Eguale trattamento per le vittime e del dovere

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avt8
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da avt8 »

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 962/2012 proposto da
MINISTERO DELL’INTERNO,
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato
c o n t r o
LO PRESTI SILVANA AGATA, MARRAMAO ANNA MARIA RITA e CAMMISULI GRAZIA nella qualità di esercente la patria potestà dei minori MARRAMAO ROCCO MAURIZIO e MARRAMAO CORRADO KAROL, tutti nella qualità di eredi di MARRAMAO ROCCO, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Amalfa ed elettivamente domiciliati in Palermo, via G. Daita, 15 presso lo studio dell’avv. Antonio Atria;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania (sezione terza) - n. 2043 del 30 agosto 2012;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’avv. F. Amalfa per gli appellati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Alessandro Corbino;
Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 28 marzo 2013 l’avv. dello Stato La Spina per il Ministero appellante e l’avv. F. Amalfa per gli appellati;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
L’appello è proposto contro la decisione n. 2043/2012 del TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania, con la quale è stato accolto il ricorso degli appellati rivolto all’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della P.S., n. prot. 559/c/59683/sg/2010, con il quale il Capo della Polizia Direttore Generale per la P.S. ha rigettato la domanda proposta dalla Sig.ra Silvana Lo Presti finalizzata al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 266/2005; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego impugnato, riconoscendo che la morte dell’Ispettore Rocco Marramao, avvenuta il 6 ottobre 1984 per collasso cardiocircolatorio nel corso di un’operazione di polizia volta alla repressione del crimine mafioso, dovesse riconoscersi quale effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi “nel contrasto ad ogni tipo di criminalità”, ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005 (che ha ampliato la nozione di vittima del dovere rispetto a quella desumibile dall’art. 1 della lege n. 466/1980), nonché della precisazione di cui al successivo comma 564, secondo la quale “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità…., alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura….., che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative”. E ciò anche in considerazione del regolamento applicativo approvato con DPR 243/06, il quale “specifica che per particolari condizioni ambientali od operative devono intendersi quelle che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Tale decisione è ritenuta erronea dall’Amministrazione appellante, che ne chiede la riforma negando che sussistessero – nella specie – i presupposti per la invocata disciplina.
D I R I T T O
L’appello è fondato.
Ai fini della valutazione appare essenziale la preliminare ricostruzione delle circostanze di fatto.
L’Ispettatore Marramao è deceduto in conseguenza di un infarto che lo ha colpito durante l’espletamento di un servizio di appostamento presso la dimora di un ricercato.
Il servizio – come si apprende da una relazione in atti (doc. 7, fasciolo di primo grado) del Dirigente della Squadra Mobile di Catania che ne aveva dato incarico – era stato predisposto dall’Ispettore medesimo, con l’ausilio di altro personale, per sorprendere ed arrestare nell’immobile – sito in una zona periferica ed isolata del Comune di Pedara – nel quale aveva preso dimora sotto falso nome un pregiudicato, ritenuto affiliato ad una pericolosa cosca, ricercato perché colpito da un ordine di cattura della Procura di Milano.
L’operazione predisposta seguiva un appostamento della sera precedente, che aveva costretto l’ispettore Marramao a protrarre la sua attività di servizio fino a tarda ora, e veniva avviato, con gli ausiliari necessari (con i quali l’Ispettore si era incontrato in Questura, dunque almeno 1 ora prima, considerate le distanze) nelle prime ore del mattino successivo (intorno alle 4, si legge nella relazione). L’operazione si era sviluppata in due tempi: il primo dedicato ad un appostamento, protrattosi (sempre secondo quanto scritto nella relazione) sino alle 6; il secondo allo scavalcamento di un muro alto circa 2 metri, cui sarebbe poi seguita la irruzione delle forze dell’ordine all’interno dell’edificio. Scavalcato il muro, il Marramao era colto da malore. Trasportato immediatamente nella sua abitazione, sita nello stesso Comune di Pedara, veniva subito dopo avviato presso un nosocomio di Catania, nel quale tuttavia giungeva cadavere.
Ad avviso del TAR, si dovrebbero ritenere causa diretta dell’infarto (che ha determinato la morte) lo stress psico-fisico accumulato durante l’operazione descritta e la ulteriore fatica alla quale l’Ispettore sottopose il proprio fisico con lo sforzo di effettuare la scalata del muro. Dunque fatti immediatamente connessi alle particolari condizioni ambientali ed operative in cui si svolgeva il servizio ed entrambi costituenti – ad avviso del Giudice – circostanze “straordinarie” (e dunque diverse da quelle richieste per gli ordinari benefici: equo indennizzo e pensione privilegiata) che hanno esposto il dipendente a rischi e fatiche maggiori in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Ad avviso dell’Amministrazione appellante, tale qualificazione delle circostanze non sarebbe invece corretta, mancando nella fattispecie gli elementi necessari per caratterizzare l’evento nei termini richiesti ai fini del riconoscimento alla vittima della condizione di “Vittima del Dovere”.
La questione giuridica da risolvere è relativa dunque alla domanda se possa ritenersi o meno che – nel caso in oggetto – l’evento letale sia legato alle circostanze da un nesso di causalità diretta, e non di mera occasionalità, e se l’azione di polizia rivestisse, inoltre, caratteristiche tali da potere fare qualificare i rischi ad essa connessi come eccedenti quelli ordinari delle operazioni di mantenimento dell’ordine pubblico o di reazione alla sua violazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. I, parere n. 3057 del 17 novembre 2010 – reso al Ministero dell’interno).
Orbene, sotto il profilo del nesso di causalità, non vi sono dubbi. Lo ha riconosciuto la C.M.O. di Messina (verbale modello BL/G n. 438/2008) e lo ha confermato il Comitato di Verifica (parere 41333/2008) cui il caso è stato sottoposto sotto il profilo della sua possibile rilevanza (adombrata dalla stessa C.M.O.) anche ai fini del beneficio di cui alla legge 243/2006. L’evento può dunque ritenersi senz’altro conseguenza immediata (e perciò diretta) dei fatti di servizio descritti (e la questione è per altro pacifica anche per la Difesa dell’Amministrazione).
Così come non possono nascere dubbi sul fatto che l’operazione in oggetto sia stata ordinata al dipendente dal suo superiore gerarchico (vedi appunto documento 7 allegato all’atto di appello).
Più complessa è la valutazione in ordine alla “straordinarietà” delle circostanze e dunque alla sussistenza di un livello di “rischio” eccedente gli ordinari limiti del rischio professionale legato al servizio.
A giudizio del Comitato di Verifica tale “straordinarietà” mancherebbe. “L’infermità richiesta – si legge nel parere – non risulta causata dall’espletamento di una missione autorizzata dall’Autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente e da circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che si pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione”.
La nozione di “straordinarietà” dei rischi connessi alle operazioni di polizia non è di facile individuazione. Si tratta di attività nella quale sono sempre immaginabili condizioni di esposizione a rischi gravi per la incolumità degli agenti. Anche per la ordinaria possibilità di trovarsi di fronte a reazioni violente (anche con uso di armi) o a situazioni materiali non previste (come sono ordinariamente quelle alle quali ci si esponga in una irruzione in luoghi non conosciuti). Sicché la “straordinarietà” in oggetto sembra debba ricercarsi in fattori ulteriori dei quali non sia possibile una preventiva ponderazione (agguato ad una pattuglia in servizio ordinario di controllo) o la esposizione al rischio dei quali ceda all’urgenza dell’intervento (liberazione, ad esempio, di un ostaggio in imminente pericolo di vita; necessità di arrestare – attraverso manovre particolarmente complesse – l’attività criminale in corso di un cecchino; etc.) (arg. da Cons. St., sez. VI, 24 giugno 2006 n. 4042: “per il sorgere del diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l’evento letale sia connesso all’espletamento di funzioni di istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischio specificamente attinente a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso, occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto”).
Nella specie, i fattori straordinari invocati sono: a) la prolungata durata delle fasi preliminari (appostamento già della sera precedente); b) il modesto intervallo a disposizione per il riposo notturno (chiusura della prima fase “in tarda sera” ed inizio delle operazioni successive alle prime ore del mattino); c) la tensione psicologica collegata alla “pericolosità specifica” del catturando; d) il tempo autunnale (5/6 ottobre) e la presumibile maggiore rigidità delle temperature notturne in luoghi elevati (come il Comune di Pedara, posto a circa 600 m. sul livello del mare); e) lo sforzo inusuale determinato dallo scavalcamento del muro. Fattori tutti che potrebbero avere costituito elementi concausali di un evento straordinario (come un infarto letale).
Orbene: nessuno di tali elementi – e nemmeno il loro complesso – appare sufficiente a fare rivestire di eccezionalità la situazione da affrontare, quali enucleati dagli orientamenti che si sono venuti consolidando nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia. Non si può dire purtroppo che, nella specie, ricorresse quello “specifico rischio” presupposto per il riconoscimento della qualificazione di “Vittima del Dovere” e per il conseguente spostamento sull’Amministra-zione del rischio da evento connesso alle circostanze. L’attività nella quale era impegnato lo sfortunato Ispettore non aveva caratteristiche diverse da quella che ordinariamente accompagna simili operazioni di polizia. A lui – e per lui ai suoi eredi – spetta dunque certamente il trattamento previsto per chi subisce eventi dannosi causati dall’attività di servizio (quale è stato quello che lo ha colpito) – dei quali il rischio grava sull’Amministrazione (tenuta perciò a riconoscere l’equo indennizzo ed il trattamento privilegiato di pensione) – ma non anche l’ulteriore beneficio invocato.
Per tali premesse, l’appello deve ritenersi fondato e va pertanto accolto.
Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese del doppio grado.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e per l’effetto annulla la decisione impugnata.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 28 marzo 2013, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei Signori: Rosanna De Nictolis, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, Componenti.
F.to Rosanna De Nictolis, Presidente
F.to Alessandro Corbino, Estensore
Depositata in Segreteria


