Re: X Roberto "consiglio per mod.C
Inviato: gio feb 16, 2012 9:03 am
Diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità, nonostante risultasse essere conseguenza dell’incidente “in itinere”.
N.B.: ( leggete attentamente il punto n. 5 da me indicato qui sotto circa l'obbligatorietà del mod. "C" di cui l’art. 3, c. 1 del D.P.R. n° 461 del 2001, il quale prevede: "l’Amministrazione è tenuta ad iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio......ecc.)
Il CdS ha seguito del ricorso straordinario al PDR ha precisato:
1)- Si evince dal complesso degli elementi riportati nel contesto del medesimo gravame, presentato senza l’assistenza tecnica di un legale che il ricorrente ha inteso contestare il parere del Comitato, cui l’Amministrazione ha inteso conformarsi, proprio sotto il profilo del difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per avere il Comitato sostanzialmente trascurato che l’istanza per il riconoscimento da causa di servizio dell’infermità in discorso, era stata presentata a seguito di un incidente “in itinere” occorsogli in data 22.11.2002.
Incidente, peraltro, di cui la conducente del veicolo che aveva tamponato quello condotto dal ricorrente si sarebbe assunta la piena responsabilità attraverso la sottoscrizione della contestazione amichevole/CID - allegata in copia al ricorso -, a seguito del quale l’assicurazione della controparte aveva riservato i danni fisici e materiali sia al ricorrente che all’Amministrazione.
2)- Effettivamente nella domanda prodotta in data 27.02.2003, il richiedente aveva attribuito le cause dell’insorgenza dell’infermità oggetto di richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio – e concessione dell’equo indennizzo – all’incidente occorsogli in data 22.11.2002, alle ore 8,30 circa, durante il tragitto dal luogo di residenza al sedime Aeroportuale, allorché veniva tamponato da altro veicolo che non concedeva la dovuta precedenza, inserendosi in un tratto di strada non consentito.
3)- Non sfugge alla Sezione che risulta versata in atti la “dichiarazione” recante il timbro – privo di data e di protocollo – in data 23.05.2003, con cui il OMISSIS descrive le modalità dell’incidente in questione, indicando la responsabile dell’incidente stesso ed affermando che “Sul luogo del sinistro non vi erano testimoni” e che “non sono intervenuti organi di Polizia”.
Allo stesso ricorso straordinario risultano allegati, però, anche:
OMISSI (si possono leggere nel corpo dell'intero Parere del CdS).
4)- Non è dato, dunque, comprendere, in presenza dei fatti delle circostanze testé riferite, debitamente documentate, perché il Comitato di verifica abbia ritenuto di esprimere il contestato giudizio di non dipendenza dell’infermità “… valutata tutta la documentazione presente nel fascicolo …” e “… rilevata la detta genericità degli elementi addotti …”.
5)- Ciò tanto più ove si consideri che ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.P.R. n° 461 del 2001, l’Amministrazione è tenuta ad iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente “abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”.
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Numero 00616/2012 e data 14/02/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011
NUMERO AFFARE 01452/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale pensioni militari collocamento lavoro.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo 1a cl. AARM S.L. “Uff.” in s.p.e., avverso il decreto n. …/N in data 1.X.2009, notificato il 12.11.2009, di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oggetto dell’istanza presentata il 27.2.2003.
LA SEZIONE
Vista la relazione posizione n. ….. in data 11.01.2010, trasmessa con nota prot. n. MDGPREV 35650 del 17.02.2010, pervenuta il giorno 22.03.2010, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei militari congedati) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con istanza prodotta in data 27.02.2003, il M.llo 2a Cl. ATSS “Uff.” in
s.p. OMISSIS, in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di OMISSIS, chiedeva al Comando di appartenenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “Trauma da successione del rachide cervicale e contusione emitorace sx”.
