Re: domanda di accesso agli atti amministrativi
Inviato: dom feb 07, 2021 4:47 pm
L’appello dell’Amministrazione deve essere respinto.
L’istituto dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione è stato ricostruito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6 del 2006, la sentenza n. 10 del 2020 e la sentenza n. 19 del 2020.
L’accesso “documentale” (ex l. n. 241/1990) deve essere collegato alle specifiche ed attuali esigenze del richiedente che è così posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini.
L’esigenza di difendersi nell’ambito di un procedimento amministrativo legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo.
E’ orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa che le previsioni del comma 1 dell’art. 59, d.lgs. n. 193/2003 (c.d. codice della privacy ) e del comma 7 dell’art. 24, l. n. 241/1990 (in base al quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici“) hanno codificato la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi sulle esigenze di riservatezza, che vanno considerate recessive quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
Con riferimento ai dati personali comuni il diritto all’accesso ai documenti amministrativi prevale sempre sull’interesse alla riservatezza.
Con riferimento ai dati sensibili le esigenze di riservatezza possono essere garantite o con la previsione di limitate omissioni o autorizzando solo la presa visione senza autorizzare anche l’estrarre copia degli atti.
La sentenza impugnata motiva con precisione il rapporto che intercorre tra i documenti richiesti e l’esigenza difensiva.
N.B.- SI ALLEGA:
sentenza n. 19 del 2020 del CdS A.P. per l'accesso agli Atti.
L’istituto dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione è stato ricostruito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 6 del 2006, la sentenza n. 10 del 2020 e la sentenza n. 19 del 2020.
L’accesso “documentale” (ex l. n. 241/1990) deve essere collegato alle specifiche ed attuali esigenze del richiedente che è così posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini.
L’esigenza di difendersi nell’ambito di un procedimento amministrativo legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo.
E’ orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa che le previsioni del comma 1 dell’art. 59, d.lgs. n. 193/2003 (c.d. codice della privacy ) e del comma 7 dell’art. 24, l. n. 241/1990 (in base al quale “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici“) hanno codificato la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi sulle esigenze di riservatezza, che vanno considerate recessive quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
Con riferimento ai dati personali comuni il diritto all’accesso ai documenti amministrativi prevale sempre sull’interesse alla riservatezza.
Con riferimento ai dati sensibili le esigenze di riservatezza possono essere garantite o con la previsione di limitate omissioni o autorizzando solo la presa visione senza autorizzare anche l’estrarre copia degli atti.
La sentenza impugnata motiva con precisione il rapporto che intercorre tra i documenti richiesti e l’esigenza difensiva.
N.B.- SI ALLEGA:
sentenza n. 19 del 2020 del CdS A.P. per l'accesso agli Atti.