." ed un altra è poter dire cosa deve fare l'altro cristiano che non sei te, quindi rimane difficile prendere le decisioni per delega.
A parte le battute (si fa per dire) se sei in aspettativa io partirei subito con una domanda ricognitiva, del tipo :
Egregi signori, penso rivolta agli stessi uffici dove hai presentato la domanda per transitare nei ruoli civili, io gradirei conoscere le opzioni possibili, riguardo la rimanenza della licenza spettante , in ordine all'alternativa possibile :

- possibilità di fruire i giorni in argomento, nella nuovo incarico;
- monetizzazione della stessa da parte dell'amministrazione cedente.

In questo modo da subito sollevi questione ed eventuali chance.

Mi hanno sempre detto che chiedere è lecito, rispondere è cortesia.

In bocca al lupo per il tuo futuro professionale.

Henry


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lino
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da lino »

Per tutti i colleghi.

Persomil ha risposto al quesito del Comando Generale CC. sulla questione della Licenza ordinaria durante aspettativa Infermita', chi ancora riesce ad accedere
nell'area Intranet-Legislazione- Normativa D'istituto, potrebbe scaricare il tutto e postarlo.

Grazie Lino.
Per Aspera ad Astra!!!!
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lino
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da lino »

lino ha scritto:Per tutti i colleghi.

Persomil ha risposto al quesito del Comando Generale CC. sulla questione della Licenza ordinaria durante aspettativa Infermita', chi ancora riesce ad accedere
nell'area Intranet-Legislazione- Normativa D'istituto, potrebbe scaricare il tutto e postarlo.

Grazie Lino.
Ma adesso non interessa piu' a nessuno, dopo settimane di discorsi?
Per Aspera ad Astra!!!!
acasaleantonio571

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da acasaleantonio571 »

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA



Caro Henry6.3 domenica 01.8.2010
Se per cortesia mi mandi o dimmi come prenderla sul forum che non riesco a trivarla lacircolare emanata a maggio 2010 a doc per la fruizione o pagamento sostitutivo nei casi dovuti, della licenza, al personale in aspettativa per infermità,del Ministero della Difesa -Direzione per il personale militare- Prot .n. M D GMIL II 6 1 0266842 del 25.05.2010.
Indirizzata al Com.Gen.Arma Carabinieri.
Antonio571
Henry6.3

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da Henry6.3 »

Ciao, ecco l'indirizzo dove si può scaricarla in formato PDF:

http://www.effettotre.com/archivio_effe ... icenza.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
acasaleantonio571

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da acasaleantonio571 »

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA
Antonio571,0108.2010

Ti rigrazio della circolare l'ho trovata grazie Buone vacanza Antonio571
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

ALTRA IMPORTANTE SENTENZA

N. 05043/2010 REG.DEC.
N. 09318/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2005, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G. G.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 2816/2005, resa tra le parti, concernente CORRESPONSIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER GIORNI DI CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il consigliere di Stato (omissis) e udito per le parti l’avvocato dello stato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con l'impugnata sentenza il Tar del Veneto ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo adottato dal giudice di primo grado in relazione alla pretesa creditoria avanzata dal signor G… G…, sovrintendente capo della Polizia di Stato, in relazione al compenso sostitutivo per ferie ( relative agli anni 2001,2002 e 2003) non godute a causa della intervenuta dispensa dal servizio,a decorrere dal 25 gennaio 2003, per inabilità fisica.
Il Ministero ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che durante il periodo di aspettativa per infermità non matura il diritto alle ferie, in quanto l’art. 18 del d.P.R. n. 254/99, secondo cui al pagamento delle ferie non godute si deve procedere, oltre che nei casi previsti dall’art. 14 comma 14 del d.P.R. 395/95 ( mancata fruizione per esigenze di servizio), anche quando detto congedo non sia stato fruito per decesso, cessazione dal servizio per malattia o per dispensa intervenuta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, testualmente esclude il diritto alla prestazione sostitutiva durante il periodo di aspettativa per malattia, durante il quale il lavoratore si trova nell’impossibilità di prestare la sua attività e contestualmente di fruire delle ferie.
Di qui i motivi di impugnativa e la richiesta consequenziale di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo di primo grado, in riforma della impugnata sentenza.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello va respinto.
L'oggetto giuridica che la controversia pone non è nuova e riguarda la possibilità di monetizzare le ferie non godute maturate durante il periodo di aspettativa per infermità per causa di servizio, seguita da dispensa.
Al riguardo giova ricordare che l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 ha previsto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, quando all'atto della cessazione dal servizio, il congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio. Successivamente l'art. 18 del d.P.R. n. 254/1999 ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario non fruito per decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Osserva il Collegio ( conformemente alla più recente giurisprudenza della Sezione, cfr. da ultimo decisione n. 1049 del 23 febbraio 2010) che la tesi del Ministero, secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità, non è persuasiva.
Con il richiamato precedente della Sezione, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, è stato evidenziato che il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può veder tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro; da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie (ex art. 2109, capoverso, c.c.), trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. civ., sez. un., n. 14020/2001).
Tale principio è stato applicato dalla giurisprudenza maggioritaria nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, VI, n. 6227/05; n. 2520/01; V, n. 2568/05; IV, n. 2964/05).
Questo Collegio non ignora l'esistenza di precedenti di segno contrario (Cons. Stato, VI, n. 816/07; n. 1475/07), ma ritiene di dover aderire all'orientamento favorevole al riconoscimento della indennità di che trattasi in conformità a quanto sostenuto in più recenti decisioni (Cons. Stato, VI, n. 1765/2008; n. 3637/2008; n.1084/2009). Con tali ultime pronunce è stato evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità contratta per causa di servizio, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.
Inoltre, come non si è mancato di evidenziare nella citata decisione della Sezione n. 1084/09, poiché tale principio non si fonda soltanto sul tenore dell’ art. 18 del d.P.R. n. 254/1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale, al suddetto art. 18 non va riconosciuto carattere costitutivo del diritto fatto valere dal ricorrente di primo grado ( donde l’inconsistenza degli argomenti fondati sulla efficacia temporale di tale disposizione), ma meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l'art. 14 del d.P.R. n. 395/1995 costituisce applicazione specifica in relazione al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella in esame ( atteso che questa è comunque l'unica interpretazione compatibile con i richiamati superiori principi costituzionali).
Infatti, nei casi in cui il lavoratore si trova nell'assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (come in quello di specie, in cui alla malattia è seguita la dispensa dal servizio), anche un eventuale divieto di monetizzazione (disposto a protezione della effettività del diritto alle ferie) non potrebbe certo finire per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli di ottenere, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
In conclusione, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la impugnata sentenza..
In difetto di costituzione dell’appellato, non vi è spazio per provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
(omissis), Presidente
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere
(omissis), Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/07/2010
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

ALTRA IMPORTANTE SENTENZA DI AGOSTO 2010 del Consiglio di Stato.

N. 05982/2010 REG.DEC.
N. 05069/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5069 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G. F.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 03679/2005, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO DI FERIE NON FRUITE (OPPOSIZ. A DECRETO INGIUNTIVO T.A.R).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2010 il consigliere R. G. e udito l’avvocato dello Stato ………..;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero dell’interno avverso la decisione del T.a.r Lazio, sez. I ter, n. 3679/2005.
La sentenza di primo grado ha respinto l’opposizione proposta dal medesimo Ministero avverso il decreto ingiuntivo n. 749/2004, con il quale all’Amministrazione veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.494,19, costituente il compenso di 46 giorni di ferie non fruite dall’interessato.
L’appello non merita accoglimento.
Il Collegio ritiene di confermare l'opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo d'infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che, quando il mancato godimento delle ferie non sia imputabile all'interessato, ciò non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo (cfr., ex plurimis, C.d.S., sez, VI, dec. n. 2520/2001, Sez. VI, n. 339/2009).
Nulla per le spese, considerata la mancata costituzione dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
G. B., Presidente
R. G., Consigliere
R. G., Consigliere, Estensore
M. A., Consigliere
C. C., Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2010
billyelliot1964

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da billyelliot1964 »

Gli unici che si ostinano ad interpretarla nel senso della non maturazione delle ferie anche nel periodo di aspettativa sono i cervelloni del Ministero della Difesa a cui si sono conformati i sapienti del Comando Generale, alla Difesa hanno partorito una circolare-disposizione che se non fosse grave per le ripercussioni economiche che ha sulle nostre tasche sarebbe ridicola, basti pensare che per decurtarci la licenza o non pagarcela hanno preso per buone due sentenze del CDS del 2001 e del 2005 mentre ora davanti ad una pluralità di sentenze di senso opposto, ovvero a nostro favore chiedono pareri e partoriscono circolari con effetti sui diritti dimezzati . Il punto è che per cifre attorno ai 2.550-3.500 euro vale la pena imbarcarsi in un ricorso amministrativo ? Se cifate caso tutte o quasi queste sentenze si concludono con la compensazione delle spese il che vuol dire che ciascuna delle parti si paga le proprie e quindi ahimè per noi già ci siamo mangiati se addirittura non abbiamo speso di più di quel che sarebbe stato di nostro diritto avere senza lacun ricorso .
Piuttosto il COCER e la varia rappresentanza militare a parte il fatto di lavorare per il rinnovo del loro mandato che fà ?
panorama
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Ho più volte messo a disposizione di tutti circa 7-8 sentenze del Consiglio di Stato in materia che ha condannato più volte il M.I..
Spero tanto che qualche delegato Cocer prenda spunto di tali sentenze a favore dei Poliziotti e metta nero su bianco con una mozione da mandare al C.G.A., dicendo, quarda sta scritto quì e quì, pertanto che dobbiamo fare?
Però nutro forti dubbi che i delegati Cocer ed altri riescano a togliersi la benda.
Speriamo in un miracolo che gli dia la vista a tutti, altrimenti, come sempre siamo fritti.
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

C'è questa recente sentenza del Consiglio di Stato che ha rigettato il ricorso del Ministero dell'Interno confermando quella del TAR Lazio

N. 07364/2010 REG.SEN.
N. 04702/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4702 del 2006, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
R…. N….., rappresentato e difeso dall'avv. M…. A…., con domicilio eletto presso l’ avv. S….. P…. in Roma, viale Parioli, n. 72;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 00273/2006, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO SOMME PER CONGEDO ORDINARIO NON FRUITO (REVOCA DECRETO INGIUNTIVO).