Con verbale modello ML/AB del 3.12.2003 n. …./D/2003 l’Istituto Medico Legale dell’A.M. “A. Mosso” di Milano, a seguito di visita medica cui il sottufficiale veniva sottoposto nella stessa data, diagnosticava “Non segni invalidanti in atto della pregressa successione al rachide cervicale e contusione all’emitorace sinistro”.
Con parere n. …../2008 espresso nell’adunanza n. …./2009 del 13.03.2009, il Comitato di verifica per le cause di servizio giudicava l’infermità diagnosticata col verbale testé citato non dipendente da fatti di servizio.
In conformità a tale parere il direttore della competente Divisione del Ministero della Difesa, con decreto n. ……/N (posizione n. ……/A) in data 1° ottobre 2009, dichiarava l’infermità non dipendente da causa di servizio e respingeva, per mancanza dei necessari presupposti, la richiesta di concessione dell’equo indennizzo.
Avverso l’indicato decreto, notificatogli il 12.11.2009 insorgeva il sottufficiale interessato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 14.12.2009 e pervenuto all’Amministrazione il giorno 21 successivo, lamentando che l’infermità in questione non fosse stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, nonostante risultasse essere conseguenza dell’incidente “in itinere” occorsogli in data 22.11.2002.
Con relazione trasmessa con nota in data 17.02.2010, pervenuta il 22 marzo successivo, il Ministero della Difesa sosteneva l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto a censurare nel merito un atto espressione di discrezionalità tecnica e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.
IN DIRITTO:
Non può condividersi l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero riferente sull’assunto che il gravame straordinario sarebbe diretto sostanzialmente a censurare il merito del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio espressione di discrezionalità tecnica ed in quanto tale sottratto in via generale al sindacato di legittimità.
È pur vero che il giudizio conclusivo sulla dipendenza di un’infermità da fatti di servizio, affidato in via esclusiva dall’art. 11 del D.P.R. 29.X.2001 n. 461 al Comitato di verifica per le cause di servizio istituito dal precedente art. 10 dello stesso D.P.R. quale espressione di discrezionalità tecnica di competenza dell’organo medico legale, non è sindacabile nel merito ed è sottratto, in via generale, al sindacato di legittimità.
Pur nella sfera di insindacabile di discrezionalità tecnica che contrassegna il computo affidato al Comitato compete, tuttavia, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo – o alla Sezione investita del parere sul ricorso straordinario – il Controllo sulla sufficienza e congruità della motivazione e sulla calibrazione di quest’ultima all’intera e completa considerazione dei presupposti fattuali, ivi comprese le precipue caratteristiche dell’attività di servizio svolta dal dipendente. (cfr., tra le tante, TAR Lazio – RM – SEZ. I, 9.IX.2010 n. 32201; TAR Campania – NA – SEZ. IV, 12.07.2010 n. 16721; C.D.S. SEZ. IV, 23.03.2010 n. 1702).
Si evince dal complesso degli elementi riportati nel contesto del medesimo gravame, presentato senza l’assistenza tecnica di un legale che il ricorrente ha inteso contestare il parere del Comitato, cui l’Amministrazione ha inteso conformarsi, proprio sotto il profilo del difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per avere il Comitato sostanzialmente trascurato che l’istanza per il riconoscimento da causa di servizio dell’infermità in discorso, era stata presentata a seguito di un incidente “in itinere” occorsogli in data 22.11.2002.
Incidente, peraltro, di cui la conducente del veicolo che aveva tamponato quello condotto dal ricorrente si sarebbe assunta la piena responsabilità attraverso la sottoscrizione della contestazione amichevole/CID - allegata in copia al ricorso -, a seguito del quale l’assicurazione della controparte aveva riservato i danni fisici e materiali sia al ricorrente che all’Amministrazione.
Effettivamente nella domanda prodotta in data 27.02.2003, il richiedente aveva attribuito le cause dell’insorgenza dell’infermità oggetto di richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio – e concessione dell’equo indennizzo – all’incidente occorsogli in data 22.11.2002, alle ore 8,30 circa, durante il tragitto dal luogo di residenza al sedime Aeroportuale, allorché veniva tamponato da altro veicolo che non concedeva la dovuta precedenza, inserendosi in un tratto di strada non consentito.
Non sfugge alla Sezione che risulta versata in atti la “dichiarazione” recante il timbro – privo di data e di protocollo – in data 23.05.2003, con cui il OMISSIS descrive le modalità dell’incidente in questione, indicando la responsabile dell’incidente stesso ed affermando che “Sul luogo del sinistro non vi erano testimoni” e che “non sono intervenuti organi di Polizia”.
Allo stesso ricorso straordinario risultano allegati, però, anche:
- la dichiarazione sottoscritta dalla conduttrice del veicolo antagonista in data 22.11.2002, che si assume la responsabilità dell’incidente stradale che conferma avvenuto in data, ora e luogo indicati dal ricorrente;
- la lettera in data 19 giugno 2003 indirizzata alla medesima responsabile del sinistro ed alla sua compagnia Assicuratrice, con la quale il Comitato interinale del Distaccamento richiedeva la somma di euro 9.142,43 – titolo di emolumenti e competenze “dovute per legge ed erogate a vento all’interessato durante il periodo di assenza dal servizio, che va dal 22.11.02 al 25.02.03;
- la lettera in data 9 dicembre 2004 con la quale l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna trasmette al Distaccamento Aeroporto di OMISSIS l’assegno circolare di importo pari ad euro 9.553,69, concernente il risarcimento del danno erariale conseguente al sinistro in oggetto;
- la nota prot. n. 6479 in data 20 dicembre 2004 con cui il Capo Nucleo Amm.vo ff. del Distaccamento Aeroportuale di OMISSIS comunica all’Ufficio Comando – Sezione Personale – che la “Compagnia di Assicurazione ….. con assegno …. ha provveduto al risarcimento di € 9.142,43 così come richiesto da codesto Ufficio in data 19 giugno 2003.
Non è dato, dunque, comprendere, in presenza dei fatti delle circostanze testé riferite, debitamente documentate, perché il Comitato di verifica abbia ritenuto di esprimere il contestato giudizio di non dipendenza dell’infermità “… valutata tutta la documentazione presente nel fascicolo …” e “… rilevata la detta genericità degli elementi addotti …”.
Ove, infatti, il Comitato avesse ritenuto, come in effetti ha fatto, di non disporre di sufficienti elementi di valutazione “… alla stato degli atti …” ben avrebbe potuto richiedere all’Amministrazione documentazione integrativa o ulteriori elementi di valutazione, tanto più che era stato lo stesso Comitato ad affermare e ribadire “il concorrente onere dell’Amministrazione di fornire tutti gli elementi utili in suo possesso in ordine alla tipologia ed alle modalità di svolgimento del servizio ovvero al verificarsi di eventi dei quali abbia certezza conoscitiva, nonché certificare rilevanti situazioni di fatto”.
Ciò tanto più ove si consideri che ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.P.R. n° 461 del 2001, l’Amministrazione è tenuta ad iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente “abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”.
Non poteva, dunque, il Comitato addossare al richiedente un onere probatorio che il ricorrente aveva già soddisfatto attraverso la presentazione dell’istanza di riconoscimento e delle circostanze in esse esposte, incombendo all’Amministrazione richiedente il parere fornire gli elementi necessari per dimostrare o negare che l’incidente in cui era rimasto coinvolto il ricorrente fosse effettivamente avvenuto “in itinere” ed avesse comportato le lesioni denunciate.
Il parere del Comitato risulta, pertanto, effettivamente viziato sotto i dedotti profili di eccesso di potere che viziano, in via derivata, anche l’impugnato decreto in data 1° ottobre 2009 che va, conseguentemente, annullato, unitamente al parere medesimo.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà
N.B.: ( leggete attentamente il punto n. 5 da me indicato qui sotto circa l'obbligatorietà del mod. "C" di cui l’art. 3, c. 1 del D.P.R. n° 461 del 2001, il quale prevede: "l’Amministrazione è tenuta ad iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio......ecc.)