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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da antoniomlg »

avt8 ha scritto:Ennesima bufala in merito all'ordine del giorno- per la totale equiparazione delle vittime del dovere-
se volevano potevano farlo quando e stato chiesto a quanto ammontava l'esborso finanziario nella rlazione dell'INPS,inviata al tesoro ancora l'anno scorso-E visto che i beneficiari erano intorno ai 3600, ed fino al 2012 ,l'esborso ero di 580 milioni di euro- solo per il pregresso senza contare il resto ed il futuro anche sulla base dell'aspettativa di vita- qualche giorno pubblicherò la relazione dell'INPS-sull'ammontare da sborsare fuori-

se il governo ed i loro governanti avessero VERAMENTE
La VOLONTA'
esiste sempre (non a caso)
la famosa graduatoria unica nazionalenella quale non ci sono le "vittime del terrorismo e criminalità"

basta che applicano la Legge, infatti la graduatoria unica nazionale è nata appunto per la progressiva equiparazione.
iniziano a dare i benefici in base alla posizione che ognuno delle "vittime del dovere" occupano in graduatoria.

Basterebbe la volontà"
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da antoniomlg »

Che fine ha fatto l'ordine del giorno
di cui al primo post di questo argomento?

ciao
franruggi
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da franruggi »

Se lo so scordati!!!!


Saluti
Francesco
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da antoniomlg »

franruggi ha scritto:Se lo so scordati!!!!


Saluti
Francesco
paesà che te pasa por capeza?
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da pietro17 »

Io lo so ma non lo dico.

Saluti.

Ps ti ho mandato la mail

Inviato dal mio 01_v89_jbl1a698 utilizzando Tapatalk
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antoniomlg
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da antoniomlg »

ho letto la meila ed
ho fatto quesito il succo è lo stesso ma l'ho scritto diversamente
vedremo se rispondono.
ciao
franruggi
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da franruggi »

Me gustan todos los sueños se hacen realidad "


Saluti
Francesco
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da franruggi »

Caro paesa speriamo che sto signo si avveri


Saluti
Francesco
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antoniomlg
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da antoniomlg »

Antonio_1961 ha scritto:Si inizia a respirare aria di cambiamento, con il nuovo governo di Matteo Renzi... prima o poi i scettici mi daranno ragione...!!!
Speriamo con la prossima Leggge di stabilità

ciao
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Re: Eguale trattamento per le vittime e del dovere

Messaggio da pietro17 »

Anto' ma qui di stabile, non c'è nulla.
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