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le note difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato B….. e l’ avv. A….;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1). Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Ministero dell’ Interno in opposizione a decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento in favore del sig. N….. R……, già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, di una somma corrispondente al periodo di congedo ordinario non fruito, perché collocato in aspettativa per malattia che in prosieguo ha comportato la dispensa dal servizio per inidoneità fisica.
Il Tribunale amministrativo, in particolare, riconosceva che il diritto alla maturazione del periodo di congedo ordinario non viene meno in caso di assenza per malattia dal servizio. Al dato obiettivo del mancato godimento delle ferie - indipendentemente da espressa previsione normativa - segue il diritto all’ indennità sostitutiva. L’obbligo di monetizzazione per equivalente delle ferie non fruite non è in ogni caso eludibile ove al periodo di aspettativa segua la dispensa dal servizio, tanto più quando la malattia stessa sia stata contratta per ragioni o in occasione del servizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il Ministero dell’ Interno ed ha confutato le conclusioni del primo giudice, sottolineando che nessuna pretesa economica può essere avanzata per di ferie non fruite in costanza di collocamento in aspettativa per infermità.
Il sig. R….., costituitosi in giudizio, ha contraddetto i motivi di appello, insistendo per la conferma della sentenza appellata.
All’ udienza del 15 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2) ) L’appello è infondato.
Si verte qui in sostanza della corretta interpretazione da darsi alle disposizioni in tema di congedo ordinario di cui agli artt. 18 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998- 2001 ed al biennio economico 1998-1999) e 14 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare). Per l’Amministrazione appellante, infatti, da queste disposizioni si trae la conclusione che il reclamato trattamento non spetta, giacché il diritto al compenso sostitutivo postula che il fatto causativo dell’impedimento al godimento delle ferie sia da imputare all’Amministrazione, il che non avviene nel caso della malattia che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
La Sezione non condivide un siffatto assunto. Vale considerare quanto segue:
2.1). In ordine al diritto dell’appartenente ai ruoli della Polizia di Stato alla monetizzazione, mediante corresponsione dell’indennità per ferie non godute, del periodo di congedo ordinario non fruito in quanto collocato in aspettativa per infermità (vale a dire in assenza di attività di servizio), si è ripetutamente pronunciata questa Sezione con un indirizzo favorevole alle tesi qui sviluppate dalla difesa dell’appellato, che qui si ritiene di confermare (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2001, n. 2520; 21 aprile 2008, n. 1765, specifico riguardo al dipendente della Polizia di Stato; 23 luglio 2008 n. 3636; 24 febbraio 2009, n. 1084; e già v. Cons. Stato, V, 3 marzo 2001, n. 1230; IV, 7 giugno 2005, n. 2964). In tal modo è stato disatteso l’opposto orientamento, a tenore del quale il diritto del dipendente a fruire dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute non si configura dato che la mancata fruizione dipende da una situazione soggettiva (lo stato di infermità causante l’aspettativa) che non è non direttamente imputabile all’Amministrazione, la quale può essere chiamata in causa solo nel caso in cui costringa il dipendente ad effettuare la prestazione lavorativa nel periodo feriale (Cons. Stato, IV, 30 maggio 2005, n. 2779; 27 aprile 2005, n. 1956; 27 dicembre 2004, n. 8245).
Con le dette decisioni favorevoli alla corresponsione della indennità, è stato, in particolare, posto in rilievo:
- che il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall’ art. 36 della Costituzione, non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato – risolvendo un’annosa disputa giurisprudenziale - che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020);
- che, anche nel settore dell’impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all’ interesso non preclude di suo l’ insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta infatti di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa/retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall’effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia);
- che, con specifico riferimento al comparto di pubblico impiego cui appartiene l’odierno appellato, i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruite - espressamente contemplate agli artt. 14 del d.P.R. n. 395 del 1995 e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999, non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie; perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità;
- che, in conclusione “nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo” (Cons. Stato, VI, n. 1765 del 2008).
La Sezione non ravvisa ragioni per doversi discostare dalla su riferite precedenti conclusioni. Esse non recedono a fronte dell’ordine argomentativo sviluppato in appello, teso a collegare in rapporto di consequenzialità la maturazione del diritto alla ferie all’effettività della prestazione lavorativa de die in diem, con ricaduta quindi anche sulla sua monetizzazione per equivalente. In contrario, come posto in rilievo nella stessa sentenza che si appella, l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi derivante anche da causa di servizio), non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto alle restanti prerogative ed, in particolare, in ordine alla maturazione del diritto al riposo per ferie.
L’ appello va, quindi, respinto.
In relazione ai profili della controversia, spese ed onorari del giudizio vanno compensati fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI, respinge l’ appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Severini, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2010

N.B. ci sono anche le sottonotate sentenze di identico argomento:

N. 07363/2010 REG.SEN.
N. 04701/2006 REG.RIC.
Segue
N. 07362/2010 REG.SEN.
N. 02176/2006 REG.RIC.
Segue
N. 07361/2010 REG.SEN.
N. 02120/2006 REG.RI
Segue
N. 07360/2010 REG.SEN.
N. 02005/2006 REG.RIC.
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Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

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18/11/2010 201008100 Sentenza Sez. 6