Il CdS ha seguito del ricorso straordinario al PDR ha precisato:
1)- Si evince dal complesso degli elementi riportati nel contesto del medesimo gravame, presentato senza l’assistenza tecnica di un legale che il ricorrente ha inteso contestare il parere del Comitato, cui l’Amministrazione ha inteso conformarsi, proprio sotto il profilo del difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per avere il Comitato sostanzialmente trascurato che l’istanza per il riconoscimento da causa di servizio dell’infermità in discorso, era stata presentata a seguito di un incidente “in itinere” occorsogli in data 22.11.2002.
Incidente, peraltro, di cui la conducente del veicolo che aveva tamponato quello condotto dal ricorrente si sarebbe assunta la piena responsabilità attraverso la sottoscrizione della contestazione amichevole/CID - allegata in copia al ricorso -, a seguito del quale l’assicurazione della controparte aveva riservato i danni fisici e materiali sia al ricorrente che all’Amministrazione.
2)- Effettivamente nella domanda prodotta in data 27.02.2003, il richiedente aveva attribuito le cause dell’insorgenza dell’infermità oggetto di richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio – e concessione dell’equo indennizzo – all’incidente occorsogli in data 22.11.2002, alle ore 8,30 circa, durante il tragitto dal luogo di residenza al sedime Aeroportuale, allorché veniva tamponato da altro veicolo che non concedeva la dovuta precedenza, inserendosi in un tratto di strada non consentito.
3)- Non sfugge alla Sezione che risulta versata in atti la “dichiarazione” recante il timbro – privo di data e di protocollo – in data 23.05.2003, con cui il OMISSIS descrive le modalità dell’incidente in questione, indicando la responsabile dell’incidente stesso ed affermando che “Sul luogo del sinistro non vi erano testimoni” e che “non sono intervenuti organi di Polizia”.
Allo stesso ricorso straordinario risultano allegati, però, anche:
OMISSI (si possono leggere nel corpo dell'intero Parere del CdS).
4)- Non è dato, dunque, comprendere, in presenza dei fatti delle circostanze testé riferite, debitamente documentate, perché il Comitato di verifica abbia ritenuto di esprimere il contestato giudizio di non dipendenza dell’infermità “… valutata tutta la documentazione presente nel fascicolo …” e “… rilevata la detta genericità degli elementi addotti …”.
5)- Ciò tanto più ove si consideri che ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.P.R. n° 461 del 2001, l’Amministrazione è tenuta ad iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente “abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”.
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Numero 00616/2012 e data 14/02/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 23 novembre 2011
NUMERO AFFARE 01452/2010
OGGETTO:
Ministero della difesa direzione generale pensioni militari collocamento lavoro.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo 1a cl. AARM S.L. “Uff.” in s.p.e., avverso il decreto n. …/N in data 1.X.2009, notificato il 12.11.2009, di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità oggetto dell’istanza presentata il 27.2.2003.
LA SEZIONE
Vista la relazione posizione n. ….. in data 11.01.2010, trasmessa con nota prot. n. MDGPREV 35650 del 17.02.2010, pervenuta il giorno 22.03.2010, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei militari congedati) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Con istanza prodotta in data 27.02.2003, il M.llo 2a Cl. ATSS “Uff.” in
s.p. OMISSIS, in servizio presso il Distaccamento Aeroportuale di OMISSIS, chiedeva al Comando di appartenenza il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “Trauma da successione del rachide cervicale e contusione emitorace sx”.
Con verbale modello ML/AB del 3.12.2003 n. …./D/2003 l’Istituto Medico Legale dell’A.M. “A. Mosso” di Milano, a seguito di visita medica cui il sottufficiale veniva sottoposto nella stessa data, diagnosticava “Non segni invalidanti in atto della pregressa successione al rachide cervicale e contusione all’emitorace sinistro”.
Con parere n. …../2008 espresso nell’adunanza n. …./2009 del 13.03.2009, il Comitato di verifica per le cause di servizio giudicava l’infermità diagnosticata col verbale testé citato non dipendente da fatti di servizio.
In conformità a tale parere il direttore della competente Divisione del Ministero della Difesa, con decreto n. ……/N (posizione n. ……/A) in data 1° ottobre 2009, dichiarava l’infermità non dipendente da causa di servizio e respingeva, per mancanza dei necessari presupposti, la richiesta di concessione dell’equo indennizzo.
Avverso l’indicato decreto, notificatogli il 12.11.2009 insorgeva il sottufficiale interessato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 14.12.2009 e pervenuto all’Amministrazione il giorno 21 successivo, lamentando che l’infermità in questione non fosse stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio, nonostante risultasse essere conseguenza dell’incidente “in itinere” occorsogli in data 22.11.2002.
Con relazione trasmessa con nota in data 17.02.2010, pervenuta il 22 marzo successivo, il Ministero della Difesa sosteneva l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto a censurare nel merito un atto espressione di discrezionalità tecnica e, in ogni caso, la sua infondatezza nel merito.
IN DIRITTO:
Non può condividersi l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso formulata dal Ministero riferente sull’assunto che il gravame straordinario sarebbe diretto sostanzialmente a censurare il merito del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio espressione di discrezionalità tecnica ed in quanto tale sottratto in via generale al sindacato di legittimità.
È pur vero che il giudizio conclusivo sulla dipendenza di un’infermità da fatti di servizio, affidato in via esclusiva dall’art. 11 del D.P.R. 29.X.2001 n. 461 al Comitato di verifica per le cause di servizio istituito dal precedente art. 10 dello stesso D.P.R. quale espressione di discrezionalità tecnica di competenza dell’organo medico legale, non è sindacabile nel merito ed è sottratto, in via generale, al sindacato di legittimità.
Pur nella sfera di insindacabile di discrezionalità tecnica che contrassegna il computo affidato al Comitato compete, tuttavia, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo – o alla Sezione investita del parere sul ricorso straordinario – il Controllo sulla sufficienza e congruità della motivazione e sulla calibrazione di quest’ultima all’intera e completa considerazione dei presupposti fattuali, ivi comprese le precipue caratteristiche dell’attività di servizio svolta dal dipendente. (cfr., tra le tante, TAR Lazio – RM – SEZ. I, 9.IX.2010 n. 32201; TAR Campania – NA – SEZ. IV, 12.07.2010 n. 16721; C.D.S. SEZ. IV, 23.03.2010 n. 1702).
Si evince dal complesso degli elementi riportati nel contesto del medesimo gravame, presentato senza l’assistenza tecnica di un legale che il ricorrente ha inteso contestare il parere del Comitato, cui l’Amministrazione ha inteso conformarsi, proprio sotto il profilo del difetto di istruttoria e carenza di motivazione, per avere il Comitato sostanzialmente trascurato che l’istanza per il riconoscimento da causa di servizio dell’infermità in discorso, era stata presentata a seguito di un incidente “in itinere” occorsogli in data 22.11.2002.
Incidente, peraltro, di cui la conducente del veicolo che aveva tamponato quello condotto dal ricorrente si sarebbe assunta la piena responsabilità attraverso la sottoscrizione della contestazione amichevole/CID - allegata in copia al ricorso -, a seguito del quale l’assicurazione della controparte aveva riservato i danni fisici e materiali sia al ricorrente che all’Amministrazione.
Effettivamente nella domanda prodotta in data 27.02.2003, il richiedente aveva attribuito le cause dell’insorgenza dell’infermità oggetto di richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio – e concessione dell’equo indennizzo – all’incidente occorsogli in data 22.11.2002, alle ore 8,30 circa, durante il tragitto dal luogo di residenza al sedime Aeroportuale, allorché veniva tamponato da altro veicolo che non concedeva la dovuta precedenza, inserendosi in un tratto di strada non consentito.
