antoniomlg ha scritto:christian71 ha scritto:Grazie antonio e quindi non influiscono sulla speciale elargizione??? Perchè non sono riuscito a trovare nulla in merito....ho trovato solo che quando devono pagarti l'E.I. vengono detratte le somme percepire da assicurazioni a carico dallo Stato (o cosa del genere)....
Saluti
Christian
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Tranquillo
Vedere dpr 510/99, spiega tutto! nello specifico
art.4
Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 (in Gazz. Uff., 7 gennaio, n. 4)
Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata.
Vedere dpr 510/99, spiega tutto!
è lungo altrimenti avrei inserito una sintesi
ciao
Questo sotto e l'art 4. se tale normativa vale per le provvidenze risarcitorie pubbliche ,a maggior ragione come dicevo io in precedenza vale per gli indennizzi privati-
Per quanto riguarda gli incidenti militari all'estero fatti con automezzi,lo prevede la la legge per l'assicurazione obbligatoria per i trasportati in servizio-su veicolo militari anche in Italia-
Il problema e se un'agente della stradale mentre fa viabilità e viene investito da un camion condotto da un privato citadino, l'assicurazione deve risarcire il danno causato all'agente, ed al Ministero dell'Interno del pagamento di tutti i giorni di aspettativa fatti dalla persona investita ed altro- E se questo successivamente viene per detto fatto riconosciuto anche vittima del dovere,-se la speciale elargizione spettante e inferiore a quella che ha corrisposto l'assicurazione,ha diritto alla differenza- Se invece il risarcimento dell'assicurazione e superiore alla speciale elargiozione non compete nulla-
vale lo stesso principio per il risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione-
NON BISOGNA DARE PER CERTO ,certe situazioni, ascoltate uno con i capelli bianchi , che frequenta studi legali-che trattano questa materia- Poi per carità gli iscritti del forum sono tutti maggiorenni e vaccinati,e trarre loro le conclusioni- Ma non si devono poi dispiacere se nell'uovo trovano una sorpresa a loro non gradita-
Art. 4.
Documenti ed atti richiesti
1. Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il
prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle
elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono
espressamente dichiarare:
a) le provvidenze pubbliche eventualmente gia' percepite, anche
in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando
se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state
corrisposte in un'unica soluzione;
b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non
ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali
provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980,
n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;
c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilita' dei benefici,
intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per
l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre
1990, n. 302;
d) se abbiano richiesto o abbiano gia' ottenuto, anche in parte,
il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.
2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da
espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non
cumulabili.
3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente
da una pubblica amministazione.
4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche
non continuative ancorche' corrisposte in piu' soluzioni, ne' fra le
elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze
pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di
cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorche' privilegiati o
di riversibilita', nonche' i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15
della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto
non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non
opera, altresi', per le vittime del dovere destinatarie dei benefici
previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.
5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino
all'emanazione del provvedimento finale, risulta che e' stata
corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo
inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990,
n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo
ammontare quanto e' stato riconosciuto in favore del richiedente.
6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle
opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma
dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni.