sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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fulmineacielsereno
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da fulmineacielsereno »

Buon pomeriggio avt8
per rimanere in tema di riforma e transito al ruolo civile parlo della mia situazione:
sono un Masups dei CC, ho 31 anni di servizio, senza alcuna misura cautelare o sospensione precauzionale a carico e sono in atto indagini di P.G. sul mio conto per il reato di concussione. Da circa 3 mesi sono in convalescenza per stato ansioso depressivo reattivo e gravi problematiche cardiache.
Il mio grande quesito, visto che in famiglia sono l'unico a lavorare, è questo:
- come posso difendermi dall'eventuale sospensione precauzionale per mantenere la mensilità?
- all'atto della riforma per i gravi problemi cardiaci, come mi è stato preannunciato dall'ufficiale medico, devo andare in pensione o fare domanda per il transito?
Grazie in anticipo


skorpios
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Re: R: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da skorpios »

Carminiello ha scritto:Ciao Avt, secondo me invece x gli ufficiali esiste una via di uscita alla rimozione e la salvaguardia della pensione di inabilità.

Premesso che:
- L'art. 861 (codice ord. mil. 66/10 provvedimenti di perdita del grado) cita, al comma 1 tra le 5 cause di perdita del grado, le a) dimissioni volontarie.
- Al comma 2 dice che le dimissioni volontarie
riguardano soltanto gli ufficiali.
- L'art. 862 Dimissioni volontarie, al comma 4, dice che l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
- L'art. 1377 Inchiesta formale (Procedimento disciplinare di stato) inserisce, al comma 5, una causa di estinzione dell'azione disciplinare: Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.

Quindi, mi è chiaro che un ufficiale, sottoposto ad un procedimento disciplinare di stato dal quale possa derivare la rimozione del grado, PUO' dare le "dimissioni volontarie dal grado" e quindi estinguere l'azione disciplinare. Questo per un ufficiale in servizio.

Ora, però, voglio considerare un giovane ufficiale ( diciamo con poco più di 15 anni di contributi ) che è stato riformato per motivi sanitari ( in congedo assoluto x depressione/ansia, indipendentemente se Sì o No causa di servizio) che, rifiutando il transito ai ruoli civili, percepisce la prevista pensione di inabilità.
Mentre già in pensione, lo stesso viene condannato con sentenza irrevocabile per un reato militare che aveva commesso anni prima, in servizio, senza mai essere stato sospeso in precedenza. Tale reato non comporta la pena accessoria della rimozione, ma l'amministrazione, con la sua ampia autonomia, inizia un procedimento disciplinare di stato che potrebbe portare ad essa.


Il mio dubbio è:
L'ufficiale già in pensione, PUO' a questo punto presentare richiesta di dimissioni volontarie dal grado in modo da estinguere l'azione disciplinare e quindi, sopratutto, mantenere la pensione di inabilità????? Da quanto detto sopra parrebbe di sì.
Mentre sott.li e truppaglia no...dovendo cuocere a fuoco lento e aspettare la rimozione che, se arriverebbe, toglierebbe retroattivamente la pensione.

Grazie del suo prezioso aiuto.

Buonasera,
quanto da te detto era possibile fino all'emanazione della nuova "GUIDA TECNICA" ed. 2014;
ora non è più possibile che l'ufficiale rassegni le dimissioni, mantenendo così il diritto a percepire, comunque, l'eventuale pensione maturata relativamente agli anni di servizio utili.
Saluti.
skorpios
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da skorpios »

fulmineacielsereno ha scritto:Buon pomeriggio avt8
per rimanere in tema di riforma e transito al ruolo civile parlo della mia situazione:
sono un Masups dei CC, ho 31 anni di servizio, senza alcuna misura cautelare o sospensione precauzionale a carico e sono in atto indagini di P.G. sul mio conto per il reato di concussione. Da circa 3 mesi sono in convalescenza per stato ansioso depressivo reattivo e gravi problematiche cardiache.
Il mio grande quesito, visto che in famiglia sono l'unico a lavorare, è questo:
- come posso difendermi dall'eventuale sospensione precauzionale per mantenere la mensilità?
- all'atto della riforma per i gravi problemi cardiaci, come mi è stato preannunciato dall'ufficiale medico, devo andare in pensione o fare domanda per il transito?
Grazie in anticipo

