===mi dispiace, ma se usassi il simulatore ci metterei molto più tempo con lo stesso risultato,angri62 ha scritto:Silviofuiano ha scritto:Oh,finalmente Leo ,un pò di buon senso,è vero,è bello vedere il proprio TFS sostanzioso,ci si sente gratificati per i tanti anni di servizio trascorsi,al freddo,al caldo ,lontano dai propri affetti e specialmente in situazioni di pericolo!Purtroppo ancora una volta lo Stato ci mortifica,caricandoci di tasse etc..anche sulla liquidazione.
Il 15% (benefici di legge) non spetta a tutti...purtroppo!
A me il "Simulatore" ha fatto un calcolo preciso,sia del lordo che del netto...purtroppo!
Per Angri,i calcoli del simulatore,non sono poi tanto diversi da quelli che fai tu,potresti utilizzarlo
sapientemente per i colleghi che ne fanno richiesta!
Ops la dicitura che l'inpdap pone "approssimativo" sta a significare che è sempre un simulatore ,e non sostituisce i conteggi dell'ente pagatore!
Saluti Silvio
se qualcuno non si fida dei calcoli fatti da me o altri è padronissimo di rivogersi dove meglio crede.
Effetti ai fini della determinazione dell’indennità di buonuscita
Con l’introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate (D.L.vo 30 maggio 2003 n. 193) , a decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, compreso quindi l’ IIS (indennità integrativa speciale), sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.
Si precisa che l’aumento figurativo dei sei scatti di stipendio previsti dall’articolo 4 del D.L.vo 165/97 è riconosciuto e calcolato soltanto nei seguenti tre casi:
decesso del dipendente,
riforma per malattia del dipendente,
pensionamento al raggiungimento del limite di età del dipendente.
Poiché nello “stipendio parametrato” è confluita, ai sensi art 3 punto 1 del D.L.vo 193/03, l’indennità integrativa speciale (cd. IIS), dal 1° gennaio 2005 la quota di stipendio corrispondente all’importo della suddetta indennità è assoggettata a contribuzione previdenziale ed è quindi valutabile ai fini della Buonuscita nella misura dell’80 per cento. Anziché del 60 per cento come era previsto dall’articolo 1 lettera b della legge 29 gennaio 1994 n, 87
saluti
p.s. gli scatti maggiorativi spettano a tutti chi prima e chi dopo.