Re: Indennità speciale una tantun d.p.r. 738/81
Inviato: lun apr 07, 2014 7:53 pm
da panorama
PROMEMORIA
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D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738
Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.
Riformato parziale
Art. 8. Trasferimento del personale invalido.
Le autorità competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all'art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura.
Il trasferimento può essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purché la località soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente.
Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidità costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso.
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18/09/2008 200802567 Sentenza 3
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
TERZA SEZIONE
Registro Ordinanze: 2567/2008
Registro Generale: 1407/2006
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
SILVIO LOMAZZI Ref.
SILVIA CATTANEO Ref., relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE
Visto il ricorso n. 1407/2006 proposto da C. C.
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. ….. del Ministero della difesa, datato 22.05.2006, notificato il 28.06.2006, limitatamente alla parte in cui non riconosce il diritto del ricorrente all’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. n. 738/1981 nonché per la declaratoria del diritto del Cap. C. al riconoscimento della suddetta indennità speciale una tantum così come prevista dall’art. 7 del d.P.R. n. 738/81;
Visto il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, nella Camera di Consiglio del 23 aprile 2008, il relatore Ref. Silvia Cattaneo e udito, altresì, l’avv. Lorenzo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Il ricorrente - capitano pilota di elicotteri dell’Esercito Italiano
OMISSIS
Con provvedimento prot. n. …… del 22.5.2006, il Ministero della difesa ha comunicato all’odierno ricorrente la concessione, con decreto n. …. del 22.5.2006, dell’equo indennizzo ed il rigetto dell’istanza – presentata con raccomandata del 27.4.2006 – volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. 738/1981.
Avverso tale determinazione insorge, con il presente ricorso, il capitano C., deducendone l’illegittimità, nella parte in cui non riconosce il diritto alla speciale indennità una tantum, per il seguente motivo: illegittimità costituzionale dell’art. 7, d.P.R. n. 738/1981 per violazione dell’art. 3 Cost.
OMISSIS
DIRITTO
Il ricorso è incentrato unicamente sul denunciato contrasto tra la previsione normativa di cui all’art. 7 del d.P.R. 25.10.1981 n. 738 - in base alla quale “Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza. L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidità a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennità speciale "una tantum", proporzionata al grado di invalidità accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo è pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento. Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2.” - e l’art.3 della Costituzione.
La norma in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia che abbiano ottenuto il riconoscimento dell’invalidità una speciale indennità una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, di importo pari all’equo indennizzo maggiorato del 20%.
Con il provvedimento impugnato, il Ministero della difesa ha negato al ricorrente la corresponsione dell’indennità speciale una tantum di cui all’art. 7, d.P.R. 738/1981 in quanto tale emolumento è previsto unicamente a favore del personale non idoneo in modo parziale appartenente alle forze di polizia: in forza dell’art. 4, c. 5, l. 12 marzo 1999, n. 68, difatti, solamente le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.
Ad avviso del ricorrente la norma di cui all’art. 7, d.P.R. n. 738/1981, viola il principio di cui all’art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento degli appartenenti alle forze armate rispetto agli appartenenti alle forze di polizia, a fronte di una medesima situazione di fatto, rappresentata dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità tali da determinare un comprovato stato di invalidità.
Il Collegio ritiene che la questione di costituzionalità prospettata sia rilevante e non manifestamente infondata.
OMISSIS
Per quanto concerne invece la non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.
Il Collegio conosce l’orientamento della Corte Costituzionale secondo cui tra il personale delle "forze di polizia", come individuato dall'art. 16 della legge n. 121 del 1981, da una parte, ed il personale delle forze armate, dall'altra, sussistono differenziati regimi retributivi e normativi per cui non è possibile operare una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza trattandosi di situazioni tra loro non omogenee e che quindi non sono confrontabili (ord. 15 marzo 1993, n. 91; sent. n. 191 del 1990 e ord. n. 583 del 1988).
Si ritiene, tuttavia, che tale conclusione non si attagli al caso di specie in quanto:
- secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale l’istituto dell’equo indennizzo, e di conseguenza anche l’indennità speciale in questione, non hanno natura retributiva ma indennitaria (Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3391; Consiglio Stato , sez. IV, 26 luglio 2008 , n. 3692);
- la concessione dell’equo indennizzo trova identica disciplina nel d.P.R. n. 686/1957 (in forza della disposizione di cui all’art. 3, l. 23 dicembre 1970, n. 1094) per quanto concerne sia il personale militare che per il personale della polizia di Stato, e ciò in virtù del rinvio operato dall’art. 77, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335;
- non pare sussistere, pertanto, una disomogeneità di situazioni tale da rendere impossibile una valutazione comparativa alla luce del principio costituzionale di uguaglianza.
