drago5431 ha scritto:Scusa gino59 questa è una risposta per me?
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P.S. La risposta la trovi qui:-
3. Iter procedurale per il riconoscimento della pensione di privilegio
Come illustrato in premessa, nei confronti del personale in oggetto il diritto al
trattamento pensionistico di privilegio è subordinato al solo riconoscimento di
una infermità dipendente da causa di servizio, ascrivibile a categorie di
pensione (tabella A allegata al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.), a prescindere dalla
circostanza che le stesse abbiano o meno determinato l’inidoneità al servizio.
Al riguardo si possono verificare le seguenti fattispecie:
a) l’interessato ha chiesto ed ottenuto, prima del collocamento a riposo, il
riconoscimento della causa di servizio;
b) l’interessato ha chiesto la causa di servizio, in costanza di attività lavorativa,
ma all’atto della cessazione dal servizio non ne ha avuto ancora il
riconoscimento;
c) l’interessato ha chiesto, dopo la cessazione dal servizio, la pensione di
privilegio senza aver chiesto in costanza di attività lavorativa il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità.
La sede Inpdap, ricevuta la domanda di pensione di privilegio, deve inviare agli
uffici competenti delle amministrazioni, così come individuati nell’allegato
prospetto (Allegato 1) specifica richiesta istruttoria intesa ad avere notizie circa
lo stato di riconoscimento della causa di servizio in relazione alle tre fattispecie
sopra individuate nonché per ottenere la documentazione sanitaria ed
amministrativa dell’iscritto.
Le amministrazioni di cui sopra provvederanno a richiedere ai rispettivi uffici
l’eventuale ulteriore documentazione in loro possesso e a trasmetterla, una
volta acquisita, alla sede Inpdap procedente (processi verbali di riconoscimento
con i relativi atti sanitari ed amministrativi, eventuali pareri del Comitato di
Verifica per le Cause di Servizio, eventuali decreti di equo indennizzo o di
indennità una tantum liquidata ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 738/1981).
In particolare, nella fattispecie a) la sede Inpdap competente, acquisita tutta la
documentazione prescritta ivi compreso il parere del Comitato di verifica per le
cause di servizio, richiede alla Commissione Medico Ospedaliera lo specifico
processo verbale volto, in particolare, alla individuazione della categoria
tabellare di ascrivibilità secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del DPR n.
461/2001 ed alla verifica della suscettibilità o meno di miglioramento
dell’infermità, allegando la necessaria documentazione.
Nell’ipotesi b), l’amministrazione è tenuta a trasmettere la documentazione in
suo possesso nonché a comunicare alla sede Inpdap che non è stato ancora
ultimato l’iter relativo al riconoscimento della causa di servizio; nelle more del
ricevimento del parere del Comitato di Verifica, la sede Inpdap inoltra la
richiesta, corredata della documentazione ricevuta dall’amministrazione, alla
Commissione Medico Ospedaliera, al fine di individuare la categoria tabellare di
ascrivibilità secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del DPR n. 461/2001 e la
suscettibilità o meno di miglioramento dell’infermità.
Nella fattispecie c), dopo che l’amministrazione ha comunicato di non aver
avviato il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, perchè la
relativa istanza non è stata presentata in costanza di attività lavorativa, la sede
Inpdap interessa la competente Commissione Medico Ospedaliera per
l’emissione del processo verbale di cui all’art. 6 del DPR 461/01 e, dopo
l’acquisizione, avvierà l’iter per il riconoscimento della causa di servizio ai fini
della concessione della pensione privilegiata, secondo la consueta procedura,
redigendo la relazione di cui all’Allegato 2).
A seguito di accordi presi con le amministrazioni interessate, la sede Inpdap
deve, altresì, dare notizia all’Amministrazione dell’avvenuto inoltro della pratica
al Comitato di Verifica e dei successivi sviluppi e, una volta in possesso del
prescritto parere, trasmettere alla stessa copia della documentazione necessaria
(processo verbale e parere del Comitato) per consentire all'ente datore di lavoro
la liquidazione dell’eventuale equo indennizzo. Al riguardo, si ritiene necessario
ribadire che la richiesta di parere al Comitato di verifica deve essere inoltrata in
ogni caso, anche nell’ipotesi in cui l’interessato sia stato riconosciuto dalla CMO
idoneo all’attività lavorativa.
In tutte le fattispecie sopra individuate, una volta acquisita tutta la
documentazione prescritta, la Sede può emanare il provvedimento finale di
concessione o diniego del trattamento pensionistico di privilegio in conformità al
parere espresso dal Comitato di verifica che, si rammenta, riveste natura
vincolante.
La sede Inpdap è tenuta a specificare nelle note della determinazione della
pensione la/e infermità riconosciuta/e e la categoria ascritta al fine di consentire
alle amministrazioni, ricorrendone i presupposti, la liquidazione del cinquanta
per cento dell’importo relativo all’equo indennizzo o all’indennità una tantum,
prevista dall’art. 7 del DPR 738/1981.
Si precisa che in caso di conferimento di pensione di privilegio, copia della
determina dovrà essere inviata agli uffici competenti delle amministrazioni, così
come individuati nell’allegato 1, tenendo presente che per tutto il personale appartenente alla Polizia di Stato la trasmissione dovrà avvenire al seguente indirizzo:
- Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – D. C. Risorse
Umane – Servizio trattamento di pensione e di previdenza, Divisione III.
.....etc. etc. etc.................