Non sfugge alla Sezione che risulta versata in atti la “dichiarazione” recante il timbro – privo di data e di protocollo – in data 23.05.2003, con cui il OMISSIS descrive le modalità dell’incidente in questione, indicando la responsabile dell’incidente stesso ed affermando che “Sul luogo del sinistro non vi erano testimoni” e che “non sono intervenuti organi di Polizia”.
Allo stesso ricorso straordinario risultano allegati, però, anche:
- la dichiarazione sottoscritta dalla conduttrice del veicolo antagonista in data 22.11.2002, che si assume la responsabilità dell’incidente stradale che conferma avvenuto in data, ora e luogo indicati dal ricorrente;
- la lettera in data 19 giugno 2003 indirizzata alla medesima responsabile del sinistro ed alla sua compagnia Assicuratrice, con la quale il Comitato interinale del Distaccamento richiedeva la somma di euro 9.142,43 – titolo di emolumenti e competenze “dovute per legge ed erogate a vento all’interessato durante il periodo di assenza dal servizio, che va dal 22.11.02 al 25.02.03;
- la lettera in data 9 dicembre 2004 con la quale l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna trasmette al Distaccamento Aeroporto di OMISSIS l’assegno circolare di importo pari ad euro 9.553,69, concernente il risarcimento del danno erariale conseguente al sinistro in oggetto;
- la nota prot. n. 6479 in data 20 dicembre 2004 con cui il Capo Nucleo Amm.vo ff. del Distaccamento Aeroportuale di OMISSIS comunica all’Ufficio Comando – Sezione Personale – che la “Compagnia di Assicurazione ….. con assegno …. ha provveduto al risarcimento di € 9.142,43 così come richiesto da codesto Ufficio in data 19 giugno 2003.
Non è dato, dunque, comprendere, in presenza dei fatti delle circostanze testé riferite, debitamente documentate, perché il Comitato di verifica abbia ritenuto di esprimere il contestato giudizio di non dipendenza dell’infermità “… valutata tutta la documentazione presente nel fascicolo …” e “… rilevata la detta genericità degli elementi addotti …”.
Ove, infatti, il Comitato avesse ritenuto, come in effetti ha fatto, di non disporre di sufficienti elementi di valutazione “… alla stato degli atti …” ben avrebbe potuto richiedere all’Amministrazione documentazione integrativa o ulteriori elementi di valutazione, tanto più che era stato lo stesso Comitato ad affermare e ribadire “il concorrente onere dell’Amministrazione di fornire tutti gli elementi utili in suo possesso in ordine alla tipologia ed alle modalità di svolgimento del servizio ovvero al verificarsi di eventi dei quali abbia certezza conoscitiva, nonché certificare rilevanti situazioni di fatto”.
Ciò tanto più ove si consideri che ai sensi dell’art. 3, c. 1 del D.P.R. n° 461 del 2001, l’Amministrazione è tenuta ad iniziare d’ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente “abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermità nell’esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermità siano tali da poter divenire causa d’invalidità o di altra menomazione della integrità fisica, psichica o sensoriale”.
Non poteva, dunque, il Comitato addossare al richiedente un onere probatorio che il ricorrente aveva già soddisfatto attraverso la presentazione dell’istanza di riconoscimento e delle circostanze in esse esposte, incombendo all’Amministrazione richiedente il parere fornire gli elementi necessari per dimostrare o negare che l’incidente in cui era rimasto coinvolto il ricorrente fosse effettivamente avvenuto “in itinere” ed avesse comportato le lesioni denunciate.
Il parere del Comitato risulta, pertanto, effettivamente viziato sotto i dedotti profili di eccesso di potere che viziano, in via derivata, anche l’impugnato decreto in data 1° ottobre 2009 che va, conseguentemente, annullato, unitamente al parere medesimo.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Alessandro Pajno
IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà