CMO 1
- antoniomlg
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Re: CMO 1
Messaggio da antoniomlg »
Giusto per notizia nel caso possa interessare a qualcuno.
Il Consiglio di Stato respinto l'istanza cautelare del Ministero della Difesa.
Segnale positivo per coloro che si trovano nelle medesime situazioni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definitività dell’accertamento sanitario militare.
Art. 929 Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici
previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda
dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consiglio di Stato
Elenco Ordinanze
23/10/2013 201304196 Ordinaria 4
N. 04196/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07079/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto da:
Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. S. C., con domicilio eletto presso M. M. in Roma, via Marianna Dionigi 29;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01151/2013, resa tra le parti, concernente decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;
Considerato che:
-- esattamente l’appellato ricorda che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art.2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”;
-- che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7079/2013).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2013
Il Consiglio di Stato respinto l'istanza cautelare del Ministero della Difesa.
Segnale positivo per coloro che si trovano nelle medesime situazioni.
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Definitività dell’accertamento sanitario militare.
Art. 929 Infermità
1. Il militare, che deve assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici
previsti dal capo II del titolo II del libro IV del regolamento, e accertati secondo le apposite
metodologie ivi previste, cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda
dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) è divenuto permanentemente inidoneo al servizio incondizionato;
b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per
infermità temporanea;
c) è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito
del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell’accertamento sanitario definitivo.
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Consiglio di Stato
Elenco Ordinanze
23/10/2013 201304196 Ordinaria 4
N. 04196/2013 REG.PROV.CAU.
N. 07079/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7079 del 2013, proposto da:
Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
M. G., rappresentato e difeso dall'avv. S. C., con domicilio eletto presso M. M. in Roma, via Marianna Dionigi 29;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 01151/2013, resa tra le parti, concernente decorrenza della cessazione dal servizio permanente con collocamento in congedo assoluto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di M. G.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati nessuno presente;
Considerato che:
-- esattamente l’appellato ricorda che, in relazione all’abolizione della L. n.416/1926 e s.m.i. da parte dell’art.2268 del D.lgs. n.66/2010, il congedo assoluto si consolida comunque solo in seguito all’accertamento definitivo di 2° istanza della “non idoneità”;
-- che, tutto il periodo durante il quale l’appellato è stato ricoverato in un ospedale militare precedente all’accertamento definitivo di cui sopra, deve essere considerato come “attività di servizio” a tutti gli effetti e non può essere computato nel periodo di “aspettativa per infermità”.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7079/2013).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
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Il 23/10/2013
Re: CMO 1
Messaggio da Antonio_1961 »
visto che stiamo nella sezione della finanza, ci vorrebbe la tributaria per i conteggi. a parte i scherzi, c è troppa inadeguatezza tra quello che dice angri con quello che dice pietro. che si mettessero d accordo.christian71 ha scritto:In che senso? Da dove iniziamo a contare??
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Re: CMO 1
Messaggio da antoniomlg »
nel caso a qualcuno venisse voglia di dare una lettura anche qui
carabinieri-f43/732-giorni-assenza-t7799.html
ciao
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Re: CMO 1
Messaggio da christian71 »
Dopodomani dovendo andare in CMO vedrò se avrò modo di chiedere anche agli addetti ai lavori....e vi farò sapere....
Saluti
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Re: CMO 1
Messaggio da antoniomlg »
e cccchè vai fà alla cmo?christian71 ha scritto:Dopodomani dovendo andare in CMO vedrò se avrò modo di chiedere anche agli addetti ai lavori....e vi farò sapere....
Saluti
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di quale cmo si tratta bari?
ciao
Re: CMO 1
Messaggio da Udin1962 »
Allora stai tranquillo che ne sanno ancora meno. Siccome ci sono passato, basta vedere i miei post, a riguardo ho interpellato un legale di mia fiducia che mi ha confermato quanto pensavo: l'amministrazione ha sbagliato il calcolo dei giorni di aspettativa. Infatti vanno conteggiati ESCLUSIVAMENTE solo quelli effettivi di malattia, NON si contano i giorni a disposizione. Pertanto, visto che sono (per mia fortuna) riformato per sforamento dei famosi 730 gg,, ma conteggiati in maniera erronea, ho provveduto a fare ricorso al TAR. Numerose sentenze, postate sia da Panorama che da Aeronautica, parlano di questo. Se andate in alto a destra e cliccate "cerca" trovate tutto.
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Re: CMO 1
Messaggio da Antonio_1961 »
quindi ha ragione Pietro.Udin1962 ha scritto:Allora stai tranquillo che ne sanno ancora meno. Siccome ci sono passato, basta vedere i miei post, a riguardo ho interpellato un legale di mia fiducia che mi ha confermato quanto pensavo: l'amministrazione ha sbagliato il calcolo dei giorni di aspettativa. Infatti vanno conteggiati ESCLUSIVAMENTE solo quelli effettivi di malattia, NON si contano i giorni a disposizione. Pertanto, visto che sono (per mia fortuna) riformato per sforamento dei famosi 730 gg,, ma conteggiati in maniera erronea, ho provveduto a fare ricorso al TAR. Numerose sentenze, postate sia da Panorama che da Aeronautica, parlano di questo. Se andate in alto a destra e cliccate "cerca" trovate tutto.
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Re: R: CMO 1
Messaggio da christian71 »
Devo tornarci per forza, mi scadono i 60 giorni che mi avevano dato il 07.01.14....CMO Roma...antoniomlg ha scritto:e cccchè vai fà alla cmo?christian71 ha scritto:Dopodomani dovendo andare in CMO vedrò se avrò modo di chiedere anche agli addetti ai lavori....e vi farò sapere....
Saluti
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Re: CMO 1
Messaggio da aeronatica »
Egr. Signori, buona sera.
L'Amministrazione, tutte le Amministrazioni, nel caso di periodi cd. a disposizione della CMO come in argomento contano i predetti giorni e li sommano nel computo del quinquennio; lo hanno fatto nel passato, lo fanno ora e lo faranno ancora per parecchio tempo..... CIO' NON VUOL DIRE CHE SIA GIUSTO E CORRETTO!!!!!!!!!
ANZI PROPRIO NON LO E'!!!!!!!
LE RAGIONI SONO GIURIDICHE E VI E' CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA NEL MERITO.
Oltre a ciò vi sono ragioni esplicite anche ovvie e notorie:
quando lo specialista visita il soggetto redige un referto ed invia il visitando dinanzi alla CMO che emette un provvedimento che si sostanzia in una parte di diagnosi ed una di prognosi; cioè che patologia ha riscontrato e quanti giorni di riposo necessitano.
Il medico opera in scienza e coscienza....non in fantascenza....e non ha neanche doti presagistiche, egli può (anzi deve) certificare la diagnosi e la prognosi nel momento della visita diretta del malato ed in quel momento può dichiarare la diagnosi da cui risulta essere affetto il paziente e la prognosi ritenuta necessaria dal momento della visita in poi.
Egli NON PUO' dichiarare il giorno X che tu sei ammalato (o guarito) dal giorno antecedente Y......dato che nel giorno Y non ti ha visitato e visto (quindi si compirebbe reato)....EGLI OBBLIGATORIAMENTE SE CONCEDE I GIORNI O L'IDONEITA' LI PUO' SOLO CONCEDERE dal giorno in cui emette il provvedimento!
La questione è semplice......provate a chiedere copia del certificato medico che ti ha concesso la malattia (e nello specifico l'aspettativa) dal giorno Y a quello X di visita....provate a chiedere quale era la diagnosi e la prognosi....e quale era la terapia....
La legge nazionale concede al medico del ssn di retrodatare il certificato di malattia AL MASSIMO per 24 ORE ANTECEDENTI IL MOMENTO DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO. NON OLTRE!!!!!
I periodi a disposizione della CMO non sono provvedimenti sanzionatori di aspettativa e di malattia........ E NON POSSONO ESSERE INSERITI NEL CONTEGGIO altrimenti il collega dell'accettazione dando il foglio del rinvio emetterebbe un certificato di malattia !!!!!
Buona serata a tutti.
L'Amministrazione, tutte le Amministrazioni, nel caso di periodi cd. a disposizione della CMO come in argomento contano i predetti giorni e li sommano nel computo del quinquennio; lo hanno fatto nel passato, lo fanno ora e lo faranno ancora per parecchio tempo..... CIO' NON VUOL DIRE CHE SIA GIUSTO E CORRETTO!!!!!!!!!
ANZI PROPRIO NON LO E'!!!!!!!
LE RAGIONI SONO GIURIDICHE E VI E' CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA NEL MERITO.
Oltre a ciò vi sono ragioni esplicite anche ovvie e notorie:
quando lo specialista visita il soggetto redige un referto ed invia il visitando dinanzi alla CMO che emette un provvedimento che si sostanzia in una parte di diagnosi ed una di prognosi; cioè che patologia ha riscontrato e quanti giorni di riposo necessitano.
Il medico opera in scienza e coscienza....non in fantascenza....e non ha neanche doti presagistiche, egli può (anzi deve) certificare la diagnosi e la prognosi nel momento della visita diretta del malato ed in quel momento può dichiarare la diagnosi da cui risulta essere affetto il paziente e la prognosi ritenuta necessaria dal momento della visita in poi.
Egli NON PUO' dichiarare il giorno X che tu sei ammalato (o guarito) dal giorno antecedente Y......dato che nel giorno Y non ti ha visitato e visto (quindi si compirebbe reato)....EGLI OBBLIGATORIAMENTE SE CONCEDE I GIORNI O L'IDONEITA' LI PUO' SOLO CONCEDERE dal giorno in cui emette il provvedimento!
La questione è semplice......provate a chiedere copia del certificato medico che ti ha concesso la malattia (e nello specifico l'aspettativa) dal giorno Y a quello X di visita....provate a chiedere quale era la diagnosi e la prognosi....e quale era la terapia....
La legge nazionale concede al medico del ssn di retrodatare il certificato di malattia AL MASSIMO per 24 ORE ANTECEDENTI IL MOMENTO DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO. NON OLTRE!!!!!
I periodi a disposizione della CMO non sono provvedimenti sanzionatori di aspettativa e di malattia........ E NON POSSONO ESSERE INSERITI NEL CONTEGGIO altrimenti il collega dell'accettazione dando il foglio del rinvio emetterebbe un certificato di malattia !!!!!
Buona serata a tutti.
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