N. 08100/2010 REG.SEN.
N. 09752/2005 REG.RIC.
N. 05630/2005 REG.RIC.
N. 05631/2005 REG.RIC.
N. 08328/2005 REG.RIC.
N. 08459/2005 REG.RIC.
N. 08472/2005 REG.RIC.
N. 09018/2005 REG.RIC.
N. 09751/2005 REG.RIC.
N. 10350/2005 REG.RIC.
N. 03292/2006 REG.RIC.
N. 03345/2006 REG.RIC.
N. 03346/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9752 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
L. L., A. B. V.;

sul ricorso numero di registro generale 5630 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
contro
L. V., rappresentato e difeso dall'avv. P. F., con domicilio eletto presso l’avv. R. M. in Roma, via Clitunno 51;

sul ricorso numero di registro generale 5631 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
contro
C. R.;

sul ricorso numero di registro generale 8328 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato
contro
C. M., rappresentato e difeso dall'avv. M. A., con domicilio eletto presso l’avv. S. P. in Roma, viale Parioli, 72;

sul ricorso numero di registro generale 8459 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
contro
S. D.;

sul ricorso numero di registro generale 8472 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
contro
M. V., rappresentato e difeso dagli avv. G. A. De M., S. P., con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Parioli, 72;

sul ricorso numero di registro generale 9018 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
contro
M. V., rappresentato e difeso dall'avv. M. A., con domicilio eletto presso l’avv. S. P. in Roma, viale Parioli, 72;

sul ricorso numero di registro generale 9751 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e rappresentato;
contro
P. A., A. V., M. F.;

sul ricorso numero di registro generale 10350 del 2005, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e rappresentato;
contro
Di S. A., C. G., A. Luigi P.;

sul ricorso numero di registro generale 3292 del 2006, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;
contro
P. A.;

sul ricorso numero di registro generale 3345 del 2006, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e rappresentato;
contro
M. E., M. G.;

sul ricorso numero di registro generale 3346 del 2006, proposto da:
Ministero dell'interno, come sopra rappresentato, difeso e rappresentato;
contro
R. A., S. A., Z. G.;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5630 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 02875/2005, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 5631 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 02874/2005, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 8328 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 15317/2004, resa tra le parti, (OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO);
quanto al ricorso n. 8459 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 02817/2005, resa tra le parti (OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO);
quanto al ricorso n. 8472 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia: Sezione I n. 02815/2004, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 9018 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 15322/2004, resa tra le parti (OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO);
quanto al ricorso n. 9751 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 01910/2005, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 9752 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 01928/2005, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 10350 del 2005:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 01907/2005, resa tra le parti, concernente
quanto al ricorso n. 3292 del 2006:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 01908/2005, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 3345 del 2006:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 01930/2005, resa tra le parti;
quanto al ricorso n. 3346 del 2006:
della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 01909/2005, resa tra le parti,
tutte concernenti il riconoscimento del DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DI FERIE NON GODUTE DURANTE IL PERIODO DI ASPETTATIVA.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati sopra specificati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2010 il consigliere Roberta Vigotti; udito l’avvocato dello Stato Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Il Ministero dell’interno chiede la riforma delle sentenze, in epigrafe specificate, con le quali il Tar del Lazio e il Tar del Veneto hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato, alla corresponsione del compenso sostitutivo di ferie non godute, maturate durante il periodo in cui sono stati posti in aspettativa per motivi di salute, al quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio per inabilità, e hanno condannato l’Amministrazione al pagamento delle conseguenti somme.
1) Il Collegio ritiene opportuno disporre la riunione degli appelli in esame, che prospettano un’unica questione, relativa alla maturazione del diritto specificato: secondo il Ministero appellante, l'art. 18 del dpr n. 254 del 1999 si limiterebbe a prevedere il diritto del dipendente alla retribuzione del congedo ordinario (oltre che nei casi di cui all'art. 14 dpr 395 del 1995, anche) in caso di mancata fruizione di tale congedo per decesso, cessazione dal servizio per infermità ovvero - come nel caso di specie - per dispensa del dipendente dal servizio per motivi di salute disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità, ma non per il caso di congedo ordinario non fruito durante il periodo di collocamento in aspettativa per infermità.
2) La questione è stata affrontata più volte da questo Consiglio di Stato che, da ultimo con la sentenza n. 2663 del 7 maggio 2010 della sesta sezione, ha ritenuto di aderire all’interpretazione che riconosce la monetizzazione delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per motivi di salute culminata con la dispensa dal servizio per inabilità (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084).
Da tale indirizzo il Collegio non ha motivo di discostarsi, dovendosi riconoscere che nel corso del periodo di aspettativa per infermità il lavoratore matura il diritto al congedo ordinario, e che tale diritto sia monetizzabile in caso di mancata sua fruizione per cause non dipendenti dalla volontà del dipendente.
Quanto al primo profilo, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che la tesi secondo cui le ferie non maturerebbero durante il periodo di aspettativa per infermità non risulta in alcun modo condivisibile, dal momento che il diritto del lavoratore alle ferie annuali (tutelato dall'art. 36 della Costituzione) è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì (come ha riconosciuto la Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001) al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1084 del 2009, cit.).
Ed infatti, il riconoscimento al lavoratore in stato di malattia del diritto alla maturazione (e alla fruizione) delle ferie - anche a prescindere dalla effettività della prestazione lavorativa - consente al prestatore di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale, vedendo in tal modo tutelato il proprio diritto alla salute anche nell'interesse dello stesso datore di lavoro. Dal che consegue che la maturazione del richiamato diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, cpv., cod. civ., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia (Cass. Civ., S.U., n. 14020 del 2001).
Venendo al secondo dei richiamati profili, si osserva che i principi dinanzi sinteticamente richiamati sono stati applicati dalla maggioritaria (e qui condivisa) giurisprudenza amministrativa nel senso che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta anche al lavoratore successivamente dispensato dal servizio (Cons. Stato, Sez. VI, nn. 1765 del 2008, 3637 del 2008, 6227 del 2005, 2568 del 2005, n. 2964 del 2005).
E’ stato in particolare evidenziato che il mancato godimento delle ferie non imputabile all'interessato non preclude l'insorgenza del diritto alla percezione dell'emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite.
Tale conclusione è confortata dalla considerazione che il principio della monetizzabilità delle ferie non godute nel corso del periodo di aspettativa per infermità culminato con la dispensa dal servizio trova rafforzamento nella disposizione, di rilevanza specifica nel caso di specie, di cui all'art. 18 dpr 254 del 1999 (recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999).
Secondo tale disposizione, in particolare, "al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 [ossia, in caso di mancata fruizione del congedo alla data di cessazione del rapporto per documentate esigenze di servizio], anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità".
Ad avviso del Collegio la previsione relativa all'ultima delle ipotesi richiamate dalla menzionata disposizione (si tratta della mancata fruizione del congedo per dispensa dal servizio disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità) deve necessariamente essere intesa nel senso che il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito debba coprire l'intero periodo del collocamento in aspettativa per infermità il quale sia culminato con la dispensa dal servizio (Cons. Stato, sez. VI, n. 2663 del 2010 cit.).
3) In base a quanto esposto, gli appelli devono quindi essere respinti, previa loro riunione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporne l’integrale compensazione per i ricorsi RGR nn. 5630/2005, 8328/05, 8472/05, 9018/05, mentre nulla deve essere disposto relativamente agli altri appelli, nei quali non si è costituita la parte intimata.


P.Q.M.
definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe indicati, li riunisce e li respinge e, per l’effetto, conferma le sentenze impugnate.
Spese come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2010
domengio

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da domengio »

Panorama se ti conoscessi ti pagherei un caffè con cioccolatino per quest'ultima sentenza che hai postato. Credo che adesso il Ministero deve solo dire basta che li perdiamo tutte.
Ciao Domenico
panorama
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Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da panorama »

Io li sto mettendo tutte sperando che quelli del Cobar-Coir e Cocer si svegliano e facciano un unico fascio per poter presentare una delibera che obbliga il M.D. ed il C/do Generale Arma CC. ed altri reparti militari.
Non mi stancherò mai di postarle man mano che li trovo.
domengio

Re: QUESITI SULLA MONETIZZAZIONE DELLA LICENZA

Messaggio da domengio »

la speranza è l'ultima a morire e che nessuno dica "di speranza ha vissuto disperato muore" io ho ancora speranza che qualcuno si svegli.
Ciao a tutti
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