Buonasera,
risposte alle tue domande:

a. se l'amministrazione deciderà di sospenderti precauzionalmente, lo farà perché intanto esiste la possibilità che, alla fine del processo penale, fino all'eventuale 3° grado di giudizio, ti possa essere comminata la sanzione di stato della perdita del grado, quindi che tu possa essere posto in congedo senza diritto a pensione; motiverà a dovere la decisione presa e dubito che potrai validamente difenderti.

b. se nel frattempo ti dovessero riformare, non ti servirà a nulla, se dovessi incorrere nella perdita del grado; anzi, dovrai restituire le somme percepite a titolo di pensione, in quanto la decorrenza (della perdita del grado) sarebbe dal giorno del collocamento in congedo, mutando quindi ... la motivazione del congedo stesso (non più per infermità, bensì per perdita del grado). Ciò non toglie che, tramite il tuo avvocato, potrai chiedere la "sospensiva" e tentare un ricorso.
Chiedere e RIUSCIRE ad ottenere il passaggio nell'impiego civile, comunque non ti salverebbe dal probabile licenziamento (se dovessi risultare colpevole).
Se non ti dovessero riformare e neanche sospendere precauzionalmente dal servizio (ma non ci scommetterei, onestamente), ed alla fine dell'iter processuale avrai maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di anzianità, nulla ti potrà accadere.

Augurandoti tutto il meglio possibile, perché sarai sicuramente innocente, vittima di un qualche malinteso o fraintendimento (la giustizia dovrebbe fare sempre il suo corso, assolvendo laddove non esiste il reato e punendo in modo ESEMPLARE laddove sia comprovato qualsiasi reato di tale portata, soprattutto se perpetrato da rappresentanti delle FF.OO.) ti saluto.
fulmineacielsereno
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da fulmineacielsereno »

Grazie tante skorpios.
Una cosa è certa, oltre l'innocenza, che mi riformeranno.
Chiedevo: mentre si percepisce la pensione per la riforma, per salvarsi da un'eventuale e futura perdita del grado, non sarebbe opportuno ovvero esiste qualche forma per pagare tutti i contributi e quindi al licenziamento non ti possono togliere un bel nulla?
skorpios
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da skorpios »

Buongiorno,
vai sul sito dell'I.N.P.S. e cerca "VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI".
Saluti.
fulmineacielsereno
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da fulmineacielsereno »

Sei stato molto gentile e competente skorpios.
Grazie
fulmineacielsereno
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da fulmineacielsereno »

Skorpios perdonami se ti coinvolgo ancora.
poco fa mi hai detto che se transito al ruolo civile mi possono licenziare, ma io ho letto un altro tuo aticolo che copio ed incollo in cui era di tutt'altro avviso:
Messaggioda skorpios » dom set 14, 2014 8:44 pm

Buonasera, dico la mia:
io, al tuo posto, da riformato, avrei optato per il passaggio al ruolo civile, per i seguenti motivi:
anche se avresti raggiunto l'età pensionabile assai dopo che da militare,saresti comunque rimasto in servizio attivo, non saresti stato più un militare e, alla conclusione del processo (visto la tipologia del reato...te lo saresti dovuto aspettare), nella peggiore delle ipotesi, non avresti dovuto ridare indietro alcuna somma percepita.
Inoltre, avresti maturato altri anni utili ai fini contributivi.
Ora cosa devi fare?
SCELTA SOGGETTIVISSIMA... MA, CREDO, ALMENO PROVARE A STUDIARE LA SITUAZIONE CON UN AVVOCATO "SERIO" che ti sappia consigliare per il meglio (anche in attesa della risposta dell'avv. CARTA).
Questa è la mia personalissima opinione a riguardo.
Saluti e "IN BOCCA AL LUPO".


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skorpios
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da skorpios »

Buonasera,

appunto: "... saresti comunque rimasto in "SERVIZIO ATTIVO" ..., non saresti stato più un militare e, alla conclusione del processo (visto la tipologia del reato...te lo saresti dovuto aspettare), nella peggiore delle ipotesi, non avresti dovuto ridare indietro alcuna somma percepita (... leggi: no pensione! ... quindi ... NO somme indebitamente percepite ...).
Inoltre, avresti maturato altri anni utili ai fini contributivi".

Alias: saresti rimasto servizio (da civile, con stipendio ... quindi da non restituire, ... eccetera eccetera ...).
Ok?

Saluti.
skorpios
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da skorpios »

... ciò non toglie che, alla fine dell'iter processuale, un ipotetico impiego civile, ti potrebbe salvare dal licenziamento... parliamo di " CONCUSSIONE" ... ,ok?!

Ma, se nel frattempo, tu avrai lavorato, avrai effettuato un servizio attivo, con retribuzione stipendiale, non ti si potrà richiedere alcuna restituzione di "SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE" ... cioè di somme a titolo pensionistico che non ti sarebbero state dovute, una volta comminata la perdita del grado, con conseguente mutazione della motivazione dell'avvenuto collocamento in congedo ... non più "PER INFERMITA' ... ma per "PERDITA DEL GRADO" ... OK?!

Ancora saluti.
skorpios
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da skorpios »

ERRATA CORRIGE:
... ciò non toglie che, alla fine dell'iter processuale, un ipotetico impiego civile, NON ti potrebbe salvare dal licenziamento... parliamo di " CONCUSSIONE" ... ,ok?!



INOLTRE, IN SERVIZIO ATTIVO, DA CIVILE, MATURERESTI ANNI UTILI AI FINI CONTRIBUTIVI ... CHE PERO', AD OGGI, SAREBBERO UTILI UNA VOLTA RAGGIUNTA L'ETA' anagrafica prevista per il diritto alla pensione... pari a 66 anni e 7 mesi ... in quanto non più militare, bensì CIVILE. OK?!

Spero di essere stato sufficientemente chiaro.

Saluti.
fulmineacielsereno
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da fulmineacielsereno »

Grazie
skorpios sei stato più che chiaro.
I miei più sinceri saluti
complimenti ancora
skorpios
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da skorpios »

Tanti auguri...
Carminiello
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Re: R: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da Carminiello »

skorpios ha scritto:
Carminiello ha scritto:Ciao Avt, secondo me invece x gli ufficiali esiste una via di uscita alla rimozione e la salvaguardia della pensione di inabilità.

Premesso che:
- L'art. 861 (codice ord. mil. 66/10 provvedimenti di perdita del grado) cita, al comma 1 tra le 5 cause di perdita del grado, le a) dimissioni volontarie.
- Al comma 2 dice che le dimissioni volontarie
riguardano soltanto gli ufficiali.
- L'art. 862 Dimissioni volontarie, al comma 4, dice che l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare di stato, da cui possa derivare la perdita del grado per rimozione, ha facoltà di presentare istanza di dimissioni volontarie dal grado.
- L'art. 1377 Inchiesta formale (Procedimento disciplinare di stato) inserisce, al comma 5, una causa di estinzione dell'azione disciplinare: Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.

Quindi, mi è chiaro che un ufficiale, sottoposto ad un procedimento disciplinare di stato dal quale possa derivare la rimozione del grado, PUO' dare le "dimissioni volontarie dal grado" e quindi estinguere l'azione disciplinare. Questo per un ufficiale in servizio.

Ora, però, voglio considerare un giovane ufficiale ( diciamo con poco più di 15 anni di contributi ) che è stato riformato per motivi sanitari ( in congedo assoluto x depressione/ansia, indipendentemente se Sì o No causa di servizio) che, rifiutando il transito ai ruoli civili, percepisce la prevista pensione di inabilità.
Mentre già in pensione, lo stesso viene condannato con sentenza irrevocabile per un reato militare che aveva commesso anni prima, in servizio, senza mai essere stato sospeso in precedenza. Tale reato non comporta la pena accessoria della rimozione, ma l'amministrazione, con la sua ampia autonomia, inizia un procedimento disciplinare di stato che potrebbe portare ad essa.


Il mio dubbio è:
L'ufficiale già in pensione, PUO' a questo punto presentare richiesta di dimissioni volontarie dal grado in modo da estinguere l'azione disciplinare e quindi, sopratutto, mantenere la pensione di inabilità????? Da quanto detto sopra parrebbe di sì.
Mentre sott.li e truppaglia no...dovendo cuocere a fuoco lento e aspettare la rimozione che, se arriverebbe, toglierebbe retroattivamente la pensione.

Grazie del suo prezioso aiuto.

Buonasera,
quanto da te detto era possibile fino all'emanazione della nuova "GUIDA TECNICA" ed. 2014;
ora non è più possibile che l'ufficiale rassegni le dimissioni, mantenendo così il diritto a percepire, comunque, l'eventuale pensione maturata relativamente agli anni di servizio utili.
Saluti.
Ciao Skorpios, posso chiederti dove hai letto quello che affermi? Non trovo nulla a riguardo nella nuova guida 2014 che modifichi gli art.che avevo menzionato (861, 862, 1377 del 66/2010 che -mi pare- siano ancora in vigore). Poi sinceramente mi sembra strano: vuoi che gli ufficiali si siano fatti togliere questo privilegio? Grazie
fulmineacielsereno
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Perdita del grado e restituzione pensione a seguito di rifor

Messaggio da fulmineacielsereno »

Buongiorno a tutti
Ok riforma, pensione di invalidità, tfr e sopraggiunge eventuale condanna con interdizione non perpetua pertanto licenziamento. In merito alla restituzione di quanto percepito di pensione con effetto della data di sospensione precauzionale ovvero della riforma: mi faccio trovare con i soli vestiti ma, se mi potete aiutare, ho letto la circolare 31/2006 dell'INPS che, come commenta un avvocato, stabilisce:
La prima vera norma di sistema sull’indebito è costituita
dall’art. 52, legge n. 88/1989 che, abrogando
di fatto l’art. 80 cit., nella sua formulazione iniziale
prevede, senza alcun limite temporale, l’impossibilità
del recupero dei ratei di pensione erogati per errore
e quindi indebitamente riscossi salva l’imputabilità
dell’indebita percezione al dolo dell’interessato.
Il mancato recupero delle somme può essere addebitato
al funzionario responsabile soltanto in
caso di dolo o colpa grave.
L’ampia tutela concessa all’accipiens subisce una
certa contrazione ad opera dell’art. 13, legge n.
412/1991, norma dichiaratasi di interpretazione
autentica dell’art. 52 cit.
L’irripetibilità è subordinata a due precisi requisiti:
a) la corresponsione delle somme in base ad un
provvedimento definitivo formalmente comunicato
al pensionato;
b) la insussistenza del dolo dell’interessato, consistente
anche nella omessa o incompleta segnalazione di
fatti incidenti sul diritto o sullamisura della pensione.
In generale, quindi, in presenza di una situazione di
fatto non addebitabile al percettore della prestazione
pensionistica, la ripetizione è esclusa, essendo
inoltre irrilevante lo stato di buona o mala fede
dell’accipiens (salve le ipotesi di dolo). La stessa Corte
Costituzionale (sentenza n. 166/1996) esclude la
possibilità di ripetizione di trattamenti indebiti
quando la erogazione non sia addebitabile al percettore.
La maggior attenzione è rivolta
quindi alla tutela dell’affidamento del
pensionato, e la deroga è prevista solo
in caso di falsità delle dichiarazioni indirizzate
all’Istituto (sempre che il percettore
non dimostri che tale falsità non
sia ascrivibile a dolo ma a colpa).
fulmineacielsereno
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Re: sospensione dal servizio in seguito a condanna penale

Messaggio da fulmineacielsereno »

skorpios ha scritto:
fulmineacielsereno ha scritto:Buon pomeriggio avt8
per rimanere in tema di riforma e transito al ruolo civile parlo della mia situazione:
sono un Masups dei CC, ho 31 anni di servizio, senza alcuna misura cautelare o sospensione precauzionale a carico e sono in atto indagini di P.G. sul mio conto per il reato di concussione. Da circa 3 mesi sono in convalescenza per stato ansioso depressivo reattivo e gravi problematiche cardiache.
Il mio grande quesito, visto che in famiglia sono l'unico a lavorare, è questo:
- come posso difendermi dall'eventuale sospensione precauzionale per mantenere la mensilità?
- all'atto della riforma per i gravi problemi cardiaci, come mi è stato preannunciato dall'ufficiale medico, devo andare in pensione o fare domanda per il transito?
Grazie in anticipo

Buonasera,
risposte alle tue domande:

a. se l'amministrazione deciderà di sospenderti precauzionalmente, lo farà perché intanto esiste la possibilità che, alla fine del processo penale, fino all'eventuale 3° grado di giudizio, ti possa essere comminata la sanzione di stato della perdita del grado, quindi che tu possa essere posto in congedo senza diritto a pensione; motiverà a dovere la decisione presa e dubito che potrai validamente difenderti.

b. se nel frattempo ti dovessero riformare, non ti servirà a nulla, se dovessi incorrere nella perdita del grado; anzi, dovrai restituire le somme percepite a titolo di pensione, in quanto la decorrenza (della perdita del grado) sarebbe dal giorno del collocamento in congedo, mutando quindi ... la motivazione del congedo stesso (non più per infermità, bensì per perdita del grado). Ciò non toglie che, tramite il tuo avvocato, potrai chiedere la "sospensiva" e tentare un ricorso.
Chiedere e RIUSCIRE ad ottenere il passaggio nell'impiego civile, comunque non ti salverebbe dal probabile licenziamento (se dovessi risultare colpevole).
Se non ti dovessero riformare e neanche sospendere precauzionalmente dal servizio (ma non ci scommetterei, onestamente), ed alla fine dell'iter processuale avrai maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di anzianità, nulla ti potrà accadere.

Augurandoti tutto il meglio possibile, perché sarai sicuramente innocente, vittima di un qualche malinteso o fraintendimento (la giustizia dovrebbe fare sempre il suo corso, assolvendo laddove non esiste il reato e punendo in modo ESEMPLARE laddove sia comprovato qualsiasi reato di tale portata, soprattutto se perpetrato da rappresentanti delle FF.OO.) ti saluto.
Ciao Skorpios in merito alla restituzione delle mensilità della pensione, come qui dis eguito, vi va ottemperato solo se c'è dolo del pensionato:
Ok riforma, pensione di invalidità, tfr e sopraggiunge eventuale condanna con interdizione non perpetua pertanto licenziamento.
Mi faccio trovare con i soli vestiti ma, se mi puoi aiutare, ho letto la circolare 31/2006 dell'INPS che, come commenta un avvocato, stabilisce:
La prima vera norma di sistema sull’indebito è costituita
dall’art. 52, legge n. 88/1989 che, abrogando
di fatto l’art. 80 cit., nella sua formulazione iniziale
prevede, senza alcun limite temporale, l’impossibilità
del recupero dei ratei di pensione erogati per errore
e quindi indebitamente riscossi salva l’imputabilità
dell’indebita percezione al dolo dell’interessato.
Il mancato recupero delle somme può essere addebitato
al funzionario responsabile soltanto in
caso di dolo o colpa grave.
L’ampia tutela concessa all’accipiens subisce una
certa contrazione ad opera dell’art. 13, legge n.
412/1991, norma dichiaratasi di interpretazione
autentica dell’art. 52 cit.
L’irripetibilità è subordinata a due precisi requisiti:
a) la corresponsione delle somme in base ad un
provvedimento definitivo formalmente comunicato
al pensionato;
b) la insussistenza del dolo dell’interessato, consistente
anche nella omessa o incompleta segnalazione di
fatti incidenti sul diritto o sullamisura della pensione.
In generale, quindi, in presenza di una situazione di
fatto non addebitabile al percettore della prestazione
pensionistica, la ripetizione è esclusa, essendo
inoltre irrilevante lo stato di buona o mala fede
dell’accipiens (salve le ipotesi di dolo). La stessa Corte
Costituzionale (sentenza n. 166/1996) esclude la
possibilità di ripetizione di trattamenti indebiti
quando la erogazione non sia addebitabile al percettore.
La maggior attenzione è rivolta
quindi alla tutela dell’affidamento del
pensionato, e la deroga è prevista solo
in caso di falsità delle dichiarazioni indirizzate
all’Istituto (sempre che il percettore
non dimostri che tale falsità non
sia ascrivibile a dolo ma a colpa).
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