A fronte di un identico presupposto di fatto - dato dalla sussistenza di uno stato di invalidità dovuto a una causa di servizio - la limitazione del beneficio di cui all’art. 7 d.P.R. n. 738/1981 alle sole forze di polizia, pare essere una discriminazione ingiustificata ed irrazionale, nei confronti dei militari.
La denunciata difformità della disciplina prevista per le forze di polizia, rispetto a quella propria del personale delle forze armate pare, difatti, configurare una scelta arbitraria del legislatore, né pare giustificarsi in considerazione della diversità delle funzioni svolte dalle due categorie di personale (si consideri, al contrario, che oggi le forze di polizia sono un corpo smilitarizzato).
Né sembra possibile, al Collegio, accedere ad una interpretazione della norma in esame che valga a fugare i dubbi di legittimità costituzionale prospettati. Nono risulta che la questione non sia stata in precedenza sollevata dinanzi alla Corte Costituzionale
In conclusione il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale, apparendo rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.P.R. n. 738/1981, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell’indennità speciale una tantum, in relazione all’art. 3 della Costituzione.
Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Lecce, Sezione Terza, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1407/2006 indicato in epigrafe, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.P.R. n. 738/1981, nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell’indennità speciale una tantum, in relazione all’art. 3 della Costituzione.
Dispone la sospensione del presente giudizio.
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente Ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 23.04.2008.
PRESIDENTE DOTT. ANTONIO CAVALLARI
RELATORE DOTT. SILVIA CATTANEO
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 18.09.2008
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Invalidità per causa di servizio: sul diverso trattamento fra polizia e forze armate
Corte Costituzionale , sentenza 19.05.2009 n° 152
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Non è costituzionalmente illegittima la previsione di un diverso trattamento del personale militare rispetto al personale di polizia relativamente alla corresponsione dell'indennità speciale una tantum contemplata solo per questi ultimi a seguito del riconoscimento dell’invalidità per causa di servizio.
Così ha deciso la Corte Costituzionale nella sentenza 19 maggio 2009, n. 152.
Il TAR della Puglia, sezione di Lecce, (con ordinanza relativa al ricorso avente n. 1407/2006) aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) che contempla la corresponsione di un'indennità al personale di polizia invalido per causa di servizio, nella parte in cui non prevede la corresponsione della stessa indennità anche al personale delle forze armate.
La Corte pur ammettendo che la norma in questione determina indubbiamente una diversità tra il trattamento del personale di polizia e quello del personale militare, ha ritenuto, comunque, che tale diversità non produce una violazione del principio di eguaglianza per due ordini di motivi.
Il primo, in quanto – come affermato in altre occasioni (Corte Cost. n. 442/2005 e n. 451/2000) – vige una piena autonomia dell'ordinamento delle forze di polizia e di quello delle forze armate, che esclude che la Costituzione richieda un'identità di trattamento.
Secondariamente, la Corte ritiene che la disposizione impugnata detta una disciplina speciale, che si differenzia da quella relativa alla generalità dei dipendenti pubblici, compresi i militari, che è diretta a regolare una particolare ipotesi, propria del personale di polizia, che non può essere paragonata con il trattamento che la legge riserva al personale militare.
Per tali motivi, la Corte ha ritenuto di escludere la violazione del principio di eguaglianza e, quindi, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
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Corte Costituzionale, Sentenza 19 maggio 2009, n. 152
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Francesco AMIRANTE Presidente
Ugo DE SIERVO Giudice
Paolo MADDALENA "
Alfio FINOCCHIARO "
Alfonso QUARANTA "
Franco GALLO "
Luigi MAZZELLA "
Gaetano SILVESTRI "
Sabino CASSESE "
Maria Rita SAULLE "
Giuseppe TESAURO "
Paolo Maria NAPOLITANO "
Giuseppe FRIGO "
Alessandro CRISCUOLO "
Paolo GROSSI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra C. C. e il Ministero della Difesa, con ordinanza del 18 settembre 2008, iscritta al n. 426 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2008.
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Sabino Cassese.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) nella parte in cui non prevede la corresponsione agli appartenenti alle forze armate dell'indennità speciale una tantum contemplata dalla disposizione medesima in favore del personale di polizia invalido per causa di servizio.
Il Tribunale amministrativo rimettente riferisce che dinanzi a esso pende il ricorso proposto da un ufficiale dell'Esercito italiano, al quale sono state diagnosticate alcune infermità giudicate dipendenti da causa di servizio, per l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della difesa, pur concedendo l'equo indennizzo, ha rigettato la domanda di corresponsione dell'indennità speciale prevista dalla disposizione impugnata. La disposizione in questione riconosce agli appartenenti alle forze di polizia, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, una speciale indennità una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato, di importo pari all'equo indennizzo maggiorato del venti per cento. L'unico motivo di ricorso, prosegue il Tribunale amministrativo, è l'asserito contrasto tra la disposizione e l'art. 3 Cost.
2. – In ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il Collegio rimettente osserva che la pretesa del ricorrente, relativa alla spettanza della differenza tra l'ammontare dell'equo indennizzo e il maggior importo dell'indennità prevista dalla disposizione impugnata, è preclusa dalla disposizione stessa e che, dunque, la verifica della legittimità costituzionale di essa è decisiva ai fini della definizione della controversia.
3. – In ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente è consapevole dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale tra il personale delle forze di polizia e quello delle forze armate esistono regimi retributivi e normativi differenziati, che impediscono di operare una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (sentenza n. 191 del 1990; ordinanze n. 91 del 1993 e n. 582 del 1988). Il Collegio ritiene tuttavia che questo orientamento non si attagli al caso in esame in quanto l'istituto dell'equo indennizzo ha natura indennitaria e non retributiva, e in quanto esso ha identica natura per il personale militare e per quello della Polizia di Stato.
Secondo il Tribunale amministrativo, la difformità tra la disciplina relativa alle forze di polizia e quella relativa alle forze armate determina una discriminazione ingiustificata e irrazionale, che non può essere giustificata in base alla diversità delle rispettive funzioni, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost..
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio), che contempla la corresponsione di un'indennità al personale di polizia invalido per causa di servizio, nella parte in cui non prevede la corresponsione della stessa indennità anche al personale delle forze armate. Secondo il Tribunale rimettente, la difformità tra la disciplina dettata per le forze di polizia e quella relativa alle forze armate determina una discriminazione ingiustificata e irrazionale e, quindi, la violazione del principio di eguaglianza.
2. – La questione non è fondata.
Il d.P.R. n. 738 del 1981, nel quale è contenuta la disposizione impugnata, disciplina l'utilizzazione del personale delle forze di polizia divenuto invalido in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti di istituto: esso stabilisce che il personale in questione è utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa e disciplina l'accertamento dell'invalidità e le misure che vengono conseguentemente adottate. Tra queste misure rientra la corresponsione di un'indennità speciale una tantum, proporzionata al grado di invalidità accertato. L'indennità sostituisce l'equo indennizzo previsto dalle leggi vigenti per l'invalidità per causa di servizio dei dipendenti pubblici. Il suo importo è pari a quello dell'equo indennizzo, maggiorato del venti per cento. Si tratta di una disciplina derogatoria rispetto a quella dell'invalidità per causa di servizio dettata per la generalità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché di ambito limitato, in quanto circoscritta al caso in cui l'invalidità derivi da specifici eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto. E' un'ipotesi peculiare, la cui specialità è giustificabile in virtù delle particolari funzioni delle forze di polizia e dei rischi a esse connessi.
Per questa ipotesi, sono previste l'utilizzazione del dipendente invalido in servizi d'istituto compatibili con l'invalidità, senza trasferimento ad altra amministrazione, e la maggiorazione dell'indennizzo, nella misura del venti per cento.
Si aggiunga che il rinvio all'art. 1 del D.P.R. n. 738 del 1981, operato dall'art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), comporta l'applicazione al personale militare della norma relativa all'utilizzazione del dipendente invalido, ma non di quella relativa all'indennità.
La disposizione determina indubbiamente una diversità tra il trattamento del personale di polizia e quello del personale militare. Ma questa diversità non produce una violazione del principio di eguaglianza. A questa conclusione si giunge considerando, da un lato, la giurisprudenza costituzionale relativa al trattamento normativo e retributivo del personale delle forze di polizia e di quello delle forze armate, dall'altro, le peculiarità dell'ipotesi regolata dalla disposizione impugnata.
In ordine al primo aspetto, questa Corte ha affermato l'autonomia dell'ordinamento delle forze di polizia e di quello delle forze armate, ha escluso che la Costituzione richieda un'identità di trattamento (sentenze n. 442 del 2005 e n. 451 del 2000) e ha stabilito che la diversità dei rispettivi regimi retributivi e normativi impedisce una comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (sentenze n. 91 del 1993 e n. 583 del 1988).
In ordine al secondo aspetto, la disposizione impugnata detta una disciplina speciale, che si differenzia da quella relativa alla generalità dei dipendenti pubblici, compresi i militari, per diversi aspetti (in particolare, per il collegamento tra l'invalidità e uno specifico evento e per la destinazione del dipendente invalido). Essa, quindi, in quanto volta a regolare una particolare ipotesi, propria del personale di polizia, non può essere paragonata con il trattamento che la legge riserva al personale militare.
Quanto precede induce a escludere la violazione del principio di eguaglianza e, quindi, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 (Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2009.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2009.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA